LE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE.
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- Giorgio Nicoletti
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1 LE PENE IN SENSO STRETTO PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO
2 Indice 1 LE PENE PRINCIPALI LE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE LE PENE ACCESSORIE EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA LA COMMISURAZIONE DELLA PENA LA COMMISURAZIONE DELLA PENA NEI "PROCEDIMENTI SPECIALI" LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IPOTESI DI RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA LA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL "CASELLARIO GIUDIZIALE" LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ART. 163 C.P.) LA RIABILITAZIONE di 17
3 1 Le pene principali c.p.) Art Cost (principio di legalità: riserva di legge per l'individuazione dei reati e delle pene, art. 1 1) Le pene principali: art. 17 c.p. (delitti: ergastolo, reclusione, multa; contravvenzioni: l'arresto, ammenda); reclusione militare (per i reati militari); la pena di morte, eliminata anche nel diritto penale di guerra nel 1994 (art Cost); la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità (per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace) - pene detentive o restrittive della libertà personale: ergastolo, reclusione, arresto, reclusione militare; - pene pecuniarie: multa, ammenda; - pene limitative della libertà personale: permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità; - Pene detentive o restrittive della libertà personale. Ergastolo: pena detentiva prevista per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e contro la vita. Di regola, la pena dell'ergastolo è perpetua: tuttavia, la riforma penitenziaria del 1986 ha consentito che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso, dopo l'espiazione di dieci anni di pena, ai permessi premio, nonché dopo vent'anni alla semilibertà. La pena dell'ergastolo viene scontata in "case di reclusione". La reclusione e l'arresto: pene detentive temporanee previste rispettivamente per i delitti e le contravvenzioni. Le differenze sono marginali. La reclusione "si estende da 15 giorni a 24 anni"; l'arresto "si estende da 5 giorni a 3 anni". Si tratta di limiti invalicabili dal giudice in sede di commisurazione della pena (nei casi espressamente determinati dalla legge il giudice può superare il tetto massimo di pena ma: la reclusione non può comunque eccedere i 30 anni, l'arresto i 6 anni). - Pene limitative della libertà personale. Nel 2000 il legislatore ha attribuito al giudice di pace la competenza relativa ad una serie di reati previsti nel c.p. (es. guida in stato di ebbrezza, percosse, ingiuria, diffamazione...): per tali reati sono 3 di 17
4 previste pene pecuniarie o pene limitative della libertà personale (permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità). Permanenza domiciliare: "comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglimento". Tale pena ha una durata compresa fra 6 e 45 giorni. Lavoro di pubblica utilità: "consiste nella prestazione di attività non retributiva a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Tale pena è applicabile solo su richiesta dell'imputato". - Pene pecuniarie. La multa e l'ammenda: la multa è la pena per i delitti, l'ammenda è la pena pecuniaria per le contravvenzioni. La multa può spaziare da un minimo di 5 euro ad un massimo di euro; per l'ammenda vi è un minimo di 2 euro ed un massimo di euro. Si tratta di limiti invalicabili dal giudice in sede di commisurazione della pena: il minimo ed il massimo possono essere erogati dal giudice nei soli casi "espressamente determinati dalla legge". Il giudice può aumentare la multa e l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace. Multa ed ammenda possono essere pagate in rate mensili: tale facilitazione può essere accordata dal giudice "in relazione alle condizioni economiche del condannato". La conversione delle pene pecuniarie: se il condannato non è in grado di pagare la multa o l'ammenda, vi è l'istituto della conversione della pena pecuniaria. La pena pecuniaria può essere convertita con la "libertà controllata" o il "lavoro di pubblica utilità". La durata della libertà controllata non può eccedere 1 anno e 6 mesi (se la pena convertita è quella della multa), i 9 mesi (se la pena convertita è quella dell'ammenda); la durata del lavoro sostitutivo non può superare i 60 giorni. Il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive: ha luogo calcolando 38 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. 4 di 17
5 2 Le pene sostitutive delle pene detentive. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di 1 anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria (multa e ammenda) della specie corrispondente. Semidetenzione: misura privativa pro tempore della libertà personale; comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in un apposito istituto penitenziario (a ciò si aggiunge la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto...); Libertà controllata: limitazione della libertà di circolazione del soggetto: tale sanzione comporta "il divieto di allontanarsi dal comune di residenza "e "l'obbligo di presentarsi al meno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza". "Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato". 5 di 17
6 3 Le pene accessorie. Si possono applicare solo in aggiunta ad una pena principale. La maggioranza delle pene accessorie ha contenuto intedittivo: comportano cioè il divieto di svolgere determinate attività, di rivestire determinati uffici, di esercitare facoltà o diritti (es. interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale. Quest'ultima comporta la perdita della capacità di agire limitatamente ai diritti patrimoniali...). Le pene accessorie, di regola, conseguono di diritto alla condanna. Possono essere perpetue o temporanee. Il legislatore ha creato l'autonoma figura delittuosa della "inosservanza di pene accessorie", punendo con la reclusione da 2 a 6 mesi si viola queste ultime. Secondo la Corte di Cassazione, le pene accessorie possono conseguire sia alla condanna per delitto consumato, sia alla condanna per delitto tentato. 6 di 17
7 4 Effetti penali della condanna. Sono conseguenze sanzionatorie automatiche di una sentenza definitiva di condanna, incidenti sulla sfera giuridico-penale del condannato, e la cui operatività è subordinata alla commissione di un nuovo reato da parte del condannato e all'instaurarsi di un nuovo procedimento penale. 7 di 17
8 5 La commisurazione della pena La legge prevede il tipo, i contenuti (precisi) e la misura delle pene: per ogni figura di reato vi è la predeterminazione legale di una cornice edittale di pena, cioè di un minimo e un massimo entro il quale il giudice, utilizzando i criteri indicati dall'art. 133 c.p., dovrà scegliere (discrezionalmente) la pena adeguata ad ogni singolo caso concreto. Art. 132 c.p. comma 1 "Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale" ( motivazione obbligatoria). comma 2 "Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge". Art. 133 c.p. comma 1 "Nell'esercizio del potere discrezionale ex Art. 132 c.p., il giudice deve tenere conto della gravità del reato desunta: dalle modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionati alla persona offesa dal reato, dall'intensità del dolo o dal grado della colpa". comma 2 "Il giudice deve altresì tenere conto della capacità a delinquere del colpevole desunta: dal carattere del reo, dai motivi a delinquere del reo, dai precedenti penali del reo, dalla condotta contemporanea o susseguente al reato, dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo ". (Art Cost " Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione del condannato"). Le peculiarità della commisurazione delle pene pecuniarie. Art. 133 bis c.p. comma 1 "Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall' art. 133 c.p., anche delle condizioni economiche del reo". comma 2 "Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad 1/3 quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa". (Come notiamo, le condizioni economiche del reo possono dunque determinare l'applicazione di una pena sia superiore ai massimi, sia inferiore ai minimi previsti nella norma incriminatrice). 8 di 17
9 6 La commisurazione della pena nei "procedimenti speciali". Il più vistoso stravolgimento dei meccanismi di commisurazione della pena si verifica nell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento ex Art. 444 c.p.). Su un ammontare di pena prescelto all'interno della cornice edittale si operano gli aumenti o le diminuzioni derivanti dalle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti: la pena così determinata dev'essere ulteriormente diminuita "fino ad 1/3" ex Art c.p.p. Tale riduzione è il corrispettivo per il consenso da parte dell'imputato ad un rito più rapido e meno garantito di quello ordinario. Il giudice dovrà "valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione". Qualora l'accordo tra l'imputato e il PM abbia portato ad un trattamento sanzionatorio incoerente rispetto agli scopi che la Costituzione attribuisce alla pena, il giudice potrà rigettare la richiesta avanzata dalle parti e disporre che si proceda secondo il rito ordinario. 9 di 17
10 7 Le misure alternative alla detenzione. (Altri strumenti di prova alla pena detentiva breve) L'affidamento in prova al servizio sociale: comporta che il condannato venga sottoposto ad un periodo di prova di durata pari a quella della pena detentiva da scontare: durante tale periodo egli soggiace ad una serie di obblighi e divieti e nel contempo è affidato, fuori dell'istituto penitenziario, al servizio sociale, che svolge funzioni di controllo e di aiuto. Se la prova ha esito positivo si estingue la pena e viene meno ogni effetto penale della condanna. L'ambito applicativo dell'affidamento in prova è limitato ai condannati ad una pena detentiva non superiore a 3 anni. Per poter concedere l'affidamento in prova è necessario che il tribunale di sorveglianza ritenga che il provvedimento "contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commette altri reati". La detenzione domiciliare: comporta l'espiazione della pena detentiva nell'abitazione del condannato, o in un altro luogo di privata dimora ovvero il luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. Il condannato non deve allontanarsi dal luogo in cui le espia la pena, e inoltre, ove il giudice lo ritenga necessario, non deve comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. La semilibertà: comporta che il condannato trascorra la maggior parte della giornata all'interno di un istituto di pena, salvo uscirne il tempo necessario "per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale". La semilibertà interviene dopo l'espiazione in forma chiusa di una parte della pena quando il condannato mostri dei progressi e vi siano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. In via d'eccezione, la semilibertà può essere applicata fin dall'inizio quando si tratti di condannato alla pena dell'arresto o alla pena della reclusione non superiore a sei mesi. 10 di 17
11 8 Ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena. Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena: riguarda i casi di: donna incinta, madre di infante di età inferiore ad un anno, la persona affetta da malattia particolarmente grave. Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena: è previsto nell'ipotesi in cui: è stata presentata domanda di grazia; la pena detentiva deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti della madre di prole di età inferiore a 3 anni. In tutti i casi in cui può essere disposto il rinvio dell'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza può ammettere il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare (durante la quale prosegue l'esecuzione della pena). Altra ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena si può avere quando sopravviene al condannato un infermità psichica prima o durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale (in tal caso, il giudice dispone inoltre che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia). 11 di 17
12 9 Le cause di estinzione della pena. (Abbracciano anche il delitto tentato) Istituti che, intervenendo dopo la pronuncia della condanna e l'inflizione delle pene, ne impediscono in tutto o in parte l'esecuzione. Nel caso di concorso di cause estintive, che intervengono contemporaneamente: opera la causa più favorevole (quella, cioè, che ha un più ampio effetto istintivo); nel caso di concorso di cause estintive, che intervengono in tempi diversi, trova applicazione la causa estintiva intervenuta per prima. L'amnistia impropria: interviene dopo la sentenza definitiva di condanna; fa cessare l'esecuzione delle pene principali e delle pene accessorie, mentre non estingue gli effetti penali della condanna (quindi, per es., la sentenza di condanna può costituire titolo per una futura applicazione della recidiva, per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato...). Salvo diversa previsione contenuta nella singola legge di amnistia, il provvedimento non si applica ai recidivi (nei casi di recidiva gravata o reiterata), né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. L'amnistia impropria può essere sottoposta, ove lo preveda la singola legge, a condizioni o obblighi. Può trattarsi di condizione sospensive (es. il risarcimento del danno alla persona offesa), nel qual caso il giudice dell'esecuzione deve sospendere l'applicazione dell'amnistia fino al verificarsi della condizione; ovvero di condizioni risolutive (es. la commissione di un altro reato), nel qual caso al verificarsi della condizione il giudice dovrà revocare il provvedimento con il quale ha applicato l'amnistia. La morte del reo: la morte del reo avvenuta dopo la condanna, estingue la pena principale, le pene accessorie e ogni effetto penale della condanna; la morte del reo non comporta l'estinzione delle obbligazioni civili da reato (che, appunto, si trasmettono agli eredi). La prescrizione della pena: il decorso di un certo lasso di tempo dalla condanna irrevocabile determina l'estinzione di tutte le pene principali, ad eccezione dell'ergastolo; non si estinguono invece nè le pene accessorie, nè gli effetti penali della condanna (la pena della reclusione si estingue in un tempo pari al doppio della pena inflitta, la pena della multa si estingue in dieci anni, le pene dell'arresto e dell'ammenda si prescrivono in cinque anni). L'indulto: la legge che concede l'indulto fissa il suo termine iniziale di applicazione, che non può comunque essere applicato ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. 12 di 17
13 La legge individua inoltre i tipi di pena e la loro misura per l'applicabilità dell'indulto (es. la reclusione o l'arresto fino a due anni), eventualmente disponendo l'esclusione delle pene inflitte per alcune categorie di reati. L'effetto dell'indulto è di condannare (cioè non far eseguire), in tutto o in parte, la pena principale inflitta con la sentenza di condanna, ovvero di commutarla, cioè sostituirla con un'altra pena meno grave; l'indulto non estingue gli effetti penali della condanna (quindi, è aperta la possibilità che nell'ambito di una successiva condanna del soggetto sia considerato recidivo). L'indulto, come l'amnistia impropria, può essere sottoposto, ove lo preveda la singola legge, a condizioni sospensive o risolutive. L'indulto non si applica ai recidivi (nei casi di recidiva gravata o reiterata), né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La grazia: provvedimento di clemenza individuale, che si rivolge cioè ad uno o più singoli condannati, e la cui concessione è riservata al Presidente della Repubblica ex art. 87 Cost., può essere concessa dal Presidente della Repubblica "anche in assenza di domanda". L'effetto istintivo della grazia può consistere sia nel condono totale o parziale della pena inflitta, sia nella commutazione in altra e meno grave specie di pena. La portata estintiva della grazia è limitata a le pene principali e può estendersi alle pene accessorie solo se il singolo decreto presidenziale disponga in questo senso. La grazia non estingue invece gli effetti penali della condanna. 13 di 17
14 10 La non menzione della condanna nel certificato del "casellario giudiziale" Il casellario giudiziale consente di ricostruire la storia personale del condannato nei suoi rapporti con la giustizia penale (è quindi importante ai fini della commisurazione della pena, e in particolare nel giudizio sulla capacità a delinquere dell'agente). La certificazione dei precedenti giudiziari iscritti nel casellario può provocare effetti di stigmatizzazione sociale qualora la certificazione venga richiesta da un privato. Quindi, finalità dell'istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è quella di evitare che la condanna venga resa nota, evitando, appunto, il pregiudizio al buon nome della persona. La non menzione può essere disposta dal giudice in presenza dei seguenti requisiti: a) la pena inflitta non deve essere superiore a due anni; b) deve trattarsi di una prima condanna. 14 di 17
15 11 La liberazione condizionale. (Riguarda le pene detentive di ammontare non superiore a cinque anni) Causa sospensiva dell'esecuzione di una parte della pena principale inflitta, cui segue l'estinzione della pena nel caso, e solo nel caso, in cui il liberato condizionalmente superi la prova alla quale è sottoposto: cioè se nel periodo corrispondente alla durata della pena residua ovvero entro 5 anni dal provvedimento di liberazione condizionale, trattandosi di condannato all'ergastolo, non commette un nuovo delitto, né una contraddizione della stessa indole, né viola gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, che il giudice ordina all'atto dell'amissione alla liberazione condizionale. Art. 176 c.p. comma 1 "Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento (pentimento), può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni". comma 2 "Se si tratta di recidivo, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di 3/4 della pena inflittagli". comma 3 " Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena". comma 4 " La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle". (Art. 230 c.p.: alla concessione della liberazione condizionale consegue automaticamente l'applicazione della libertà vigilata). La liberazione condizionale viene revocata " se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata": in tal caso viene disposta l'esecuzione di tutta o parte della pena residua. 15 di 17
16 12 La sospensione condizionale della pena (Art. 163 c.p.) È espressione dell'idea che nei confronti del delinquente che abbia commesso un reato non grave può risultare opportuna una rinuncia condizionata all'esecuzione della pena. È una causa estintiva della pena, e consiste nel sospendere ab initio l'esecuzione della pena a condizione che, entro 5 anni (per i delitti) o 2 anni (per le contravvenzioni) il colpevole non commetta un nuovo reato della stessa indole; se ciò avviene, e gli sconterà insieme la vecchia e la nuova pena. Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena sono richiesti alcuni requisiti: - che il reo non sia già stato condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza; - alla pena non deve essere aggiunta una misura di sicurezza, indice di pericolosità sociale del reo; - la condanna inflitta per il reato commesso non deve essere superiore a 2 anni di arresto o reclusione. La sospensione condizionale si applica non solo in caso di condanna alla reclusione o all'arresto di ammontare non superiore a due anni, ma anche in caso di condanna alla multa o all'ammenda (ragguagliando, ovviamente, la pena pecuniaria alla pena detentiva secondo il criterio ex Art. 135 c.p.). (La sospensione condizionale non riguarda le pene irrogate dal giudice di pace). La sospensione condizionale della pena presuppone che il giudice formuli una prognosi favorevole sul futuro comportamento del reo, ritenendo che "sì asterrà dal commettere ulteriori reati". Se la sospensione condizionale ha esito positivo, si estinguono le pene principali e le pene accessorie; permangono invece gli effetti penali della condanna. 16 di 17
17 13 La riabilitazione. Causa di estinzione della pena: l'effetto istintivo non interessa la pena principale: la pena principale dev'essere stata interamente eseguita o altrimenti estinta e da quel momento devono trascorrere almeno 5 anni prima che possa essere concessa la riabilitazione. L'effetto estintivo della riabilitazione interessa le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. La sua funzione è il reinserimento sociale del condannato: la riabilitazione elimina infatti gli ostacoli alla vita di relazione e allo svolgimento di attività lavorative creati sia dalle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), sia dagli effetti penali della condanna (es. preclusione alla concessione della non menzione di condanna). La riabilitazione può esser adottata solo a seguito di un'espressa richiesta dell'interessato (è inoltre necessario che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta). La riabilitazione non è possibile quando al condannato sia stata disposta a una misura di sicurezza o quando questi non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (le istituzioni, risarcimento danni...). La riabilitazione può essere revocata, con conseguente reviviscenza delle pene accessorie e degli effetti penali, quando il soggetto commetta un delitto non colposo entro 5 anni dalla sentenza di riabilitazione, perché per il nuovo reato venga inflitta la reclusione non inferiore a 3 anni ovvero l'ergastolo. 17 di 17
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