LEZIONE 20 NOVEMBRE Oggi analizzeremo le peculiarità delle società di persone, partendo dalla
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- Assunta Manzoni
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1 LEZIONE 20 NOVEMBRE 2013 Durante la scorsa lezione abbiamo analizzato la definizione giuridica del contratto di società, fornitaci dal legislatore all art c.c., individuando i tre elementi essenziali che caratterizzano tali imprese collettive (conferimenti; esercizio in comune di un attività produttiva, c.d. scopo mezzo ; scopo di divisione degli utili, c.d. scopo-fine ). Inoltre, abbiamo individuato gli otto tipi di società che il legislatore pone a disposizione dell autonomia privata: la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.), che costituiscono la categoria delle società di persone; la società a responsabilità limitata (s.r.l.), la società per azioni (s.p.a.), la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), che costituiscono la categoria delle società di capitali; la società cooperativa; le mutue assicuratrici. Oggi analizzeremo le peculiarità delle società di persone, partendo dalla A) SOCIETA SEMPLICE (s.s.) > come già anticipato la scorsa volta, si tratta di una società che può esercitare solo attività non commerciale (per cui è concretamente utilizzabile solo per le attività agricole e, secondo parte della dottrina, per l esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria), e costituisce la forma più elementare di organizzazione societaria. La S.S. ha una disciplina codicistica che risulta applicabile, sulla base di specifici richiami normativi, anche agli altri due tipi di società di persone, rappresentando dunque un prototipo normativo. Quindi, analizzeremo bene tale normativa proprio perché, per molti aspetti, disciplina anche le altre 1
2 società di persone, salvo alcune differenze che verranno di volta in volta evidenziate. Il contratto costitutivo della società semplice non è soggetto all osservanza di di particolari requisiti formali, né all esecuzione di specifici adempimenti formali. Infatti, nel caso della società semplice, l iscrizione nel registro delle imprese costituisce un adempimento meramente anagrafico e non è condizione di regolarità, come invece è previsto per gli altri tipi societari. Tuttavia, l atto costitutivo della S.S. deve essere redatto obbligatoriamente per iscritto quando tale requisito formale sia richiesto dalla natura dei beni conferiti (ad es., se vengono conferiti beni immobili). Nella prassi, però, l atto costitutivo viene comunque redatto in forma scritta, anche nelle s.s. La legge non disciplina il capitale sociale nelle S.S.. In particolare, non è previsto né un capitale minimo iniziale, né è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. CONFERIMENTI NELLA SOCIETA SEMPLICE: L ART C.C. stabilisce che ciascun socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale e, qualora questi ultimi non siano specificamente determinati nel contratto, si presume che i soci siano obbligati a conferire-in parti uguali- quanto è necessario per il conseguimento dell oggetto sociale, con riferimento alla conclusione del contratto sociale. Nelle società di persone può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell oggetto sociale, pertanto, in sostanza, qualsiasi prestazione di dare, fare e non fare. 2
3 In mancanza di diversa pattuizione tra le parti, il conferimento va fatto in danaro. Il conferimento può avere ad oggetto anche l attività lavorativa, manuale o intellettuale di uno o più soci. Il socio che conferisce la propria opera (c.d. socio d opera) assume gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri soci. Il compenso per la prestazione lavorativa di tale socio consiste nella sua partecipazione agli utili prodotti dalla società e, se tale partecipazione non è stabilita dai soci nel contratto sociale, viene determinata dal giudice secondo equità. La società semplice, come tutte quelle di persone, è un soggetto di diritto dotato di capacità giuridica e di agire, ma che non dispone della personalità giuridica. Pertanto, poiché essa dispone di una autonomia patrimoniale imperfetta, i singoli soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio per le obbligazioni sociali. Quindi, come già evidenziato durante la scorsa lezione, i creditori sociali hanno la possibilità di agire sul patrimonio sociale ma, qualora non sia agevole soddisfarsi su quest ultimo, possono escutere i beni personali dei soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, i beni degli altri soci. Quindi, la responsabilità dei soci ha carattere sussidiario, in quanto rileva solo nei casi in cui non risulti agevole per i creditori agire sul patrimonio sociale. La qualità di socio di una S.S. determina l acquisizione di obblighi e diritti. Obblighi: 1) eseguire il conferimento promesso; 2)rispondere illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; 3) non possono servirsi delle cose 3
4 appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei alla società, salvo il consenso degli altri soci. Diritti: 1)partecipazione ad una parte degli utili. La ripartizione degli utili, in mancanza di diverso accordo, deve avvenire dopo l operazione del rendiconto (operazione contabile che chiude ciascun esercizio sociale). La misura della partecipazione agli utili è normalmente proporzionale al conferimento da ciascun socio ma tale criterio può essere derogato da un diverso criterio di ripartizione elaborato nell atto costitutivo. L unico limite all autonomia privata è rappresentato dal c.d. divieto del patto leonino, che opera per tutti i tipi di società, e secondo cui è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265). 2) in caso di liquidazione della società i soci hanno diritto di ottenere, previa deduzione dei debiti sociali, il rimborso del valore del conferimento effettuato. 3) al socio viene riconosciuto, inoltre, il diritto di partecipare alla gestione sociale. AMMINISTRAZIONE NELLE S.S.: Fatta salva una diversa regolamentazione prevista dal contratto sociale, l amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, quindi ciascun socio può porre in essere tutte le operazioni che rientrano nell oggetto sociale. Tale potere di iniziativa individuale viene tuttavia limitato da un riconoscimento di un diritto di opposizione in capo agli altri soci. A seguito dell esercizio del diritto di veto, si produce una situazione di conflitto tra gli amministratori e, in questo caso, la maggioranza dei soci è chiamata a decidere sull opposizione. 4
5 Sulla base di una specifica pattuizione, il potere amministrativo può essere disciplinato secondo altre forme : - Amministrazione congiuntiva: per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori, anche se l atto costitutivo può prevedere che sia sufficiente il consenso della maggioranza dei soci. I singoli amministratori possono però agire in modo disgiunto qualora vi sia urgenza di evitare un danno alla società. - Gestione conferita solo ad alcuni soci o anche ad un unico socio. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA : Ai sensi dell art c.c., la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nelle persone dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell oggetto sociale. Il potere di rappresentanza è, in sostanza, la facoltà di agire, nei confronti dei terzi, in nome della società, con ogni conseguenza utile ed onerosa. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO: Si verifica in tre ipotesi: la morte, il recesso e l esclusione del socio. Nell ipotesi di morte del socio, in mancanza di patto contrario, vi sono tre alternative: 1) la liquidazione della quota, 2)lo scioglimento della società, 3)la continuazione della società con gli eredi del socio defunto. Il recesso, invece, consiste nello scioglimento parziale del rapporto sociale per volontà del socio, che decide di non far più parte della società. Secondo l art c.c., se la società è a tempo indeterminato o è 5
6 contratta per tutta la vita del socio, ognuno può recedere liberamente; se invece la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo per giusta causa. L esclusione del socio si concreta nello scioglimento del rapporto sociale che si verifica indipendentemente dalla volontà del socio estromesso. In alcuni casi l esclusione ha luogo di diritto, cioè automaticamente, e ciò accade nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito, o nel caso in cui il creditore dell associato abbia ottenuto la liquidazione della quota. L esclusione ha, invece carattere facoltativo nei casi di: 1) gravi inadempienze delle obbligazioni; 2) mutamenti nello stato personale del socio (es., interdizione o inabilitazione); 3)sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento promesso; 4) sopravvenuta inidoneità del socio d opera a svolgere l attività conferita. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA : Le cause di scioglimento della società sono: 1) Decorso del termine, qualora la durata della società sia stata predeterminata; 2) Conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di realizzarlo. La prima ipotesi può avvenire quando l oggetto consista nella conclusione di uno specifico affare. La seconda, invece, si verifica quando l oggetto sociale non può essere conseguito; 3) Volontà di tutti i soci, mediante delibera unanime degli stessi; 4) Venir meno della pluralità dei soci; 6
7 5) Altre ipotesi previste dal contratto sociale. LA LIQUIDAZIONE: Lo scioglimento non determina l immediata estinzione della società, ma solo il cambiamento dello scopo sociale. Alla finalità di svolgere, in comune, un attività economica allo scopo di dividerne gli utili, si sostituisce quella di definire i rapporti derivati dall attività sociale e di ripartire tra i soci l eventuale attivo residuo. Durante tale fase la società continua ad esistere, ma può solo provvedere al pagamento dei debiti sociali, alla conversione in danaro del patrimonio sociale e alla ripartizione fra i soci. I soci amministratori conservano solo il potere di compiere gli affari urgenti e restano in carica fino alla nomina dei liquidatori. I liquidatori non possono ripartire i beni sociali tra i soci prima che tutti i creditori siano stati pagati. Se il patrimonio sociale è insufficiente a fronteggiare i debiti della società, i liquidatori possono costringere i soci che non abbiano ancora eseguito del tutto il loro conferimento, a versare quanto da essi promesso. Qualora i beni sociali risultino ancora insufficienti, i soci sono obbligati, in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite, a versare ai liquidatori le ulteriori somme che si rendessero necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità. 7
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