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1 Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 13 Le Regioni e le Autonomie locali M. LI VOLTI

2 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) I principi generali dell autonomia territoriale 2) Gli enti territoriali nelle forme della sussidiarietà adeguatezza differenziazione 3) Le regioni e l autonomia statutaria legislativa regolamentare gli organi e l attività il controllo del governo 4) Il problema dell individuazione delle competenze le materie trasversali il principio della leale collaborazione 5) Gli enti locali e l autonomia statutaria regolamentare gli organi e l attività il controllo del governo 6) La città metropolitana m. li volti

3 L Autonomia territoriale a livello di principi generali ART. 5 Cost. «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.». Art. 2 Cost?

4 Le AUTONOMIE LOCALI «Entità nelle quali si organizza spontaneamente un territorio»

5 Gli enti territoriali Gli enti territoriali REGIONI ENTI LOCALI (Art. 2 comma 1 D.l.vo 267/00) Comuni Provincie Comunità montane Comunità isolane Città metropolitane Unioni di comuni Organi Comuni(Art. 117 U.C.)

6 Il SISTEMA AUTONOMISTICO Il titolo V della Costituzione regola i rapporti tra livelli di governo ed è stato modificato con Legge Cost. 3/2001. «modello di amministrazione locale in cui convivono ed operano nel medesimo territorio più enti pubblici a seconda del riparto tra loro delle diverse funzioni amministrative nelle diverse materie»

7 Enti territoriali e governo locale Enti territoriali: enti pubblici cui elementi costitutivi sono il TERRITORIO, la POPOLAZIONE e gli ORGANI DI GOVERNO Governi locali: particolari enti locali che godono di autonomia politica e hanno organi rappresentativi della volontà popolare al potere

8 Il sistema delle autonomie Art. 114 Comma 2: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Autonomia ISTITUZIONALE NORMATIVA ORGANIZZATIVA STATUTARIA

9 LE 3 AUTONOMIE Autonomia ISTITUZIONALE NORMATIVA ORGANIZZATIVA ORIGINARIETA CAPACITA DI CAPACITA DI EMANARE NORME AUTOORGA- GIURIDICHE NIZZARSI

10 L AUTONOMIA ISTITUZIONALE Gli enti territoriali attingono dal popolo inteso come corpo elettorale la legittimazione ad un proprio indirizzo politicoamministrativo anche contrastante con quello dello Stato. Diversità con i c.d. Enti pubblici locali (Università, CCIAA), pur dotati di autonomia funzionale, ma non di rappresentatività del corpo elettorale locale.

11 L AUTONOMIA NORMATIVA ART. 4, LEGGE N. 131/2003 (recante Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ):» i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i Principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare Potestà STATUTARIA Potestà REGOLAMENTARE

12 L AUTONOMIA ORGANIZZATIVA Regolamenti di organizzazione

13 LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA Art 118 comma 1 Cost:» Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» SUSSIDIARIETÀ DIFFERENZIANZIONE ADEGUATEZZA

14 Sussidiarieta verticale Artt. 5 e 119 c.2 Cost Adeguatezza Sussidiarieta orizzontale Pubblico interesse Artt 3 comma 2 e 118 Cost Differenziazione

15 Il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA VERTICALE Individuazione del livello più adeguato allo svolgimento di una determinata funzione non tanto in base al criterio della "vicinanza" ai cittadini dei vari livelli istituzionali, quanto della capacità di ciascuno di tali livelli di soddisfare l'interesse generale inteso nel senso sopra indicato. (es. art. 3 d.l.vo 276/00)

16 Il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA ORIZZONTALE Consente alle istituzioni titolari di funzioni pubbliche di perseguire l'interesse generale non più da sole, ma insieme con i cittadini, singoli e associati, che in questo caso diventano alleati autonomi, consapevoli e sicuri (esempi gli accordi procedimentali art. 11 L. 241/90)

17 PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA Attribuzione delle funzioni amministrative ad amministrazioni idonee a garantirne l esercizio (economicità efficacia efficienza)

18 PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE Attribuzione delle funzioni amministrative in funzione delle caratteristiche associative, demografiche e strutturali degli enti favorendo forme associative o di cooperazione tra enti (es: artt. 30 e ss d.l.vo 267/00).

19 FUNZIONI PROPRIE E CONFERITE ART. 118 COMMA 2. «I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».

20 L ordinamento regionale

21 Le Regioni. Enti autonomi di governo del territorio dotate di competenza legislativa e amministrativa Enti di programmazione che esercitano le funzioni amministrative per mezzo delle Provincie e dei Comuni Autonomia statutaria e propri organi Regionalismo duale (regioni a statuto speciale e ordinario)

22 Regioni ad autonomia speciale A loro sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i seguenti statuti speciali adottati con leggi costituzionali: - Sicilia: Rdl 455/46 - Sardegna: legge costituzionale 3/48 - Trentino Alto Adige: legge costituzionale 5/48 - Friuli Venezia Giulia: legge costituzionale 1/63 - Valle d Aosta: legge costituzionale 4/48

23 I loro statuti Disciplina degli organi di governo e delle funzioni, l autonomia finanziaria e il regime di controlli

24 Le competenze legislative delle Regioni ad autonomia speciale Potestà di legislazione esclusiva, secondo i dettami e i limiti indicati dal proprio statuto, dalla Costituzione, dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, obblighi internazionali, interessi nazionali, norme fondamentali delle riforme economico-speciali della Repubblica. Ulteriori attribuzioni legislative in altre materie (sempre indicate negli statuti) che debbono rispettare anche i principi stabiliti dalle leggi ordinarie dello Stato.

25 Lo Statuto delle regioni ordinarie Il nuovo art. 123 Cost (introdotto con l cost. 1/99 e l. cost. 1/03) ha trasformato lo Statuto regionale da fonte formalmente statale (deliberata dal Consiglio Regionale e approvato con legge della Repubblica) a fonte regionale «rinforzata»

26 Approvazione/modificazione dello Statuto delle Regioni ordinarie (art. 123 Cost.). Consiglio regionale (Magg. Assol) Prima lettura (deliberazione) BUR (pubblicità notiziale) 2 mesi LEGGE REGIONALE 30 gg QUESTIONE PREVENTIVA DI LEGITTIMITA COST DEL GOVERNO 3 mesi 3 mesi REFERENDUM Magg. Voti validi (1/50 ELETTORI;1/5 Consiglieri) Seconda lettura (deliberazione) Promulgazio ne del PdG BUR (entra in vigore)

27 Il Governo può impugnare lo Statuto regionale qualora ritenga non in armonia con la Costituzione, ossia, non solo nei casi in cui il Governo ritenga che la fonte regionale violi una disposizione della Costituzione, ma anche quando esso ne violi lo spirito (Corte costituzionale, sentt. nn. 304/02 e 2/04).

28 CONTENUTO E LIMITI (art. 123 Cost.) Contenuto: la forma del governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, l iniziativa delle leggi, il referendum e la pubblicazione degli atti normativi. Limiti: armonia con la Costituzione e leggi ordinarie dello Stato ivi richiamate (artt. 117, 121, 122

29 Lo statuto nel sistema delle fonti 1) Statuti regione speciale: Legge costituzionale dello Stato 2) Statuti regioni ordinarie: Fonte primaria, sottoposta subito alla Costituzione e sovraordinata alle fonti secondarie (regolamenti del Governo e regionali). 3) Nel rapporto con le altre fonti primarie, lo Statuto vive in un rapporto di separazione di competenze (è il caso della legge statale) o di gerarchia (è il caso della legge regionale).

30 Riconoscimento legislativo di condizioni particolari di autonomia legislativa (Art. 116 comma 3 cost) Con legge dello stato rinforzata quanto a procedura che a contenuto (*) è possibile il riconoscimento alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa. (*)Il procedimento richiede l iniziativa della Regione interessata, il parere degli enti locali (obbligatorio ma non vincolante), il rispetto dei principi previsti dall art. 119 (l autonomia finanziaria), l intesa tra Stato e Regione. La legge dello Stato è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

31 Il riconoscimento dell autonomia riguarda tutte le materie di legislazione concorrente elencate nell articolo 117, comma 3; alcune materie di competenza esclusiva dello Stato comprese nell elenco di cui all articolo 117, comma 2. Tali materie sono: 1) organizzazione della giustizia, limitatamente ai giudici di pace; 2) norme generali sull istruzione; 3) tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali.

32 La potestà legislativa delle regioni (art. 117 Cost.) (COMPETENZA PER MATERIA) Potestà legislativa esclusiva dello Stato (comma 2): in tali materie solo lo Stato (Governo e Parlamento) può emanare provvedimenti legislativi; Potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni (comma 3) + art. 122 c. 1: per tali materie lo Stato individua i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare (leggi cornice) Potestà legislativa residuale (comma 4): in ogni materia non riservata alla legislazione statale.

33 La potestà regolamentare delle regioni Art. 117 comma 6 Legislazione esclusiva Legislazione Concorrente Legislazione residuale PRINCIPIO DEL PARALLELISMO DELLE FUNZIONI Stato delega Regioni AI COMUNI E PROVINCIE SPETTA LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI CONFERITE

34 Ratifica, accordi, intese, organi comuni (art. 117 c. 8 e 9) La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. PRINCIPIO DELLA LEALE COOPERAZIONE (art. 120)

35 La questione del riparto di competenze stato-regioni La produzione giurisprudenziale sulla questione del riparto di competenze è vastissima e giuridicamente complessa, tanto che diventa pressoché impossibile individuare un sistema di regulae iuris capace di definirne i profili in modo chiaro ed univoco. Tuttavia, una chiave di lettura indispensabile per la comprensione dell attuale assetto costituzionale sembra poter esser individuata nel concetto di materia trasversale.

36 Le materie trasversali Materie attribuite alla competenza esclusiva statale, che fanno riferimento non ad oggetti precisi, ma a funzioni o valori (in dottrina: materie- funzioni o materie-valori) che si intrecciano con una pluralità di altri interessi, incidendo in tal modo su ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni.

37 Esempi di materie trasversali: a) la tutela della concorrenza La tutela della concorrenza (lett.e) costituisce secondo l interpretazione della Corte Costituzionale una competenza trasversale dello Stato, determinandola prevalenza della disciplina statale su ogni fonte normativa. Risultato: la materia dei pubblici appalti è di competenza statale (C.Cost. 401/2007 e 322/08)

38 b) la tutela dell ambiente e dell ecosistema (lett. s) Nel senso che la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di «materia trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull intero territorio nazionale (ex multis: sentenza n. 171/2012, n. 235/2011, n. 225/2009, n. 12/2009);

39 c) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett.m) Nel senso che si tratta una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (ex multis, sentenza C. Cost. n. 282/2004). Esempio art. 29 c. 2bis l. 241/90.

40 d) varie l ordinamento penale (lett. L) (sentenza n. 185/2004), l ordinamento civile (sentenze n. 233/2006, n. 380/2004 e n. 274/2003), politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l Unione europea (lett. A)(sentenza n. 239/2004).

41 Tra le materie di competenza concorrente Possibile ingerenza della legislazione statale sugli ambiti propri di altre materie riservate alle regioni: esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i princípi dell'ordinamento comunitario. Esempio: Il coordinamento della finanza pubblica, La tutela della salute, Le professioni La ricerca scientifica

42 Sentenza C.Cost. 14/04 Da tale pronuncia emerge chiaramente come il riparto di competenze tra Stato e Regioni non possa dirsi fondato esclusivamente sulla base delle materie indicate dall art. 117 Cost., oltre alle quali diventa imprescindibile servirsi di altri strumenti ermeneutici, tra i quali, soprattutto, quello che discerne tra i vari livelli di interesse, nazionale o regionale.

43 Nozione di «principi fondamentali«(rapporto di normativa di principio e normativa di dettaglio) nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l accertamento va compiuto e della peculiarità della materia. (Corte cost. sent.17/2010)

44 I rimedi dell ordinamento (la concorrenza di competenze) Principio di prevalenza Principio di leale collaborazione Principio di sussidiarietà Tutela preventiva rispetto all art. 120 cost

45 Il sito istituzionale «ARIANNA» Si tratta di una banca dati pubblica, che contiene i testi delle leggi e provvedimenti della Regione Piemonte.

46 Scioglimento con DPRmotivato per atti contrari alla Cost. e gravi violazioni di legge o sicurezza nazionale: il decreto è adottato sentita la Comm. Affari regionali secono le proced di legge (art. 126) n Scioglimento in caso di mozione di sf/ rimozione/morte/impedimento Pdg e dimissioni contestuali della maggioranza (ART. 126) Approva statuto a magg.ass Referendum confermativo dello statuto (123 c.3) Legislazione ordinaria 117c.3 e 4 cost Adotta i regolamenti 117 c.6 cost Funzione legislativa/r egolamenar e creazione /modifica circoscrizionidenominazion i dei comuni Art. 133 u.c. Presidente Gruppi consiliari Art. 121 Il Consiglio Regionale (5 anni) Ufficio di presidenza Commissioni permanenti Rapporti con il PARLAMEN TO Iniziativa Referendum abrogativo (art. 75c.1). Iniziativa Referendum costituzionale (art. 138 c. 2). Iniziativa legislativa(art. 121 c. 2). Interpellanze Interrogazion i Rapporti con il pdg e giunta Rapporti con la Corte costituzionale Funzione elettiva PDR (art. 83 c.2. Approva le mozioni di sfiducia (art. 126 c.2) Conflitto di attribuzioni Questione di cost. preventiva (art. 127 u.c.

47 Attivita, Assessori Giunta organo esecutivo (art. 122) Eletto a suffragio universale e diretto Il presiden te della Giunta Art. 122) Rapporto fiduciario Rapporto coi comuni Mozione di sfiducia Potestà regolamentare responsabi lità Civile Penale Amm/co ntab

48 Le relazioni comunitarie e internazionali Art. 117 comma 5:» Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e dell'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». Art. 120 U.C.

49 Divieto di mandato imperativo (art. 4 lett.c) legge 165/2004) Disposizioni di attuazione dell articolo 122, primo comma, della Costituzione

50 prerogative (art. 122 comma 4) «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.»

51 Gli Enti locali

52 Comuni e Province (art.3 D.l.vo 276/00) Il Comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La Provincia è un ente locale intermedio tra comune e regione, che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

53 Autonomia dei comuni e delle province (art.3 D.l.vo 276/00) - Autonomia statutaria art. 114 normativa organizzativa amministrativa impositiva e finanziaria (statuti e regolamenti e leggi di coordinamento della finanza pubblica. Art Titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta. art Svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali art Hanno un proprio patrimonio art. 119

54 Rapporto Stato/autonomie ART. 117 COMMA 2.«Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie.. Lett. p) funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

55 FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI (Art. 19 l. 135/12 ) a) organizzazione generale dell amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici d interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica e edilizia di ambito comunale e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici e in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica».

56 Gli statuti (art.6 D.l.vo 276/00) - Stabiliscono le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. - Lo Statuto stabiliscomo, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. - Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

57 Lo statuto della Città di Torino -

58 Le forme associative e di cooperazione fra amministrazioni pubbliche 1. i protocolli di intesa; 2. le convenzioni (art. 30 d.l. 267/00); 3. gli accordi di programma (art. 34 d.l.vo 267/00); 4. l esercizio associato di funzioni; 5. i consorzi (art. 31 d.l.vo 267/00); 6. le Unioni di Comuni (art. 32 d.lvo 267/00); 7. le Comunità montane (art. 27 d.lvo267/00); 8. le fusioni.

59 Interventi su province, città metropolitane e unioni di comuni Il Parlamento ha approvato la legge n. 56 del, che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

60 Approvazione/modificazione dello Statuto degli enti locali (art. 6 D.l.vo 267/00.). Consiglio comunale/provinciale Voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assenati votazione ripetuta entro 30 gg DELIBERAZIONE BUR (entra in vigore) MAGGIORANZA ASSOLUTA PER 2 VOLTE 30 GG ALBO PRETORIO RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI ENTRA IN VIGORE

61 v Scioglimento in caso di mozione di sf (nomina di un commissario)/ rimozione/morte/impedimento Sindaco + prorogatio (art. 53 d.l.vo 267/00); casi di scioglimento con DPR e commissariamento prefettizio per violazione di legge (art. 141) o per mafia (art. 143) Approva lo Statuto Programmi,re lazioni previsionali, bilanci Convenzioni, concessioni.. Etc art. 41 d.l.vo 276/00 Organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo Funzione deliberati va Iniziativa di ciascun consigliere Presidente Gruppi consiliari, Il Consiglio Comunale (5 anni) Ufficio di presidenza Commissioni Rapporti con lo Stato Rapporti con il Sindaco Rapporti con la Regione Conferenza unificata Statoregioni_autinomie locali (d.l.o287/97) anci Cause di scioglimento e commissariamen to Mozione di sfiducia (2/5) Consiglio delle autonomie locali (art. 123 cost) Organo di consultazione

62 Attivita Nomina/revoc a gli Assessori Collabora col Sindaco Presiede la giunta e con essa esercita funzioni amministrati ve, Eletto a suffragio universale e diretto Rapporto fiduciario Presenta al consiglio il programma Mozione di sfiducia Propone le delibere ordinanze Decreti Approvate dalla Giunta Albo pretorio Potestà amministrativa in proprio Il Sindaco 5 anni non rieleggibil e immediata mente allo scadere del secondo mandato Ufficiale di governo responsabi lità Civile Penale Amm/co ntab Incandid abilità

63 Il 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni 9 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. E' previsto un procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana

64 Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province nonché funzioni fondamentali proprie ( a) piano strategico del territorio metropolitano; b) pianificazione territoriale generale; c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano) Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane dallo Stato o dalle regioni.

65 Organi della città metropolitana il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano (È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana): organo di indirizzo e controllo la conferenza metropolitana (composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana): adotta lo statuto e ha potere consultivo per l approvazione dei bilanci.

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