Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 25 giugno 2009, n
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1 Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 25 giugno 2009, n Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di colpa - Esclusione - Restringimento della carreggiata per lavori in corso - Mancata adozione dei dispositivi previsti dal Reg. c.s. per la sicurezza della circolazione - Velocità tenuta dalla persona offesa - Rilevanza - Esclusione In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, in caso di incidente originato dall assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente. (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall art. 81, comma quinto del regolamento cit. aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi. (Cass. Pen., sez. IV, 25 giugno 2009, n ) [RIV-1003P243] Art. 21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A.A., quale costituita parte civile, ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 24 marzo 2006, della Corte d Appello di Catania di conferma della sentenza di assoluzione emessa il 20 marzo 2003 dal Tribunale di Ragusa nei confronti di B. S., S. S. e C. G., in ordine al delitto di lesioni colpose ai suoi danni. I tre imputati erano stati rinviati a giudizio in quanto, nelle rispettive qualità di direttore dei lavori, amministratore della S.A.S. Costruzioni di Scalia Salvatore, ed il terzo quale titolare dell impresa omonima, avevano omesso di predisporre la necessaria segnaletica per indicare lavori in corso con cartelli indicanti i limiti di velocità, la restrizione della circolazione di una sola carreggiata, e l esistenza di una buca profonda sulla pavimentazione stradale di destra, così che, l A. A. alla guida della sua autovettura, in mancanza di tale segnaletica, invadeva l opposta corsia di marcia scontrandosi con un autocarro, riportando all esito dell impatto lesioni personali. La Corte d Appello, sostanzialmente facendo proprio l impianto argomentativo della sentenza di primo grado, evidenziando in fatto che lungo il tratto di strada oggetto dell intervento di manutenzione, erano stati apposti cartelli indicanti i lavori in corso impositivi di limiti di velocità di Km/h di 50, 40 e 30, e proprio sul luogo dell incidente ve ne era uno indicante la velocità consentita di 10 Km/h ed altro cartello segnalante il doppio senso di circolazione, ha ritenuto corretta la ricostruzione dell incidente secondo cui l evento si è verificato per l alta velocità tenuta dall A., il quale, sebbene avvertito del pericolo derivante dai lavori in corso per mezzo della segnaletica verticale, perfettamente da egli visibile ed idonea ad avvertirlo delle modifiche apportate alla circolazione in quel tratto di strada, procedeva a 90 Km/h. Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
2 - 2 - Premesso che l art. 21 c.s. e artt. 34 e 35 reg. c.s., impongono in caso di lavori in corso sulla sede stradale di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione stradale con il mantenimento di essi in perfetta efficienza di giorno e di notte, si deduce che l istruttoria dibattimentale ha dimostrato che quegli accorgimenti indicati dalla legislazione in materia erano mancanti. La Corte territoriale non ha preso in esame alcuno dei motivi e delle questioni dedotti avverso la decisione di primo grado, e ad essa è sfuggito totalmente che i dispositivi di cui agli articoli di legge richiamati hanno la precipua funzione di evitare incidenti, le situazioni di pericolo e financo le imprudenze degli automobilisti. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi posti a base del ricorso appaiono fondati e quindi il ricorso va accolto. Dalla lettura della contestazione emerge che il comportamento colposo addebitato agli imputati è quello di avere omesso di predisporre la necessaria segnaletica intesa a indicare i lavori in corso tra i quali i limiti massimi di velocità (segnaletica verticale) e la restrizione della circolazione dei veicoli su di una sola carreggiata. Le norme di riferimento indicate nel capo d imputazione (art. 21 c.s. ed artt. da 81 a 43 reg.c.s.) impongono l adozione di una segnaletica stradale estremamente chiara da collocare in prossimità e/o in corrispondenza dei cantieri, differenziandola in relazione alla natura e alla durata dei lavori. In particolare l art. 31 reg. c.s., comma 5 indica specificamente i mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade secondo le necessità e le condizioni locali, prevedendo alla lett. e) i coni ed i delineatori flessibili e, alla lett. d) i segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi retroriflettenti integrativi. Ed ancora, per quanto riguarda i coni», il successivo art. 34 reg. c.s. stabilisce che essi devono essere utilizzati anche per separare provvisoriamente gli opposti sensi di marcia. Orbene, nella impugnata sentenza è dato leggere è certo che essa (segnalazione orizzontale con riferimento ai coni n.d.r.) mancava al momento dell impatto, configurando effettivamente questa circostanza un omissione dell obbligo previsto dall art, 21 c.s. per chiunque esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione dei veicoli di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione stradale ; omissione astrattamente idonea ad integrare il presupposto delle lesioni personali colpose disciplinate dall art. 590 c.p., comma 3. Ma la Corte territoriale, nel ritenere che nessun addebito colposo possa muoversi ai prevenuti, valuta la accertata omissione come non determinante nella causazione dell evento accentrando sulla eccessiva velocità tenuta dalla parte offesa la causa effettiva dell impatto tra l autovettura guidata dall A. con l autocarro proveniente in senso opposto. Orbene, quand anche il dato della velocità tenuta dalla parte offesa sia anch esso certo, la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria e comunque carente, laddove ha ritenuto ai sensi dell art. 41 c.p., che pur in presenza di un omissione che possa costituire causa dell evento, qualora vi siano cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l evento viene escluso il nesso di causalità, e, in ordine al caso di specie, ha ritenuto che l omissione del ripristino della segnaletica orizzontale non configura condizione necessaria dell incidente, poiché
3 - 3 - l apposizione dei coni o dei delimitatori flessibili non avrebbe impedito l evento delle lesioni colpose con grado di probabilità prossima al 100% data l alta imprudente velocità tenuta dall A., concretizzando semmai un ulteriore avvertimento al distratto conducente dell autovettura, per il quale, a nulla era servita la pur congrua segnaletica verticale. L argomentazione non appare, in punto di logica, convincente. La Corte Territoriale perviene a tale sua determinazione rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità (sentenza n del 9 marzo2001) che ha specificato il meccanismo del giudizio sull esistenza in concreto del nesso di causalità che il giudice del fatto deve compiere, in ipotesi di più condotte che, in astratto, abbiano potuto produrre un certo evento, giungendo alla conclusione che il giudice, avvalendosi del modello di sussunzione sotto leggi statistiche, dovrà ritenere causa dell evento la condotta dell agente che con una percentuale vicino a cento sia condizione necessaria dello stesso, sempreché non si accerti l esistenza di un fattore che, seppure non del tutto slegato con la condotta dell agente, si trovi tuttavia fuori della normale linea evolutiva del rapporto causale, ponendosi rispetto alla condotta dell agente come una conseguenza assolutamente eccezionale, atipica ed imprevedibile, operante quasi autonomamente e tale da sfuggire ad ogni controllo. E noto che rispetto ai principi di legittimità indicati in sentenza l elaborazione giurisprudenziale di questa corte in tema di nesso di causalità, con riferimento ai reati colposi mediante omissione, ha subito una evoluzione culminata nella decisione delle sezioni unite (Cass., sez. un., 11 settembre 2002, n v e , imp. Franzese), oggetto anche di differenti letture da parte della dottrina ed all interno della quarta sezione (Cass., sez. IV, 13 febbraio 2008, n. 7026, Loi ed altri rv ; Cass., sez. IV, 21 maggio 2003, n , Merlin rv e Cass., sez. IV 2 ottobre 2003, n , Monti ed altri rv ). Infatti, secondo le voci dottrinali più convincenti, detta pronuncia ha ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica e la necessità di procedere al giudizio controfattuale, non poste mai in dubbio, ed ha affermato che il nesso di causalità non può essere accertato con criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per gli altri elementi costitutivi del reato, sostenendo un argomentazione ovvia, secondo cui per pronunciare una condanna sono necessarie le prove, che possono essere anche indiziarie e logiche, ed introducendo il criterio della probabilità logica rispetto a quella statistica in modo da ridimensionare in modo equilibrato quella teoria seguita da autorevole voce dottrinale della certezza e della probabilità prossima ad uno e l altra della probabilità statistica e delle serie ed apprezzabili probabilità di successo. Merito della decisione delle sezioni unite Franzese è quello di aver rimosso l equivoco di una diversità di accertamento della causalità omissiva e soprattutto, proprio sotto questo profilo, di aver ritenuto non accettabile la teoria della certezza o della quasi certezza, prossima ad uno, quasi che in questi casi fosse possibile prevedere un differente modo di accertamento del fatto e del rapporto eziologico e fosse possibile una certezza assoluta, contrastata, persino, dalla filosofia della scienza, che, secondo quanto sostenuto dai più accreditati filosofi del ramo, si fonda sulla cd, causa probabile, giacché appartiene all innocenza del pensiero scientifico del passato il riferimento alla certezza assoluta.
4 - 4 - Peraltro, senza addentrarsi in un esame minuto della predetta decisione ed in un analisi della sua struttura, la pronuncia assume particolare rilevanza per l attenzione riservata al momento dell accertamento processuale. Aggiunge, anche, che si può fare questione di modalità di accertamento della sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento solo qualora esistano condotte eterogenee ed interagenti, ma non quando il fatto sia sicuramente attribuibile, secondo le varie tipologie delle normali valutazioni probatorie (prova diretta, critica ed indiziaria), al soggetto come proprio. Inoltre, chiarisce che nulla esclude che ( coefficienti medio - bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica) se corroborati dal positivo riscontro probatorio, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Pertanto, escluso che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo a 1 cioè alla certezza, occorre riferirsi al ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall art. 192 c.p.p., comma 2, ed alla regola generale in tema di valutazione della prova di cui al primo comma della medesima disposizione, ed alla ponderazione, ma non all acritico accoglimento, delle ipotesi antagoniste; di tal che, esclusa l interferenza di percorsi alternativi, la condotta omissiva dell imputato, (risulti) condizione necessaria dell evento, attribuibile per ciò all agente come fatto proprio, dunque, è ben presente nella citata pronuncia la consapevolezza del carattere probabilistico delle leggi scientifiche, ma le stesse servono in uno con quelle statistiche e le massime generalizzate di comune esperienza a dare credibilità razionale all accertamento del nesso eziologico. Infatti, interessa al diritto l individuazione della condizione necessaria dell evento e non di quella sufficiente cioè dell insieme delle condizioni che rendono inevitabile un determinato risultato, condizione che nemmeno le leggi scientifiche sono in molte ipotesi in grado di esprimere, senza che per questo si dubiti della loro intrinseca razionalità. Le leggi statistiche ed i correlati studi costituiscono uno strumento revisionale utile ai fini della prevenzione dei rischi ed ipotizzano un rapporto causale tra fenomeni senza che provino di per sé un nesso di causalità tra fenomeni cioè costituiscono un indizio da poter valorizzare, insieme ad altri, nell accertamento di detto rapporto ex post. Alla luce di queste osservazioni e di questi principi occorre esaminare il proposto ricorso, ribadendo come la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica e può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini dì certezza processuale, ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l evento lesivo, facendo riferimento, come già rilevato, secondo la citata sentenza delle sezioni unite, sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio. L argomentazione motivazionale della sentenza impugnata è ancorata essenzialmente, in riferimento alla mancata prova del nesso causale tra il comportamento omissivo
5 - 5 - degli imputati, ancorchè sia stato oggetto di un analisi giustificativa, per vero in alcuni punti contraddittoria, e l evento delle lesioni, ai risultati dell indagine peritale. La Corte del merito si riporta ai risultati della perizia evidenziando che se anche il guidatore dell autocarro (la cui velocità è stata stimata in Km/h) avesse mantenuta la velocità imposta dalla presenza del cantiere, tenuto conto della velocità mantenuta dall A. di 90 Km/h, l impatto non si sarebbe potuto evitare ed avrebbe avuto le stesse conseguenze di quelle verificatesi. Ma l analisi che si imponeva non era tanto quello riguardante il dato della velocità, per altro non contestato dal ricorrente, ma quanto quello relativo alla circostanza che se fossero stati collocati lungo l unica carreggiata percorribile i coni delimitatori delle due corsie di marcia l A. avrebbe potuto rendersi chiaramente conto del restringimento della carreggiata ed adeguare consequenzialmente la velocità allo stato dei luoghi. Sul punto si denota l incongruità della motivazione, la Corte apoditticamente ha ritenuto che l assenza della segnalazione orizzontale non avrebbe impedito l evento delle lesioni colpose con grado di probabilità prossima al 100% data l alta imprudente velocità tenuta dalla persona offesa, senza però considerare che proprio quella omissione ha potuto determinare l Agnello a fidarsi di mantenere quella velocità non avendo ben percepito di percorrere una sola carreggiata a doppio senso di circolazione. È pur vero (sebbene sul punto nei motivi si fa riferimento anche all assenza del pannello integrativo - imposto dall art. 31 reg. c.s., comma 2 - indicante l estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 metri, come nel caso di specie che era esteso circa 1 Km e mezzo) che la segnaletica orizzontale avvisava del restringimento della carreggiata, ma ciò non bastava attesa l imposizione normativa - dettata proprio per prevenire eventi dannosi - di indicarla anche con i coni ed altri segnalatori del genere. Difatti è proprio la norma che, nel dettare la condotta da mantenere in determinate situazioni in cui è insito un precipuo carattere di pericolosità, formula il giudizio di prevedibilità ed evitabilità, La norma comportamentale viene dettata proprio al fine di prevenire eventi antigiuridici ed a essa deve necessariamente adeguarsi il destinatario. La sentenza va, pertanto, annullata, ma, stante il solo gravame di legittimità della parte civile che non intacca la valutazione di non responsabilità penale, va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.(omissis) [RIV-1003P243] Art. 21
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