PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO"

Transcript

1 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO Tra il Comune di Sesto Fiorentino (di seguito denominata Amministrazione/Committente), con sede in Sesto Fiorentino, Piazza V. Veneto 1, rappresentato dall'assessore AL PERSONALE Ivan Moscardi, e NIdiL CGIL nella persona di Carla Bonora, CGIL Funzione Pubblica nella persona di Alessandro Bottai, ALAI CISL nella persona di Silvia Degl Innocenti, FPS CISL nella persona di Fabio Tempestini, CPO UIL nella persona di Ivo Pasquali, e i rappresentanti dei Collaboratori nelle persone di Alessandro Giorgetti ed il Coordinatore della RSU nella persona di Roberto Fiorelli è stato redatto il seguente Protocollo d'intesa avente ad oggetto le norme di garanzia dell'attività dei lavoratori non contrattualizzati del Comune di Sesto Fiorentino Premessa -In data è stata sottoscritta dall'amministrazione Comunale con le Organizzazioni sindacali, una dichiarazione d'intenti con la quale è stato concordato di attivare un tavolo tecnico con il compito di redigere, nell'ambito di un quadro di diritti e di tutele sociali e sindacali riconosciute dall'amministrazione ai lavoratori non contrattualizzati che svolgono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, un protocollo d'intesa contenente norme di garanzia per tale categoria di lavoratori; -Le Parti concordano, infatti, che il ricorso a tipologie di lavoro non tradizionale da parte delle Pubbliche Amministrazioni non venga utilizzato quale strumento surrettizio per abbattere diritti e tutele dei lavoratori, ivi compreso il costo del lavoro, ma costituisca utile strumento per una più efficace gestione dei servizi; -In data è stata pubblicata la legge del n 30, "Delega al governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro" con la quale, tra gli altri, sono stati previsti criteri e principi direttivi dettati con riferimento alla collaborazioni coordinate e continuative (art. 4 lett. C, nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6); -In particolare il punto 4 del citato art. 4 l. 30/2003 ha previsto che il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedere un sistema di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive; -Nonostante sia previsto che le citate disposizioni normative non siano applicabili al pubblico impiego, deve tuttavia riconoscersi che con tali provvedimenti sono state dettate disposizioni di principio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa delle quali si ritiene opportuno tenere comunque conto nel provvedere ad una regolamentazione di tali rapporti; Quanto premesso è parte integrante del presente Protocollo che si articola come segue: Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

2 1. Il presente Protocollo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA, di cui all'art. 409 n 3 c.p.c. (di seguito denominati collaboratori). 2. Gli incarichi dei collaboratori dovranno avere ad oggetto lo svolgimento di mansioni e compiti non riconducibili a quelli d'ufficio propri dei dipendenti dell'amministrazione e dovranno avere come fine la realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dall'amministrazione e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione dell'amministrazione e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. 3. A detti incarichi potranno accedere solo persone in possesso dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego e più in particolare: -età non inferiore a diciotto anni -cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea -godimento dei diritti politici -essere in regole con le norme concernenti gli obblighi di leva -assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono l'accesso al pubblico impiego -non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 4. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente Protocollo: -i contratti di alta specializzazione di cui all art. 30 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Sesto Fiorentino; -le prestazioni di lavoro c.d. meramente occasionali, ovvero quelle di durata complessiva non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare, e comunque per compensi non superiori ai annui, al netto degli oneri riflessi o dell'iva, se dovuta; -le prestazioni inerenti lo svolgimento di professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi. Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione 1. L'Amministrazione è tenuta, al momento della definizione del rapporto di collaborazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Protocollo. 2. Il contratto di collaborazione dovrà avere forma scritta e dovrà contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a)l identità delle parti e l indicazione del settore d attività; b)la specificazione del possesso da parte del collaboratore dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego; c)l individuazione delle prestazioni richieste al collaboratore per l'esecuzione dei progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, oggetto dell'incarico di collaborazione d)la durata del contratto, l individuazione delle forme e delle modalità della collaborazione e del coordinamento con il Committente;

3 e)l entità dei compensi base, maggiorazioni ivi compresa l'indennità economica aggiuntiva nell'ipotesi di esclusiva di cui al successivo art. 3, comma 5, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione, nonché i criteri per l'eventuale rimodulazione dei compensi anche i relazione al raggiungimento di specifici obiettivi; f)le modalità di accesso all aggiornamento professionale; g)le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; h)le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali; i)i casi di estinzione del rapporto; j)le ipotesi di recessoda parte del committente e del collaboratore, il termine e le modalità di preavviso; k)le forme di godimento dei diritti sindacali. 3. Lo schema di contratto tipo, redatto previo confronto con le OO.SS, sarà allegato al regolamento con il quale l'amministrazione Comunale recepirà le indicazioni contenute nel presente protocollo d'intesa. Art. 3 Natura dell incarico e doveri di riservatezza e di lealtà del collaboratore 1. L incarico ha natura di collaborazione e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222, 2229 e seguenti del Codice Civile e art. 409 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di prestazioni d opera, anche intellettuale, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l attività all interno dell Amministrazione Comunale o presso una sede dalla stessa indicata. 2. Il Collaboratore, qualora intenda prestare la propria attività in favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, dovrà darne comunicazione al committente. Resta inteso che l attività resa nell ambito di queste ulteriori collaborazioni dovrà essere compatibile con quella prestata a favore del Comune, quindi non in conflitto di interessi. 3. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio all Amministrazione. 4. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere dell essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. 5. Nell ambito del contratto di collaborazione individuale, in considerazione della particolarità dell'oggetto dell'incarico, potrà essere inserita una clausola d esclusività dell attività svolta dal Collaboratore. La predetta clausola di esclusività è riferita essenzialmente ad attività incompatibili con quelle svolte e comunque riferite all oggetto specifico della prestazione e, se prevista, rivestirà

4 il carattere della essenzialità nell ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La clausola apposita dovrà chiarire specificatamente i termini e gli ambiti in cui ha effetto l esclusiva, anche ai fini di quanto previsto al precedente art. 2, comma 2 punto e). Art. 4 Informazione 1. Le parti concordano di attivare una continua attività informativa sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori 2. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo. L Amministrazione Comunale si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo e la RSU degli ulteriori rapporti di cui all Art Contestualmente alla comunicazione di cui all art. 9-bis del D.L. 510/96 così come modificato dal D.L. 297/2002 per l attivazione dei contratti di cui all art.1, essa sarà inviata anche alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e alle RSU. Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni 1.Il Collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione operando, quando possibile, anche con modalità di telelavoro e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dell'amministrazione o dal Collaboratore. 2.Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l'attività del Committente, la presenza del Collaboratore presso una sede d'attività indicata dall'amministrazione, si predisporrà, a cura del Collaboratore, un'indicazione di presenza giornaliera e settimanale all'interno della sede stessa. 3.Il Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d'attività concordando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri Collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata ed agli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Il Collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri di cui al comma precedente. 4.Se necessario e/o richiesto un impegno maggiore rispetto alla disponibilità data, il Collaboratore avrà la facoltà di rimodulare, concordandolo con il Committente, la sua disponibilità successiva. Art. 6 - Durata del contratto 1.La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni e all'esecuzione dell'attività concordata preventivamente fra le Parti firmatarie del contratto individuale all'atto della sua stipula, sulla base del progetto o programma di lavoro o parte di esso definito ed indicato chiaramente nel contratto individuale stesso.

5 2.Per tutte le forme d'impiego di cui all'art. 1, la durata del contratto individuale sarà valutata in relazione al progetto o programma, privilegiando i contratti annuali e, nel caso di contratti di durata inferiore, la continuità temporale tra i contratti successivi, in modo da coprire tutto l'arco dell'anno. 3.Le norme indicate nel presente protocollo d'intesa sono riferite a rapporti aventi la durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di durata superiore o inferiore. Art. 7 Compenso 1. La corresponsione del compenso, avverrà con undici acconti mensili ed un saldo finale che saranno messi in pagamento entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. 2. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione. In applicazione di tale previsione, le parti concordano di definire soglie di riferimento del corrispettivo su base annua, su cui basare il compenso dovuto per le prestazioni rese, indicandole come segue: - progetti per la cui esecuzione è richiesta una professionalità analoga a quella tipica del possesso del Diploma di scuola media superiore, non specifico euro ,00 - progetti per la cui esecuzione è richiesta una professionalità corrispondente a quella di uno specifico Diploma di scuola media superiore euro ,00 - progetti per la cui esecuzione è richiesta una professionalità analoga a quella tipica del possesso del Diploma di Laurea euro ,00 Gli importi suddetti si intendono al lordo degli oneri riflessi e dell'iva, se dovuta. 3. Nel contratto individuale le parti potranno migliorare, a favore del lavoratore, tale previsione. Art. 8 -Periodo di riposo Per ogni contratto il collaboratore potrà usufruire, compatibilmente con le esigenze personali e dell'incarico conferito, di un periodo di riposo senza alcuna interruzione della corresponsione economica da parte del Committente. Il periodo di riposo sarà pari ad un dodicesimo della durata del contratto di collaborazione di cui all'art 2. Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione 1. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto resterà sospeso:

6 a)nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; b)nel caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; c)nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed, anche per le adozioni, per i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di centottanta giorni (6 mesi). E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza compreso fattori di esposizione a tale rischio. Tali eventi dovranno essere certificati e l Amministrazione potrà richiedere un apposita verifica medica. In questa eventualità il contratto sarà prorogato per egual periodo o, se ciò non fosse possibile, la lavoratrice sarà ricontattata per incarichi aventi contenuto analogo; d)per gravi motivi personali, familiari e per congedi parentali entro un limite massimo di 15 giorni all anno, per matrimonio entro un limite massimo di 15 giorni; tale limite dovrà essere riproporzionato nel caso di incarichi di durata superiore od inferiore all'anno. 2. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a) del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria. Art Preferenza 1.Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare nuove prestazioni, tra quelle previste all'art. 1, per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle svolte dai Collaboratori di cui allo stesso art. 1, il Committente proporrà prioritariamente tale possibilità ai Collaboratori con i quali ha avuto rapporti negli ultimi dodici mesi. 2.Nei concorsi per titoli ed esami che saranno eventualmente banditi l'amministrazione Comunale si impegna a valutare all'interno dei titoli i periodi di collaborazione prestati ai sensi dell'art. 1 del presente protocollo d'intesa. Art Formazione 1. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere all aggiornamento professionale e alla possibilità di frequentare eventuali corsi di formazione e aggiornamento che l Ente organizzerà per il proprio personale Art Estinzione del rapporto di collaborazione 1. Il rapporto di collaborazione si estinguerà nei seguenti casi: a)per scadenza del termine concordato.

7 b)per recesso da parte del committente, nelle seguenti ipotesi: -gravi inadempienze contrattuali; -sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; In caso di recesso del Committente da formalizzarsi con motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R., resta salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento del recesso. c)per recesso da parte del collaboratore, da formalizzare con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con almeno 30 giorni di anticipo. Tale periodo non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. 3.Il Committente dovrà comunicare al Collaboratore l'effettiva cessazione, o le eventuali proroghe e rinnovi, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto individuale. Art. 13 Verifiche periodiche 1. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre eventuali modifiche innovative Art Diritti sindacali 1. Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue: a)i collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. b)i collaboratori che prestano la loro attività presso l Amministrazione Comunale hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura stabilita dal protocollo di regolamentazione dei rapporti unitari nella rappresentanza del lavoro atipico da affiancare all RSU dell ente. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie. c)il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, e darà la possibilità di utilizzo della strumentazione aziendale (fax, telefono, ) per comunicazioni di carattere sindacale. d)il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

8 e)la delega, di cui all allegato 3, è rilasciata per iscritto e trasmessa all Amministrazione a cura del Collaboratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. Art Obblighi dell'amministrazione 1. L'Amministrazione si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). 2. Nelle ipotesi di assenza del collaboratore per malattia, prevista dall'art. 9 comma 1 lett. b), l'amministrazione provvederà a corrispondere l'intero trattamento retributivo al collaboratore per un periodo massimo di assenza pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. 3. Nelle ipotesi previste dall'art. 9 comma 1 lett. c), gli oneri da corrispondere al collaboratore relativi al periodo di astensione obbligatoria, saranno sostenuti dall'inps, rimangono a carico dell'amministrazione gli oneri da corrispondere negli eventuali ulteriori periodi di astensione resi necessari da eventi che mettano a rischio la gravidanza 4. Per ciò che riguarda la responsabilità civile per i fatti compiuti dal collaboratore nell esercizio delle funzioni, si applica integralmente la disciplina attualmente vigente per i dipendenti pubblici. 5.Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro prestazione d'idonea documentazione e secondo le caratteristiche e le modalità stabilite per i dipendenti. Art Periodo di validità Il presente protocollo ha validità dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 e si applicherà ai contratti a far data dal Art Clausola di salvaguardia Il presente accordo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale. Art. 18 Disposizioni Finali

9 1. Le parti s impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Protocollo con la normativa entrata in vigore. 2. L'Amministrazione si impegna a dare adeguata pubblicità al presente protocollo d'intesa. Letto, approvato sottoscritto Per l'amministrazione Comunale: Per le OOSS Provinciali : FP CGIL,NIDIL CGIL, ALAI CISL, CISL FPS,UIL FPL, CPO UIL Per la R.S.U. Sesto Fiorentino, 15 gennaio 2004 Dichiarazione congiunta n. 1 Al fine di ricercare tutte quelle forme necessarie per la trasparenza degli incarichi, le Parti concordano, di norma, di attivare un sistema selettivo per le modalità di accesso alle collaborazioni rendendo pubblica tale procedura tramite affissione all'albo Pretorio e/o sito internet del Comune di Sesto Fiorentino, per un periodo non inferiore a 15 giorni. Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti concordano che, per i contratti dal 01/01/2004, gli eventuali incrementi economici saranno liquidati dal mese di aprile. Per quanto concerne gli arretrati, essi saranno liquidati una metà ad aprile e l'altra metà a luglio, salvo che vi sia la disponibilità finanziaria nel bilancio dei rispettivi Settori in una data precedente.

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE Tra il Comune di San Marcello Pistoiese (di seguito denominata

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON l AGENZIA REGIONALE SANITA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON l AGENZIA REGIONALE SANITA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON l AGENZIA REGIONALE SANITA Tra l Agenzia Regionale Sanità (di seguito denominata Amministrazione/Committente),

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (schema tipo) Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di

Dettagli

ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO L AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OCCHIOBELLO (RO) TRA

ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO L AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OCCHIOBELLO (RO) TRA ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO L AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OCCHIOBELLO (RO) TRA l Amministrazione Comunale di Occhiobello (Ro) nella persona di: Alessandro

Dettagli

Comune di Poggio Imperiale Provincia di Foggia

Comune di Poggio Imperiale Provincia di Foggia Comune di Poggio Imperiale Provincia di Foggia CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL III SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI

Dettagli

ACCORDO QUADRO PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATTIVATI DAL CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

ACCORDO QUADRO PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATTIVATI DAL CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ACCORDO QUADRO PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATTIVATI DAL CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA Il giorno, presso il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Dettagli

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA L anno 2003, il giorno 20 del mese di giugno presso la sede dell INDIRE via Buonarroti 10 Firenze, fra l Istituto Nazionale di Documentazione per

Dettagli

(Provincia di Foggia)

(Provincia di Foggia) COMUNE DI SERRACAPRIOLA (Provincia di Foggia) Prot. lì CONTRATTO DI LAVORO PER L ESPLETAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL I SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA.

Dettagli

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO AREA FINANZIARIA AI SENSI DELL ART. 2222 C. C. E indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di

Dettagli

PROTOCOLLO GENERALE D INTESA SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INSTAURATI CON IL COMUNE DI PRATO

PROTOCOLLO GENERALE D INTESA SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INSTAURATI CON IL COMUNE DI PRATO PROTOCOLLO GENERALE D INTESA SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INSTAURATI CON IL COMUNE DI PRATO Il presente protocollo generale d intesa è stipulato tra ALAI-CISL, CPO-UIL, NIDIL-CGIL,

Dettagli

INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemiladue, il giorno 30 del mese di settembre in Roma, tra il Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca,

Dettagli

TRA. Stefano Bianchi. Vania Sabatini. PREMESSO che:

TRA. Stefano Bianchi. Vania Sabatini. PREMESSO che: Allegato A alla deliberazione commissariale n. 1 del 27/06/2006 PROTOCOLLO INTESA TRA AGENZIA REGIONALE DI SANITA E NIDIL CGIL, FUNZIONE PUBBLICA CGIL TOSCANA, RSU AZIENDALI REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PROTOCOLLO D INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PREMESSA Le parti individuano nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno il modello centrale

Dettagli

ACCORDO QUADRO. Premessa

ACCORDO QUADRO. Premessa ACCORDO QUADRO TRA LE AGENZIE FORMATIVE CONFARTIGIANATO FORMAZIONE CNIPA UMBRIA- ECIPA UMBRIA - ITER Scarl SERVIZI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA, CHE OPERANO PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dettagli

Il giorno, presso la sede di Publiservizi S.p.A., a Empoli, in Via Garigliano, 1, si sono incontrati:

Il giorno, presso la sede di Publiservizi S.p.A., a Empoli, in Via Garigliano, 1, si sono incontrati: ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Il giorno, presso la sede di Publiservizi S.p.A., a Empoli, in Via Garigliano, 1, si sono incontrati: Per la Società Publiservizi

Dettagli

ACCORDO QUADRO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ALLE PRESTAZIONI D OPERA E ALLE CONSULENZE.

ACCORDO QUADRO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ALLE PRESTAZIONI D OPERA E ALLE CONSULENZE. ACCORDO QUADRO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ALLE PRESTAZIONI D OPERA E ALLE CONSULENZE. L accordo quadro avrà valenza di 4 (quattro) anni, fermo

Dettagli

ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA il Comune di Ferrara nelle persone di: TRA Giovanni Diquattro - Segretario Generale, Marcello Marighelli - Assessore all'organizzazione

Dettagli

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI ARPA LOMBARDIA.

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI ARPA LOMBARDIA. ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI ARPA LOMBARDIA. Tra ARPA LOMBARDIA nelle persone di Dott. Giuseppe Bavaglio Direttore Generale Avv. Juna

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA Il Comune di Tradate con sede legale a Tradate (Va), piazza Mazzini n. 6, C.F. 00223660127 nella persona del Responsabile di Servizio, dott.ssa

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PREMESSO che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo di collaborazione coordinata e continuativa, senza

Dettagli

Definizione del contratto part-time

Definizione del contratto part-time Definizione del contratto part-time Il contratto a tempo parziale è un contratto individuale di lavoro con durata ridotta della prestazione rispetto a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA l Avv. Francesco Alberto FIORE, Dirigente del Settore Socio Formativo ed Assistenziale, in rappresentanza del Comune di LAURIA, C.F. 00180300766;

Dettagli

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno 2003, il giorno diciassette del mese di febbraio presso il Comune di Melzo, Piazza Vittorio Emanuele,

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PREMESSO che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo di collaborazione coordinata e continuativa, senza

Dettagli

CITTÀ DI BISIGNANO. Provincia di Cosenza DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DATA NUMERO 272

CITTÀ DI BISIGNANO. Provincia di Cosenza DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DATA NUMERO 272 CITTÀ DI BISIGNANO Provincia di Cosenza DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DATA 14.11.2007 NUMERO 272 OGGETTO : APPROVAZIONE CODICE DI REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO PARASU-

Dettagli

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA INTERSOS - Organizzazione umanitaria per l emergenza - con sede in Roma, Via Nizza 154, C.F. 97091470589,

Dettagli

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di

Dettagli

CONVENZIONE TRA LE PARTI

CONVENZIONE TRA LE PARTI CONVENZIONE TRA L AZIENDA ULSS 6 VICENZA E LA COOPERATIVA SOCIALE RADICA PER L INSERIMENTO DIURNO DI UN MINORE AFFETTO DA GRAVI DISTURBI COMPORTAMENTALI TRA LE PARTI Affidante : Azienda ULSS n. 6, di seguito

Dettagli

Il giorno del mese di dell'anno presso gli Uffici del Comune di Pizzoli. TRA

Il giorno del mese di dell'anno presso gli Uffici del Comune di Pizzoli. TRA Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 29.8.2016 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA

Dettagli

Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione

Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione Area Lavoro e Previdenza LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, IL LAVORO A PROGETTO E IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Milano, 20 giugno 2007 Valeria Innocenti 1 2 LAVORATORE AUTONOMO (art. 2222 c.c.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA Il Comune di Tradate con sede legale a Tradate (Va), piazza Mazzini n. 6, C.F. 00223660127 nella persona del Responsabile di Servizio, dott.ssa Mariella Luciani nata a ----------

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

PROTOCOLLO D INTESA SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PROVINCIA FORLI CESENA P.ZZA MORGAGNI N. 9 47100 FORLI PROTOCOLLO D INTESA SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Il giorno.ha avuto luogo l incontro ytra l amministrazione provinciale di Forlì- Cesena

Dettagli

Prot.4639 Roma,

Prot.4639 Roma, Ufficio Personale Francesca Norgiolini Prot.4639 Roma, 15.03.2016 Oggetto: contratto di collaborazione coordinata e continuativa Dott.ssa Berchicci Valeriana In data odierna presso la sede dell Accademia

Dettagli

CONVENZIONE. modificato dal D.Legs n. 344) L anno DUEMILAQUATTORDICI addì del mese di. nella sede di Mezzocorona, Via Cavalleggeri

CONVENZIONE. modificato dal D.Legs n. 344) L anno DUEMILAQUATTORDICI addì del mese di. nella sede di Mezzocorona, Via Cavalleggeri REGGENTE Esente dall imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 25 tabella allegato A COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG Provincia di Trento Rep. n. atti privati CONVENZIONE DI INCARICO DI REFERENTE TECNICO

Dettagli

COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (Provincia di Treviso) Prot. n

COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (Provincia di Treviso) Prot. n COMUNE DI MOGLIANO VENETO (Provincia di Treviso) Prot. n. ------------------------------------------------------------------- DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONA- LE PER LO SVOLGIMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Approvato con deliberazione dell Assemblea n. 21 di data 21.07.2010 CAPO I

Dettagli

CONVENZIONE. modificato dal D.Legs n. 344) L anno DUEMILASEDICI addì _ del mese di _ nella sede di Mezzocorona,

CONVENZIONE. modificato dal D.Legs n. 344) L anno DUEMILASEDICI addì _ del mese di _ nella sede di Mezzocorona, Allegato alla delibera n. 42 dd. 21.03.2016 f.to dott. Adriano Ceolan Esente dall imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 25 tabella allegato A COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG Provincia di Trento

Dettagli

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TRA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TRA CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TRA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP DELLA PROVINCIA DI PESCARA, con sede legale in Città Sant Angelo alla Via Vertonica s.n.civ., partita

Dettagli

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Articolo 1 Oggetto dell'incarico

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Articolo 1 Oggetto dell'incarico Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di

Dettagli

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale

Dettagli

Ipotesi di accordo collettivo aziendale per i lavoratori di Call&Call La Spezia

Ipotesi di accordo collettivo aziendale per i lavoratori di Call&Call La Spezia Ipotesi di accordo collettivo aziendale per i lavoratori di Call&Call La Spezia L anno 2003, il giorno 11 del mese di Dicembre, in La Spezia presso i locali aziendali Call&Call di Via Fontevivo 21/M, si

Dettagli

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE IN REGIONE LOMBARDIA (ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Lombardia del 25 ottobre 2013, numero 825 e del Decreto del Dirigente della

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilatredici il giorno 12 del mese di febbraio presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova Via Fieschi 15; VISTA La determinazione n. IN

Dettagli

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA * * *

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA * * * REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA * * * Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2013 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. L anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di giugno presso la sede della VISTA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. L anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di giugno presso la sede della VISTA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di giugno presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1 VISTA La determinazione n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA. Ufficio Selezione del Personale ENTRATA IN VIGORE 1 marzo 2007

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA. Ufficio Selezione del Personale ENTRATA IN VIGORE 1 marzo 2007 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA SENATO ACCADEMICO 19/02/2007 CONSIGLIO DI 27/02/2007 AMMINISTRAZIONE DECRETO RETTORALE 01/03/07 n 292 UFFICIO COMPETENTE Ufficio

Dettagli

ACCORDO 18 FEBBRAIO tra. ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili. la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. si conviene quanto segue

ACCORDO 18 FEBBRAIO tra. ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili. la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. si conviene quanto segue ACCORDO 18 FEBBRAIO 2002 Addì 18 febbraio 2002, in Roma AUMENTI RETRIBUTIVI tra ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si conviene quanto segue In attuazione

Dettagli

Lavoro occasionale accessorio contratto a progetto contratto di lavoro occasionale: analisi e. Loredana Rosato, DPL Rovigo

Lavoro occasionale accessorio contratto a progetto contratto di lavoro occasionale: analisi e. Loredana Rosato, DPL Rovigo Lavoro occasionale accessorio contratto a progetto contratto di lavoro occasionale: analisi e confronti Loredana Rosato, DPL Rovigo Seminario sul lavoro Corso per volontari dell accoglienza CSV Rovigo

Dettagli

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO PREMESSO CHE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO PREMESSO CHE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO PREMESSO CHE Con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 17.03.2015 sono state conferite,

Dettagli

TRA.... (di seguito denominata Università ), c.f , nella persona del Preside/Direttore, Prof...,

TRA.... (di seguito denominata Università ), c.f , nella persona del Preside/Direttore, Prof..., CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA L anno.. il giorno... del mese di... TRA Università degli Studi di Firenze, Facoltà/Dipartimento di... (di seguito denominata Università ), c.f. 01279680480, nella persona

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI EDUCATORE

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI EDUCATORE IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI EDUCATORE PROFESSIONALE I.E.A.. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE

Dettagli

DI ACI SPORT SPA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2014

DI ACI SPORT SPA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2014 ll REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DI ACI SPORT SPA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2014 1

Dettagli

COMUNE DI CERVIA (Provincia di Ravenna)

COMUNE DI CERVIA (Provincia di Ravenna) COMUNE DI CERVIA (Provincia di Ravenna) CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, RELATIVO AL SERVIZIO URBANISTICA, INERENTE IL PROCEDIMENTO

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA. Il/la dott. C.F. nato/a a il e residente in Via (Collaboratore) Premesso che

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA. Il/la dott. C.F. nato/a a il e residente in Via (Collaboratore) Premesso che CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA la Regione Calabria, di seguito e per brevità denominata "Regione", CF 80002770792 rappresentata dal Prof. Riccardo Fatarella, CF FTRRCR50E18E202F,

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. Art. 1 Incarichi di collaborazione autonoma

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. Art. 1 Incarichi di collaborazione autonoma REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA Art. 1 Incarichi di collaborazione autonoma 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conferimento di incarichi

Dettagli

ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO

ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO Preso atto che ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 19.9.2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti,

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemiladieci il giorno 13 del mese di maggio presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova Via Fieschi 15; VISTA La determinazione n. IN /2010/11412

Dettagli

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE AL PROF. ERNESTO GIANOLI L anno 2013 (duemilatredici), il giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio presso la

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA L Università di PISA, rappresentata dal Dirigente della Direzione didattica e servizi agli studenti, dott.

Dettagli

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE. Tra. (codice fiscale: ), di seguito soggetto promotore, con sede legale in

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE. Tra. (codice fiscale: ), di seguito soggetto promotore, con sede legale in CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE (d.g.r. 25 ottobre 2013, n. X/825, e d.d.u.o. 5 novembre 2013, n. 10031) Tra (codice fiscale: ), di seguito soggetto promotore, con sede legale in ( ) (c.a.p.

Dettagli

ACCORDO CESVOT E OO.SS.

ACCORDO CESVOT E OO.SS. ACCORDO CESVOT E OO.SS. Il giorno 17 giugno 2003 il CESVOT, Centro Servizi Volontariato della Toscana, rappresentata dal Presidente Sig. Luciano Franchi e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori atipici

Dettagli

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna GESEM SRL Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna GeSeM Srl Sede Legale: Piazza Cinque Giornate, 20

Dettagli

DDL Lavoro Autonomo e Lavoro Agile

DDL Lavoro Autonomo e Lavoro Agile DDL Lavoro Autonomo e Lavoro Agile Disegno di legge riguardante il Lavoro autonomo ed il Lavoro agile, a cui è dedicato un apposito Capo (il Capo 2) del Disegno Il testo riguarda i rapporti di lavoro autonomo

Dettagli

1. OGGETTO DELL AFFIDAMENTO CONTRATTUALE

1. OGGETTO DELL AFFIDAMENTO CONTRATTUALE Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato (n. 1 Direttore farmacista n. 4 Farmacisti Collaboratori n.1 Impiegato ) per la Servizi Farmaceutici Brindisi CAPITOLATO

Dettagli

CRITICITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI TRA SOCIETÀ E COLLABORATORI

CRITICITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI TRA SOCIETÀ E COLLABORATORI CRITICITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI TRA SOCIETÀ E COLLABORATORI Rapporto di lavoro subordinato (art. 2081 c.c.) È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare

Dettagli

ART.2 DIRITTI SINDACALI

ART.2 DIRITTI SINDACALI ACCORDO COLLETTIVO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATTIVATI PRESSO L ERSU (ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITRIO) DI MESSINA FORMA CONTRATTUALE

Dettagli

COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano)

COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano) Allegato 7) COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano) CRITERI E MODALITA PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 07/10/2015) INDICE Art.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO STATISTICO E METODOLOGICO ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DEL

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Repertorio n del CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA tra L Università degli Studi di Firenze/Struttura con sede in 50121 Firenze c.f. 01279680480, nella persona del, nato a il e domiciliato

Dettagli

Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,

Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia, indietro VERBALE DI ACCORDO L'anno 2013 il giorno 8 del mese di luglio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele n. 101

Dettagli

COMUNE DI CENTO (Provincia di Ferrara)

COMUNE DI CENTO (Provincia di Ferrara) COMUNE DI CENTO (Provincia di Ferrara) INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SERVIZIO STATISTICA L anno DUEMILASEDICI, il giorno, del mese di FEBBRAIO, presso la sede del Comune di Cento (FE), Via Guercino

Dettagli

REGOLAMENTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

REGOLAMENTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE REGOLAMENTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 30.10.2001; 29.11.2002; DECRETO RETTORALE 571/AG dd.21.11.2001; 2147/2002 dd. 13.12.2002; UFFICIO COMPETENTE Sez. Personale Tecnico

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE 1 OGGETTO MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDO PARENTALE QUESITO (posto in data 22 giugno 2015) Il governo Renzi approva il nuovo congedo parentale. Chiedo: è già legge? Si può usufruirne? Io

Dettagli

CCNL IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA TANTUM E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE (AFM)

CCNL IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA TANTUM E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE (AFM) INFORMATIVA N. 215 05 GIUGNO 2015 Contrattuale CCNL IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA TANTUM E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE (AFM) Verbale di intesa del 21 maggio 2015 Protocollo del 21

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO CONTRATTUALE DELLA BANCA ORE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO CONTRATTUALE DELLA BANCA ORE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO CONTRATTUALE DELLA BANCA ORE Art. 40 CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA DEL 20/09/2001 PREMESSA 1. Con il presente regolamento s intende

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L'Università degli Studi di., rappresentata dal - La Regione. rappresentata dal E Il Dott.., ammesso

Dettagli

Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi

Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi Il testo del Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi nel seguito redatto, non sostituisce il testo

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. Prot. IN/2015/18317 del 15/10/2015 a firma dell Assessore a

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. Prot. IN/2015/18317 del 15/10/2015 a firma dell Assessore a CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di ottobre presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1 VISTA La determinazione

Dettagli

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA Il giorno del mese di dell anno tra la Dott.ssa Denise Frapiccini nata a Argenta (FE) il 07.04.1965 in qualità di Dirigente del Settore

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT.. Gestione Commissariale (L.R. 15/2013) EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 Disposizioni in materia di riordino delle Province Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30.05.2014

Dettagli

Accordo sindacale. Addì 19 dicembre 2006, presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino. tra

Accordo sindacale. Addì 19 dicembre 2006, presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino. tra Accordo sindacale Addì 19 dicembre 2006, presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino - Confindustria Pesaro Urbino - Collegio dei Costruttori - - FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL tra si conviene e

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità secondo le quali il Consorzio Nazionale Interuniversitario

Dettagli

ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INFORMATIVA E PATTUIZIONE DEL COMPENSO

ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INFORMATIVA E PATTUIZIONE DEL COMPENSO FAC SIMILE ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INFORMATIVA E PATTUIZIONE DEL COMPENSO Il sottoscritto Sig. nato a il, residente a in via n., C.F., email, P.E.C., successivamente denominato Cliente,

Dettagli

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAI SERVIZI COMUNALI

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAI SERVIZI COMUNALI COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAI SERVIZI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2003

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. IN/2016/6283 del 4/4/2016 a firma dell Assessore all Agricoltura,

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. IN/2016/6283 del 4/4/2016 a firma dell Assessore all Agricoltura, CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilasedici il giorno 11 del mese di aprile presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1 VISTA La determinazione n.

Dettagli

- COMUNE DI AULETTA -

- COMUNE DI AULETTA - - COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ DELLO STATO CIVILE Approvato con Delibera di G. C. n. 31 del 28/07/2017 SOMMARIO Art.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA il/la Dott./Dott.ssa nato/a a, in data, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartimento di dell'università

Dettagli

TRA. Il dott. nato a il medico chirurgo, in prosieguo denominato medico esterno, codice fiscale. PREMESSO

TRA. Il dott. nato a il medico chirurgo, in prosieguo denominato medico esterno, codice fiscale. PREMESSO Allegato 2 SCHEMA DI CONTRATTO TRA L ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO ESTERNO PER L ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI SANITARI AFFIDATI ALL INPS CON L ART. 20 DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO

Dettagli

ALLEGATO C SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ALLEGATO C SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 3-5-2007 7107 ALLEGATO C SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Il presente allegato si compone di n 6 (sei) pagine inclusa

Dettagli

LAVORO A PROgETTO E LAVORO OCCASIONALE D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276

LAVORO A PROgETTO E LAVORO OCCASIONALE D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276 Lavoro a progetto e lavoro occasionale 1. D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Suppl. ord.

Dettagli

Circolare ABI - Serie Lavoro n dicembre 2015

Circolare ABI - Serie Lavoro n dicembre 2015 Circolare ABI - Serie Lavoro n. 87-1 dicembre 2015 CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (AS/1171) Fondo nazionale per il sostegno dell Occupazione (F.O.C.) Verbale di accordo 25 novembre 2015 Si trasmette

Dettagli

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L. P. 32/90

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L. P. 32/90 Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 della Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Trento. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE

Dettagli

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE TRA il/la Dott./Dott.ssa nato/a a, in data, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartimento di dell'università

Dettagli

Capitolo 14 LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE, D OPERA, IN PARTITA IVA)

Capitolo 14 LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE, D OPERA, IN PARTITA IVA) Capitolo 14 Lavoro autonomo (occasionale, d opera, in partita IVA) Capitolo 14 LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE, D OPERA, IN PARTITA IVA) Caratteristiche e tipologie del lavoro autonomo Statuto del lavoro

Dettagli

L anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di luglio presso la sede della REGIONE

L anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di luglio presso la sede della REGIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di luglio presso la sede della REGIONE LIGURIA in Genova P.zza De Ferrari, 1 VISTA La determinazione Prot.

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA TRA. Il Direttore Amministrativo

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA TRA. Il Direttore Amministrativo UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA Il Direttore Amministrativo dell Università

Dettagli

CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1, LETT.

CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1, LETT. CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1, LETT. F) L Agenzia LAORE Sardegna, ( C.F. 03122560927) con sede legale in

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA Pag 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E TRA L Agenzia per la Mobilità Metropolitana (C.F. 97639830013), rappresentata dal Direttore Generale f.f., ing. Cesare Paonessa, domiciliato ai fini del presente

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA il/la Dott./Dott.ssa nato/a a, in data, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartimento di dell'università degli

Dettagli