LE PERSONE GIURIDICHE
|
|
|
- Arnaldo Bernardi
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 1 LE PERSONE GIURIDICHE Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone giuridiche e altri enti non riconosciuti, enti di fatto). Diversi sono gli scopi pratici che possono richiedere la costituzione di una persona giuridica o di un ente: a) tutela di interessi di carattere generale o propri di vaste e variabili categorie di persone; b) perseguimento di uno scopo che richiede l attività e i mezzi materiali coordinati di più persone; c) esercizio di attività economica senza esposizione patrimoniale personale per i debiti assunti. Tra i soggetti si devono comprendere, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche e quelle aggregazioni di persone fisiche che, pur non avendo ottenuto un formale riconoscimento della loro personalità da parte dello Stato, sono comunque considerate soggetti di diritto. Persone giuridiche e enti di fatto hanno in comune la soggettività, ossia l attitudine a divenire titolari di diritti ed obblighi (capacità giuridica), e constano entrambi di un elemento materiale: la stabile organizzazione di uomini e mezzi creata in vista del raggiungimento di un fine. Le organizzazioni collettive agiscono per mezzo di uomini (organi, amministratori), gli effetti degli atti posti in essere da costoro in nome dell ente vengono imputati al medesimo. Le persone giuridiche si caratterizzano altresì per un elemento formale: il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell autorità statale che ha efficacia costitutiva della personalità.
2 2 Vedi art. 12 c.c. abrogato. D.p.r n Il riconoscimento da parte dello Stato si consegue mediante l iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (o la regione) pubblicità costitutiva. Per ottenerlo è necessario e sufficiente il rispetto delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell ente, che lo scopo sia possibile e lecito, che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo. Per le società commerciali il riconoscimento si ottiene mediante iscrizione nel registro delle imprese (art. 13 e artt c.c.). La personalità giuridica degli enti funziona sia come centro unitario di imputazione degli effetti dell attività degli organi, sia come schermo di limitazione della responsabilità, entro l ammontare del patrimonio dell ente personificato (autonomia patrimoniale perfetta). Classificazione degli enti secondo una pluralità di criteri. A) Persone giuridiche pubbliche (art. 11) o private (art. 14 ss.; art. 1 D.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361); B) Enti registrati, provvisti di personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali) e enti di fatto non personificati (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone); C) Enti a struttura corporativa costituiti con la partecipazione di una pluralità di individui che governano liberamente l ente (associazioni in caso di scopo non economico società in caso di scopo lucrativo); enti a struttura istituzionale, vincolati ad uno scopo esterno prestabilito nell atto costitutivo e relativamente immutabile (fondazioni costituite da una volontà unilaterale del fondatore, comitati);
3 3 D) Enti con finalità di lucro, che agiscono a scopo di profitto (società di persone e di capitali) o con finalità ideale (associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative e mutue assicuratrici). Autonomia patrimoniale perfetta della persona giuridica. Elemento fondamentale: il patrimonio (complesso di rapporti attivi e passivi) della persona giuridica si distingue nettamente da quello dei singoli componenti. Dei debiti della persona giuridica risponde solo la medesima con il suo patrimonio, che allo stesso tempo è insensibile ai debiti personali del singolo partecipante. Ciò comporta una maggiore esigenza di tutela dei terzi (creditori), soddisfatta anche mediante la pubblicità e i controlli. Persone giuridiche private libro I c.c. Associazioni: organizzazioni collettive private, formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o comunque diverso dall esercizio di un attività economica. Sono un tipo di formazione sociale nella quale si esprime la personalità dell uomo (artt. 2 e 18 Cost.). Pluralità di persone e scopo comune interno cioè rivolto agli associati prevalenza dell elemento personale rilevanza della volontà degli associati art. 20 ss. Es.: partiti politici (art. 49 Cost.), sindacati (art. 39 Cost.). Fondazioni: possono essere definite come stabili organizzazioni predisposte per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (ad esempio, assistenziale, culturale, scientifico). Patrimonio e scopo esterno prevalenza dell elemento patrimoniale volontà del fondatore. Per entrambe: riconoscimento da parte dello stato, conseguono il riconoscimento della personalità giuridica in forza dell iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (o le regioni).
4 4 Atto costitutivo: - Associazioni: negozio bi o plurilaterale tra vivi da stipularsi nella forma dell atto pubblico (artt c.c.) contratto associativo aperto ad ulteriori adesioni; cessazione individuale rapporto: recesso. - Fondazioni: negozio di fondazione, atto unilaterale (tra vivi o mortis causa), produttivo di effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore (che normalmente è una sola persona) che destina in tutto o in parte i propri beni al perseguimento di una finalità ideale - forma dell atto pubblico o del testamento (artt ). - Contenuto art. 16 c.c. Statuto: contiene le regole che governano la vita e l attività della persona giuridica, l organizzazione e il funzionamento. Capacità e formazione della volontà. Capacità giuridica generale: astratta idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, ma più limitata rispetto alla persona fisica: esclusi rapporti incompatibili con la natura (es. rapporti familiari, alcuni diritti personalissimi: integrità fisica). Capacità d agire generale: si ritiene non limitata a determinati tipi di atti o all oggetto risultante dall atto costitutivo. Formazione e manifestazione della volontà: organi. Assemblea organo di indirizzo assume le decisioni nell associazione metodo della collegialità (convocazione quorum costitutivo / deliberativo) e principio maggioritario artt Amministratori (unico organo nelle fondazioni, nominati nei modi previsti nell atto di fondazione) consiglio di amm.ne organo esecutivo attua le delibere: gestione e rappresentanza art. 18.
5 5 Le limitazioni del potere di rappresentanza degli organi devono risultare dal registro delle persone giuridiche altrimenti non possono essere opposte ai terzi, art. 19. Gli atti giuridici compiuti dagli organi dell ente, entro i limiti dei loro poteri, vengono imputati a quello: gli organi impegnano il patrimonio della persona giuridica per le obbligazioni assunte in suo nome. Rapporti con gli associati. Recesso ed esclusione degli associati art. 24. Estinzione. Cause stabilite nell atto costitutivo o nello statuto. Raggiungimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo (art. 27 e 28 trasformazione per le fondazioni). Per le associazioni: venir meno dell elemento personale (associati). Liquidazione: sorte dei beni, definizione dei rapporti giuridici pendenti art. 30. Limiti attività amministratori art. 29.
6 6 ENTI DI FATTO. Associazioni non riconosciute artt Non personalità giuridica ma soggettività: centri unitari d imputazione giuridica distinti dalle persone dei loro membri. Carenza dell elemento formale del riconoscimento non chiesto (partiti e sindacati) o non ottenuto (di solito per mancanza di un patrimonio insufficiente al raggiungimento dello scopo). Ordinamento interno: accordi associati contratto di associazione art. 36. Fondo comune: contributi associati e beni acquistati, art. 37. Autonomia patrimoniale imperfetta: art. 38 responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione (amministratori) qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori. Capacità processuale: art. 36. Comitati artt Si parla di comitato quando i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità (soccorso, beneficienza, ecc.) sono raccolti, da una pluralità di promotori, solitamente attraverso una pubblica sottoscrizione. I promotori rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti solo ad eseguire le oblazioni promesse. Non personalità giuridica ma soggettività. Carenza dell elemento formale del riconoscimento. Responsabilità degli organizzatori art. 40. Autonomia patrimoniale imperfetta: responsabilità personale e solidale dei componenti art. 41, non anche dei sottoscrittori. Capacità processuale: art. 41. Devoluzione dei beni allo scioglimento art. 42.
PERSONE GIURIDICHE e ENTI
PERSONE GIURIDICHE e ENTI Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone
LE PERSONE GIURIDICHE
Prefazione.... Presentazione... Presentazione alla nuova edizione... VII IX XI PARTE PRIMA LE PERSONE GIURIDICHE Capitolo I Concetti generali 1. Nozione................................ 3 2. Brevi cenni
SOCIETA DI PERSONE (AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA)
12 DIFFERENZE TRA SOCIETA DI PERSONE E SOCIETA DI CAPITALI ABBIAMO CATALOGATO E DISTINTO LE SOCIETA A SECONDA DELL AUTONOMIA PATRIMONIALE IN SOCIETA DI CAPITALI (AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA) SOCIETA
Indice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano
569 Indice generale Presentazione... pag. 7 Capitolo I Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano 1. Nozione giuridica di società e requisiti del contratto di società...» 9 2.
LEZIONE 20 NOVEMBRE Oggi analizzeremo le peculiarità delle società di persone, partendo dalla
LEZIONE 20 NOVEMBRE 2013 Durante la scorsa lezione abbiamo analizzato la definizione giuridica del contratto di società, fornitaci dal legislatore all art. 2247 c.c., individuando i tre elementi essenziali
Società di capitali: caratteristiche. generali
Società di capitali: caratteristiche 1) Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta 4. Organizzazio ne corporativa per uffici : principio maggioritario. generali 2)Responsabi lità dei soci
Società di persone. Prof.ssa Laura Frizza
Società di persone Prof.ssa Laura Frizza Le società di persone Nel caso in cui decida di iniziare un attività di impresa con altri soci posso costituire una società ex art. 2247 c.c. La prima scelta si
7 OTTOBRE GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca
7 OTTOBRE 2010 GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca La legislazione di riferimento delle OdV 1) Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge uadro sul volontariato v Art.
Diritto commerciale I. Lezione 15/11/2016
Diritto commerciale I Lezione 15/11/2016 La società è un «ente» acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio in persona dei medesimi (art.
FORMA GIURIDICA APPROPRIATA
FORMA GIURIDICA APPROPRIATA Prima di avviare un impresa è necessario individuare la forma giuridica che meglio coincide con le proprie necessità e caratteristiche. Esploriamo le principali forme d impresa.
Q u a l e f o r m a g i u r i d i c a p e r l a n u o v a i m p r e s a?
Impresa individuale Società di persone Società di capitali 1 IMPRESA INDIVIDUALE Normativa di riferimento: Artt. 2082, 2195, 2196 c.c Per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA LIANA FANI
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA LIANA FANI E quell insieme di organizzazioni che producono beni/servizi e gestiscono attività fuori dal mercato o, se operano nel mercato, agiscono con finalità non lucrative,
Prefazione alla sesta edizione... p. XV Abbreviazioni...» XVII
indice Prefazione alla sesta edizione.... p. XV Abbreviazioni...» XVII Capitolo Primo Le società 1. Il sistema legislativo....» 1 A. La nozione di società....» 2 2. Il contratto di società....» 2 3. I
La forma giuridica delle imprese
La forma giuridica delle imprese L impresa individuale È la forma giuridica più elementare da assegnare ad un attività commerciale. Nell impresa individuale è l imprenditore, in quanto persona fisica ed
TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ SULLA TRASFOR- MAZIONE DELLE SOCIETÀ SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Artt. 2498-2500-novies Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003, n.
Società di capitali. Prof.ssa Laura Frizza
Società di capitali Prof.ssa Laura Frizza Le società di capitali Le società di capitali sono: - la S.P.A. società per azioni, - la S.A.P.A. società in accomandita per azioni, - la S.R.L. società a responsabilità
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA Atto costitutivo del Comitato Oggi in Via. i signori: Si sono riuniti per costituire, ai sensi degli artt. 39 e ss del codice civile un
LE SOCIETÀ DI PERSONE
LE SOCIETÀ DI PERSONE I requisiti tipologici essenziali delle SOCIETÀ DI PERSONE LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI I GRADI DELLA AUTONOMIA PATRIMONIALE 1. I creditori particolari dei soci [artt. 2270 e 2305 c.c.]
SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUZIONE
Francesco Casale 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUZIONE Any time is a good time to start a company 1 (Ron Conway) COSTITUZIONE SPA: ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (2328) Forma: ATTO PUBBLICO notarile Contratto
Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali. Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013
Fiscal Flash La notizia in breve N. 334 19.12.2013 Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013 Categoria: Immobili Sottocategoria: Patrimonio L IRDCEC
INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE
Abbreviazioni.................................. Prefazione.................................... pag. XIII XV CAPITOLO I INTRODUZIONE 1. Premesse................................. 1 2. Le associazioni nello
17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC)
LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO è UNA SOCIETA DI PERSONE IN CUI TUTTI I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI (ART 2291 C.C.) LA S.N.C. PUO SVOLGERE, A DIFFERENZA DELLA
Le società di persone
Le società di persone TIPOLOGIA ATTIVITA ESERCITABILE Rif.to Codice Civile Società semplice Attività non commerciali (agricole o professionali) art. 2251-2290 Società in nome collettivo Attività commerciali
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
4 Unità didattica: Le relazioni giuridiche. Il rapporto giuridico e le persone fisiche
4 Unità didattica: Le relazioni giuridiche Il rapporto giuridico e le persone fisiche Non tutte le relazioni tra gli individui sono prese in considerazione dal diritto. Quelle degne di rilievo, per l interesse
Controllo e vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche
Controllo e vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Relazione al Presidente della Giunta regionale sull attività effettuata nel 2017 A cura della Direzione Enti
05/12/2012. Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013
Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013 Michela Piccarozzi Fabrizio Rossi 1 Art. 2272-2283 Società semplice Art. 2308-2312 Società in nome collettivo Art. 2323-2324 Società in accomandita s.
Società a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata La società a responsabilità limitata (S.r.l.), disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-2483, rappresenta la forma più flessibile e diffusa tra le società di
PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE
SOMMARIO V PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE CAPITOLO I LA DISCIPLINA GENERALE DELLA TRASFORMAZIONE 1. La trasformazione: mutamento delle regole di organizzazione nella continuità dei rapporti patrimoniali
Associazioni sportive : la trasformazione in società
Associazioni sportive : la trasformazione in società ODCEC PALERMO 26 NOVEMBRE 2015 Gli associati di una ASD non riconosciuta hanno intenzione di trasformare l associazione in società di capitali sportiva
INDICE-SOMMARIO. Capitolo I SOCIETÀ - ASSOCIAZIONE - COMUNIONE
INDICE-SOMMARIO Capitolo I SOCIETÀ - ASSOCIAZIONE - COMUNIONE 1. Società e imprenditore individuale... Pag. 1 2. Società, comunione e associazione...» 2 3. Società ed esercizio comune dell attività economica...»
INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL FENOMENO SOCIETARIO E LE SOCIETÀ DI PERSONE. Capitolo I CARATTERI GENERALI, NOZIONE E TIPI
Autori....................................... XV Avvertenze..................................... XVII Prefazione di BERARDINO LIBONATI......................... XIX PARTE PRIMA IL FENOMENO SOCIETARIO E
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Provincia di Padova
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27 aprile 2017 1 COMUNE DI MONTEGROTTO
DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA STRUTTURA GENERALE CORSO SULLE SOCIETA DI PERSONE (115 ore) 1 MODULO ordinamento sociale
INDICE SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI
INDICE SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI Art. 2511 c.c. Società cooperative... 1 Art. 223-duodecies. Disp. trans... 1 Art. 223-terdecies. Disp. trans.... 1 Art. 223-quaterdecies. Disp. trans....
INDICE SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI
INDICE SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI Art. 2511 Società cooperative... 1 Art. 223-duodecies - Disp. trans.... 1 Art. 223-terdecies - Disp. trans.... 1 Art. 223-quaterdecies - Disp. trans.....
