I veicoli fuori uso: una particolare tipologia di rifiuti

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1 dottrina I veicoli fuori uso: una particolare tipologia di rifiuti di CLAUDIA PALMERINI Dott.ssa in Giurisprudenza-Trainee Carissimi Avv. Daniele & Altri S.t.p. ABSTRACT IN SINTESI La Suprema Corte ha avuto più volte occasione, anche recentemente, di pronunciarsi circa la categoria dei veicoli fuori uso, beni giunti a fine vita e quindi allo stato di rifiuti. Nel presente lavoro si analizzeranno i differenti criteri applicati dalla disciplina di settore e dalla giurisprudenza stessa, con la finalità di individuare il momento esatto in cui gli stessi sono, per l appunto, da considerare inequivocabilmente come rifiuti verificando, in particolare, quando si integra la fattispecie di abbandono degli stessi. I veicoli fuori uso sono definiti e disciplinati da apposite fonti legislative di settore. Diversi sono i criteri affinchè tali beni, a fine vita, possano definirsi certamente rifiuti. Il D.Lgs. 203/2009, come già il D.M. 460/1999, applica il criterio formale della consegna al centro di raccolta del veicolo fuori uso. Il Codice dell ambiente che completa quanto disposto dal D.Lgs. 203/2009 disciplina in senso analogo la materia. Tuttavia, alcune sentenze della Corte di Cassazione Penale applicano un criterio immediato di stampo più sostanziale ai fini della qualifica di rifiuto del veicolo fuori uso. 287

2 2.10. dottrina 1. Caratteristiche e requisiti Per individuare le peculiari caratteristiche, di tipo formale e sostanziale, di un veicolo fuori uso, e di quando questo sia considerato ormai, a fine vita, e quindi, un rifiuto, si fa riferimento a diverse fonti, nonché alla giurisprudenza. Per averne un quadro sintetico e di insieme, può innanzitutto affermarsi che: Circa la definizione di veicolo fuori uso si rimanda alla disciplina di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 (v. infra); Per poter affermare che un veicolo sia fuori uso e sia quindi un rifiuto, è necessario che il medesimo si trovi in almeno uno dei seguenti casi: il proprietario se ne sia volontariamente disfatto o abbia l obbligo o l intenzione di disfarsene; il veicolo è oramai destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione (anche prima della consegna a un centro di raccolta); il veicolo è in evidente stato di abbandono (anche se giacente in area privata, pertanto a prescindere dal luogo). Ed invero, quanto sopra affermato è stato efficacemente riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, ossia la n del 10 ottobre : [ ] la natura di rifiuti dei veicoli non è seriamente contestabile avuto riguardo alla chiara descrizione che ne fa il giudice di primo grado che li qualifica, senza mezzi termini, come veicoli fuori uso (o in disuso ) perchè in stato di abbandono ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 3, comma 2, lett. d), e dei quali peraltro l imputato non ha mai, nemmeno nei motivi di appello, dedotto una diversa destinazione; lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l intenzione del detentore, posto che deve essere considerato fuori uso in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. [ ] Peraltro quando una cosa corrisponde, come nel caso di specie, alle caratteristiche di rifiuto normativamente stabilite, è onere dell interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere tale natura o comunque fruire di un regime più favorevole [ ]. 2. I riferimenti normativi La definizione di veicolo fuori uso è contenuta nel D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) 2 che, come indicato nella rubrica, ha recepito nel nostro 1 In senso analogo si è espressa la stessa Corte nella sentenza n , Sez. III, del 2 febbraio Si ricorda che successivamente il D.Lgs. n. 149 del 23 febbraio 2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso) ha rinnovato ed apportato delle modifiche al D.Lgs. 209/2003, al fine di attuare il recepimento di quanto disposto nel parere motivato complementare elaborato dalla Commissione Europea, a seguito della procedura di infrazione n. 2003/2204. Nella fattispecie, lo Stato italiano era colpevole di non aver recepito esattamente le indicazioni contenute nella direttiva 2000/53/CE. Le finalità di tale decreto sono descritte dall art. 2 (Obiettivi) che appare qui utile riportare: 1. Il presente decreto ha lo scopo: a) di ridurre al minimo l impatto dei veicoli fuori uso sull ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell ambiente; b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso; c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli. 2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei princìpi di precauzione e dell azione preventiva ed in conformità alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e disciplina: a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi; b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire; 288

3 dottrina ordinamento la direttiva 2000/53/CE 3. Quest ultima, denominata anche direttiva ELV (End of life Vehicle), ha imposto agli Stati membri di attuare una disciplina improntata sulla prevenzione della produzione di tale tipologia di rifiuti, sul reimpiego ed il recupero dei veicoli fuori uso, oltre all attuazione delle disposizioni riguardanti le successive fasi di raccolta, trattamento e gestione 4. La politica adottata dal Legislatore europeo è dunque certamente finalizzata alla protezione dell ambiente, e per questa ragione ha disposto anche l eliminazione o comunque la riduzione dell utilizzo, per l iniziale fase di costruzione dei veicoli stessi, di sostanze, ritenute molto inquinanti e nocive 5, sia per l ambiente in senso ampio che per la salute umana, le quali, presenti all interno della struttura del bene in oggetto, lo rendono conseguentemente, e soprattutto quando è giunto alla fase di rifiuto, appunto pericoloso. Per comprendere esattamente gli elementi caratterizzanti di un veicolo fuori uso ed in particolare il momento in cui questo è considerato rifiuto, è necessario prendere le mosse dall art. 3 (Definizioni), comma 1, del D.Lgs. n. 209/2003, in cui, rispettivamente alle lett. a) e b), è esplicato cosa si intende per: Veicoli, ovvero i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 6 ed N1 7 di cui all Allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE 8, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE 9, con esclusione dei tricicli a motore ; Veicolo fuori uso, un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell articolo 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n , e successive modifiche. Pertanto, mentre la lett. a) si focalizza sulla classificazione, a livello di categorie, dei veicoli così come stabilita dalle direttive comunitarie, alla lett. b) si fa riferimento all articolo 6 dell ormai abrogato D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (c.d. decreto Ronchi) 11. Sappiamo che la nozione di rifiuto è ad oggi trasposta all art. 183 (Definizioni), comma 1, lett. a), del Codice dell ambiente, che lo individua, come noto, con qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi 12. c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche; d) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l ambiente ed in modo economicamente sostenibile; e) le responsabilità degli operatori economici. 3 Precisamente in data 18 settembre Si evidenzia che in riferimento al controllo delle fasi di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti intesi in senso più ampio, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno emanato anche la Direttiva 2006/12/CE (del 5 aprile 2006). 5 Tra le sostanze più pericolose si ricordano: piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente-crvi. 6 Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. 7 Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. 8 Direttiva abrogata dall articolo 49 (Abrogazione) della Direttiva 2007/46/CE. Nella stessa si legge: La Direttiva 70/156/CEE è abrogata con effetto dal 29 aprile 2009 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive in dicate nell Allegato XX, parte B. I riferimenti alla Direttiva abrogata s intendono fatti alla presente Direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all Allegato XXI. Dunque secondo la tavola di concordanza è sempre attuato un riferimento alle stesse categorie di veicoli. 9 Direttiva abrogata dall articolo 81 del Regolamento (UE) n. 168/2013, al cui articolo 19 è scritto che: La Direttiva 92/61/CEE è abrogata con effetto dal 9 novembre I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE si intendono fatti alla presente Direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all Allegato IX. Secondo la tavola di concordanza è pertanto sempre fatto riferimento alla medesima categoria di tricicli. 10 Tale decreto è stato abrogato dall art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n Il decreto Ronchi all art. 6, c. 1, lett. a) definiva rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. 12 Si veda Cass. Pen., Sez. III, sent. n del 16 novembre 2016: È altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine disfarsi ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli); di interpretare il verbo disfarsi considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). Prescindendo dall esaminare le diverse - note - posizioni, può qui rilevarsi come sia assolutamente certo che, secon- 289

4 2.10. dottrina Dunque, tornando a quanto dispone l art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, si legge al comma 2 che: Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; Ed ancora: b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell autorità amministrativa o giudiziaria 13 ; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono 14. Dalla lettura del comma 2 dell art. 3 precedentemente riportato, in particolare dalla lett. a) - in combinato disposto con l art. 5 (Raccolta) 15, che esplica nel do i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poichè è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale. Ancora, per una differente visione dell impostazione circa il dovere giuridico si veda F. Alcaro, Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali genotossici, Firenze University Press, 2008, Ad esempio: sequestro penale o giudiziario, confisca amministrativa o penale. 14 Si veda ad esempio: Cass. Pen., Sez. III, sentenza n del 23 giugno 2005; Cass. Pen., Sez. III, sentenza n del 13 aprile Art. 5 (Raccolta) D.Lgs. n. 209/2003: 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma A partire dalle date indicate all articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «P.R.A.», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all automercato. 3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo. 7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. e al trattamento del veicolo. 8. La cancellazione dal P.R.A. del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce 290

5 dottrina dettaglio tutte le fasi della raccolta, si evince che tra i requisiti affinchè possa parlarsi di rifiuto riguardo ai veicoli fuori uso, emergono delle condizioni innanzitutto di carattere formale. Pertanto risulta dirimente ad eccezione dei casi in cui il veicolo fuori uso viene rinvenuto dalle autorità (v. infra) la consegna ad un centro di raccolta, oppure la consegna al concessionario (o gestore dell automercato o della succursale della casa costruttrice) I centri di raccolta e l impianto di trattamento Per quanto riguarda nello specifico la disciplina inerente le caratteristiche dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, è necessario fare riferimento a quanto disposto da un preciso Allegato 16 del D.Lgs. n. 209/ Dalla lettura dello stesso emerge che sia il centro di raccolta che l impianto di trattamento 18 devono necessariamente presentare la seguente struttura 19 : a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio; b) adeguata viabilità interna per un agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati; d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione. 9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal P.R.A. dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma Gli estremi della ricevuta dell avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell automercato sull apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso. 13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale. 14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti: a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all Albo nazionale dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma Trattasi dell Allegato 1 al decreto in esame il quale tratta numerosi aspetti tecnici, quali: l ubicazione degli impianti di trattamento, i requisiti dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento, l organizzazione dei centri di raccolta, i criteri per lo stoccaggio, le operazioni di trattamento per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, le attività di demolizione, le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio, i criteri di gestione. 17 Si consultino anche le Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali, elaborate da APAT (Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici) e reperibili al sito internet 18 La disciplina di dettaglio riguardante gli impianti di trattamento è descritta all art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso) del D.Lgs. n. 209/2003. Sintetizzando la norma, tali operazioni devono rispettare i seguenti criteri: a) le operazioni di messa in sicurezza devono essere effettuate al più presto e seguire le specifiche prescrizioni dettate nell Allegato I; b) i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili secondo le disposizioni previste in sede comunitaria devono essere rimossi preventivamente; c) i materiali ed i componenti pericolosi devono essere separati e rimossi al fine di non contaminare i rifiuti frantumati; d) le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti devono essere eseguite in maniera tale da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 19 Inoltre, riguardo il criterio da seguire per l ubicazione degli impianti coinvolti nel ciclo di trattamento dei veicoli fuo- 291

6 2.10. dottrina e) deposito per le sostanze da utilizzare per l assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori; f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro. Inoltre, il centro di raccolta secondo l Allegato in questione è altresì strutturato in maniera tale da garantire lo stoccaggio di tutte le componenti dei veicoli, ed è organizzato in maniera tale da essere suddiviso per specifici settori 20. Dunque, il detentore - ai sensi dell art. 5 (Raccolta) c. 1 del D.Lgs. n. 209/ deve consegnare personalmente il veicolo fuori uso presso il centro autorizzato, di cui si sono appena descritte le caratteristiche. In alternativa, è previsto che il veicolo possa essere ceduto, nel caso in cui il detentore decida di acquistarne uno nuovo, ai concessionari od ai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati. Questi ultimi, a loro volta, dovranno comunque provvedere a consegnare il veicolo ad un centro di raccolta. Tali soggetti (ovvero il concessionario o gestore delle case costruttrici o degli automercati), infine, rilasciano l apposito certificato di rottamazione al detentore. Nel caso in cui sia stato il medesimo detentore a consegnare il veicolo a fine vita al centro di raccolta, è il titolare dello stesso ad attuare il rilascio del certificato. In capo al concessionario od al titolare spetta il compito di cancellare dal P.R.A. 21 il veicolo, senza oneri per il detentore 22. Il predetto documento risulta indubbiamente indispensabile per provare formalmente la conclusione di tali procedimenti 23. ri uso, dall Allegato in esame è previsto che le Regioni devono favorire la rilocalizzazione degli impianti già presenti in aree non idonee. 20 Ovvero, come elenca l allegato I al D.Lgs. n. 209/2003: a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento; b) settore di trattamento del veicolo fuori uso; c) settore di deposito delle parti di ricambio; d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica; e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili; g) settore di deposito dei veicoli trattati. A proposito dei rifiuti recuperabili citati dalla lett. f), si tenga presente quanto disposto dall art. 7 (Reimpiego e recupero) del D.Lgs. n. 209 del 2003, il quale al c. 1 recita: 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale. 2. Gli operatori economici garantiscono che: a) entro il 1 gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1 gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all 85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all 80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1 gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; b) entro il 1 gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all 85 per cento del peso medio per veicolo e per anno. 2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti. Tale articolo, così come diverse parti del decreto, è stato modificato dal D.Lgs. 149/2006 conformandosi agli obiettivi di reimpiego e recupero della direttiva 2000/53/CE. 21 La registrazione al Pubblico Registro Automobilistico è necessaria in caso di vendita del veicolo e di passaggio di proprietà dello stesso. 22 Si vedano a tal proposito i commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 5 (Raccolta). 23 Il certificato di rottamazione, come indica il comma 6 dell art. 5 (Raccolta), deve essere completo della descrizione del stato del veicolo, dell impegno a provvedere alla cancellazione del P.R.A. Ed ancora, tale certificato deve essere conforme ai requisiti di cui all Allegato IV del D.Lgs. n. 209 del

7 dottrina La disciplina generale inerente i centri di raccolta è stata citata, tra le altre, anche dalla sentenza n del 27 luglio 2011 della Corte di Cassazione Penale. Quest ultima ha confermato in sostanza: l importanza del momento attivo della consegna, la caratteristica di pericolosità degli stessi veicoli a fine vita, ed infine la necessaria volontà dei proprietari degli stessi di disfarsi del veicolo. Si sottolinea di seguito il passaggio di interesse: [ ] ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003 i veicoli possono qualificarsi come fuori uso soltanto al momento della consegna ad un centro di raccolta, mentre in base alle definizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, possono considerarsi rifiuti pericolosi solo i veicoli fuori uso. I veicoli in questione conservavano ancora le loro targhe e non erano ancora stati consegnati ad un centro di raccolta, e quindi non erano veicoli fuori uso. Nemmeno emergeva la volontà di disfarsi degli stessi da parte dei proprietari, che ancora non avevano autorizzato la demolizione [ ]. In tale pronuncia, inoltre, è ribadito che: [ ] Il D.Lgs. n. 209 del 2003, citato art. 3, comma 2, lett. a), difatti, prescrive che questa qualifica [di veicolo fuori uso] si acquista con la consegna ad un centro di raccolta, consegna che poi può essere fatta o direttamente dal detentore o tramite soggetto autorizzato al trasporto. Come si desume anche dal segno della virgola apposto subito dopo la parola consegna, il veicolo diventa normativamente veicolo fuori uso solo con la materiale consegna al centro di raccolta e non già con la consegna ad un trasportatore autorizzato [ ]. Alla luce di quanto esposto, pertanto, emerge che il veicolo fuori uso diventa rifiuto esattamente nel momento formale in cui lo stesso è consegnato presso il centro di raccolta, contestualmente al rilascio del relativo certificato di rottamazione I veicoli rinvenuti da organi pubblici Riguardo, inoltre, la disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati (citata dall art. 3 suddetto, comma 2, lett. b)), si rimanda al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460 Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli e 923 del codice civile. All art dello stesso sono descritte la procedura e le tempistiche che i medesimi organi pubblici devono applicare in caso di rinvenimento di veicoli fuori uso. Più puntualmente un veicolo a motore, od un ri- 24 Per ragioni di completezza si riporta qui per intero l art. 1 del DM 460/1999: 1. Gli organi di polizia stradale di cui all articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell articolo 923 del codice civile. 3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell attestazione dell organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso. 293

8 2.10. dottrina morchio, sono in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono, e pertanto, fuori uso quando sono privi: della targa di immatricolazione, oppure; del contrassegno di identificazione, ovvero; di parti essenziali per l uso o la conservazione dello stesso. Da quanto schematizzato emerge che il veicolo abbandonato è considerato rifiuto, ed è tale, proprio quando risulti mancante di elementi indispensabili sia per l identificazione dello stesso (targa o contrassegno), che per il suo corretto funzionamento (parti essenziali per l uso o la conservazione). Nello stesso art. 1, co. 2, emerge inoltre l ampio concetto di cosa abbandonata di cui all art. 923 c.c. 25 poiché il veicolo è considerato tale, una volta trascorsi sessanta giorni, a seguito dell emissione della notificazione e senza che il proprietario sia identificato. Successivamente, è avviata la fase di demolizione presso il centro di raccolta, nonché la fase di cancellazione dal P.R.A.. Infine, si rileva che un veicolo è considerato fuori uso in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorchè giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono, come indica la lett. d) dell art. 3 sopra citato. Pertanto, laddove il veicolo non sia stato gestito/rinvenuto come nelle ipotesi sopra citate, ma sia comunque in un stato di abbandono, in ogni caso seppur in assenza di formalità sarà considerato sostanzialmente fuori uso. E a tal proposito si ritiene che per comprendere quando sia stato, o meno, abbandonato, si possa far riferimento al Testo Unico Ambientale e alla definizione di rifiuto nello stesso contenuto. Quest ultimo, come è stato precedentemente accennato al paragrafo 1, è identificato, ai sensi dell art. 183 (Definizioni), lett. a), con qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi : da un lato rileva l elemento della volontà di rendere un oggetto tale, dall altro il dovere giuridico del detentore di disfarsi di un oggetto secondo la legge, un regolamento od un provvedimento. Per quanto riguarda i veicoli in questione, dovrà essere valutata la singola fattispecie per poter affermare se sia prevalente l elemento volontaristico piuttosto che l oggettiva sussistenza di elementi legati ad un dovere giuridico di disfarsi dei beni stessi L integrazione della disciplina da parte del codice dell ambiente Se indubbiamente il D.Lgs. n. 209/2003 risulta essere certamente dettagliato, è necessario tuttavia sottolineare che lo stesso non disciplina tutti i tipi di veicoli, poiché, all epoca della sua emanazione, la stessa direttiva 2000/53/CE non era orientata in tal senso. Così, il Codice dell ambiente è intervenuto a completamento di tale normativa di settore 26. In particolare l articolo di riferimento del D.Lgs. n. 152/2006 è il 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) 27. Si può sottolineare come l art. 231 riporti anch esso le prescrizioni del D.Lgs. n. 209/2003 preceden- 25 Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione) c.c.: 1. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l occupazione. 2. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. In connessione con tale articolo riguardante le res derelictae si veda anche l art. 927 (Cose ritrovate) c.c. sulle cose semplicemente smarrite: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. 26 Le categorie di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Codice dell ambiente sono appunto: - i veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente; - i veicoli per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 t; - i rimorchi; - i tricicli di categoria L5; - le macchine agricole. 27 L Art. 231 D.Lgs. n. 152/2006 recita: 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208 [(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)], 209 [(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)] e 210 [(Autorizzazioni in ipotesi particolari)]. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e 294

9 dottrina temente indicate inerenti la consegna dei veicoli ai centri di raccolta e la raccolta in senso stretto. Ed appunto, emerge ancora il momento cruciale della consegna materiale direttamente ad un centro di raccolta autorizzato o, più indirettamente, ai concessionari od alle succursali delle case costruttrici le quali poi si occuperanno della successiva consegna del veicolo fuori uso destinato alla demolizione. Al tempo stesso l articolo del TUA cita anche il Decreto Ministeriale 460/1999, precedentemente esaminato, contenente la disciplina dei veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari. In sostanza, il TUA non aggiunge a livello contenutistico ulteriori prescrizioni rispetto al D.Lgs. n. 209/2003 ed al Decreto Ministeriale 460/1999, ma completa le stesse per quanto riguarda il campo di applicazione. Infatti, come già accennato, lo stesso si applica per le rimanenti categorie di veicoli che non trovavano apposita disciplina nel D.Lgs. n. 209/2003. È possibile, pertanto, affermare che l art. 231 TUA sia essenzialmente di sintesi rispetto alla disciplina finora esaminata. quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927,928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.). 5. La cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del P.R.A. che provvede ai sensi e per gli effetti dell articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso. 7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma Gli estremi della ricevuta dell avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. 11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l idoneità e la funzionalità. 12. L utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all adozione di 3. Differenti criteri di valutazione giurisprudenziali circa la natura di rifiuto del veicolo fuori uso Alla luce di tutto quanto esposto si rileva che per determinare quando un veicolo sia fuori uso/rifiuto la normativa ha adottato criteri formali. Al contrario, la giurisprudenza ha preferito riferimenti sostanziali dai quali non si potrà quindi prescindere per individuare se un veicolo è fuori uso o meno. Ed invero, secondo la sentenza della Cassazione Penale n / , si legge che: 295

10 2.10. dottrina [ ] la natura di rifiuti dei veicoli non è seriamente contestabile avuto riguardo alla chiara descrizione che ne fa il giudice di primo grado che li qualifica, senza mezzi termini, come veicoli fuori uso (o in disuso ) perchè in stato di abbandono ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 3, comma 2, lett. d) [ ]. Ed infatti come riportato dalla Corte il giudice di primo grado si era occupato di una fattispecie di stoccaggio avente ad oggetto, senza dubbio alcuno: rifiuti costituiti in larga parte da camion ed autoarticolati in disuso ed occupanti una porzione di circa 500 mq. In un altra pronuncia 29 la Corte di Cassazione Penale ha contestato il reato di gestione di rifiuti non autorizzata sempre sulla base di criteri sostanziali ed immediati statuendo che: [ ] Rileva il Tribunale che alcuni autobus in disuso si presentavano parzialmente smontati ed esposti agli agenti atmosferici, con all interno rifiuti pericolosi e non pericolosi, quali pezzi meccanici contaminati da olio, cartelloni pubblicitari danneggiati, bancali di legno, imballaggi, cerchioni, pneumatici fuori uso, cinquanta chili di cavi elettrici, fusti contenenti parti meccaniche, il tutto a contatto col suolo e con presenza di vegetazione spontanea, nidi di vespe, zanzare ed altri insetti. Alla luce di tale stato di cose, il Tribunale ha rilevato, con riferimento ai rottami ferrosi, che gli stessi erano qualificabili come rifiuti, giungendo ad analoghe conclusioni con riferimento agli autobus, indicati, correttamente, come veicoli fuori uso. Nel far ciò, i giudici dell appello hanno preso in esame anche le diverse deduzioni difensive, osservando come le condizioni in cui versavano i materiali deponeva inequivocabilmente per la loro qualificazione come rifiuti, escludendo la rilevanza della documentazione attestante l esistenza di contratti con operatori commerciali intenzionati ad acquistare gli automezzi. CONCLUSIONI A conclusione di quanto è stato analizzato si evidenzia pertanto che: Per quanto concerne la disciplina, in senso ampio, dei veicoli fuori uso si rinvia, in primis, per alcune categorie di essi, alla disciplina di settore di cui al D.Lgs. n. 209/2003 (di attuazione della direttiva 2000/53/CE), nonché al D.M. 460/1999. Il D.Lgs. n. 209/2003, per le restanti categorie di veicoli, è integrato dall art. 231 del Codice dell ambiente. In particolare, circa l individuazione del momento specifico in cui un veicolo fuori uso può considerarsi, a fine vita, un rifiuto, il Legislatore italiano, nei suddetti riferimenti normativi, utilizza un criterio che può definirsi formale, poiché è fatto riferimento al momento del conferimento degli stessi, per la demolizione, ad un centro di raccolta (o ad un concessionario/ gestore dell automercato o della succursale della casa costruttrice), cui segue la consegna del certificato di rottamazione. Tuttavia, oltre a tale previsione, si evidenzia che la Corte di Cassazione Penale ha applicato un criterio più immediato e sostanziale per giudicare gli stessi fuori uso, verificando quando tali veicoli siano in stato di abbandono. È dunque possibile ricavare da quanto esposto che per individuare un veicolo fuori uso è necessario tenere in considerazione sia i criteri formali elaborati dal Legislatore che i criteri di stampo più immediato e sostanziale invocati dalla Suprema Corte. tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n Cass. Pen., Sez. III, sentenza n del 10 novembre Si veda Cass. Pen., Sez. III, sentenza n del 6 novembre

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