PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON l AGENZIA REGIONALE SANITA

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1 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON l AGENZIA REGIONALE SANITA Tra l Agenzia Regionale Sanità (di seguito denominata Amministrazione/Committente), con sede in..., rappresentata.. e NIdiL CGIL nella persona di.., CGIL Funzione Pubblica nella persona è stato redatto il seguente Protocollo d'intesa avente ad oggetto le norme di garanzia dell'attività dei lavoratori non contrattualizzati dell Agenzia Regionale Sanità. Premessa - La legge regionale 8 Marzo 2000 n 22, istitutiva di Ars, all art.82 ( Personale) prevede che per la propria dotazione organica, si possa avvalere di: personale a rapporto privato, oppure di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o ancora, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati aventi medesime finalità. - Si prende atto che, per quanto attiene la dotazione roagnica tecnico-amministrativa, l Ars ha provveduto nel tempo a dotarsi di una struttura stabile, nei limiti della propria programmazione triennale del fabbisogno del personale, nel rispetto della legge Regionale 26/2000 e del proprio Regonalemento del personale. - Il personale degli Osservatori, come da regolamento del personale, è stato assunto sostanzialmente a collaborazione coordinata e continuativa, ed individuato sulla base del titolo di studio ( laurea ed eventuale specializzazione). - A oltre tre anni dall inizio della propria attività, riconosciuta valida dalla stessa Regione Toscana e da altri soggetti pubblici regionali e nazioni ( Università, Enti regionali ecc ). anche ed in qualche caso soprattutto grazie all attività svolta dai collaboratori, si ritiene di poter affermare che si stanno configurando aspetti di stabilità dell Agenzia, non solo nel settore amministrativo, ma anche per l attività degli Osservatori. - In data è stata pubblicata la legge del n 30, "Delega al governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro" con la quale, tra gli altri, sono stati previsti criteri e principi direttivi dettati con riferimento alla collaborazioni coordinate e continuative (art. 4 lett. C, nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6); - In particolare il punto 4 del citato art. 4 l. 30/2003 ha previsto che il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedere un sistema di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive; - Nonostante sia previsto che le citate disposizioni normative non siano applicabili al pubblico impiego, deve tuttavia riconoscersi che con tali provvedimenti sono state dettate disposizioni di principio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa delle quali si ritiene opportuno tenere comunque conto nel provvedere ad una regolamentazione di tali rapporti;

2 - Per quanto sopra detto le parti concordano di procedere ad una verifica delle attività demandate all Ars definendo nel comtempo le professionalità necessarie e le esperienze consolidate per le quali si potrà procedere all emanazione di bandi di selezione pubblica per posti a tempo indeterminato nel rispetto delle norme previste dal DPR 368/2001 che riconoscano, ai lòavoratori che hanno presato attività presso l Agenzia con contratto parasubordinato un punteggio di anzianiutà di servizio pari a quelloattribuibile ai rapporti di lavoro a tempo determinato. - Le parti, nella stipula del presente protocollo, prendono comunque atto della delibera della Giunta Regionale n 68 del Disciplinare per la determinazione dei criteri d indirizzo per l instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Quanto premesso è parte integrante del presente Protocollo che si articola come segue: Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte 1. Il presente Protocollo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA, di cui all'art. 409 n 3 c.p.c. (di seguito denominati collaboratori). 2. Gli incarichi dei collaboratori dovranno avere ad oggetto lo svolgimento di mansioni e compiti non riconducibili a quelli d'ufficio propri dei dipendenti dell'agenzia e dovranno avere come fine la realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dall'amministrazione e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione dell'agenzia e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. 3. A detti incarichi potranno accedere solo persone in possesso dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego e più in particolare: - età non inferiore a diciotto anni - cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea - godimento dei diritti politici - essere in regole con le norme concernenti gli obblighi di leva - assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono l'accesso al pubblico impiego - non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 4. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente Protocollo: - le prestazioni di lavoro c.d. meramente occasionali, ovvero quelle di durata complessiva non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare, e comunque per compensi non superiori ai annui, al netto degli oneri riflessi o dell'iva, se dovuta; - le prestazioni inerenti lo svolgimento di professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi.

3 Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione 1. L'Agenzia è tenuta, al momento della definizione del rapporto di collaborazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Protocollo. 2. Il contratto di collaborazione dovrà avere forma scritta e dovrà contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) L identità delle parti e l indicazione del settore d attività; b) La specificazione del possesso da parte del collaboratore dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego; c) L individuazione delle prestazioni richieste al collaboratore per l'esecuzione dei progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, oggetto dell'incarico di collaborazione d) La durata del contratto, l individuazione delle forme e delle modalità della collaborazione e del coordinamento con il Committente; e) L entità dei compensi base, maggiorazioni ivi compresa l'indennità economica aggiuntiva nell'ipotesi di esclusiva di cui al successivo art. 3, comma 5, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione, nonché i criteri per l'eventuale rimodulazione dei compensi anche i relazione al raggiungimento di specifici obiettivi; f) Le modalità di accesso all aggiornamento professionale; g) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; h) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali; i) I casi di estinzione del rapporto; j) Le ipotesi di recesso da parte del committente e del collaboratore, il termine e le modalità di preavviso; k) Le forme di godimento dei diritti sindacali. 3. Lo schema di contratto tipo, redatto previo confronto con le OO.SS, sarà allegato al regolamento con il quale l'agenzia recepirà le indicazioni contenute nel presente protocollo d'intesa. Art. 3 Natura dell incarico e doveri di riservatezza e di lealtà del collaboratore 1. L incarico ha natura di collaborazione e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222, 2229 e seguenti del Codice Civile e art. 409 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di prestazioni d opera, anche intellettuale, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l attività all interno dell Amministrazione Comunale o presso una sede dalla stessa indicata. 2. Il Collaboratore, qualora intenda prestare la propria attività in favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, dovrà darne comunicazione al committente. Resta inteso che l attività resa nell ambito di queste ulteriori collaborazioni dovrà essere compatibile con quella prestata a favore dell Agenzia, quindi non in conflitto di interessi. 3. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio all Agenzia.

4 4. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere dell essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. 5. Nell ambito del contratto di collaborazione individuale, in considerazione della particolarità dell'oggetto dell'incarico, potrà essere inserita una clausola d esclusività dell attività svolta dal Collaboratore. La predetta clausola di esclusività è riferita essenzialmente ad attività incompatibili con quelle svolte e comunque riferite all oggetto specifico della prestazione e, se prevista, rivestirà il carattere della essenzialità nell ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La clausola apposita dovrà chiarire specificatamente i termini e gli ambiti in cui ha effetto l esclusiva, anche ai fini di quanto previsto al precedente art. 2, comma 2 punto e). Art. 4 Procedure per l attivazione dei contratti di collaborazione 1. Il Committente valuterà per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa: - L incidenza dell attività professionale sulla realizzazione dei progetti, programmi che necessitino di prestazioni professionali qualificate ; - I profili di durata dell incarico 2. Il Committente individuerà i collaboratori ai quali intende conferire un incarico mediante procedura di selezione con comparazione dei curricula professionali con particolare riferimento a: - Esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare - Esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello dell incarico; - Al complesso di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore. - A precedenti esperienze maturate nella stessa Agenzia regionale per incarichi e/o progetti analoghi o assimilabili 3. Per l ultimo punto del comma 2 si rimanda anche all art.11 del presente Protocollo d Intesa. 4. Il Committente si impegna ad attivare nuove collaborazioni tramite l avviso pubblico Art. 5 Informazione 1. Le parti concordano di attivare una continua attività informativa sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori 2. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo. L Agenzia Regionale si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo e la RSU degli ulteriori rapporti di cui all Art Contestualmente alla comunicazione di cui all art. 9-bis del D.L. 510/96 così come modificato dal D.L. 297/2002 per l attivazione dei contratti di cui all art.1, essa sarà inviata anche alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e alle RSU. Art. 6 - Modalità di espletamento delle collaborazioni

5 1. Il Collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dell Agenzia o dal Collaboratore. 2. Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l'attività del Committente, la presenza del Collaboratore presso una sede d'attività indicata dall'agenzia, si predisporrà, a cura del Collaboratore, un'indicazione di presenza giornaliera e settimanale all'interno della sede stessa. 3. Il Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d'attività concordando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri Collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata ed agli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Il Collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri di cui al comma precedente. 4. Se necessario e/o richiesto un impegno maggiore rispetto alla disponibilità data, il Collaboratore avrà la facoltà di rimodulare, concordandolo con il Committente, la sua disponibilità successiva. Art. 7 - Durata del contratto 1. La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni e all'esecuzione dell'attività concordata preventivamente fra le Parti firmatarie del contratto individuale all'atto della sua stipula, sulla base del progetto o programma di lavoro o parte di esso definito ed indicato chiaramente nel contratto individuale stesso. 2. Per tutte le forme d'impiego di cui all'art. 1, la durata del contratto individuale sarà valutata in relazione al progetto o programma, privilegiando i contratti annuali e, nel caso di contratti di durata inferiore, la continuità temporale tra i contratti successivi, in modo da coprire tutto l'arco dell'anno. 3. Le norme indicate nel presente protocollo d'intesa sono riferite a rapporti aventi la durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di durata superiore o inferiore. 4. In prossimità della scadenza del contratto il Committente dovrà sottoporre al Collaboratore l eventuale proposta di rinnovo o di un eventuale nuova attività lavorativa entro e non oltre i 45 giorni antecedenti la scadenza del contratto Art. 8 Compenso 1. La corresponsione del compenso, avverrà con undici acconti mensili ed un saldo finale che saranno messi in pagamento entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. 2. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione. In applicazione di tale

6 previsione, le parti concordano di definire soglie di riferimento del corrispettivo su base annua, su cui basare il compenso dovuto per le prestazioni rese. 3. In ogni caso tali soglie non possono essere inferiori a quanto previsto, preso per lordizzazione, da un lavoratore dipendente con funzioni analoghe o assimilabili. Gli importi suddetti si intendono al lordo degli oneri riflessi e dell'iva, se dovuta. 4. Nel contratto individuale le parti potranno migliorare, a favore del lavoratore, tale previsione. Art. 9 -Periodo di riposo Per ogni contratto il collaboratore potrà usufruire, compatibilmente con le esigenze personali e dell'incarico conferito, di un periodo di riposo senza alcuna interruzione della corresponsione economica da parte del Committente. Il periodo di riposo sarà pari ad un dodicesimo della durata del contratto di collaborazione di cui all'art 2. Art. 10 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione 1. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto resterà sospeso: a) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; b) nel caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; c) nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed, anche per le adozioni, per i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di centottanta giorni (6 mesi). E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza compreso fattori di esposizione a tale rischio. Tali eventi dovranno essere certificati e l Amministrazione potrà richiedere un apposita verifica medica. In questa eventualità il contratto sarà prorogato per egual periodo o, se ciò non fosse possibile, la lavoratrice sarà ricontattata per incarichi aventi contenuto analogo; d) per gravi motivi personali, familiari e per congedi parentali entro un limite massimo di 15 giorni all anno, per matrimonio entro un limite massimo di 15 giorni; tale limite dovrà essere riproporzionato nel caso di incarichi di durata superiore od inferiore all'anno. 2. la sospensione per gli eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione di cui ai commi a), b) e c) darà diritto alla proroga del contratto pari alla durata della sospensione stessa. 3. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a) del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria.

7 Art Preferenza 1. Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare nuove prestazioni, tra quelle previste all'art. 1, per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle svolte dai Collaboratori di cui allo stesso art. 1, il Committente proporrà prioritariamente tale possibilità ai Collaboratori con i quali ha avuto rapporti negli ultimi dodici mesi. 2. Nei concorsi per titoli ed esami che saranno eventualmente banditi l Agenzia Regionale si impegna a valutare all'interno dei titoli i periodi di collaborazione prestati ai sensi dell'art. 1 del presente protocollo d'intesa. Art Formazione 1. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere all aggiornamento professionale e alla possibilità di frequentare eventuali corsi di formazione e aggiornamento che l Ente organizzerà per il proprio personale. Art Estinzione del rapporto di collaborazione 1. Il rapporto di collaborazione si estinguerà nei seguenti casi: a) per scadenza del termine concordato. b) per recesso da parte del committente, nelle seguenti ipotesi: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; In caso di recesso del Committente da formalizzarsi con motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R., resta salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento del recesso. c) per recesso da parte del collaboratore, da formalizzare con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con almeno 30 giorni di anticipo. Tale periodo non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. 3. Il Committente dovrà comunicare al Collaboratore l'effettiva cessazione, o le eventuali proroghe e rinnovi, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto individuale. Art. 14 Verifiche periodiche 1. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre eventuali modifiche innovative

8 Art Diritti sindacali 1. Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue: a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. b) I collaboratori che prestano la loro attività presso l Agenzia regionale hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura stabilita dal protocollo di regolamentazione dei rapporti unitari nella rappresentanza del lavoro atipico da affiancare all RSU dell ente. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie. c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, e darà la possibilità di utilizzo della strumentazione aziendale (fax, telefono, ) per comunicazioni di carattere sindacale. d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. e) La delega, di cui all allegato 3, è rilasciata per iscritto e trasmessa all Agenzia a cura del Collaboratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. Art Obblighi del Committente 1. L'Agenzia si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). 2. Nelle ipotesi di assenza del collaboratore per malattia, prevista dall'art. 9 comma 1 lett. b), l'amministrazione provvederà a corrispondere l'intero trattamento retributivo al collaboratore per un periodo massimo di assenza pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. 3. Nelle ipotesi previste dall'art. 9 comma 1 lett. c), gli oneri da corrispondere al collaboratore relativi al periodo di astensione obbligatoria, saranno sostenuti dall'inps, rimangono a carico dell'amministrazione gli oneri da corrispondere negli eventuali ulteriori periodi di astensione resi necessari da eventi che mettano a rischio la gravidanza. 4. Per ciò che riguarda la responsabilità civile per i fatti compiuti dal collaboratore nell esercizio delle funzioni, si applica integralmente la disciplina attualmente vigente per i dipendenti pubblici. 5. Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro prestazione d'idonea documentazione e secondo le caratteristiche e le modalità stabilite per i dipendenti.

9 Art Periodo di validità Il presente protocollo ha validità dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 e si applicherà ai contratti in essere alla data del Art Clausola di salvaguardia Il presente accordo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale. Art. 19 Disposizioni Finali 1. Le parti s impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Protocollo con la normativa entrata in vigore. 2. L'Amministrazione si impegna a dare adeguata pubblicità al presente protocollo d'intesa. Letto, approvato sottoscritto Dichiarazione congiunta n. 1

10 Al fine di ricercare tutte quelle forme necessarie per la trasparenza degli incarichi, le Parti concordano, di norma, di attivare un sistema selettivo per le modalità di accesso alle collaborazioni rendendo pubblica tale procedura tramite affissione all'albo Pretorio e/o sito internet del Comune di Sesto Fiorentino, per un periodo non inferiore a 15 giorni. Dichiarazione congiunta n. 2

11 Le parti concordano che, per i contratti in essere al 01/01/2004, gli eventuali incrementi economici saranno liquidati dal mese di aprile. Per quanto concerne gli arretrati, essi saranno liquidati una metà ad aprile e l'altra metà a luglio, salvo che vi sia la disponibilità finanziaria nel bilancio dei rispettivi Settori in una data precedente.

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