Provincia di Napoli 1
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1 Provincia di Napoli 1
2 RISPOSTE A QUESITI POSTI DALLA STAMPA SPECIALIZZATA - CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE N. 25/E DEL 19 GIUGNO Con la Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, l Agenzia delle Entrate, ufficializza le risposte ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dell'edizione Telefisco 2012, fornendo opportuni chiarimenti sule seguenti materie: detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia, IVA, Studi di settore, Regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011, Beni concessi in godimento ad amministratore/socio, Società di comodo, Contenzioso e accertamento. Nelle pagine che seguono verrà fornita una selezione delle risposte di maggior interesse per il sistema Confcommercio, rimandando alla lettura della circolare l'analisi complessiva dei chiarimenti. 1. Spesometro: regime del margine globale e operazioni con pagamento Pos Con riferimento alle operazioni rientranti nel regime del margine per i beni usati e, specificatamente, per quelle effettuate da coloro che applicano il regime del margine globale, l'agenzia delle Entrate ritiene corretta la comunicazione dell intero corrispettivo (senza ricalcolare a parte imponibile, non imponibile o non soggetta) percepito per ciascuna operazione, nel presupposto che trattasi di un operazione nel suo complesso rilevante ai fini IVA, così come definita dall articolo 21 del D.L. n. 78. del Pertanto andrà effettuata la comunicazione dell intero corrispettivo relativo alla cessione di ciascun bene usato, se di importo pari o superiore a euro ( per il 2010), indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfetario o globale). Sempre con riguardo allo spesometro, per gli acquisti effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito, viene chiarito che l'operazione dovrà essere comunicata dall operatore finanziario che ha emesso la carta di credito o debito utilizzata per la transazione, per il quale la soglia di riferimento è di euro. 2. Misure premiali ex art. 10, D.L. n. 201 del 2011 e studi di settore - Applicazione della franchigia nell accertamento sintetico e studi di settore Come noto, il comma 9 dell articolo 10 del D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto limiti ai poteri di accertamento dell Agenzia nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore. 2
3 In particolare, la lettera c) ha previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (precedentemente un quinto). Al riguardo, la Circolare chiarisce che il beneficio di cui alla lettera c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. Di conseguenza, viene data risposta negativa al quesito nel quale si chiedeva se l aumento della franchigia da accertamenti sintetici fosse applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore. In un'altra risposta viene, invece, evidenziato che le nuove misure premiali in materia di studi di settore introdotte dal D.L. n. 201 del 2011, art. 10, c. 9, hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all'art. 10 della L. n. 146 del Studi di settore - Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all anno precedente Come noto, l articolo 2, comma 35, del D.L. n. 138 del 2011 ha modificato il comma 4-bis dell articolo 10 della legge n. 146 del 1998 che prevede la limitazione dei poteri accertativi nel caso in cui un soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore. La modifica normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede che in relazione ad un annualità di imposta la limitazione dei poteri accertativi sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l annualità precedente oggetto di controllo. A tal proposito, l'agenzia ritiene che la disposizione sia efficace anche per le rettifiche relative ai periodi d imposta, sino al 2010, ancora accertabili. 4. Beni concessi in godimento ai soci - Comunicazione finanziamenti e versamenti soci e acquisto di beni Numerose risposte sono state fornite in merito alla disciplina dei beni concessi ai soci, tema trattato dalla recente Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 di cui alla nostra nota informativa n. 112 del 19 giugno In ordine alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati o ricevuti dai soci, viene precisato che l obbligo comunicativo sussiste per l'intero ammontare e indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. Inoltre, viene chiarito che per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d imposta In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d imposta, risultano ancora in essere nel periodo d imposta in corso al 17 settembre All'Agenzia delle Entrate, infine, viene richiesto se la concessione in uso dell autovettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configuri una fattispecie rientrante nell articolo 67, comma 1, lettera h-ter del TUIR, in base al quale costituisce reddito diverso "la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore". Al riguardo, l'agenzia osserva che tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Ciò premesso, l'amministrazione finanziaria ritiene che la fattispecie sottoposta non rientra nell ambito applicativo della predetta disposizione perché configura un fringe benefit e, per questa ragione, resta assoggettata alla specifica disciplina fiscale di cui all art. 51 del TUIR. 3
4 5. Nuovo accertamento sintetico - Articolo 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del Adeguamento del reddito dichiarato al reddito effettivo Con riferimento al nuovo accertamento sintetico di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, l'agenzia delle Entrate conferma che, nel corso del contraddittorio, il contribuente, dovrà opporre il reddito reale finanziario disponibile. In molti casi, infatti, quest'ultimo può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali (es. rateizzazione di una plusvalenza ai soli fini fiscali). Alla domanda secondo la quale tale adeguamento debba essere fatto anche nell eventuale atto di accertamento successivo, nell ipotesi in cui non si giunga a un accordo nel corso del contraddittorio, l'agenzia risponde che gli Uffici effettueranno le opportune valutazioni caso per caso sulla base delle fattispecie concrete esaminate. 6. Accertamento sintetico - Nuovo articolo 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 Un altro chiarimento riguarda, poi, l'esatta modalità di calcolo dello scostamento di un quinto tra reddito dichiarato e reddito accertabile sulla base del quale scatterà il nuovo redditometro di cui all'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del Al riguardo, l'agenzia ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato. Ad esempio, se il maggiore reddito accertabile per effetto dell accertamento sintetico risulti pari a 100 mila euro e se il contribuente ha dichiarato un reddito complessivo pari a 82 mila euro, la percentuale di un quinto va calcolata sugli 82 mila euro. Infine, viene evidenziato che l Agenzia effettuerà analisi del rischio dirette a selezionare le posizioni dei contribuenti che presentano incongruenze significative tra le spese sostenute per consumi e investimenti ed il reddito dichiarato. 7. Misure cautelari e riscossione coattiva L'ultimo chiarimento che si segnala riguarda il rapporto tra le misure cautelari di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e l'iscrizione a ruolo straordinario o l'affidamento in carico straordinario di cui all'art. 29, c.1, lett. c) del D.L. n. 78 del L'Agenzia chiarisce che i due istituti, avendo finalità diverse, non sono alternativi e possono essere adottati entrambi. Le misure cautelari, infatti, hanno lo scopo di preservare l integrità del patrimonio contro il rischio di eventuali atti dispositivi del debitore garantendo il soddisfacimento della pretesa erariale; l iscrizione a ruolo straordinario o l affidamento del carico straordinario, invece, consentono all Agente della Riscossione di procedere direttamente alla riscossione coattiva del credito. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Iscrizione all Albo nella categoria 9 Si informa che il Comitato nazionale dell Albo gestori ambientali, con circolare del 21 giugno 2012, Prot. n. 833, ha fornito chiarimenti in ordine all applicabilità dei requisiti richiesti alle 4
5 imprese che effettuano attività di bonifica dei siti (categoria 9) i cui criteri d iscrizione sono disciplinati dalla deliberazione n. 5 del 12 dicembre In particolare veniva richiesto se il requisito di cui all art. 1 comma 1 lett. b) dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all Allegato B della citata deliberazione, era riferibile solo alla fase di prima applicazione o va considerato anche per le attuali domande di iscrizione o revisione. In proposito il Comitato nazionale ha precisato che il requisito di cui alla lett. b) era legato solo al periodo di avvio dell operatività della categoria 9 e pertanto non deve essere richiesto alle imprese che presentano attualmente domanda di iscrizione o revisione in tale categoria. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO. INDICI ISTAT. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 datata 20 giugno 2012 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2012, necessario per l aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale maggio 2011 maggio 2012 è pari a più 3,0 ( 75%= 2,250 ). La variazione biennale maggio 2010 maggio 2012 è pari a più 5,8 (75%= 4,350 ). 5
6 COMMERCIANTI - CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE. Facciamo seguito alla precedente comunicazione per comunicare i termini e le modalità di versamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti all Inps da artigiani e commercianti. Termini Com è noto, entro il 18 giugno 2012 dovevano essere versati il saldo 2011 ed il primo acconto 2012 dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. Il secondo acconto 2012 deve, invece, essere versato entro il 30 novembre Il termine per il versamento del saldo 2011 e del primo acconto 2012 è stato differito e, quindi, il pagamento può essere effettuato, analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi, dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo. Peraltro, è possibile effettuare tali versamenti anche dal 10 luglio al 20 agosto 2012, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo API (artigiani) o CPI (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo. Si ricorda che, per agevolare tale adempimento, l INPS ha inviato agli interessati un prospetto di liquidazione nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti. Reddito imponibile Per il calcolo dei contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale (nel 2011 pari ad euro ,00) deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d imposta precedenti scomputate dal reddito dell anno. Per i soci di s.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall effettiva distribuzione degli stessi, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Rateizzazione La rateizzazione può riguardare soltanto i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a 6
7 debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, salvo differimenti. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre Compensazione Viene ricordato che l importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in compensazione nel modello F24. 7
SOMMARIO: 1. Termini e modalità di versamento. 2. Reddito imponibile. 3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi. 4.
OGGETTO: Riscossione 2010 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata
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