CODICE PENALE AGGIORNATO AL 17 MARZO 2015
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- Tiziano Cicci
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1 AGGIORNATO AL 17 MARZO LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE (ART. 1 ART. 240) TITOLO I DELLA LEGGE PENALE Articolo 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. I. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [25 c. 2 Cost.].
2 Articolo 2 Successione di leggi penali. I. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 c. 2 Cost.]. II. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione [650 c. 1 c.p.p.] e gli effetti penali [689 c. 2, lett. a), n. 6 c.p.p.]. III. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 (1). IV. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c. 1 e 2 c.p.p.]. V. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (2). VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decretolegge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti [77 c. 2 e 3 Cost.] (3). (1) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto dal 28 marzo (2) Si veda art. 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. (3) La Corte cost., con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso art. 2». Articolo 3 Obbligatorietà della legge penale. I. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini [4 c. 1] o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato [4 c. 2; 28 prel.], salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [68 c. 1, 90 c. 1, 122 c. 4 Cost.; 1080 c. 2 c. nav.] o dal diritto internazionale.
3 II. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima [7-10; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c. nav.] o dal diritto internazionale. Articolo 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato. I. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali] (1), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi [29 prel.] residenti nel territorio dello Stato [242 c. 3]. II. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, [quello delle colonie] (1) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato [2, 3 c. nav.]. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [4 c. nav.]. (1) I riferimenti all'istituto coloniale non sono più operanti, ai sensi del Trattato di pace ratificato nel 1947 e in seguito alla cessazione della Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia dal 1 luglio Articolo 5 Ignoranza della legge penale (1). I. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47 c. 3]. (1) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». Articolo 6 Reati commessi nel territorio dello Stato. I. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato [4 c. 2] è punito secondo la legge italiana [11]. II. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è
4 ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Articolo 7 Reati commessi all'estero. I. È punito secondo la legge italiana [11 c. 2, 201 c. 1] il cittadino o lo straniero [248 c. 2, 249 c. 2] che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano (1) [ ; 1080 c. nav.]; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467]; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [ , 464, 466]; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [8-10, 501 c. 4, c. 3, 537, 591 c. 2, 604, 642 c. 4; 17, 18 c.p.m.p.; , 239 c.p.m.g.; 1080 c. 1 c. nav.] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2). (1) Numero così modificato dall'art. 1, c. 5, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in L. 15 dicembre 2001, n (2) Si vedano: art. 22, c. 1, Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'italia (L. 27 maggio 1929, n. 810); art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 342; art. 2, L. 25 marzo 1985, n. 107; art. 4, L. 26 novembre 1985, n. 718; art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n Articolo 8 Delitto politico commesso all'estero. I. Il cittadino o lo straniero [248 c. 2, 249 c. 2], che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [11 c. 2, 201 c. 1], a richiesta del ministro di grazia e giustizia (1) [ ; 342 c.p.p.] (2).
5 II. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [ ; , 342 c.p.p.]. III. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [ ]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. (1) Ora ministro della giustizia. (2) Si veda, per una deroga, art. 48 c. 2, L. 24 gennaio 1979, n. 18. Articolo 9 Delitto comune del cittadino all'estero. I. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [11 c. 2, 201 c. 1], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4 c. 2]. II. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [ ; 342 c.p.p.], ovvero a istanza [130; 341 c.p.p.] o a querela [ ; c.p.p.] della persona offesa. III. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia [128, 129; 342 c.p.p.], sempre che l'estradizione [13; 697 c.p.p.] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3). (1) Il testo disponeva: «Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato». Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: D.Lgs.Lt. 10 agosto 1944, n. 224 e D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la
6 pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (L. 13 ottobre 1994, n. 589). Si veda anche art. 27, c. 4, Cost., come modificato dall'art. 1, L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. (2) Si veda nota sub art. 8. (3) Comma così modificato dall'art. 5, c. 1, L. 29 settembre 2000, n. 300, che ha sostituito le parole «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» alle parole «a danno di uno Stato estero». Si veda nota sub art. 322 ter. Articolo 10 Delitto comune dello straniero all'estero. I. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima [11 c. 2, 201 c. 1], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4 c. 2], e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [ ; 342 c.p.p.], ovvero istanza [130; 341 c.p.p.] o querela [ ; c.p.p.] della persona offesa. II. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [128, 129; 342 c.p.p.], sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato [4 c. 2, 128 c. 2]; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (3) dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione [13; 697 c.p.p.] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4). (1) Il testo originario recitava: «un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo». Per la soppressione della pena di morte, si veda nota sub art. 9. (2) Si veda nota sub art. 8. (3) Si veda nota 1. Il testo originario disponeva: «si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo». (4) Comma modificato dall'art. 5, c. 2, L. 29 settembre 2000, n Si veda nota sub art. 322-ter.
7 Articolo 11 Rinnovamento del giudizio. I. Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [138, 201 c. 1]. II. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato [138, 201 c. 1], qualora il ministro di grazia e giustizia (1) ne faccia richiesta [128, 129, 313 c. 4; 342 c.p.p.; 1080 c. 1 c. nav.]. (1) Si veda nota sub art. 8. Articolo 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere. I. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [ c.p.p.]: 1) per stabilire la recidiva [99-101] o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità [ ] o la professionalità nel reato [105] o la tendenza a delinquere [108]; 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [19, 28-37]; 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato [4 c. 2], a misure di sicurezza personali [201 c. 2, 215]; 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [185], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato [4 c. 2], agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [ ; 741 c.p.p.]. II. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro di grazia e giustizia (1) ne faccia
8 richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4. (1) Si veda nota sub art. 8. Articolo 13 Estradizione. I. L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana [ c.p.p.], dalle convenzioni e dagli usi internazionali [696 c.p.p.] (1). II. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. III. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. IV. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [26 c. 1 Cost.]. (1) Si vedano la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, nonché per i singoli Stati sottoindicati, i provvedimenti che rendono esecutive le convenzioni stipulate con ciascuno di essi: Argentina, L. 19 febbraio 1992, n. 219; Australia, L. 15 ottobre 1975, n. 655 e 2 gennaio 1989, n. 12; Austria, L. 9 giugno 1977, n. 628; Belgio, L. 5 agosto 1981, n. 500; Bolivia, L. 17 marzo 1901, n. 95; Brasile, L. 23 aprile 1991, n. 144; Bulgaria, L. 12 aprile 1995, 127; Canada, L. 22 aprile 1985, n. 158; Cecoslovacchia, L. 19 novembre 1924, n. 1559; Costarica, R.D. 23 aprile 1875, n. 2452; Cuba, L. 20 marzo 1930, n. 521 e R.D. 16 aprile 1934, n. 805; Francia, R.D. 30 giugno 1870, n e R.D. 20 agosto 1873, n. 1550; Germania federale, R.D. 14 dicembre 1871, n. 574 e L. 11 dicembre 1984, n. 969; Gran Bretagna e Irlanda del Nord, L. 2 gennaio 1989, n. 11; Jugoslavia, R.D. 13 dicembre 1923, n. 3182; Libano, L. 12 febbraio 1974, n. 87; Marocco, L. 12 dicembre 1973, n. 1043; Messico, R.D. 8 giugno 1874, n. 939 e R.D. 31 ottobre 1899, n. 420; Panama, L. 17 aprile 1931, n. 517; Paraguay, R.D. 11 maggio 1911, n. 501; Polonia, L. 7 giugno 1993, n. 193; Portogallo, R.D. 9 luglio 1878, n. 4454; Romania, L. 20 febbraio 1975, n. 127; Santa Sede, L. 25 luglio 1929, n. 810; Spagna, L. 9 giugno 1977, n. 605; Stati Uniti, L. 9 ottobre 1974, n. 632 e L. 26 maggio 1984, n. 224; Tunisia, L. 28 gennaio 1871, n. 267; Ungheria, L. 23 luglio 1980, n. 511; Uruguay, R.D. 14 agosto 1881, n. 391; Venezuela, L. 17 aprile 1931, n Articolo 14 Computo e decorrenza dei termini.
9 I. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. II. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine. Articolo 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. I. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [68] (1). (1) Si veda art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di illeciti depenalizzati. Articolo 16 Leggi penali speciali. I. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti (1). (1) Si veda nota sub art. 15. TITOLO II DELLE PENE CAPO I DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE
10 Articolo 17 Pene principali: specie (1). I. Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) (2) 2) l'ergastolo [22] (3); 3) la reclusione [23] (4); 4) la multa [24]. II. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto [25] (4); 2) l'ammenda [26]. (1) Per i reati di competenza del giudice di pace, si vedano: artt. 52 («Sanzioni»), 53 («Obbligo di permanenza domiciliare») e 54 («Lavoro di pubblica utilità»), D.Lgs. 28 agosto 2000, n In tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, si vedano art. 9 ss., D.Lgs. 8 giugno 2001, n (2) Il testo originario, ormai abrogato per le ragioni di cui alla nota sub art. 9, disponeva: «la morte». (3) La Corte cost., con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 «nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile». (4) Per la possibile sostituzione delle pene detentive brevi con le sanzioni della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria della specie corrispondente, si vedano artt , L. 24 novembre 1981, n Per i reati di competenza del giudice di pace, si veda art. 62, D.Lgs. 28 agosto 2000, n Articolo 18 Denominazione e classificazione delle pene principali. I. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale [3 coord.] la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. II. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda. Articolo 19 Pene accessorie: specie. I. Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici [28, 29; 13 coord.]; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte [30, 32; 13, 14 coord.]; 3) l'interdizione legale [32];
11 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32 bis]; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32 ter, 32 quater]; 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1); 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [34] (2) (3). II. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35; 13, 14 coord.]; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35 bis] (4). III. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; 536 c.p.p.]. IV. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671 c. 2]. (5) (1) Numero aggiunto dall'art. 5, c. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97. (2) L'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito alla parola: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio (3) Comma così sostituito dall'art. 118, L. 24 novembre 1981, n Il testo precedente disponeva: «Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna; 5) la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale». (4) Comma così sostituito dall'art. 118, L. 24 novembre 1981, n Il testo precedente disponeva: «Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte». (5)Cfr. Con Legge 8 febbraio 1948 n. 47 recante disposizioni sulla stampa, con la Legge 22 dicembre 1975 n. 685 sugli stupefacenti. Articolo 20 Pene principali e accessorie. I. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna [442 c. 2, 448 c. 1, 533 c. 1 e 2, 605 c. 1 c.p.p.]; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [77, 139; 442 c. 2, 533 c. 1 e 2, 605 c. 1, 662 c.p.p.; 183 att. c.p.p.].
12 CAPO II DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE Articolo 21 [Pena di morte] (1). (1) L'articolo è da reputarsi ormai abrogato per le ragioni di cui alla nota sub art. 9. Il testo disponeva: «I. La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della giustizia. II. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della giustizia disponga altrimenti». Articolo 22 Ergastolo (1). I. La pena dell'ergastolo [1, 2 coord.] è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti (2) a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 36]. II. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (3). (1) Originariamente l'articolo prevedeva un terzo e un quarto comma, abrogati dall'art. 1, L. 25 novembre 1962, n. 1634, il cui testo disponeva: «III. Il Ministro della giustizia può disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare. IV. Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare, può essere ammesso al lavoro al l'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso». La Corte cost., con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 «nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile». (2) Attualmente istituti penitenziari ad opera della L. 26 luglio 1975, n. 354 e degli artt. 110 e 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n (3) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 novembre 1962, n Il testo precedente disponeva: «Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro. Articolo 23 Reclusione (1). I. La pena della reclusione [1, 2 coord.] si estende da quindici giorni a ventiquattro anni [64, 66, 78], ed è
13 scontata in uno degli stabilimenti (2) a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. II. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto. (1) Originariamente l'articolo prevedeva un terzo comma, decaduto a causa all'espressa abrogazione dei due ultimi commi dell'art. 22 che disponeva: «Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente». (2) Si veda nota sub art. 22. Articolo 24 Multa (1). I. La pena della multa [8 c. 1 coord.] consiste nel pagamento allo Stato di una somma [8 c. 1 coord.] non inferiore a euro 50, né superiore a euro [66 n. 3, 78 c. 1 n. 3, 133-bis c. 2, 501-bis c. 1, 648-bis c. 1, 648-ter c. 1] (2). II. Per i delitti determinati da motivi di lucro [61 n. 7], se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro (3). (1) Articolo così sostituito, in ordine cronologico, dall'art. 1, D.Lgs.Lt. 5 ottobre 1945, n. 679, dall'art. 1, D.Lgs.C.p.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, dall'art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 101, L. 24 novembre 1981, n Il testo originario disponeva: «I. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, né superiore a cinquantamila. II. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire cinquanta a ventimila. III. Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo». Il terzo comma non veniva modificato nelle stesure del 1945, del 1947 e del 1961, ma poi venire abrogato con la stesura di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, che ha introdotto, al suo posto, l'attuale art. 133-bis c.p. (2) Comma modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole: "non inferiore a euro 5" con le parole: "non inferiore a euro 50" e le parole: "né superiore a euro 5.164" dalle parole: "né superiore a euro ". (3) Comma modificato dall'art. 3 della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole: "da euro 5 a euro 2.065" con le parole: "da euro 50 a euro ".
14 Articolo 25 Arresto. I. La pena dell'arresto [1 coord.] si estende da cinque giorni a tre anni [64, 66, 78], ed è scontata in uno degli stabilimenti (1) a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. II. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. (1) Si veda nota sub art. 22. Articolo 26 Ammenda. I. La pena dell'ammenda [8 coord.] consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, né superiore a euro [66 n. 3,78, c. 1 n. 3, 133 bis, c. 2] (1). (1) Articolo così sostituito, in ordine cronologico, dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679, dall'art. 2, D.Lgs.C.p.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, dall'art. 2, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 101, L. 24 novembre 1981, n Il testo originario disponeva: «I. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti né superiore a lire diecimila. II. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo». Il secondo comma non subiva modifiche nelle stesure del 1945, del 1947 e del 1961, ma poi veniva abrogato con la stesura di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, che ha introdotto al suo posto l'attuale art. 133-bis c.p. Da ultimo, l'articolo è stato modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole: «non inferiore a euro 2» con le parole: «non inferiore a euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» con le parole: «né superiore a euro ». [ ]
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