Corso di Aggiornamento per RLS ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 81/08

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1 Corso di Aggiornamento per RLS ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 81/08 rev: 1.0 Ente Ligure di Formazione divisione Sicurezza reg. Carrà, 19/2b Albenga (SV) tel solo per info amministrative fax per info tecniche ed organizzative: 1 I Nuovi Accordi Stato Regione 2012 Per la Formazione nei Settori della Sicurezza sul Lavoro 2 1

2 Formazione dei Lavoratori Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del art. 2 D.Lgs. 81/08 Definizioni punto a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso omissis

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6 11 Termini di Aggiornamento dei Lavoratori Quando e Casi Particolari? I nuovi assunti a tempo indeterminato fanno la formazione entro 60gg. Coloro che sono già assunti e non hanno la possibilità di documentare una formazione effettuata, hanno 1 anno di tempo (entro il ). Coloro che sono già assunti e hanno la possibilità di documentare una formazione effettuata, hanno 5 anno di tempo (entro il ). L addestramento è oggetto di un ulteriore Accordo che entrerà in vigore a partire da febbraio Per i casi particolari, si veda l Accordo Stato Regioni del Per i lavoratori stagionali è prevista una deroga sino al

7 Definizione di Lavoratori Stagionali Come previsto dall art. 3 punto 13 del D.Lgs. 81/08 sono definiti stagionali i lavoratori delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo o agroforestale. Cosa c è di Nuovo? I lavoratori stranieri DEVONO fare un Test di ammissione al corso con verifica della capacità di comprensione della lingua italiana. In caso di esito negativo della valutazione, i lavoratori stranieri possono frequentare il corso solo se accompagnati da un mediatore culturale in grado di poter tradurre nella loro lingua le lezioni promosse nei corsi. I costi sono a carico dei datori di lavoro. I corsi di formazione vanno effettuati in orario di lavoro Addestramento dei Lavoratori 22 febbraio punto 5 del Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del l addestramento dei art. 2 D.Lgs. 81/08 Definizioni punto cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro omissis art. 28 D.Lgs. 81/08 punto f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento omissis art. 71 D.Lgs. 81/08 punto 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l uso dell attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati omissis

8 Addestramento dei Lavoratori 15 Addestramento Quando? Quando un Operatore Deve Usare: Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con H < 2m

9 Addestramento Quando? Quando un Operatore Deve Usare: Gru a Torre Gru a Mobile Gru per Autocarro 17 Addestramento Quando? Quando un Operatore Deve Usare: Carrelli Elevatori Carrelli Industriali Carrelli Semoventi

10 Addestramento Quando? Quando un Operatore Deve Usare: Trattori Costruiti per Muoversi a Velocità Superiori a 6 Km/h Trattori Agricoli Trattori Forestali Trattori Cingolati 19 Addestramento Quando? Quando un Operatore Deve Usare: Escavatori con Massa Operativa Maggiore di 6000 Kg. Escavatore Idraulico Escavatore a Fune

11 Addestramento Quando? Quando un Operatore Deve Usare: Pala Caricatrice Frontale Massa < di 4500 Kg. Pala Caricatrice Terna 21 Addestramento Quando? Quando un Operatore Deve Usare: Autoribaltabile a Cingoli Massa < di 4500 Kg. Pompa per Calcestruzzo

12 Termini di Addestramento dei Lavoratori Quando e Casi Particolari? A Partire da 1 Anno dalla Pubblicazione sulla GU 23 IL PREPOSTO D.Lgs. 9 aprile 2008 n Art. 2.Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

13 D.Lgs. 9 aprile 2008 n Art. 19. Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 25 D.Lgs. 9 aprile 2008 n Art. 19. Obblighi del preposto d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo

14 art. 56. Sanzioni per il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1,200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f); b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d); c) con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g) Art. 299 D.Lgs. n. 81. Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti Il preposto la legge lo individua a partire dalla effettiva organizzazione del lavoro 14

15 Identificazione del preposto In altre parole, una volta che il datore di lavoro ha deciso di organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali sovraordinate ad altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto (o del dirigente) come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti. Su tale figura il legislatore (e non il datore di lavoro) fa ricadere la qualifica di preposto (quantomeno ai sensi dell art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008). Anche perché, in realtà, il preposto in azienda non viene frequentemente definito tale, ma in un modo più confacente all effettiva organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader ecc. Tutti questi sono quasi sempre preposti, di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano, non importa, la legge non ammette ignoranza 29 Identificazione del preposto Con il verbo sovrintendere, si intende un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva. Il tratto essenziale di tale funzione è vigilare, e la vigilanza dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi e agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (i dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati

16 Identificazione del preposto il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari : - è responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività lavorativa; - rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti ; - vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali ; - verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele ; - deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. si evince che grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra) Formazione dei Preposti art. 2 D.Lgs. 81/08 Definizioni punto e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; omissis

17 Formazione dei Dirigenti art. 2 D.Lgs. 81/08 Definizioni punto d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa omissis 33 Termini di Aggiornamento dei Preposti e Dirigenti Quando e Casi Particolari? I nuovi assunti a tempo indeterminato fanno la formazione entro 60gg. Coloro che sono già assunti e non hanno la possibilità di documentare una formazione effettuata, hanno 1 anno di tempo (entro il ). Coloro che sono già assunti e hanno la possibilità di documentare una formazione effettuata, hanno 5 anno di tempo (entro il ). Preposti e Dirigenti effettuano un aggiornamento di 6 ore con frequenza quinquennale. Per i casi particolari, si veda l Accordo Stato Regioni del

18 35 Codici ATECO rischio BASSO

19 Codici ATECO rischio BASSO 37 Codici ATECO rischio MEDIO

20 Codici ATECO rischio ALTO 39 Codici ATECO rischio ALTO

21 Il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi 41 Compiti del medico competente Il D.Lgs. 81/2008 prevede l obbligo (comma 1, lettera a, dell articolo 25), con relativa sanzione, per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Il mancato adempimento è pesantemente sanzionato dall articolo 58 del D.Lgs. citato: con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda da 400 a 1600 euro per la violazione dell articolo 25, comma 1, lettera a) con riferimento alla valutazione dei rischi. A tal riguardo sono state fornite delle indicazioni dal documento "La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda pubblicato sul Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia

22 Compiti del medico competente Il documento suindicato suggerisce quali possono essere le azioni che possono che determinare l effettiva collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente per le piccole e medie imprese : -sopralluogo negli ambienti di lavoro -registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali -programmazione del monitoraggio biologico -indicazioni per il controllo dei lavoratori - effettuazione della sorveglianza sanitaria -elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico -incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori 43 Compiti del medico competente Esistono poi elementi documentali che possono essere utilizzati per verificare, in sede ispettiva e di vigilanza, l avvenuta collaborazione del medico competente al processo di valutazione dei rischi aziendale. - memo aggiuntive ai verbali di sopralluogo, con indicazioni della condizione igienico ambientale dei luoghi di lavoro o annotazioni relativi ai rischi per la salute, di pertinenza del medico competente; altre note, appunti, lettere, mail o fax del medico competente,indirizzati al datore di lavoro o all RSPP, che esplicitino il parere del medico competente in merito a determinati rischi aziendali; trasmissione dei risultati anonimi collettivi del monitoraggio biologico al datore di lavoro e all RSPP, con eventuale sintetica valutazione; partecipazione a riunioni con il datore di lavoro, RSPP, tecnici o altri consulenti, compresa la stessa riunione ex art in cui il medico competente abbia fornito il suo contributo alla definizione dei rischi aziendali

23 Compiti del medico competente Nelle grandi aziende oltre alle indicazioni precedenti: può altresì essere opportuno redigere uno specifico contributo sanitario al documento di valutazione dei rischi, da stilare al momento della nomina presso l azienda o l unità produttiva e, successivamente, ogni qualvolta intervengano modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro etc. (co. 3 art. 29). In particolare questo contributo dovrebbe articolarsi nelle tre fasi successive: lavoro preparatorio; esame analitico del ciclo produttivo, dell attività lavorativa concreta e di tutti gli ambienti di lavoro; documento finale di sintesi, con la stesura del protocollo sanitario e del contributo sanitario alla valutazione dei rischi (da allegare alla autocertificazione o al documento di valutazione dei rischi vero e proprio) Compiti del medico competente Tale contributo può comporsi di dieci sezioni: indicazione dei rischi lavorativi; valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti; valutazione del rischio stress lavoro-correlato; analisi sulla problematica alcol e lavoro; collaborazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso; analisi dell andamento infortunistico; collaborazione all attuazione di programmi di informazione; collaborazione alla attuazione di programmi di promozione della salute; stesura del piano sanitario; misure di prevenzione e protezione necessarie

24 Radiazione ultravioletta solare 47 Le più autorevoli organizzazioni internazionali e nazionali preposte alla tutela della salute e della sicurezza e gli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale concordano nel considerare la radiazione ultravioletta solare un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor). Un rischio da valutare e prevenire alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro. In particolare per tali lavoratori sono da tempo individuate e caratterizzate molte patologie fotoindotte, i cui organi bersaglio sono pelle ed occhi. La principale patologia fotoindotta è senz altro il cancro della pelle

25 Le attività considerate ad elevato rischio di esposizione: 49 Le attività considerate ad elevato rischio di esposizione:

26 Riguardo agli aspetti normativi della protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione solare, benché la radiazione solare sia classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività outdoor, essa non è stata inserita nell elenco degli Agenti cancerogeni e mutageni presenti nel Titolo VIII capo V del Decreto legislativo 81/2008. Va comunque sottolineato che l art. 181, comma 1 del Testo Unico specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione facendo particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi E il D.Lgs. 81/2008 prevede tra le misure generali di tutela l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo. Prevede inoltre che datore di lavoro, dirigente e preposto debbano richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione. E infatti il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e sancisce l'obbligo da parte dei lavoratori di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. Il Decreto del 27 Aprile 2004 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che inserisce i tumori cutanei nella lista delle malattie professionali con obbligo di denuncia, e al D.M. 9 aprile 2008 Nuove Tabelle delle Malattie Professionali nell Industria e nell Agricoltura

27 Valutazione rischio solare La Radiazione Ultravioletta appartiene al sottoinsieme delle Radiazioni Elettromagnetiche Non Ionizzanti e occupa la regione spettrale da 100 a 400 nanometri (nm) la quale è stata ulteriormente suddivisa dalla Commissione Internazionale de l Eclairage (CIE) in tre bande contigue, denominate: UV-A ( nm) UV-B ( nm) UV-C ( nm) L occhio e la pelle sono i due bersagli critici nell esposizione alla radiazione Ultravioletta. La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono: - dalla esposizione radiante, - dalla lunghezza d onda della radiazione -dalla fotosensibilità individuale 53 Valutazione rischio solare Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull occhio e sulla pelle possono essere suddivisi in: a) effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell ordine di ore, giorni; b) effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni. In generale per ciascun effetto acuto è possibile stabilire la dose soglia al di sotto della quale l effetto non si verifica. La maggior parte degli effetti a lungo termine hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro probabilità (carcinoma cutaneo) o la loro gravità (fotoinvecchiamento della pelle) è tanto maggiore quanto più è elevata la dose accumulata dall individuo

28 Prevenzione e protezione dal rischio UV Solare Si deve tener conto che il rischio è strettamente collegato - oltre che all'esposizione - anche ai fattori individuali, per cui l'attuazione delle misure di tutela conseguenti la valutazione dell'esposizione va effettuata lavoratore per lavoratore in relazione anche ai dati personali (fototipo, farmaci, patologie), e lavorativi (presenza di agenti foto sensibilizzanti) in stretta collaborazione con il medico competente Elenco fototipi

29 In particolare i lavoratori outdoor, ad esempio in agricoltura, nel comparto pesca e nella cantieristica, sono spesso esposti ad alcune delle sostanze foto sensibilizzanti

30 Di seguito una lista di soggetti particolarmente sensibili al rischio UV Solare: donne in gravidanza: per quanto disposto agli artt.28 e 183 del DLgs.81/08 nonché all art.11 del DLgs.151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l eventuale adozione di cautele specifiche. Particolare attenzione va riservata alla possibile azione sinergica di condizioni microclimatiche e radiazione UV; albini e individui di fototipo 1-2; i portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.); i soggetti affetti da alterazioni dell iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla tonica); 59 Di seguito una lista di soggetti particolarmente sensibili al rischio UV Solare: i soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (quali ad esempio: antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come l ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine; antiaritmici come l amiodarone). i soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu (nel caso di elevata luce visibile riflessa: lavorazioni outdoor a mare o su neve/ghiaccio/marmo); lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne; lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV. Queste patologie comprendono quadri assai rari come lo xeroderma pigmentoso, accanto ad altri molto comuni come la dermatite polimorfa solare

31 Misure tecniche ed organizzative di prevenzione Fotoprotezione ambientale: Usufruire sempre ove possibile - di schermature con teli e con coperture. Organizzare l orario di lavoro, ove possibile, in maniera tale che durante le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 15,00 oppure 12,00 16,00 con l'ora legale) si privilegino i compiti lavorativi che si svolgono all interno o all ombra, riservando i compiti all esterno per gli orari mattutini e serali in cui l esposizione agli UV è minore. Consumare i pasti e sostare durante le pause sempre in luoghi ombreggiati. Al riguardo va sempre tenuto conto che: Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV, infatti le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti. Vento e nuvole, riducendo la sensazione del calore del sole sulla pelle, possono indurre a pensare che non vi sia rischio di scottature; in realtà questo non è vero, pertanto bisogna proteggersi anche in queste situazioni Protezione della pelle È consigliabile indossare un cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm.) che fornisca una buona protezione, oltre che al capo, anche alle orecchie, naso e collo. I cappelli "da legionario" sono ottimali. I berretti da baseball con visiera - largamente usati nelle lavorazioni outdoor - invece non forniscono protezione per le orecchie e per il collo che essendo aree particolarmente fotoesposte dovranno comunque essere protette dalla radiazione UV. Il cappello deve essere di tessuto che non lascia passare gli UV

32 Protezione della pelle Quando si lavora al sole, anche se fa caldo, non bisogna togliersi i vestiti (mai esporsi a dorso nudo), vanno invece usati abiti leggeri e larghi che non ostacolino i movimenti, con maniche lunghe ed accollati e pantaloni lunghi. I tessuti devono garantire una buona protezione dai raggi UV e devono essere freschi per l'estate. La capacità degli indumenti, abiti e cappelli, di trattenere i raggi ultravioletti dipende da svariati fattori: - Umidità: un tessuto bagnato è meno efficace nel proteggere dagli ultravioletti rispetto ad un tessuto asciutto. - I tessuti scuri proteggono meglio rispetto a quelli chiari. Le fibre per la loro struttura hanno una capacità di assorbire, e quindi non trasmettere, i raggi UV diversa tra loro Protezione della pelle - Le fibre acriliche proteggono molto meglio della seta e, quest ultima, meglio del cotone. La lana fornisce una buona protezione, ma non è proponibile nei mesi estivi. Una buona combinazione è cotone/poliestere che è fresca e protegge bene. Meno protettiva la T-shirt di cotone che lascia passare fino al 30% della radiazione ultravioletta. - Tessuti a trama fitta sono molto più efficaci dei tessuti a trama rada nel trattenere gli UV. Più un tessuto è denso e spesso, tanto maggiore è la protezione dai raggi UV che fornisce. Se è possibile osservare delle immagini attraverso il tessuto tenuto davanti ad una lampada, il potere di protezione è molto basso; se filtra attraverso il tessuto solo la luce, il potere di protezione è modesto; se la luce non filtra il potere di protezione è ottimo. Infatti dove passa la radiazione luminosa, passa anche la radiazione UV

33 Protezione della pelle Da alcuni anni, in Paesi come l Australia, è insorta la consuetudine di apporre ai capi di abbigliamento un etichetta che riporta il fattore di protezione degli indumenti stessi, denominato UPF (Ultraviolet Protection Factor), che permette di definire il grado di protezione dagli UV offerto da un tessuto, analogamente a quanto l SPF (Sun Protection Factor) indica per le creme antisolari. Se un tessuto ha un UPF di 30 significa che la pelle coperta da questo tessuto è protetta 30 volte di più di una pelle esposta senza protezione. Recentemente, anche in Italia sono prodotti tessuti anti UV ad altissima protezione i quali possono vantare un ottima accettazione da parte del lavoratore Protezione della pelle Le norme UNI EN specificano un metodo di prova per la determinazione della capacità dei tessuti di filtrare le radiazioni ultraviolette, al fine di assegnare al tessuto stesso delle proprietà protettive (il famoso UPF - Ultraviolet Protecion Factor) ai raggi solari UV. Esse stabiliscono un pittogramma che può essere applicato ai capi di abbigliamento con UPF maggiore di 40, concepiti proprio per offrire alle persone che li indossano una protezione contro l esposizione ai raggi UVA e UVB. Le prove vengono effettuate in laboratori specializzati con strumenti specifici. I capi di abbigliamento anti-uv conformi alle norme UNI si riconoscono perché sono marcati e riportano oltre al pittogramma mostrato in figura (sole giallo con ombreggiatura, profilo e caratteri neri) il numero della norma e l indicazione del fattore protettivo 40 oltre ad alcune in-formazioni (che solitamente si trovano sull etichetta o sul materiale informativo che accompagna il prodotto)

34 Protezione della pelle 67 Protezione della pelle Ad esempio le frasi: l esposizione al sole causa danni alla pelle soltanto le aree coperte sono protette assicura la protezione UVA UVB per l esposizione al sole. Bisogna naturalmente ricordare che il grado di protezione dell indumento si riduce nel caso questo sia strappato, logoro, danneggiato o bagnato. È importante sottolineare che si tratta generalmente di capi di abbigliamento leggeri, pratici, confortevoli, che si trovano già sul mercato e che sono facilmente reperibili nei negozi (soprattutto sportivi) e nei grandi centri commerciali. I requisiti minimi del tessuto, specificati nella norma, assicurano una protezione sufficiente per tutte le situazioni (tranne quelle più estreme), mentre le specifiche di progettazione degli indumenti assicurano che la produzione e commercializzazione non siano penalizzate, e anzi il prodotto possa essere valorizzato per le sue speciali caratteristiche

35 Creme solari I prodotti antisolari (creme con filtri solari) hanno dimostrato la loro validità nel ridurre l incidenza sia di alterazioni neoplastiche epiteliali della cute che le altre alterazioni conosciute come fotoinvecchiamento. Va comunque tenuto conto che, nel caso di numerose lavorazioni outdoor particolarmente in agricoltura, giardinaggio, edilizia - a causa di possibili effetti fotoallergici e fototossici associati alla esposizione simultanea a sostanze chimiche (es. antiparassitari) o vegetali (es. bergamotto, ombrellifere etc.) durante l impiego di creme solari- è necessario che la scelta della crema solare sia effettuata con il coinvolgimento del Medico Competente. Importante è controllare sull'etichetta del prodotto antisolare il fattore di protezione SPF (Sun Protection Factor) o IP (Indice di Protezione). Si raccomanda l uso di stick a protezione totale per naso e labbra e parti del volto maggiormente esposte a luce riflessa: si ricorda che cappelli protettivi anche a tesa larga - possono schermare solo da luce diretta Creme solari Il SPF di un prodotto antisolare viene stabilito misurando il tempo di esposizione solare necessario a far comparire l'eritema sia su una zona di pelle in cui viene applicato il prodotto sia su una zona non protetta. Il rapporto tra i due tempi è il SPF del prodotto: quindi un SFP di 10 significa che quel prodotto antisolare moltiplica per dieci il tempo di esposizione al sole senza comparsa di eritema. Maggiore è il numero di SPF, più elevata è la protezione. Non dimentichiamo, comunque, che il tempo di comparsa di eritema varia da persona a persona a secondo del fototipo

36 Protezione degli occhi Gli occhi devono essere protetti con occhiali da sole. È importante che gli occhiali da sole forniscano una buona protezione dalla radiazione ultravioletta, questo è garantito dalla dicitura sulla confezione "Bloccano il 99% dei raggi ultravioletti".. Sono da scegliere i prodotti conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1836 in quanto essa rappresenta lo strumento migliore per rispondere ai requisiti di sicurezza obbligatori stabiliti dalla legge. Il fabbricante ha inoltre l obbligo di preparare e fornire con il prodotto una nota informativa contenente, oltre al nome e all indirizzo, ogni altra informazione utile (ad esempio le istruzioni per la manutenzione e la pulizia, il significato della marcatura, ecc.). Gli occhiali devono essere ben aderenti al fine di non permettere il passaggio della radiazione UV da sopra o da lato delle lenti La formazione e l informazione dei lavoratori Pertanto nel caso dei lavoratori che operano in outdoor l informazione in merito al rischio di esposizione UV dovrà vertere in particolar modo sui seguenti punti: -il rischio da esposizione a UV: in particolare come varia l esposizione nelle differenti condizioni metereologiche, e ore del giorno -gli effetti sulla salute (neoplastici e non) -i fattori individuali di ipersuscettibilità (fototipo, familiarità, assunzione di farmaci) -le metodiche di prevenzione da adottare I contenuti della formazione dovranno invece essere principalmente incentrati sui seguenti aspetti: -comportamenti specifici da adottare in relazione all esposizione al sole sia lavorativa che extralavorativa -uso adeguato dei mezzi di protezione individuale (indumenti anti UV, occhiali, prodotti antisolari) -l uso adeguato dei mezzi di protezione collettiva: tendoni oscuranti, e aree di lavoro ombreggiate; -il controllo periodico della propria pelle

37 controllo periodico della propria pelle L'autoesame della pelle, eseguito regolarmente, può permettere di scoprire i tumori della pelle precocemente. Vanno controllate tutte le zone del corpo, compreso il cuoio capelluto. I tumori della pelle non melanocitari (epiteliomi spinocellulari e basocellulari) compaiono di solito nelle zone esposte al sole. Controllare e prestare attenzione alla presenza di lesioni arrossate e squamose o piccole ferite che non guariscono sul volto, testa, orecchie, collo, braccia e mani. Particolare attenzione a crosticine, apparentemente banali, che tolte tendono a riformarsi continuamente senza guarire. Importante è sempre controllare i propri nei, prestando attenzione ad eventuali cambiamenti di nei già presenti o all'insorgenza di nuovi nei. Il melanoma può insorgere su un neo presente da tempo o su una zona di pelle senza nei controllo periodico della propria pelle Se si notano in un neo i seguenti caratteri è bene rivolgersi subito al dermatologo: - Forma irregolare, con una metà della lesione di grandezza diversa dall'altra - Bordi irregolari, smerlati, con aspetto a carta geografica - Colore non uniforme, presenza di più colori (nero, bruno, rosso, rosa), variazioni nel colore - Diametro superiore a 6 millimetri o aumento delle dimensioni negli ultimi mesi - Modifiche del suo aspetto, delle dimensioni (ingrandimento) e sanguinamento spontaneo. In caso di cambiamenti di un nuovo neo, insorgenza di un neo, presenza di lesioni che non guariscono o di ogni altra variazione sospetta, consultare sempre un dermatologo

38 Riassumendo.. non esiste una precisa relazione dose-risposta tra esposizione a radiazione UV e patologie fotoindotte, in particolare patologie neoplastiche, per cui non è possibile fissare un valore soglia al di sotto del quale non vi sia la comparsa di tali patologie la comparsa delle patologie fotoindotte è influenzata anche da fattori costituzionali del soggetto (fototipo, familiarità) anche l esposizione extraprofessionale a radiazione solare è fonte di rischio; vi possono essere altri fattori professionali che possono causare patologie cutanee simili alle fotoindotte (ad esempio l epitelioma spinocellulare causato dall esposizione a idrocarburi aromatici policiclici ) I rischi delle radiazioni solari: i compiti del medico competente La sorveglianza sanitaria deve coprire il rischio residuo dopo che siano state adottate tutte le misure tecnico-organizzative e di tutela individuale, ricordando che il rischio nei lavoratori outdoor esposti ad UV solare è di regola associato ad altri rischi come il calore e la fatica fisica. Inoltre bisogna tener conto in certe categorie di lavoratori di fattori di rischio che agiscono su medesimi organi bersaglio (IPA > epiteliomi cutanei). In particolare la visita medica preventiva (art 41, D.lgs 81/2008) è fondamentale per individuare i soggetti sensibili. Questi alcuni elementi da valutare: - fattori di rischio costituzionali (fenotipi I e II di Fitzpatrick); - esame obiettivo (pelle ed occhi chiari, presenza di nevi ed efelidi); - anamnesi (facilità alle scottature, difficoltà ad abbronzarsi ecc); - familiarità per il melanoma

39 I rischi delle radiazioni solari: i compiti del medico competente il medico competente può avvalersi di accertamenti specialistici: - in soggetti particolarmente suscettibili al rischio (fenotipi I e II); - in soggetti affetti da patologie oculari o dermatologiche anche pregresse; - in soggetti che abbiano subito interventi chirurgici a carico dell apparato visivo; - soggetti portatori di numerosi nevi, cheratosi attiniche ; - ovviamente nei soggetti con lesioni sospette per neoplasie cutanee melanocitiche o non melanocitiche I rischi delle radiazioni solari: i compiti del medico competente Senza dimenticare la visita periodica effettuata dal MC. Per questa visita: - la periodicità è decisa dal medico competente, di norma con cadenza annuale in questo caso in rapporto anche con gli altri rischi lavorativi; - la periodicità deve tener conto dei livelli di esposizione e della presenza di fattori di suscettibilità individuale; - nella visita periodica il medico competente valuta lo stato di salute del lavoratore con riferimento ad alterazioni oculari o dermatologiche sopravvenute, correlabili o meno con il lavoro; - verifica della effettiva adesione alle indicazioni sui comportamenti corretti (indumenti, dpi)

40 Riguardo al medico competente l intervento si conclude ricordando gli obblighi di legge ( denuncia di malattia professionale, denuncia ai sensi art. 139 del DPR 1124, obbligo di referto,..) e gli altri compiti di sua competenza: - reinserimento lavorativo dei soggetti che hanno subito un interventi di asportazione di un tumore cutaneo od un intervento chirurgico all apparto visivo; - indicazioni sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione del rischio

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