STATUTI E LEGGI ELETTORALI
|
|
|
- Basilio Baroni
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Sistema elettorale ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA Art Il Consiglio è composto di cinquanta membri. Sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi. 2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. Art Il Consiglio è composto da 50 membri. Art 59 5.bis Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all art.15 dello Statuto può essere aumentato, ai sensi dell art.15, comma13, nn. 6,7,8 della legge 18 febbraio 1968 n.108 così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995 n.43, e dall art.5, comma1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1. 1 Art Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina: a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta Art Il Consiglio regionale è costituito da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale. Art I Consiglieri regionali entrano nell esercizio delle loro funzioni all atto della proclamazione. Art Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale di cui è componente. 1 Comma aggiunto dalla legge di revisione statutaria approvata in seconda lettura il 10 gennaio 2005 inerente integrazione della LR 19 ottobre 2004 n.25 recante : Statuto della regione Calabria pubblicata nel supplemento ordinario n.8 al n 24 del Bur
2 Sistema elettorale ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA Art In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, l Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida. Art Il Presidente della Giunta. indice le elezioni regionali 2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni regionale nonché dei Consiglieri regionali; b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali; c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio; d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia. Art Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Art 45 (2...La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale.) 2 2 Il periodo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 379/2004.
3 Sistema elettorale LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE Art Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione. 2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio 3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali Art Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. 2. La legge regionale di cui all articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione. Art La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. 2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale. 3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali. Art Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità regionale. Il Consiglio è composto da non più di cinquanta consiglieri oltre il Presidente della Giunta Art Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Art Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con l elezione del Consiglio regionale e fa parte dell organo consiliare. Art Il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri.
4 Sistema elettorale PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMBRIA VENETO Art. 17 Art. 24 Art. 6 Art Il Consiglio regionale è 1. Il Consiglio regionale è 1. Il Consiglio regionale è 1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta composto da settanta eletto a suffragio universale composto da trentasei Consiglieri. consiglieri eletti a suffragio e diretto con le modalità membri, oltre al Presidente 2. Il Consiglio è eletto a universale dai cittadini, donne previste dalla legge della Giunta regionale. La suffragio universale, diretto, e uomini, iscritti nelle liste elettorale regionale.. sua durata in carica è stabilita personale e segreto, con voto elettorali dei comuni della con legge dello Stato. 2. Il numero dei consiglieri libero e uguale, da tutti i Puglia, con voto diretto, è sessantacinque 2. Il sistema di elezione del cittadini che hanno compiuto personale, eguale, libero e Consiglio e i casi di la maggiore età e che segreto. ineleggibilità e di Art. 31 risiedono nel territorio della 2. La legge elettorale incompatibilità dei Consiglieri Regione. regionale è approvata a 1. Il Presidente della Giunta sono disciplinati con legge 3. Le norme sulla maggioranza assoluta dei è eletto a suffragio regionale nei limiti dei principi composizione, l'elezione, le consiglieri in carica e ne universale e diretto, fondamentali stabiliti con cause di ineleggibilità, di determina il sistema di contestualmente al legge dello Stato. incompatibilità, di decadenza elezione, i casi di Consiglio e con le modalità dei Consiglieri, sono stabilite ineleggibilità e di previste dalla legge Art. 63 con legge regionale nel incompatibilità. elettorale regionale, 1. Il Presidente della Giunta quadro dei principi 2. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto fondamentali definiti dalla Art. 41 fa parte del Consiglio ed direttamente dal corpo Costituzione e dalle leggi 1. Il Presidente della Giunta entra in carica all atto della elettorale nella stessa scheda dello Stato. regionale è eletto a suffragio proclamazione. utilizzata per le elezioni del 4. La legge elettorale universale dai cittadini, donne 3. Il Presidente della Giunta Consiglio regionale e con regionale e le sue modifiche e uomini, iscritti nelle liste non partecipa alla voto espresso a favore di una sono approvate con la elettorali dei comuni della votazione per l elezione del lista o di un candidato alla maggioranza dei tre quinti dei Puglia, con voto diretto, Presidente del Consiglio e Presidenza o Consiglieri assegnati al personale, eguale, libero e dell Ufficio di presidenza. congiuntamente di una lista e Consiglio. segreto, contestualmente del candidato alla
5 Sistema elettorale PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMBRIA VENETO Art Lo status di Consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I Consiglieri entrano nell esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio. Art Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale. alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso. 2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale. 5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo. Art In particolare il Presidente..indice le elezioni. Art La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale. 2. Al Consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di assessore. 3. Qualora prima della fine della legislatura il Consigliere nominato assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale.) 3 3 L articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 378/2004.
6 Immigrati-Emigrati ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA Art Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell Abruzzo anche se vivono all estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all estero e ne assicura l effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all estero, hanno diritto di partecipare ad iniziative popolari ed ai referendum regionali; la legge regola l esercizio di tali diritti, assicurandone l effettività. Non disciplinato Non disciplinato Art La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi: omissis f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti;
7 Immigrati-Emigrati LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE Non disciplinato Non disciplinato Non disciplinato
8 Immigrati-Emigrati PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMBRIA VENETO Non disciplinato Non disciplinato Art La Regione promuove l effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all estero. 6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l estensione del diritto di voto agli immigrati. Non disciplinato
9 Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA --- Art. 2 Art La Regione ispira in 1. La Regione ispira la propria particolare la sua azione azione prioritariamente ai seguenti al raggiungimento dei obiettivi: omissis seguenti obiettivi: b) il perseguimento della parità omissis giuridica, sociale ed economica fra d) la rimozione di ogni donne e uomini e la rimozione ostacolo che impedisce la degli ostacoli che impediscono la piena parità degli uomini e delle donne nella vita piena realizzazione di tale sociale, economica e principio, compreso l accesso alle culturale, nonché la cariche elettive, ai sensi degli promozione della parità di articoli 51 e 117 della Costituzione. accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive; Art La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere e promuove l uguaglianza dei diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. Art Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne. 2. La Commissione opera Art La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità. Art La legge regionale promuove le parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Art La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica ed assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. 3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni positive ed ogni altra iniziativa tesi a garantire il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Art Presso la regione Campania sono istituiti: Art La legge regionale istituisce, presso l Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento. Art Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente
10 Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA a) la commissione si ispirano anche ai regionale per la principi di pari opportunità realizzazione della parità di accesso agli uffici dei diritti e delle pubblici ed alle cariche opportunità tra uomo e elettive, di cui agli articoli donna; 51 e 117 della b) la consulta regionale Costituzione e alla lettera femminile, organo b) dell articolo 2. consultivo che svolge Art. 53 anche indagini conoscitive sulla condizione della donna; per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell impatto equitativo di genere sulle politiche regionali. Art Il presidente della Giunta.. nomina, nel pieno rispetto del principio di un equilibrata presenza di donne ed uomini,i componenti della Giunta.. 3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 (valutazione preventiva della qualità e dell impatto delle leggi; forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti in rapporto alle finalità perseguite) e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all articolo 41.
11 Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE Art La Regione: omissis b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini. Art ( La Regione).Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini e nei vari settori di attività attraverso l attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell esercizio delle funzioni regionali ed assicura l equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali. Art La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta. Art La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive. Art Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici Art il Presidente della giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori,, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.
12 Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE.Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici Art La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini è organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale. 2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali. 3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari. Art La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il Consiglio regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell articolo 3, comma La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l indipendenza.
13 Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMBRIA VENETO Art. 6 Art. 4 Art La Regione garantisce 1. La Regione persegue 1. La Regione opera per attuare la in ogni campo dell attività tra le finalità prioritarie: piena parità tra uomini e donne politica, sociale, familiare,. nella vita sociale, culturale, scolastica, professionale e economica e politica anche con f) il diritto alle pari lavorativa il principio della l adozione di azioni positive. In opportunità fra donne e parità tra i sessi, particolare promuove, con appositi uomini e alla valorizzando la provvedimenti, pari condizioni per valorizzazione della consultazione degli l accesso alle cariche elettive. differenza di genere nella organismi di parità e pari vita sociale, culturale, opportunità istituiti con economica e politica, Art. 42 legge regionale ai sensi anche favorendo degli articoli 3 e 51 della 3. La legge elettorale prevede un adeguata Costituzione italiana. incentivi e forme di sostegno a rappresentanza di genere favore del sesso 2. La legge regionale nei livelli istituzionali e di sottorappresentato. promuove parità di governo e negli enti accesso fra donne e pubblici; uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l equilibrio della presenza fra generi. Art La Regione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale politica, culturale ed economica. 2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale. Art La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e Art La Regione istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente
14 Disposizioni concernenti la rappresentanza politica degli interessi femminili PIEMONTE PUGLIA TOSCANA UMBRIA VENETO culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto. 2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento. Art La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge. 2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale 3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull applicazione delle disposizioni dell articolo 117,comma settimo, della Costituzione. 4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari. alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere. 2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere. 3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro
Provincia della Spezia
Regolamento Consulta provinciale delle elette Il Consiglio Comunale adotta la deliberazione n. 40 del 13.05.2004 ad oggetto: Presa d atto dell istituzione delle Elette della Provincia di La Spezia esecutiva
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale
REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA (C.C.P.O.)
COMUNE DI DAVOLI REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA (C.C.P.O.) Premessa Al fine di assicurare a tutti i cittadini pari dignità, senza distinzioni di sorta, anche
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
Regolamento per lo svolgimento dei Congressi dei Circoli, delle Unioni Comunali e dei Coordinamenti Territoriali, ai sensi dell art 12 del Regolamento per l elezione del Segretario e dell Assemblea Nazionale,
Oggetto : Approvazione del Piano Triennale delle Azioni positive 2015-2017
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL 52 18 marzo 2015 Immediatamente Eseguibile Oggetto : Approvazione del Piano Triennale delle Azioni positive 2015-2017
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA 1 DIRITTO DI VOTO NELLA ASSEMBLEA PARZIALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (SPA) 1) In caso di allevamenti
Opera Pia Casa Diodorea
Opera Pia Casa Diodorea Via Orfanotrofio n. 6 94011 Agira -EN Opera Pia Casa Diodorea di Agira Statuto approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 11 del 13/05/1994, modificato con delibera
REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI UNICA Società Cooperativa di Abitazione Viale Gramsci, 53 50121 FIRENZE PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Contenuto del Regolamento Il presente Regolamento stabilisce
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
LEGGE Norme in materia di organizzazione delle universita`, di personale accademico e reclutamento, nonche delega al Governo per incentivare la qualita` e l efficienza del sistema universitario ORGANI
LA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
LA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE LA DEFINIZIONE IL LIVELLO GENERALE Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo
Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.
LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 30-12-2009 REGIONE PIEMONTE Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 1 del 7
COMUNE DI CASALE SUL SILE
COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso COPIA Delibera nr. 76 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO L anno duemilatredici,
Si riporta in allegato alla presente mail quanto disposto dal Miur in tema di sicurezza e salute nei luoghi
Circolare n 237 MONTECCHIO MAGGIORE, 24 febbraio 2016 Ai Consigli di Classe coinvolti nell ASL A tutto il personale Oggetto: Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro Si riporta in
INDICE PARTE PRIMA. Istituzione e funzionamento
Regolamento per l elezione del consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel comune di Calenzano (Approvato con deliberazione n.37/cc del 31.03.2003 e modificato con deliberazione
REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione
LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 01-03-2007 REGIONE LAZIO. Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna
LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 01-03-2007 REGIONE LAZIO Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 7 del 10 marzo 2007 IL CONSIGLIO REGIONALE
ATTO COSTITUTIVO DELL AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT
ATTO COSTITUTIVO DELL AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT (versione digitalizzata priva dei dati personali) ***** Il giorno 06.09.2013, del mese di Settembre, dell anno 2013, presso la sede
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.
ORGANIZZAZIONE Art. 10 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17
PRINCIPI GENERALI Art. 1 Il Movimento Studenti Cattolici, di seguito denominato Movimento, è un associazione senza scopo di lucro che mira a riunire tutti gli studenti che condividono il progetto educativo
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE
Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione Pubblicato il SETTORE II RISORSE STRATEGICHE Servizio Economico Finanziario UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DETERMINAZIONE n. 36 DEL 01/07/2014 Prot. Gen. Determina
COMUNE DI CAPANNORI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO FAMILIARE
COMUNE DI CAPANNORI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO FAMILIARE PREMESSO che l Amministrazione Comunale intende promuovere sul proprio territorio iniziative
Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia
Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia (Allegato alla Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE N 130 del 11/09/2014 OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016: APPROVAZIONE
Comune di Binasco (Provincia di Milano)
Comune di Binasco (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC 34 DEL 26.9.2012 ) 1 INDICE Art. 1 Oggetto e finalità....pag. 3 Art. 2 Ambito
Consiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 3/2007 (Atti del Consiglio) Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
Copyright Esselibri S.p.A.
G li Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all abolizione della pena di morte (1) (1) Adottata: Strasburgo 28 aprile 1983. Entrato
Le Cure Palliative erogate in Rete
Le Cure Palliative erogate in Rete La normativa nazionale e regionale Codigoro - 29 settembre 2012 Mauro Manfredini Focus sulla Rete No Terapia del dolore No Cure Palliative Pediatriche LEGGE n. 39 26
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. Art. 12 Legge 7 agosto 1990 n.241 Approvato con delibera di Consiglio comunale n.44 del
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DEGLI ENTI DELL AREA VASTA DELL UNIONE TERRE DI CASTELLI
Allegato B alla delibera GU n. 31 del 05.04.2012 PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DEGLI ENTI DELL AREA VASTA DELL UNIONE TERRE DI CASTELLI (art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198) Premessa
CALABRIA L ORGANIZZAZIONE DI BASE. DALLE LEGHE ALLE RLS Rappresentanze locali sindacali. Segretario Regionale. Candida De Marco
CALABRIA L ORGANIZZAZIONE DI BASE DALLE LEGHE ALLE RLS Rappresentanze locali sindacali Segretario Regionale Candida De Marco RAPPRESENTANZE LOCALI SINDACALI ART.29 STATUTO FNP 1-LE RLS SONO COSTITUITE
REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 1367.
Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 56 del 18 dicembre 2013 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA U FFICIALE SERIE GENERALE PERUGIA - 18 dicembre 2013 DIREZIONE REDAZIONE
COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria
COPIA COMUNE DI BALZOLA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 ***************************************************** OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE
L organizzazione amministrativa per la promozione delle pari opportunità
L organizzazione amministrativa per la promozione delle pari opportunità La struttura del governo Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto
Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA
Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA Il presente Regolamento che disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia
Circolare interna n. 43
Pavia, 30/09/2014 Circolare interna n. 43 AGLI ALUNNI ALL ALBO Oggetto: convocazione delle assemblee di Classe ai fini della elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio
COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO
COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO Adottato con, e allegato alla, deliberazione C.C. n 14 del 9 aprile 2014 INDICE Art. 1 => Scopo e finanziamento Art. 2 =>
SETTORE SERVIZI SOCIALI. DETERMINAZIONE N. 34 del 23/09/2014
ORIGINALE SETTORE SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE N. 34 del 23/09/2014 Oggetto: SERVIZIO SAD EROGATO DALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA BASSA VAL SAN MARTINO CON SEDE IN BONATE SOTTO. ASSUNZIONE
PROTOCOLLO D ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI
PROTOCOLLO D ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI FINALITA DEL PROTOCOLLO Il protocollo definisce le tappe di un percorso condiviso che favorisca l accoglienza, l inserimento e l integrazione dei bambini
Prot. n. (DPA/03/11821)
Prot. n. (DPA/03/11821) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste: - la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1 c.1 che prevede la costituzione, presso le amministrazioni centrali dello stato e presso
Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione
Protocollo come da segnatura allegata Firenze, 15 giugno 2016. Avviso di selezione
Protocollo come da segnatura allegata Firenze, 15 giugno 2016 Avviso di selezione Per il personale interno per il conferimento dell incarico di Esperto Collaudatore e Formatore nell ambito del Progetto:
Il Ministero dello Sviluppo Economico
DECRETO MINISTERIALE 108/09 DEL 23/07/2009 PER LA MODERNIZZAZIONE E L ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA ANCHE PER GLI ASCENSORI ENTRATI IN FUNZIONE PRIMA DEL 1999. Il Ministero dello Sviluppo Economico
3.2 Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti in carta libera:
Selezione per l accesso ad una lista di idonei per il conferimento di n. 1 incarico per svolgere funzioni di autista, manutentore elettricista e idraulico all interno della Summer School 2010 nel Consorzio
Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) SPRAR Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è la rete degli enti locali che realizzano progetti di accoglienza
REGOLAMENTO CONGRESSUALE GIOVANI DEMOCRATICI DELLA LOMBARDIA
II Congresso Nazionale dei Giovani Democratici Giovani Democratici della Lombardia Via Giovanni Battista Pirelli 11, Milano [email protected] www.gdlombardia.com REGOLAMENTO CONGRESSUALE GIOVANI DEMOCRATICI
PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO
Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI Domanda Richiesta
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL MATTATOIO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL MATTATOIO L anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, via XXV Aprile 10 - Rufina viene sottoscritta la presente Convenzione
COMUNE DI LEFFE PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19 luglio 2013 ART. 1 FINALITA Il Comune di Leffe istituisce e coordina il Servizio
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI L accesso agli atti consente a chiunque abbia un interesse legittimo, da motivare, di visionare gli atti dell amministrazione comunale. Il diritto di accesso
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.)
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) DELLA SOCIETA ACSEL S.p.A. Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza Adottato dal Consiglio di Amministrazione
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
ALFID. Associazione Laica Famiglie in Difficoltà
ALFID Associazione Laica Famiglie in Difficoltà Separazione e Divorzio: alcuni dati a confronto sui principali recenti cambiamenti in Provincia di Trento e nel resto d Italia a cura di Marco Brusegan Il
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Prot. 0001188 Roma, 20/02/2012 AI Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie e Istituti Comprensivi e, p.c. Al Direttore Generale Direzione Generale
CARTA COMUNALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI
C O M U N E D I P E R U G I A CARTA COMUNALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI Approvata con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 07/04/2004 INDICE Art. 1 (Finalità ed oggetto del Regolamento).. Pag.
BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana
Anno XLIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136 mercoledì, 24 ottobre 2012 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità
INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE
Testo dello statuto della associazione di volontariato INSIEME PER L INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE con sede in Manerbio in via Palestro n. 49, modificato dall Assemblea Generale
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO. Commissione locale per la Formazione
Regolamento 1. Costituzione ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO Commissione locale per la Formazione È costituita presso l ordine degli avvocati di Lagonegro la Commissione locale per la formazione professionale
Agec e il socio unico Comune di Verona
Agec e il socio unico Comune di Verona Agec e il socio unico Comune di Verona AGEC E IL SOCIO UNICO COMUNE DI VERONA. Linee politiche dei rapporti con il Comune unico proprietario. Il patrimonio di dotazione.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO 23 maggio 2012 Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane
Modalità di partecipazione alla selezione Gli interessati potranno presentare apposita domanda in carta semplice secondo il fac-
AVVISO DI SELEZIONE Finalità della selezione L Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze ha la necessità di affidare un incarico di natura libero-professionale ad un soggetto
Prima dell entrata in vigore della Costituzione. riforma Gentile : l. 31 dicembre 1923, n. 3126
Tappe dell evoluzione normativa: 1 Prima dell entrata in vigore della Costituzione legge Casati: l. 13.11.1859, n. 3725 - stabiliva ordinamento dell istruzione nei suoi gradi - prevedeva un ordinamento
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
Atto costitutivo e Statuto. Comitato Cittadino Genitori SCUOLE SICURE
Atto costitutivo e Statuto Comitato Cittadino Genitori SCUOLE SICURE art. 1 Costituzione e sede Su iniziativa di un gruppo di cittadini genitori della Città di Isernia, viene costituito il Comitato Cittadino
COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO
COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135 REG. DELIBERE DEL 28-12-12 N.... REG. PUBBLICAZIONI Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE
Tra PREMESSO CHE. - con Determinazione n. 151 del 25/11/2008 è stato individuato l Ordine degli Avvocati
CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E
Repubblica italiana La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo. Nell adunanza del 18 marzo 2008 composta dai magistrati:
del. n. 17/2008 Repubblica italiana La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo Nell adunanza del 18 marzo 2008 composta dai magistrati: Presidente Mario GIAQUINTO Consigliere Lucilla
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE Art. 1 Art. 2 Contenuto del Regolamento Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti Art. 3
REGOLAMENTO. Articolo 1 Istituzione
REGOLAMENTO Articolo 1 Istituzione Nella ferma convinzione che la musica sia un bene socialmente rilevante, è istituita, per iniziativa dell Amministrazione Comunale, la Civica Accademia Musicale Sperimentale
CURRICULUM VITAE Ultimo aggiornamento CV in data 2016-03-25
CURRICULUM VITAE Ultimo aggiornamento CV in data 2016-03-25 DATI GENERALI Cognome e nome CALDESI PAOLO Data di nascita 06/11/1966 E-mail [email protected] Matricola 0016163 Anzianità aziendale
Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica
Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica Generalità Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto
