NAZIONALE DEL DNA E DEL
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- Aureliano Forti
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1 ADESIONE AL TRATTATO DI PRUM E ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE
2 Gli obiettivi/1 Con l istituzione della banca dati del Dna e del Laboratorio centrale si intende: Aumentare significativamente l identificazione degli autori dei reati, che oggi troppo spesso restano ignoti, e rafforzare la possibilità di rintracciare persone scomparse. (I Paesi che hanno già istituito una loro banca dati Dna hanno avuto un salto nell'identificazione degli autori dei reati passando, in alcuni casi, dal 6 al 60 per cento). Rendere più efficace la collaborazione transnazionale nella lotta al crimine e al terrorismo grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici nell ambito del Trattato di Prum.
3 Gli obiettivi/2 Con la ratifica al Trattato di Prum l Italia partecipa a pieno titolo alla cooperazione transfrontaliera tra Stati europei, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità e la migrazione illegale.
4 Le principali novità Il Ddl istituisce la banca dati nazionale del Dna a carattere interforze, collocata nell ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell Interno, ed il Laboratorio Centrale della Banca dati, presso il Dap del. Introduce alcuni limiti invalicabili per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati e garantire la privacy dei soggetti coinvolti. Prevede le norme per la ratifica del Trattato di Prum, di cooperazione tranfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità ela migrazione illegale.
5 Le attività della Banca dati La Banca Dati Nazionale del DNA svolge le attività di: raccolta dei dati relativi ai profili del DNA (ad esempio di soggetti che hanno commesso particolari fattispecie di reato, di persone scomparse odi cadaveri non identificati); raffronto dei profili di DNA raccolti, dell identificazione dell autore di un reato. ai fini
6 Le attività del laboratorio centrale Il Laboratorio centrale provvede alla: estrazione dei profili del DNA; conservazione dei reperti biologici.
7 A chi può essere prelevato il Dna L articolo 9elenca i soggetti che possono essere sottoposti a prelievo di campioni biologici: i soggetti in carcere oagli arresti domiciliari; chi èstato arrestato in flagranza di reato o sottoposto afermo di indiziato di delitto, in questo caso il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice; i detenuti odestinatari di misura alternativa alla detenzione in seguito asentenza irrevocabile per delitto non colposo; i soggetti nei cui confronti è applicata un misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva.
8 Limiti e garanzie/1 Il Ddl prevede le più adeguate garanzie per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati. la banca dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria eper l attività giudiziaria, nonché per la collaborazione tra le forze di polizia; l analisi svolta può riguardare solo segmenti non codificati del genoma umano, vale a dire quelli dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali ad esempio le malattie.
9 Limiti e garanzie/2 La scelta di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati) dal luogo di estrazione e di conservazione dei campioni biologici e dei profili stessi (laboratorio centrale), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti dai reperti (laboratori delle forze di polizia e specializzati), ha evitato una promiscuità che poteva rivelarsi dannosa per la genuinità dei dati raccolti ed analizzati. La Banca Dati può essere consultata solo ad opera del personale e addetto ed autorizzato, ato, secondo modalità che consentano la tracciabilità, ossia l individuazione della postazione edel soggetto che ha effettuato l accesso. Gli abusi o l uso distorto delle informazioni ioni contenute nella banca dati, da parte di un pubblico ufficiale, è punito,salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno atre anni.
10 Cancellazione dei dati Nel caso di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché limputato l imputato non lo ha commesso è disposta anche d ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ela distruzione dei relativi campioni biologici. La cancellazione d ufficio avviene anche se le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle norme.
11 I tempi di conservazione La Banca Dati è utile soprattutto nei fenomeni di recidiva, perciò èimportante che i dati siano conservati per un numero congruo di anni. Per ragioni di garanzia, però, è necessario fissare un limite massimo di conservazione. Si prevede quindi: un termine massimo di 40 anni per la conservazione dei profili, un termine ritenuto congruo per superare, sulla base dell esperienza, il periodo di recidiva; un termine massimo di 20 anni, conservazione dei campioni biologici. invece, per la
12 Le istituzioni di garanzia Per garantire la sicurezza di entrambi i centri di raccolta dei dati e assicurare l imparzialità dei controlli, il ddl prevede l azione sinergica di due istituzioni di garanzia autonome e indipendenti: il Garante per la protezione dei dati personali, che agirà in applicazione della normativa già esistente in materia di protezione dei dati personali; il Comitato nazionale per la Biosicurezza ele biotecnologie, che dovrà garantire l osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale, nonché eseguire le verifiche necessarie presso il laboratorio stesso egli altri laboratori che lo alimentano, formulando anche suggerimenti per il miglioramento mento del servizio. io
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