Dott.ssa Federica Terzi

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 FEBBRAIO 2014 In sintesi le principali novità della settimana appena trascorsa. Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot /2013 pubblicato il 19 febbraio sul sito dell Agenzia delle Entrate, è stato modificato il provvedimento del 18 dicembre 2013 che annunciava l applicazione automatica da parte degli intermediari finanziari di una ritenuta del 20% sui redditi da investimenti e attività estere di natura finanziaria. Nel provvedimento si afferma che, tenendo conto delle difficoltà riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti, l attuazione della misura viene rinviata al 1 luglio 2014 e che le somme eventualmente già trattenute sui bonifici dal 1 febbraio ad oggi saranno restituite ai correntisti. Si specifica che comunque tale invio non comporta perdita di gettito fiscale in quanto la tassazione resta da applicare in sede di dichiarazione dei redditi. Il Decreto Destinazione Italia, ovvero il D.L. n.145/2013, dopo l approvazione definitiva da parte del Senato, è stato convertito in legge. Tra le misure previste dal decreto il contenimento delle tariffe energetiche, risorse per la connettività ed il telelavoro nelle PMI, l Expo 2015 e l internazionalizzazione. Dal punto di vista fiscale, spicca la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti verso la pubblica amministrazione. Infine, si ricordano 50 milioni di euro in voucher per l acquisto di libri scontati da parte degli studenti. Il Senato ha approvato il 20 febbraio un emendamento al decreto Salvaroma che sposterebbe il termine per sanare le cartelle esattoriali dal 28 febbraio al 31 marzo Era stata la legge di Stabilità 2014, n. 147/2013 ad introdurre la possibilità di chiudere i conti con Equitalia in caso di cartelle esattoriali esecutive iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013, evitando le quote di interessi su imposte, sanzioni e aggio. Un altro emendamento allo stesso decreto n. 1215, attualmente al vaglio della Camera, ha anche ampliato l'applicazione della sanatoria ai debiti tributari notificati da altri agenti di riscossione locali. Sul sito internet dell'agenzia delle Dogane è disponibile una nuova applicazione per le gestione e l'invio guidati dei modelli "Intrastat ". Si tratta del pacchetto informatico Intr@web che consente la compilazione, il controllo formale e l'invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari e delle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito Ue che, come noto, devono essere trasmessi entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, mensile o trimestrale. L invio telematico avviene attraverso il collegamento diretto al sistema informatico doganale. Le istruzioni per l accesso alla procedura sono consultabili nella pagina Servizio Telematico Doganale - E.D.I 1

2 Sono state approvate le specifiche tecniche che dovranno essere utilizzate per la trasmissione telematica dei modelli dichiarativi 770 ordinario e semplificato, Unico Sc, Unico Sp, Unico Enc, Irap, Consolidato nazionale mondiale. Sono in corso di ultimazione anche le specifiche per la trasmissione del modello 730/2014 e Unico Persone fisiche Secondo quanto dichiarato con il comunicato stampa dell'agenzia delle entrate del , le versioni definitive delle istruzioni tecniche per l'invio telematico dei modelli dichiarativi delle persone fisiche saranno approvate entro il 10 marzo. In ogni caso sono disponibili sul sito internet dell Agenzia le bozze aggiornate per consentire agli operatori del settore di recepire le principali modifiche rispetto allo scorso anno. Il processo tributario telematico diventa operativo. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del è stato, infatti, pubblicato il Decreto Mef n. 163 del , che disciplina l uso degli strumenti informatici e telematici nell ambito del processo tributario. Tali strumenti contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore. Le successive regole tecnico-operative dell informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali, il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità. Il 14 febbraio 2014 è entrato in vigore il decreto interministeriale 24 dicembre 2013, che introduce modifiche operative a quanto già stabilito dal decreto del 10 gennaio 2013 in merito alla sperimentazione della nuova social card. Quattro sono i punti su cui è intervenuto l'ultimo decreto: i requisiti economici per usufruire della carta acquisti (in particolare come rispettare la soglia dei 600 euro mensili a fronte di eventuali altri trattamenti economici - come le erogazioni una tantum -di cui beneficia il nucleo familiare destinatario della social card); la definizione di nucleo familiare (sono escluse dal computo del nucleo le persone a carico ai fini Irpef non conviventi diverse dal coniuge e dai figli); le modalità con cui chiedere la correzione dei risultati delle verifiche dei requisiti; i tempi e le modalità del monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico al fine di superare la condizione di povertà. La distribuzione delle social card dovrebbe avvenire entro la fine del mese. Cordiali saluti Lo Studio 2

3 INDICE ENTRO IL L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2013 Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell anno precedente. LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2013 ENTRO IL 28 FEBBRAIO Entro il prossimo i soggetti IRES che nel 2013 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti l apposito modello di certificazione chiamato CUPE. 3

4 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Entro il l'invio dei dati delle forniture degli stampati fiscali effettuate nel 2013 Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell anno precedente. La trasmissione dei dati relativi al 2013, quindi, deve essere effettuata entro il 28 febbraio INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2013 ENTRO IL L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/ prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati. Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2013, il termine per la trasmissione telematica è fissato al Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a: OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE ANNOTARE TRASMETTERE prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo telematicamente all Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate. Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non sono più obbligati alla presa in carico degli stampati. 4

5 MODALITÀ DI TRASMISSIONE Il Provvedimento dell'agenzia delle Entrate si occupa di definire le modalità dell invio telematico dei dati relativi alle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa: i dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall Amministrazione finanziaria; il numero di stampati forniti, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; il codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura; la data della fornitura. La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente, secondo due alternative modalità: direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l abilitazione all accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall Agenzia delle Entrate; tramite gli intermediari di cui all art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel) i quali dovranno rilasciare copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica. La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni. L Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet). Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 5

6 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: La certificazione degli utili corrisposti nel 2013 entro il 28 febbraio Entro il prossimo i soggetti IRES che nel 2013 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi UNICO 2014 o 730/2014. Nella tabella che segue forniamo una sintesi dell'adempimento in esame. MODELLO CUPE 2014 OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione CUPE deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel L'obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di: utili: per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti; distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir); esclusi: gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva; gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997). di proventi equiparati agli utili: proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza esclusi quelli con apporto di solo lavoro; remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art. 98 del tuir (in vigore fino al ) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è dovuta per i proventi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo 6

7 d'imposta o l'imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d'imposta per quanto già versato in Italia. Se l'italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione. TERMINE E MODALITA' DI CONSEGNA Entro il di ogni anno, con riferimento agli utili corrisposti nell anno precedente. Il modello CUPE potrà essere rilasciato oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo. Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione, dove devono essere riportati il codice fiscale e l indirizzo del soggetto che emette la certificazione. Nel campo codice del soggetto che rilascia la certificazione va indicato, in corrispondenza alla tipologia del soggetto emittente, il relativo codice, rappresentato dalle lettere A,B,C,D,E,F,G. I codici più ricorrenti sono: A se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007); G se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi. DATI DA INSERIRE Sezione I dati relativi al soggetto emittente dove va riportato: il codice fiscale oppure, per i soggetti non residenti, il codice di identificazione rilasciato dall'autorità fiscale o in mancanza quello rilasciato dall'autorità amministrativa del Paese di residenza; il nome/cognome o la denominazione; il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello; domicilio fiscale del soggetto emittente qualora sia residente. Sezione II dati relativi all intermediario non residente da compilare a cura degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell applicazione dell art. 27-ter, comma 8, del D.p.r. 600/1973. In particolare: punto 8 il codice Abi; punto 9 il codice identificativo internazionale Bic/Swift; punto 10 il codice fiscale italiano se attribuito o il codice identificativo attribuito da un'autorità amministrativa del Paese di residenza; punto 11 la denominazione della società o dell'ente; 7

8 punto 12 il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello. Sezione III dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati dove devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che ha percepito gli utili/proventi equiparati. Se quest ultimo è non residente, i seguenti punti devono essere così compilati: punti 20 e 22, località di residenza estera e indirizzo; punto 23, codice dello Stato estero di residenza secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello CUPE; punto 24, codice di identificazione rilasciato dall Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa. Sezione IV dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati, dove riportare i dati relativi agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti e non) esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva. Bisognerà pertanto compilare la casella corrispondente alla forma di percezione delle somme, indicandone anche l'importo. Annotazioni, per l indicazione da parte del soggetto che rilascia la certificazione di eventuali ulteriori informazioni utili al percettore, per la successiva compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quali le modalità di calcolo degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 8

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