DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, CHIMICI E FARMACISTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
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- Gustavo Sasso
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1 E vero che talvolta occorre cambiare qualche legge. Ma il caso è raro, e quando avviene bisogna ritoccarle con mano tremante, con tanta solennità e con tante precauzioni, che il popolo debba concluderne che le leggi sono veramente sante; e soprattutto con tanta chiarezza che nessuno possa dire di non averle capite. Montesqieu 1 DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, CHIMICI E FARMACISTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE Anna Prete, Dirigente Medico Ministero della Salute Direttivo Nazionale Assomed Sivemp Il percorso giuridico: i riferimenti in sintesi D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 art.18, comma 8) D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n art.19, comma 1, lett. g) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili. DPCM 13 dicembre 1995 (art. 18 comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, come sostituito dall art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) art. 1. Il personale del Ministero della sanità appartenente ai profili professionali indicati nell articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di cui alle premesse, è inquadrato nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli. art. 2. Il trattamento economico complessivo del personale di cui all art. 1 è definito, con l applicazione degli istituti previsti per le corrispondenti professionalità del Servizio sanitario
2 nazionale, in quanto applicabili, in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Legge 3 agosto 2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" Art. 2. (Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari) 1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2 Il razionale La Legge 120 del 3 agosto 2007, con l art.2, ha ribadito l integrità dello status giuridico dei dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti del Ministero della salute, sancendo il loro inquadramento nel ruolo della dirigenza, in distinta sezione - (sentenza del Consiglio di Stato, adunanza del 22 aprile 2002: tali sezioni rappresentano una specificazione in senso tecnico professionale del ruolo unico; l inserimento dei dirigenti nelle medesime ha esclusivamente finalità di certificazione delle professionalità possedute ) - per distinguerli da quelli amministrativi, data la diversità delle loro competenze che sono, poi, proprio quelle che costituiscono la mission del Ministero stesso e ne giustificano la creazione e l esistenza, vale a dire rendere ai cittadini un servizio in materia sanitaria utile ed indispensabile per la tutela della salute pubblica. Sezione, quindi, che, come indicato dal DPR 108/04, è ad esclusiva garanzia della specificità professionale dei dirigenti che vi sono inquadrati. La relazione tecnico illustrativa di accompagnamento dei lavori parlamentari (art.2, L.120/07) quale esempio di percorso giuridico coerente Il presente emendamento risponde all esigenza di definire l inquadramento nel ruolo della dirigenza del Ministero della Salute dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, individuati dall art. 2, comma 2, lettere b) e c), del DPCM 13
3 dicembre 1995, n. 73 ed ivi inquadrati in attuazione dell art. 18, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo scopo di inquadrare tali dirigenti nel ruolo richiamato, con il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali, è necessario disporre di una specifica previsione di legge. L adozione di un provvedimento legislativo risponde, infatti, ad una serie di esigenze, quali: 1. evitare il perpetuarsi presso il Ministero della salute della condizione di grave discriminazione e di lesione della dignità nei confronti dei dirigenti delle professionalità sanitarie, ai quali non è stato ancora conferito alcun incarico dirigenziale, malgrado gli stessi appartengano all Area I della Dirigenza a far data dal 30 settembre 1997 (c.c.n.l ; c.c.n.l ; c.c.n.l ); 2. dare attuazione all art.5 dell Accordo collettivo quadro 23 settembre 2004, relativo alla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio (registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato sulla G.U. 6 ottobre 2004, n. 235), secondo cui i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (indicati nella parte II dell ipotesi di CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001dell area I, siglato il 6 maggio 2004), tutti appartenenti all area dirigenziale I, a seguito dell istituzione presso il predetto Ministgro del ruolo dei propri dirigenti, ai sensi dell art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 145 del 2002, nonché dall art.1, comma 3, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati dirigenti ; 3. costituire esito coerente di un percorso legislativo e contrattuale collettivo da tempo intrapreso, il quale riconosce, incontrovertibilmente, il diritto dei dirigenti delle professionalità sanitarie ad essere inquadrati nel ruolo della dirigenza del Ministero della salute. Tale diritto è previsto in particolare: dall art. 18, comma 2-bis, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 ( Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), che prevede l inquadramento del personale dipendente dell allora Ministero della Sanità, appartenente ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo nel livello dirigenziale; dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995, n. 73, emanato in applicazione dell art. 18 del D.Lgs. n. 502/1992, il quale inquadra il personale del Ministero della Sanità ( ) nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato sui due livelli allora esistenti; dal C.C.N.L. comparto Ministeri, area I dirigenza dello Stato, parte normativa (e parte economica ), che riguarda sia i dirigenti sanitari ex II livello, che i dirigenti sanitari ex I livello (medico, veterinari, chimici e farmacisti), entrambi appartenenti al Ministero della Salute; dall art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145 ( Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e 3
4 l interazione tra pubblico e privato ), che abolisce il ruolo unico della dirigenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, obbligando le singole amministrazioni ad istituire al proprio interno, entro novanta giorni, il ruolo unico della dirigenza, articolato nella I e II fascia; dall art. 23 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall art. 3, comma 4, della legge 145/2002, il quale, nell istituire presso ogni singola amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il ruolo dei dirigenti, suddiviso in I e II fascia dirigenziale, articola le fasce stesse in apposite sezioni, volte a tutelare la professionalità dei dirigenti ivi iscritti e a garantire la loro specificità tecnica; dall art. 15, comma 3, del c.c.n.l. 23 dicembre 2004, integrativo del C.C.N. dell Area I 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, secondo cui le parti concordano sulla necessità che la posizione dei dirigenti di cui al comma 1, appartenenti all area dirigenziale, trovi definitiva soluzione a seguito dell istituzione presso il Ministero della Salute del ruolo dei dirigenti previsto dall art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla Legge n. 145 del 2002, che prevede la definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei dirigenti di cui al comma 1 ; dall art. 80, comma 4, del c.c.n.l. relativo al personale dirigente dell Area I per il quadriennio normativo (e biennio economico ), registrato dalla Corte dei Conti ( a sezioni riunite in sede di controllo, III collegio, nell adunanza del 20 aprile 2006), secondo cui le parti confermano, infine, la necessità che la posizione dei dirigenti del comma 1, trovi definitiva soluzione a seguito dell istituzione presso il Ministero della Salute del ruolo dei dirigenti previsto dall art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 145 del 2002, che prevede la definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei dirigenti medesimi ; dall art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 ( Regolamento recante disciplina per l istituzione, l organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ), il quale precisa che le sezioni all interno delle fasce sono istituite al solo fine di garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. 4. Superare definitivamente le perplessità relative all inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie all interno del ruolo della dirigenza del Ministero della Salute, così come anche suggerito dalla Corte dei Conto, Sezione centrale controllo di legittimità, nell adunanza congiunta del I e II Collegio del 29 marzo 2007, quando afferma che la materia dei ruoli e quella inerente alla connessa determinazione delle dotazioni organiche è assoggettata alla disciplina pubblicistica e che l inquadramento è ottenibile solo con strumenti legislativi. 4
5 A tali considerazioni di merito, si aggiungono, peraltro, talune valutazioni di carattere economico-gestionale. In particolare: a) tale inquadramento non determina alcun aumento del numero dei dipendenti con qualifica dirigenziale del Ministero della Salute, poiché i dirigenti delle professionalità sanitarie sono già inquadrati con qualifica dirigenziale nei ruoli del Ministero così come risulta dal D.P.C.M. 16 giugno 1998, n. 19 (relativo alla Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero della Sanità ); b) da esso non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, poiché la struttura stipendiale dei dirigenti delle professionalità sanitarie è già identica a quella dei dirigenti di seconda fascia, e lo è la consistenza economica nella parte che riguarda il tabellare. Gli incrementi, derivanti dall attribuzione di incarichi dirigenziali ai dirigenti inquadrati nel ruolo, saranno, infatti, a carico del Fondo unico della dirigenza presso il Ministero della Salute, nonché, per le parti fisse, del prossimo C.C.N.L. 5 Lo stato dell arte quale esempio di volontà contrapposta al diritto - 17 novembre 2009: bozza di provedimento normativo presentato dall Amministrazione alle OOSS; la bozza stigmatizza la terza fascia, vale a dire una sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie distinta da quella comprendente i dirigenti di II fascia sanitari; - 26 novembre 2009: tutte le sigle sindacali escluso Assomed Sivemp - sottoscrivono l Ipotesi di CCNL per il quadriennio normativo e il biennio economico ; l ipotesi non applica la legge 120/07 e non riconosce ai dirigenti delle professionalità sanitarie le prerogative della II fascia della dirigenza a causa di una barriera insormontabile posta dal Comitato di settore (affermazioni ARAN) Entrambi gli atti stigmatizzano la già grave situazione esistente, vale a dire: - costituzione di una terza fascia nella dirigenza dello Stato; - mancata equiparazione economico-normativa dei medici, veterinari, chimici e farmacisti del Ministero della salute ai dirigenti di II fascia; - mancata applicazione degli istituti previsti per le corrispondenti professionalità del Servizio Sanitario Nazionale; - mancato riconoscimento dei titoli e dell anzianità di servizio ai fini della mobilità verso il SSN; - negazione della possibilità di svolgere la libera professione intramuraria e, conseguentemente, del riconoscimento economico dell indennità legata al rapporto esclusivo; - mancato riconoscimento dell istituto della reperibilità e sua remunerazione.
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