LA LIBERTÀ SINDACALE

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1 LA LIBERTÀ SINDACALE

2 OIL (Organizzazione Internazionale del lavoro) Costituisce una delle prime istituzioni, a livello internazionale, in tema di lavoro, in particolare si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti. Fondata dopo la 1 guerra mondiale (1919) con il Trattato di Versailles quale istituzione della Società delle Nazioni.

3 ILO in inglese (International Labour Organization), OIT in francese (Organisation internationale du travail) e in spagnolo (Organización Internacional del Trabajo) È stata la prima agenzia specializzata a far parte del sistema delle Nazioni. Ne fanno parte 185 Stati e le lingue ufficiali sono inglese, francese e spagnolo. Ha sede principale a Ginevra. In Italia, è presente come Ufficio per l Italia a Roma e a Torino come Centro internazionale di formazione.

4 l l l COMPITI PRINCIPALI: Formulare le norme minime internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore, tra cui: libertà di associazione, diritto di organizzazione, negoziazione collettiva, abolizione del lavoro forzato, parità di opportunità e trattamento e altre norme che regolano l intero spettro dei diritti del lavoro. Fornire assistenza tecnica principalmente nelle seguenti aree: formazione e riabilitazione professionale, politiche per l occupazione, amministrazione del lavoro, diritto del lavoro e relazioni industriali, condizioni di impiego, gestione dello sviluppo, sviluppo di cooperative, sicurezza sociale, statistiche del lavoro, sicurezza e salute sul posto di lavoro. Promuovere lo sviluppo di organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro indipendenti, e fornisce servizi di formazione e consulenza a tali organismi.

5 Struttura OIL Equa partecipazione: 1)GOVERNI; 2)RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI; 3)RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO.

6 OIL CONVENZIONE N. 87 E 98 Ratifica per l Italia con la Legge 23 marzo 1958, n. 367

7 La libertà sindacale nelle convenzioni internazionali garantisce la libertà sindacale nei confronti dello Stato Conv. Int. N. 87 N. 98 dell OIL garantisce la libertà sindacale nei rapporti interprivati la conv. esclude che le OOSS possano essere sottoposte a provvedimenti statali di sospensione o scioglimento la conv. stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro ogni possibile atto di discriminazione datoriale

8 Altre convenzioni OIL l N. 117 (ratificata con legge n. 657/1966 Impone agli Stati membri la soppressione di ogni discriminazione tra lavoratori basata sull iscrizione sindacale) l N.135 (ratificata con legge n.157/1981 Predispone una particolare tutela dei rappresentanti dei lavoratori in azienda) l N. 141 (ratificata con legge n. 68/1979 Impegna gli Stati sulla promozione di Organizzazioni forti e indipendenti dei lavoratori agricoli, anche autonomi) l N. 151 (ratificata con legge n. 860/1984 Protezione della libertà sindacale dei dipendenti dei servizi pubblici

9 In ambito europeo: La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (1950, ratificata con legge n. 848/1955) Obbliga gli Sati membri a garantire il diritto di associazione sindacale

10 Segue La Carta sociale europea (1961, ratificata con Legge n. 929/1965) Viene ribadito il principio della libertà di organizzazione sindacale e viene dato riconoscimento alla contrattazione collettiva e al diritto di sciopero

11 In ambito europeo: La Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, detta anche Carta di Nizza, proclamata 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi (artt. 27 e 28)

12 Il principio di libertà sindacale nella Costituzione nazionale Art. 39 Cost. - L'organizzazione sindacale è libera. - Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. - È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. - I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

13 Principio giuridico fondamentale sul quale poggia il nostro sistema di diritto sindacale 1 comma art. 39: L organizzazione sindacale è libera Diritto soggettivo pubblico di libertà

14 Libertà sindacale: una nozione con molti possibili significati Un primo significato: il pluralismo sindacale

15 La concezione riduttiva del principio di libertà sindacale L art. 39 come equivalente concettuale dell art. 18 Art. 18 Art. 39 Il principio di libertà sindacale come mera espressione particolare del principio generale di libertà d associazione Perché questa impostazione è riduttiva?

16 la dimensione del pluralismo sindacale è massima L uso del termine organizzazione in luogo di quello di associazione implica una nozione PIÚ AMPIA del fenomeno sindacale. Esso consente di includere nell ambito della protezione costituzionale forme di organizzazione e coalizione sindacale diverse dalle associazioni differenza con l art. 12 delle Carta di Nizza nella quale la libertà sindacale è ricondotta alla libertà di associazione

17 segue: il diritto di associazione nella concezione liberale classica Libertà associativa come sinonimo di assenza formale di divieti di associazione Cosa implica un principio di libertà associativa inteso in questo senso? Tutto ciò che non è proibito è permesso Garantisce solo una tutela nei confronti di ingerenze esterne volte ad impedire l esercizio del diritto di associazione

18 La concezione attiva del principio di libertà sindacale Una concezione attiva del principio implica non solo la garanzia di non ingerenza, ma anche un intervento promozionale e di sostegno Art. 39 e art. 3.2 Cost: l esigenza di effettività Per quanto garantita, l inviolabilità della libertà sindacale non è sufficiente a sottrarla al rischio della ineffettività (Romagnoli)

19 Lo Statuto dei lavoratori e le sue due anime I diritti individuali (la tutela della libertà e della dignità del lavoratore: tit. I) si riconoscono ai lavoratori diritti e garanzie riguardanti, ad es., l uso di apparecchiature per il controllo a distanza dell attività lavorativa (art. 4), le visite personali di controllo (art. 6), l esercizio del potere disciplinare (art. 7) Le misure di garanzia e di sostegno della libertà e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro (titoli II e III) La legislazione promozionale del sindacato nell impresa come attuazione del principio costituzionale di libertà sindacale

20 Una norma chiave: l L art. 14 S.L.: Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all interno dei luoghi di lavoro che valore aggiunto ha tale disposizione ispetto all art. 39 Cost.? garantisce e rende effettiva la libertà sindacale nei luoghi di lavoro e nei confronti del datore di lavoro

21 LA LIBERTÁ SINDACALE: UNO SCHEMA RIASSUNTIVO l La libertà di organizzazione sindacale (cd. libertà organizzativa) come garanzia di PLURALISMO l La libertà sindacale come LIBERTA DA l La libertà sindacale come LIBERTA DI

22 La libertà sindacale come LIBERTÁ DA l Libertà di scegliere scopi ed ambito di intervento dell azione sindacale, dunque anche di scegliere il gruppo, la categoria dei lavoratori da rappresentare (categoria in senso volontaristico e non ontologico) l Libertà di determinare le regole di funzionamento interno della organizzazione nessi con il divieto di istituire sindacati di comodo (art. 17 S.L.)

23 La libertà sindacale come LIBERTÁ DI LA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE) L attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato

24 I diritti sindacali La legislazione promozionale o di sostegno del sindacato nell impresa Il TITOLO III dello Statuto dei lavoratori ( Dell attività sindacale )

25 NELLA DIMENSIONE (ESCLUSIVAMENTE) INDIVIDUALE LA LIBERTA SINDACALE POSITIVA LA LIBERTA SINDACALE NEGATIVA Libertà per i singoli lavoratori di promuovere, costituire, aderire ad una associazione sindacale Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale Il closed shop e l union shop nell esperienza anglosassone

26 l art. 15 S.L.: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte. LA LIBERTA SINDACALE NEGATIVA ha un fondamento positivo? Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale

27 LA LIBERTÁ SINDACALE DEGLI IMPRENDITORI È anch essa protetta dall art. 39, comma 1, Cost.? Due teorie: 1)La libertà sindacale dei datori di lavoro rientra nella libertàdi associazione (art. 18 Cost.) e in quella di libertà di iniziativa economica privata (art. 41) 2) L art. 39 Cos. non distingue tra sindacati contrapposti, sorti storicamente come risposta.

28 Libertà sindacale nello STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/1970)

29 TITOLO II Della libertà sindacale Art. 14. Diritto di associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

30 Art. 15. Atti discriminatori. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali

31 Art. 38. Disposizioni penali. Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire a lire o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

32 Art. 16. Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

33 Art. 17. Sindacati di comodo. È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

34 Indici rilevatori di favoreggiamento sindacale - Agevolazione nella assegnazione dei locali; - Agevolazione nella assegnazione delle bacheche; - Raccolta deleghe per la trattenuta dei contributi; - Concessione di trattamenti preferenziali rispetto quelli stabiliti nei contratti collettivi

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