TRIBUNALE DI TORINO. Sezione Sesta Civile - Fallimenti. L'anno 2010, addì 5 novembre, nell'ufficio del Presidente Francesco

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1 TRIBUNALE DI TORINO Sezione Sesta Civile - Fallimenti Verbale di riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. L'anno 2010, addì 5 novembre, nell'ufficio del Presidente Francesco Donato, si sono riuniti tutti i Magistrati della Sezione, Nosengo, Giusta, Tamagnone, Marino, Gonca, per scambiarsi informazioni e confrontare le rispettive esperienze giurisprudenziali, ai sensi dell'art. 47 quater Ord. Giud. Sull'argomento del giorno, che ha ad oggetto, determinazione del compenso del curatore fallimentare, del commissario giudiziario e degli altri professionisti nel Goncordato Preventivo, del commissario giudiziario nell'amministrazione Straordinaria. svolge funzioni di relatore il presidente Donato. Vengono esaminati diversi aspetti, attinenti: a - la comparazione del compenso del commissario giudiziale con quello del curatore ; b - la determinazione del compenso nei casi di revoca dell'ammissione al t concordato seguita dal fallimento e di nomina dello stesso commissario nell'incarico di curatore oppure di nomina di un diverso professionista; c - la determinazione del compenso nel caso di non approvazione del concordato e successivo fallimento, con le varianti di cui al punto precedente; d - la determinazione del compenso del commissario che sia stato - owero no - nominato liquidatore; {ì,/

2 f - il compenso del liquidatore non volontario che sia persona diversa dal commissario; g - i criteri per la liquidazione del compenso del commissario nella procedura dia.s. In esito a discussione si perviene alle seguenti osservazioni e conclusioni. I - Per la determinazione del compenso al commissario giudiziale nel concordato preventivo, I'art. 5 del D.M. n (cui fa rinvio la legge fallimentare, artt. 165 e 39), richiama i criteri di determinazione del compenso del curatore fallimentare, determinati secondo le percentuali di cui all'art. 1, "...sttll'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario ai sensi dell'art. 172 l. fa\...", prevedendo altresì, al secondo comma, che anche il compenso per I'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo debba essere determinato con le percentuali di cui all'art. 1, ma calcolate sulf 'attivo f iquidato (ossia realizzato); Detta disposizione regolamentare, nel parametrare il compenso del commissario giudiziale a quello del curatore, determina un raddoppio del trattamento del commissario rispetto a quello derivante dalla precedente normativa (di cui all'art.s del D.M. n ), che richiamavappunto il compenso del curatore, ma "...ridotto alla metà..."; e prevede a! secondo comma un ulteriore compenso al commissario nella fase successiva all'omologa (pur calcolato questa volta sull'attivo liquidato); 2 - Tali incrementi dei compensi del commissario giudiziale, rispetto all'unico trattamento previsto per il curatore, oltre che sembrare in contrasto con la premessa dello stesso D.M. n , che è ispirato ad tu

3 una ratio di contenimento dei costi delle procedure concorsuali, presentano anche evidenti aspetti di irrazionalità per disparità di trattamento. lf decreto n , infatti, nel richiamare, per il calcolo delle spettanze del commissario giudiziale, i compensi del curatore, non tiene conto della ben maggiore mole di lavoro che questi deve affrontare e della maggiore gravosità dei suoi compiti rispetto a quelli del commissario né della potenziale duplicazione dei compensi del commissario derivante dalla previsione che alcune sue incombenze debbano essere liquidate separatamente (mentre al curatore spetta un unico compenso) né infine della diversità dei parametri da prendere come base per il conteggio in concreto di quanto dovuto (riferiti, per il curatore, all'attivo realizzato e al passivo determinato in esito al relativo procedimento, per il commissario, all'attivo inventariato e al passivo indicato dallo stesso debitore). Questo spiega le perplessità che sulla questione sono state manifestate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, (ad esempio Cass. SS. UU n. 4670, sul doppio compenso del commissario giudiziale (ossia riferito anche alla fase successiva all'omologa del concordato preventivo),ha confermato la legittimità "...della disapplicazione dell'art. 5, secondo comma, del D.M. n. 570/1992 nella parte in cui prevede a favore del commissario giudiziale, per la fase successiva all'omologazione, il raddoppio del compenso rispetto a quello fissafo per il curatore, in quanto tale disposizione regolamentare configge con il principio generale di uguaglianza..."; in termini analoghi anche Cass. n ). 3

4 Si ritiene infatti che i decreti ministeriali contenenti le tariffe dei professionisti non hanno forza di legge (come ha puntualmente statuito Corte Costit n. 484), ma di regolamenti, che quindi possono essere disapplicati dal giudice ordinario, in caso di contrasto con I'art. 3 Cost., ai sensi degli artt. 4 e 5 All. E della l n sul contenzioso amm inistrativo. 3 - Nell'esercizio del potere discrezionale determinazione del compenso ai sensi dell'art. 39 l. fall. (cui rinvia I'art. 165), si conviene in conclusione sulla necessità che il Tribunale, prowedendo con decreto non soggetto a reclamo (ma ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. stante la sua natura decisoria), debba tener conto, non solo dell'opera prestata dal commissario, dei risultati ottenuti, dell'importanza della procedura, della sollecitudine con cui questi abbia operato, ma anche dei rilievi critici sopra evidenziati e debba quindi, nell'applicazione delle percentuali fissate nel suddetto decreto ministeriale (riguardanti comunque il massimo fiquidabile), differenztare il compenso liquidato nelle varie ipotesi sopra individuate, nei seguenti termini: a - per il compenso del curatore fallimentare si applica di norma come parametro la percentuale massima prevista dal D.M. n sull'attivo e quella minima sul passivo; b - nel concordato preventivo, in caso di revoca dell'ammissione o di non approvazione della proposta, si liquida al commissario giudiziale, che non sia investito di ulteriori incarichi nella medesima procedura, il compenso calcolato come al punto a) - sull'attivo inventariato e sul passivo dichiarato - diviso per due ed incrementato del2o%: {y/

5 c - se viceversa il commissario viene nominato curatore del conseguente fallimento, si liquida per la fase commissariale il compenso di cui al punto a) diviso per due e senza maggiorazioni; seguirà alla chiusura del fallimento la liquidazione del compenso maturato in qualità di curatore, ridotto del 30%; d - in caso di omologa del concordato, seguita dalla nomina dello stesso commissario nell'incarico di liquidatore, si liquida un acconto del 50% del compenso di cui al punto a); seguirà dopo I'esecuzione del concordato la liquidazione del saldo, calcolato sul compenso ex art. 1 D.M. n riferito all'attivo liquidato e al passivo accertato, detratto I'acconto già percepito in esito alla omologa; e - in caso di omologa seguita dalla nomina di un diverso professionista nel ruolo di liquidatore, si liquida un acconto del 50% del compenso di cui all'art. 1 D.M. n , alla data dell'omologa; seguirà dopo I'esecuzione del concordato la liquidazione del saldo, calcolato sul compenso ex art. 1 D.M. n riferito all'attivo liquidato e al passivo accertato, detratto I'acconto già percepito in esito alla omologa, e diviso per due; al liquidatore professionista (ossia non volontario) il compenso di cui al punto a) è diviso per due (senza detrazioni); I l'i; $- nelle procedure di amministrazione straordinaria, il compenso del U commissario giudiziale non può essere liquidato prima dell'accertamento del passivo e si liquida secondo il criterio di cui alla lettera a), ma senza maggiorazioni; Q - in caso di nomina, nelle procedure più rilevanti o comunque più 0 complesse, di due professionisti od anche di un collegio, il compenso è

6 calcolato in base ai criteri di cui ai punti precedenti ed è diviso in parti uguali tra i professionisti incaricati, sempre entro il limite di cui all'art. 1 D.M. n : I S\- il Tribunale può motivatamente discostarsi dai suddetti criteri, ove ritenuto necessario in considerazione degli elementi concreti di ogni singola procedura, sempre tenuto conto dell'opera prestata dal curatore o dal commissario, dei risultati ottenuti, dell'importanza della procedura medesima, della sollecitudine con cui il professionista incaricato abbia operato; 4- p"t il rimborso delle spese vive al curatore, che siano effettivamente sostenuted autorizzate dal giudice delegato, è necessario che I'istanza si1 corredata della documentazione giustificativa; /t.j(- si rammenta I'obbligo di ciascun professionista che richieda la liquidazione dei compensi di indicare nell'istanza gli acconti già percepiti nella medesima procedura e le spese già liquidate. ll pnesroente REL.?r"--c-b ^4 lcruorcr V,Wocì. L- t-,**l* T.*+ /l'hr-w;- li^^rurv &ue* \)I.^,* I \5 6

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