Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro.

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1 Smeraldo Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario; Condizioni di assicurazione. Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

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3 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Nota informativa Ed. 04/2016. Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, Milano - Italia c) Telefono 02/ fax 02/ Sito Internet: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero dell'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato) Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 425 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 384 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 249,00 %, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO La informiamo che su è disponibile un'area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito. Tacito rinnovo del contratto: Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data. AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'art. 3 delle Condizioni Contrattuali. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il contratto contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la capacità dell'assicurato di generare reddito. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Prestazioni Assicurate Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel Modulo di Adesione. Descrizione delle garanzie offerte GARANZIA: DECESSO DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A INFORTUNIO In caso di decesso dovuto esclusivamente a Infortunio dell'assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato prescelto indicato sul Modulo di Polizza. L'ammontare del capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro , Euro e Euro Si rinvia all'art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. AVVERTENZA: Per gli aspetti di dettaglio della Garanzia si rinvia all'art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 1 di 9

4 Dunque nel caso di decesso dovuto da infortunio Italiana Assicurazioni indennizzerà il capitale assicurato prescelto evidenziato sul Modulo di Polizza. GARANZIA: INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DOVUTA A INFORTUNIO In caso di infortunio che determini l'invalidità Totale Permanente dell'assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato prescelto indicato sul Modulo di Polizza. L'ammontare del capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro , Euro e Euro Si rinvia all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia. AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio, sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali. AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e importi minimi e massimi assicurabili esplicitati all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio: Esempi A B C Percentuale di invalidità permanente accertata 30 % 65 % 66 % Franchigia (in percentuale) 65 % Somma assicurata per Invalidità Permanente Capitale assicurato prescelto Esempio A : NESSUN INDENNIZZO (l'invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia). Esempio B: NESSUN INDENNIZZO (l'invalidità permanente accertata è pari alla franchigia). Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA indennizzo pari al capitale assicurato prescelto (per maggiori dettagli fare riferimento all'art. 7.B delle Condizioni Contrattuali). ******************************* GARANZIA: INABILITA' TEMPORANEA TOTALE In caso di Inabilità Temporanea Totale, sempreché l'assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Autonomo, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 30 giorni e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni ulteriori 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dall'indennizzo precedente. Si rinvia all'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia. AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea Totale sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali. AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Inabilità Temporanea Totale: Esempi A B C Giorni di Inabilità consecutivi Franchigia 30 gg. Somma assicurata mensile Indennizzo mensile prescelto Esempio A: NESSUN INDENNIZZO Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile. Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili. Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato dall'art. 7.C delle Condizioni Contrattuali. Gli obblighi di Italiana Assicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Inabilità Temporanea Totale. ******************************* Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 2 di 9

5 GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA In caso di Ricovero in Istituto di Cura, sempreché l'assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente del settore Pubblico o un Non Lavoratore, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 7 pernottamenti e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni ulteriori 30 giorni di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 pernottamenti continuativi di Ricovero in Istituto di Cura a decorrere dall'indennizzo precedente. Si rinvia all'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia. AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali. AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Ricovero in Istituto di Cura: Esempi A B C Pernottamenti di ricovero Franchigia 7 pernottamenti Somma assicurata mensile Capitale assicurato prescelto Esempio A: NESSUN INDENNIZZO Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile. Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili. Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato dall'art. 7.D delle Condizioni Contrattuali. Gli obblighi di Italiana Assicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Ricovero in Istituto di Cura. GARANZIA: PERDITA DEL POSTO DI LAVORO ******************************* In caso di Perdita del Posto di Lavoro, sempreché l'assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato che abbia superato il periodo di prova, che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo verificatosi lo stato di disoccupazione e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di disoccupazione, fino ad un limite massimo di 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dall'indennizzo precedente. Si rinvia all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio della garanzia. AVVERTENZA: Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali. AVVERTENZA: Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali. Esempi di calcolo dell'indennizzo per la garanzia Perdita del Posto di Lavoro: Esempi A B C Giorni di disoccupazione come definita ai sensi di polizza Periodo di carenza 90 gg. Somma assicurata mensile Indennizzo mensile prescelto Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 3 di 9

6 Esempio A: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile. NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato durante il periodo di carenza di cui all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali). Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili. NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato durante il periodo di carenza di cui all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali). Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA (alle condizioni previste dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali): previsto il pagamento di 3 indennizzi mensili. NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato durante il periodo di carenza di cui all'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali). Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato dall'art. 7.E delle Condizioni Contrattuali. Gli obblighi di Italiana Assicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Perdita del Posto di Lavoro. Persone assicurabili Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente a persone fisiche in buona salute che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un'età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 65 anni non compiuti. AVVERTENZA: Le persone assicurabili devono possedere determinate caratteristiche. Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Durata dell'assicurazione Il contratto di assicurazione è di durata annuale. In mancanza di disdetta, alla scadenza di ciascuna ricorrenza anniversaria, il contratto prevede il tacito rinnovo per un ulteriore anno. AVVERTENZA: Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture. Si rinvia agli artt. 2 e 3 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. 4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza. AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'art. 4 delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. AVVERTENZA: E' presente un limite massimo di età che è causa di nullità del contratto. Si rimanda all'art. 2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. 5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Non previste. 6. PREMI Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo. Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta. È possibile pagare il premio tramite addebito sul conto corrente bancario o bonifico. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Non sono previsti frazionamenti di pagamento del premio. Il Contraente paga un premio, la cui entità dipende: - dal capitale assicurato prescelto (indicato nel Modulo di Polizza); - dall'indennizzo mensile prescelto (Indicato nel Modulo di Polizza); - dal pacchetto di garanzie che il cliente acquista in base al suo status lavorativo. Sulla base delle stime relative al presente prodotto e sulla base di dati storici di prodotti similari, l'ammontare dei costi è pari a euro 208,95 di cui euro 145,35 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 69,57 % dei costi. AVVERTENZA: Non si possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. 7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Le somme assicurate e il premio non sono soggetti ad adeguamento. 8. RIVALSE Qualora i danni subiti dall'assicurato siano imputabili a responsabilità di terzi, la Compagnia rinuncia a dare corso all'azione di rivalsa prevista dall'art del Codice Civile. Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 4 di 9

7 9. DIRITTO DI RECESSO AVVERTENZA: è prevista sia per il Contraente sia per Italiana Assicurazioni, la facoltà di recesso dal contratto. I termini e le modalità per esercitare tale diritto sono indicati all'art. 5 delle Condizioni Contrattuali. AVVERTENZA: dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza il Contraente o la Compagnia hanno la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità dell'art. 5 delle Condizioni Contrattuali. 10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 12. REGIME FISCALE Aliquota applicabile al contratto: per tutte le garanzie previste si applica l'aliquota d'imposta del 2,5 %. Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 5 di 9

8 C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO AVVERTENZA: Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Si rinvia agli artt. 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E delle Condizioni Contrattuali per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull'individuazione del momento di insorgenza del sinistro. Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni Contrattuali dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Italiana Assicurazioni per la liquidazione delle prestazioni. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Italiana Assicurazioni al Beneficiario. 14. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana - Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, Milano, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , benvenutinitalianarem@italiana.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, Milano. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass con una delle seguenti modalità: via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, Roma; via fax 06/ oppure 06/ ; via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'ivass e reperibile sul sito - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'unione Europea diverso dall'italia, l'interessato può presentare reclamo all'ivass con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali: Commissione di Garanzia dell'assicurato Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell'assicurato con sede in Via dell'arcivescovado Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www. italiana.it. Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato. 15. ARBITRATO AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'autorità Giudiziaria. Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 6 di 9

9 GLOSSARIO Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. ASSICURATO Persona fisica a cui si riferisce l'assicurazione; essa si identifica con il Contraente. BENEFICIARIO Soggetto a favore del quale Italiana Assicurazioni riconoscerà il pagamento dell'indennizzo. CAPITALE ASSICURATO PRESCELTO Per le garanzie Decesso dovuto esclusivamente a infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a infortunio esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. Il capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: euro, euro, euro. CARENZA Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Italiana Assicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata. COMPAGNIA Italiana Assicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Traiano n. 18, Milano. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che ha stipulato la Polizza di assicurazione. COPERTURA La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato da Italiana Assicurazioni, ai sensi delle presenti Condizioni Contrattuali, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza. DISOCCUPAZIONE Condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. ESCLUSIONI Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata da Italiana Assicurazioni, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione. FRANCHIGIA La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicurazione, l'assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità fisica dell'assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere. INDENNIZZO La somma dovuta da Italiana Assicurazioni, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. INDENNIZZO MENSILE PRESCELTO Per le garanzie Ricovero in Istituto di Cura, Inabilità Temporanea Totale e Perdita del Posto di Lavoro esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. L'indennizzo mensile prescelto può essere determinato alternativamente nei seguenti importi: 250 euro, 500 euro, 750 euro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati ad Infortunio: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore. INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (DOVUTA A INFORTUNIO) La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall'attività esercitata. L'Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell'allegato 1 al D.P.R n 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38). Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 7 di 9

10 ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'isvap. LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati nella definizione seguente come non Lavoratori Dipendenti Privati. LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati i lavoratori con: - contratto a tempo determinato - contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro) - contratto di apprendistato - contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) - contratti di lavoro intermittente - i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all'estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana). LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. LIQUIDAZIONE Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile. MALATTIA Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio. MARGINE DI SOLVIBILITA' Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti. MODULO DI POLIZZA/SCHEDA DI POLIZZA Modulo sottoscritto dal Contraente per fruire delle coperture assicurative; il Modulo di Polizza contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture. NON LAVORATORE Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti). NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA L'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'assicurato immediatamente prima del Sinistro. NOTA INFORMATIVA Documento redatto secondo le disposizioni dell'isvap (cui è succeduto a far data dal 01 gennaio 2013 l'ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che Italiana Assicurazioni deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche della polizza. PERDITA DEL POSTO DI LAVORO La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell'assicurato. PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Ricovero in Istituto di Cura o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l'assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o le sue occupazioni prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive). POLIZZA Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con la Compagnia. Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 8 di 9

11 PREMIO Somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato a Italiana Assicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la Polizza. PRESCRIZIONE Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. RECESSO Diritto di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti. RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia. SINISTRO Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia. ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Andrea Bertalot Nota informativa Mod. INF54341/NI Ed. 04/2016 Pag. 9 di 9

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13 smeraldo CONDIZIONI CONTRATTUALI Modello INF54341/FI Ed. 04/2016 Disciplina del contratto La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello INF54341/FI, contenente le Condizioni di Assicurazione e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello INF54340 riportante le somme assicurate. Con la firma della scheda di polizza modello INF54340 il Contraente approva le Condizioni di Assicurazione previste nel presente Fascicolo Informativo modello INF54341/FI. 1 di 16

14 indice DEFINIZIONI Pag OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA Pag PERSONE ASSICURABILI PERSONE ASSICURATE LIMITI DI ETà Pag DECORRENZA, DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO Pag DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO Pag FACOLTà DI RECESSO DAL CONTRATTO - ESTINZIONE ANTICIPATA Pag PAGAMENTO DEL PREMIO Pag PRESTAZIONI GARANTITE Pag. 9 7.A COPERTURA PER DECESSO DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A INFORTUNIO Pag. 9 7.B COPERTURA PER INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO Pag. 9 7.C COPERTURA PER INABILITà TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Pag D COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA Pag E COPERTURA PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO Pag CONTROVERSIE Pag DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE ESCLUSIONI Pag CRITERI DI INDENNIZZABILITà Pag BENEFICIARI Pag DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI OBBLIGHI RELATIVI Pag di 16

15 Definizioni polizza smeraldo DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. ASSICURATO Persona fisica a cui si riferisce l assicurazione; essa si identifica con il Contraente. BENEFICIARIO Soggetto a favore del quale Italiana Assicurazioni riconoscerà il pagamento dell indennizzo. CAPITALE ASSICURATO PRESCELTO Per le garanzie Decesso dovuto esclusivamente a infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a infortunio esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. Il capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: euro, euro, euro. CARENZA Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l evento assicurato avviene in tale periodo Italiana Assicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata. COMPAGNIA/SOCIETà Italiana Assicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Traiano n. 18, Milano. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che ha stipulato la Polizza di assicurazione. COPERTURA La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato da Italiana Assicurazioni, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza. DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto. DISOCCUPAZIONE condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. ESCLUSIONI Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata da Italiana Assicurazioni, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione. FASCICOLO INFORMATIVO L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Assicurato, composto da: Nota Informativa comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione Documento sul trattamento dei dati personali 3 di 16

16 Definizioni polizza smeraldo FRANCHIGIA La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini del presente Contratto di Assicurazione, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità fisica dell Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere. INDENNIZZO La somma dovuta da Italiana Assicurazioni, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. INDENNIZZO MENSILE PRESCELTO Per le garanzie Ricovero in Istituto di Cura, Inabilità Temporanea Totale e Perdita del Posto di Lavoro esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. L indennizzo mensile prescelto può essere determinato alternativamente nei seguenti importi: 250 euro, 500 euro, 750 euro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati ad Infortunio: 1. l asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze; 3. l annegamento; 4. l assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore. INTERMEDIARIO Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (DOVUTA A INFORTUNIO) La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell Assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall attività esercitata. L Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell Allegato 1 al D.P.R n 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38). ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. 4 di 16

17 Definizioni polizza smeraldo LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati nella definizione seguente come non Lavoratori Dipendenti Privati. LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati i lavoratori con: contratto a tempo determinato contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro) contratto di apprendistato contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) contratti di lavoro intermittente i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana). LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. LIQUIDAZIONE Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile. MALATTIA Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio. MODULO/SCHEDA DI POLIZZA Modulo sottoscritto dal Contraente per fruire delle coperture assicurative; il Modulo di Polizza contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture. NON LAVORATORE Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti). NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA L attività retribuita o comunque redditizia svolta dall Assicurato immediatamente prima del Sinistro. NOTA INFORMATIVA Documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP (cui è succeduto a far data dal 01 gennaio 2013 l IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che Italiana Assicurazioni deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche della polizza. PERDITA DEL POSTO DI LAVORO La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato. 5 di 16

18 Definizioni polizza smeraldo PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Ricovero in Istituto di Cura o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o le sue occupazioni prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive). POLIZZA Documento che fornisce la prova dell esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con la Compagnia. PREMIO Somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato a Italiana Assicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la Polizza. PRESCRIZIONE Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. RECESSO Diritto dell Assicurato di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti. RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia. SCADENZA Data in cui cessano gli effetti del contratto. SINISTRO Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia. 6 di 16

19 Condizioni di Assicurazione polizza smeraldo nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1. OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA Le prestazioni previste dal presente Contratto di Assicurazione, se rese operanti, sono assicurate - nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi in relazione ai seguenti eventi: DECESSO DOVUTO A INFORTUNIO (ART. 7.A) INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO (ART. 7.B) INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO o MALATTIA (ART. 7.C) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA (ART. 7.D) PERDITA DEL POSTO DI LAVORO (ART. 7.E) LE PRESTAZIONI ASSICURATE PRESCELTE DALL ADERENTE/ASSICURATO SONO ESPRESSAMENTE INDICATE NEL MODULO/SCHEDA DI POLIZZA. Le garanzie vengono proposte all Aderente/Assicurato opportunamente abbinate in pacchetti acquistabili singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate allo status lavorativo al momento dell adesione cosi come definiti nel glossario ( lavoratore autonomo, lavoratore dipendente privato, lavoratore dipendente pubblico o non lavoratore ). Le garanzie acquistate sono prestate da Italiana Assicurazioni S.p.A. (di seguito Italiana Assicurazioni). 2. persone ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE - LIMITI DI ETà L Assicurato è persona fisica che: alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un età minima di 18 anni compiuti ed un età massima di 65 anni non compiuti; abbia sottoscritto le dichiarazioni riportate nel Modulo di Polizza. Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto il 65esimo anno di età. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi della condizione sopra prevista. L eventuale successivo incasso del premio da parte della Società non costituisce deroga alla suddetta Condizione Contrattuale. Il premio medesimo verrà infatti restituito dalla Società. Relativamente agli Assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, la garanzia vale sino alla scadenza dell annualità assicurativa in corso. La polizza sarà tacitamente rinnovata per i soli Assicurati che non abbiano raggiunto i limiti di età sopra descritti. 3. DECORRENZA, DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO Per ogni Assicurato le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7C, 7D, 7E) dalle ore del giorno indicato nel Modulo di Polizza, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore del giorno in cui Italiana Assicurazioni abbia avuto notizia certa dell avvenuto pagamento) e cessano alle ore del giorno in cui sia trascorso l intero periodo di durata dell assicurazione. In ogni caso, resta inteso che le coperture cessano anticipatamente alle ore del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a. morte dell Assicurato; b. liquidazione dell Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell Assicurato; Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. 7 di 16

20 Condizioni di Assicurazione polizza smeraldo nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. In mancanza di disdetta di una delle Parti (Contraente o Società), mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. 4. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO Le dichiarazioni dell Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. 5. FACOLTà DI RECESSO DAL CONTRATTO ESTINZIONE ANTICIPATA Entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione, il Contraente ha la facoltà di recedere dall assicurazione. Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare all Agenzia (Corso Inghilterra, Torino), entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Si precisa che il recesso ha comunque l effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall assicurazione a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata al Contraente la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle imposte di legge). Per l esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente. Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Si rimanda al precedente art. 3 per le modalità previste per l esercizio della facoltà di disdetta. Nel caso in cui tale prodotto assicurativo venga venduto in connessione ad un contratto di mutuo/ finanziamento e quest ultimo venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato al netto delle imposte relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all assicurazione le necessarie modifiche in relazione all individuazione del nuovo beneficiario designato. Per quanto riguarda le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, Perdita del Posto di Lavoro, in caso di cambiamento di status lavorativo in corso di contratto la Compagnia si rende disponibile, dietro espressa richiesta dell assicurato comprovata da adeguata documentazione a supporto, a restituire il premio pagato e non goduto al netto delle dovute imposte di legge. La Compagnia restituisce esclusivamente il premio pagato e non goduto riguardante la singola garanzia coinvolta (premio quantificato in origine nel 20% del premio complessivo) e il contratto resta pertanto in vigore per le garanzie Decesso dovuto a infortunio e Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio. Esempio restituzione premio: effetto polizza 1/1, scadenza polizza 31/12, premio pagato al netto delle imposte 100 euro, estinzione mutuo/ finanziamento 30/11, periodo residuo per il quale il rischio è cessato giorni 31, rimborso premio: 8,49 euro (100 euro / 365 gg. x 31 gg.). 8 di 16

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