L azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali nelle procedure concorsuali: la sentenza 9100/2015 della Cassazione
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1 L azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali nelle procedure concorsuali: la sentenza 9100/2015 della Cassazione Image di Ilquotidianodellapa.it, flickr.com, licenza CC BY-
2 NC-SA 2.0 Nell ambito delle procedure concorsuali e, in modo particolare, nel fallimento delle società di capitali, svolgono un ruolo importante le azioni di responsabilità promosse dal Curatore fallimentare nei confronti degli amministratori della società fallita. Queste azioni sono rivolte contro i soggetti sopra individuati al fine di accertarne la responsabilità in modo da poter accrescere la liquidità a disposizione della Procedura fallimentare, aumentando in questo modo la tutela offerta ai creditori della fallita. Essendo questo il principale scopo delle azioni di responsabilità in sede fallimentare, è di primaria importanza pervenire ad una corretta quantificazione del danno imputato agli amministratori. Proprio su questo aspetto si è recentemente soffermata la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ha emesso la sentenza n. 9100/2015 (relatore Rordorf). La sentenza che si va qui ad analizzare prende le mosse da un azione di responsabilità contro gli amministratori promossa in sede fallimentare dal Curatore, il quale imputava agli amministratori un danno pari alla differenza tra l attivo ed il passivo fallimentare, facendo discendere tale quantificazione dalla mancanza e, in generale, dalla irregolare tenuta delle scritture contabili da parte di questi ultimi. È bene mettere in luce come tale relazione tra la mancata tenuta delle scritture contabili e la quantificazione del danno pari alla differenza tra l attivo e il passivo fallimentare non sia di recente formulazione. Già alla fine degli anni settanta, con la sentenza n. 1281/1977, tale imputazione era stata considerata legittima dalla Suprema Corte la quale, successivamente, ha continuato ad avallare le azioni di responsabilità in sede fallimentare promosse con questo particolare criterio (cfr. Cass. n. 6493/1985). Con il passare degli anni, la Cassazione ha di volta in volta precisato le condizioni che rendevano esperibile l azione di responsabilità nei confronti degli amministratori imputando
3 loro la differenza tra l attivo e il passivo fallimentare. Quello che emerge dall analisi di questa evoluzione giurisprudenziale è la relazione, quasi sanzionatoria, che viene a crearsi tra l assenza delle scritture contabili, o la loro irregolare tenuta, con la quantificazione del danno sopra illustrata (cfr. Cass. n. 9252/1997; Cass. n /1998), salvo la prova di un maggior danno per la società che il Curatore non fosse in grado di provare (cfr. Cass. n. 1375/2000). Il criterio di liquidazione del danno della differenza tra l attivo ed il passivo fallimentare comincia ad incrinarsi con l avvento del nuovo millennio. Con le sentenze n. 2538/2005 e n. 3032/2005, la Cassazione ha affermato, invece, che il criterio in esame non fosse in grado di liquidare con esattezza il danno cagionato dagli amministratori alla società, non essendo rispettato il nesso di causalità, elemento essenziale in ogni richiesta risarcitoria, tra l assenza delle scritture contabili e l effettivo danno prodotto. Sulla linea di queste sentenze appena citate si sono successivamente poste le sentenze della Cassazione n /2007, n /2008 e n /2009; dando l impressione che il dibattito sulla materia in analisi si fosse chiuso con l inutilizzabilità del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. La Corte, però, con le successive sentenze n. 5876/2011 e n. 7606/2011, ha sembrato dare nuova linfa alla questione, avallando nuovamente l utilizzo del criterio oggetto di analisi nel caso in cui la mancanza delle scritture contabili renda impossibile al Curatore fallimentare dare prova dell effettivo danno cagionato alla società dagli amministratori, mettendo in risalto, in modo particolare, l inversione dell onore della prova che si verrebbe a verificare tra il Curatore e gli amministratori in casi simili. Proprio da queste ultime sentenze inizia il cuore del ragionamento giuridico della sentenza 9100/2015. Come base del proprio argomentare, il Supremo Collegio pone il corretto utilizzo del nesso causale nelle azioni di
4 risarcimento del danno latu sensu. È onere dell attore, nel momento in cui intende chiedere un danno, allegare le ragioni che collegano l evento denunciato con il danno vantato. Questo può avvenire, ovviamente, anche per mezzo di presunzioni, ma deve essere la conseguenza di un iter logico plausibile e ragionevole. Nel caso come quello di cui si tratta, afferma la Corte, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili da parte degli amministratori non può essere posta alla base da sola per provare il danno causato da questi ultimi alla società. I doveri degli amministratori nell ambito della gestione societaria, infatti, sono troppo vasti e non possono limitarsi alla tenuta della contabilità, per cui non è corretto far discendere una responsabilità degli amministratori per il generale dissesto della società solo dalla mancanza dei libri contabili. Come lapidariamente afferma il Collegio nella sentenza in esame: la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l attività dell impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Forte di questa premessa, la Cassazione si pronuncia anche in merito all onere della prova nell ambito delle azioni di responsabilità in sede fallimentare. Partendo dal principio generale che è onere dell attore provare quanto afferma, si è discusso se fosse ammissibile un inversione dell onere della prova nel caso in cui sarebbe impossibile per l attore poter provare le proprie ragioni per cause a lui non imputabili. Si tratta del principio di prossimità della prova di matrice giurisprudenziale il quale prevede che l onere della prova di circostanze ricadenti nella sfera di azione di una sola della parti deve necessariamente essere adempiuto da quest ultima, col rischio, diversamente ragionando, di minare il diritto alla difesa previsto dall art. 24 cost. (cfr. Cass. Sez. Un. n /2001). Ora, nell ambito delle azioni di responsabilità in sede fallimentare, queste considerazioni sull inversione dell onere della prova non possono trovare
5 apprezzamento. Non è possibile gravare gli amministratori della produzione delle scritture contabili perché esse, se esistenti, vengono depositate in Tribunale all apertura della Procedura fallimentare, in modo che possano essere nella disponibilità degli Organi del Fallimento. Si deve aggiungere, poi, che l inversione dell onere della prova ai sensi dell art c.c. trova la propria ratio nella possibilità di reperire le prove dell evento dannoso e favorire, di conseguenza, la corrispondenza della verità processuale con quella sostanziale. Nel caso in analisi, e in quelli a esso affini, non è prospettabile l inversione dell onere della prova perché la Corte stessa afferma nella medesima sentenza che non è possibile far discendere il danno alla società dalla mancanza o dall irregolare tenuta delle scritture contabili da parte degli amministratori. Ogni tentativo da parte del Curatore fallimentare di provare la responsabilità degli amministratori solo sulla base delle scritture contabili della società fallita, pertanto, dovrà essere ritenuto contrario alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il seguente principio: ( ) la mancanza delle scritture contabili della società, pur se addebitabile all amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l attivo accertati in ambito fallimentare ( ). ENRICO AUTERO BIBLIOGRAFIA: G. Carmellino, Il criterio del deficit patrimoniale al vaglio delle Sezioni Unite, in Fallimento, n. 8-9, pag. 934, 2015; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n del 17 settembre 1997; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n del 22 ottobre
6 1998; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n dell 8 febbraio 2005; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n del 23 luglio 2007; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n del 23 giugno 2008; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n dell 8 luglio 2009; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n dell 11 marzo 2011; Sentenza Cassazione Civile I Sezione n del 4 aprile 2011; Sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili n del 30 ottobre 2001; Sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili n del 6 maggio 2015.
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