BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO -SÜDTIROL - Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 9 febbraio Februar 2010 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2009 Jahr 2009 Decreti Provincia Autonoma di Trento [56529] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 dicembre 2009, n /Leg. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno Pag. 9 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [56498] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 2 dicembre 2009, n. 58 Modifica del regolamento di esecuzione sull ordinamento del commercio Pag. 16 Dekrete Autonome Provinz Trient Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56498] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 2. Dezember 2009, Nr. 58 Änderung der Durchführungsverordnung zur Handelsordnung Seite 16

2 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ Deliberazioni Provincia Autonoma di Trento Beschlüsse Autonome Provinz Trient [56504] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 dicembre 2009, n Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Malè, con sede in Malè, comune omonimo (TN) Pag. 20 [56506] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 dicembre 2009, n Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cavizzana, con sede in Cavizzana, comune omonimo (TN) Pag. 21 [56507] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 dicembre 2009, n Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo di Terzolas, con sede in Terzolas, comune omonimo (TN) Pag. 22 [56508] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 dicembre 2009, n Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Samoclevo, con sede in Caldes, Fraz. Samoclevo (TN) Pag. 23

3 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ [56509] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2009, n Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Piano di sviluppo rurale , della Provincia Autonoma di Trento. Modifica riguardante il solo bando dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità della misura 211 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 4 aprile 2008 e s.m.i. Pag. 24 Comune di Daone [56511] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 26 novembre 2009, n. 40 Statuto del Comune di Daone Pag. 26 Anno 2010 Jahr 2010 Ordinanze e sentenze Provincia Autonoma di Trento BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE Autonome Provinz Trient [56527] ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 gennaio 2010 Prelievo attivo della popolazione volpina per accertare la presenza del virus della rabbia Pag. 43 Decreti Dekrete Consorzio dei Comuni Trentini [56510] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI del 18 gennaio 2010, n. 2/2010 Nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento Pag. 44 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [56502] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 11 gennaio 2010, n. 1/31.4 Consorzio di bonifica "Valle Venosta" - con sede a Silandro: ampliamento del comprensorio in C.C. Mazia Pag. 48 Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56502] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 11. Januar 2010, Nr. 1/31.4 Bonifizierungskonsortium Vinschgau" mit Sitz in Schlanders: Erweiterung des Einzugsgebietes in der K.G. Matsch Seite 48

4 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ [56499] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 12 gennaio 2010, n. 1 Modifica del regolamento d esecuzione relativo alla tariffa rifiuti Pag. 50 [56505] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 25 gennaio 2010, n. 13/GD Ripartizione degli affari tra i componenti la Giunta provinciale - Modifica del decreto n. 185/2.0 del Pag. 52 [56503] DECRETO ASSESSORILE del 20 gennaio 2010, n. 7/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Novacella" - con sede a Novacella (Comune di Varna): ampliamento del comprensorio nei C.C. di Varna e Bressanone Pag. 53 [56528] DECRETO ASSESSORILE del 25 gennaio 2010, n. 11/31.2 Riconoscimento della ditta Jonica Juice S.r.l. quale impresa di trasformazione di pomodori ai sensi del decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, n e della circolare AGEA del 18 febbraio 2008, Prot. N. ACIU Pag. 54 [56514] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 25 gennaio 2010, n. 18 Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario di cui al Capo I della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 - Aumento dell'importo per l'anno accademico Pag. 56 [56499] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 12. Januar 2010, Nr. 1 Durchführungsverordnung über die Abfallgebühr Seite 50 [56505] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 25. Januar 2010, Nr. 13/GD Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den Migliedern der Landesregierung Abänderung des Dekretes Nr. 185/2.0 vom Seite 52 [56503] DEKRET DES LANDESRATES vom 20. Januar 2010, Nr. 7/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Neustift"- mit Sitz in Neustift (Gemeinde Vahrn): Erweiterung des Einzugsgebietes in den K.G. Vahrn und Brixen Seite 53 [56528] DEKRET DES LANDESRATES vom 25. Januar 2010, Nr. 11/31.2 Anerkennung der Fa. Jonica Juice S.r.l. als Verarbeitungsbetrieb von Tomaten im Sinne des Ministerialdekretes vom 31. Jänner 2008, Nr und dem Rundschreiben der AGEA vom 18. Februar 2008, Prot. N. ACIU Seite 54 [56514] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 25. Januar 2010, Nr. 18 Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium gemäß Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9 - Abschnitt I Erhöhung des Betrages für das akademische Jahr Seite 56 Deliberazioni Provincia Autonoma di Trento Beschlüsse Autonome Provinz Trient [56520] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 gennaio 2010, n. 113 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Strigno - Variante al piano regolatore generale - Approvazione Pag. 58 [56521] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 gennaio 2010, n. 114 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Strigno - Variante al piano regolatore generale - Approvazione Pag. 61

5 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ [56523] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 gennaio 2010, n. 116 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Villa Agnedo - Variante al piano regolatore generale - Approvazione con rettifica Pag. 63 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [56475] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 gennaio 2010, n. 28 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio Sezione VI Disposizioni speciali relative al settore dell apicoltura - Criteri e modalità per la concessione di aiuti nella Provincia Autonoma di Bolzano riguardante il programma annuale Pag. 73 [56474] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 gennaio 2010, n. 31 Edilizia abitativa agevolata - Articolo 82, comma 7/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n riapertura del termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione di aree riservate all edilizia abitativa agevolata nella zona di espansione per l edilizia residenziale C2 Ex Caserma Psaro Gnutti, località Prati nel Comune di Val di Vizze Pag. 86 [56495] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 gennaio 2010, n. 43 Comune di Selva di Val Gardena: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione urbanistica, con una correzione d ufficio. Delibere consiliari n. 10 del 04/06/2009 e n. 25 del 06/08/2009 Pag. 89 [56496] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 gennaio 2010, n. 45 Comune di Egna: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d ufficio. Delibera consiliare n. 32 del Pag. 93 [56497] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 gennaio 2010, n. 49 Aggiornamento degli importi degli indennizzi per limitazioni all utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell acqua potabile - Sostituzione della propria deliberazione del , n. 782 Pag. 95 Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56475] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Januar 2010, Nr. 28 Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates Abschnitt VI Sonderbestimmungen für den Bienenzuchtsektor - Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beihilfen in der Autonomen Provinz Bozen betreffend das Jahresprogramm Seite 73 [56474] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Januar 2010, Nr. 31 Geförderter Wohnbau - Artikel 82, Absatz 7/bis, des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr Wiedereröffnung des Termins für die Vorlage von Gesuchen um Zuweisung von Fächen, die in der Erweiterungszone C2 Ex Kaserne Psaro Gnutti in der Gemeinde Pfitsch, Örtlichkeit Wiesen, dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind Seite 86 [56495] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Januar 2010, Nr. 43 Gemeinde Wolkenstein: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag, mit einer Korrektur des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 10 vom und Nr. 25 vom Seite 89 [56496] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Januar 2010, Nr. 45 Gemeinde Neumarkt: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 32 vom Seite 93 [56497] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Januar 2010, Nr. 49 Anpassung der Beträge der Entschädigungen für Einschränkungen der landoder forstwirtschaftlichen Nutzung in Trinkwasserschutzgebieten - Ersetzung des eigenen Beschlüsses vom Seite 95

6 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ [56473] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 gennaio 2010, n. 56 Ricostituzione del Comitato Provinciale dell'istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) Pag. 104 [56519] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 73 Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige FESR : pubblicazione 3 invito a presentare proposte progettuali Pag. 108 [56500] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 74 Approvazione di modifiche ed integrazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007/ 2013 della Provincia Autonoma di Bolzano a seguito del riesame degli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale ( Health Check ) e dell assegnazione di fondi addizionali da destinare ad operazioni connesse alle nuove sfide Pag. 143 [56524] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 75 Approvazione dei nuovi criteri di applicazione ai sensi dell art. 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci - Revoca della delibera della Giunta provinciale dd. 23 febbraio 2009, n. 517 Pag. 145 [56512] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 116 Sostituzione di due membri della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) Pag. 158 [56513] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 117 Sostituzione di due membri della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia ed affini Pag. 159 [56473] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Januar 2010, Nr. 56 Neueinsetzung des Landeskomitees des Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (NISF) Seite 104 [56519] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 73 Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol EFRE : Veröffentlichung 3. Aufforderung zum Einreichen von Projektvorschlägen Seite 108 [56500] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 74 Genehmigung von Änderungen und Ergänzungen des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2007/2013 der Autonomen Provinz Bozen auf Basis der Revision der gemeinschaftlichen strategischen Leitlinien für die Entwicklung des ländlichen Raums ( Health Check ) und der Zuteilung von zu-sätzlichen Mitteln für Vorhaben im Zusammenhang mit den neuen Herausforderungen Seite 143 [56524] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 75 Genehmigung der neuen Anwendungkriterien zum Artikel 6, Absätze 3 und 6, des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5 Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs - Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 23. Februar 2009, Nr. 517 Seite 145 [56512] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 116 Ersetzung von zwei Mitglieder der Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse Seite 158 [56513] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 117 Ersetzung von zwei Mitglieder der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches Seite 159

7 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ [56515] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 120 Criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l acquisto e l applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali ai sensi dell articolo 15, della L.P. 29 luglio 1992, n. 30 e successive modifiche, e revoca della delibera n del 23 novembre 2009 Pag. 161 [56515] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 120 Richtlinien für die Erstattung der von Menschen mit Behinderung getätigten Ausgaben für den Kauf und die Anbringung von orthodontischen und kieferorthopädischen Prothesen und Orthesen im Sinne von Artikel 15 des L.G. vom 29. Juli 1992, Nr. 30, in geltender Fassung, und Widerruf des Beschlusses Nr vom 23. November 2009 Seite 161 Anno 2009 Jahr 2009 Ordinanze e sentenze Corte Costituzionale [56525] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 30 novembre 2009, n. 315 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2 e 5, 15, commi 3, 4 e 6, 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) Pag. 167 BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE Verfassungsgerichtshof [56525] VERFASSUNGSGERICHT - ERKENNTNIS vom 30. November 2009, Nr. 315 Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 14 Abs. 1, 2 und 5, des Art. 15 Abs. 3, 4 und 6 und des Art. 16 Abs. 1, 4, 6 und 7 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 10. Juni 2008, Nr. 4 (Änderung von Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen und andere Bestimmungen Seite 167 Anno 2010 Jahr 2010 [56532] CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA del 11 gennaio 2010, n. 005 Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 36, comma 3 [recte: comma 1], della legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall art. 34 [recte: 33], comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 giugno [recte: luglio] 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori) Pag. 198 [56532] VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS vom 11. Januar 2010, Nr. 005 Beschluss im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 36 Abs. 3 [recte: Abs. 1] des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 28. Oktober 2001, Nr. 17 (Höfegesetz), ersetzt durch Art. 34 [recte: 33] Abs. 3 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 23. Juni [recte: Juli] 2007, Nr. 6 (Änderungen von Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen) Seite 198 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 Leggi Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [56531] LEGGE PROVINCIALE del 4 febbraio 2010, n. 3 Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano Gesetze Autonome Provinz Bozen - Südtirol [56531] LANDESGESETZ vom 4. Februar 2010, Nr. 3 Volksanwaltschaft des Landes Südtirol

8 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 Deliberazioni [56530] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 gennaio 2010, n. 122 Revoca della delibera 19 gennaio 2004 n. 121 e successive modifiche. Approvazione dei criteri di assegnazione e liquidazione di contributi finanziari ad enti ed istituzioni pubbliche e private, per l esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua in provincia di Bolzano Beschlüsse [56530] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Januar 2010, Nr. 122 Widerruf des Beschlusses vom 19. Januar 2004 Nr. 121 in geltender Fassung. Genehmigung der Kriterien für die Gewährung und Auszahlung von Beiträgen an Körperschaften und öffentliche und private Einrichtungen, zur Förderung der Grundausbildung, Fachausbildung und ständigen Weiterbildung in der Provinz Bozen

9 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ Decreti - Parte 1 - Anno 2009 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 dicembre 2009, n /Leg. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Registrato alla corte dei conti il 3 febbraio 2010, registro n. 1, foglio n. 2) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materia che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; - visto l art. 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, (legge finanziaria di assestamento 2009), che attribuisce alla Giunta provinciale il potere di adottare uno o più regolamenti per disciplinare le procedure concernenti l accesso e l esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 10 dicembre 2009, avente ad oggetto Approvazione del regolamento recante misure per l attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (art. 44 della legge provinciale 28 marzo 2009 n. 2) ; il seguente regolamento: emana Art. 1 Oggetto e principi 1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) per adeguare le procedure relative a regimi di autorizzazione disciplinate con leggi e regolamenti provinciali alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno (direttiva servizi). 2. In attuazione della direttiva servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare migliori condizioni per l accesso e l esercizio di attività di servizio, la Provincia si attiene ai seguenti principi: a) nei regimi di autorizzazione relativi ad attività di servizio non possono essere poste limitazioni se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità; b) fatte salve le deroghe previste da norme comunitarie, nel territorio provinciale non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell Unione europea. Art. 2 Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 il comma 4 dell articolo 3 (Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo) è abrogato.

10 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ Art. 3 Modificazione dell articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori) 1. Dopo il primo comma dell articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 è aggiunto il seguente: 1 bis. L autorizzazione prevista da questo articolo non è richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), se l interessato è in possesso di un valido titolo autorizzatorio rilasciato da un autorità statale, da un autorità di altra regione italiana o della provincia di Bolzano, ovvero da altra autorità locale competente. Art. 4 Modificazioni alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura) 1. Alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell articolo 3 (Stazioni di monta) è abrogato. b) il secondo comma dell articolo 4 (Centri per la fecondazione artificiale) è abrogato. Art. 5 Modificazione dell articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) 1. Dopo il comma 7 dell articolo 6 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica) della legge provinciale n. 10 del 2001 è inserito il seguente: 7 bis. L interessato in luogo dell autorizzazione prevista da questo articolo può presentare una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sull'attività amministrativa. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 24 dicembre 2009 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

11 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ NOTE Avvertenza Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. - L articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) recita: Art. 44 Disposizioni per l'attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva 2006/123/CE la Giunta provinciale può disciplinare con uno o più regolamenti le procedure concernenti l'accesso e l'esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva. I regolamenti sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri: a) semplificazione, accelerazione, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;

12 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ b) possibilità di subordinare l'accesso a un'attività di servizio e il suo esercizio a un regime di autorizzazione o al rispetto di determinati requisiti solamente in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE; c) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o requisito è stato rispettato; d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via telematica; e) agevole accessibilità, per prestatori e destinatari di servizi, di tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi; f) adozione di adeguate forme di pubblicità, d'informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici. 2. I regolamenti previsti dal comma 1 possono abrogare le disposizioni legislative provinciali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE. 3. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le definizioni e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE. Nota all articolo 1 - Per l articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 si vedano le note alle premesse. Nota all articolo 2 - L articolo 3 legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) come modificato da questo regolamento recita: Art. 3 Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo 1. L'esercizio di agenzie di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione. 2. L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale quando: a) sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività; b) il richiedente e il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)"; c) sia accertato il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6; d) sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 8; e) sia accertato che la denominazione prescelta corrisponda a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni di cui al comma Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, l'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere è rilasciata previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro sessanta giorni dalla richiesta, si prescinde dal parere. 5. L'autorizzazione è revocata al verificarsi della perdita dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera b). Nota all articolo 3 - L articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori), come modificato da questo regolamento, recita:

13 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ Art. 1 L'esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia e imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta provinciale previo parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. 1 bis. L autorizzazione prevista da questo articolo non è richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), se l interessato è in possesso di un valido titolo autorizzatorio rilasciato da un autorità statale, da un autorità di altra regione italiana o della provincia di Bolzano, ovvero da altra autorità locale competente. Nota all articolo 4 - Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura), come modificati da questo regolamento, recitano: Art. 3 Stazioni di monta Chiunque intenda costituire e gestire una stazione di monta pubblica, e cioè per conto terzi, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta. Per il suo rilascio devono sussistere le seguenti condizioni: a) la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini; b) i riproduttori impiegati rispondano, per razza e caratteristiche genetiche, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico della zona; c) la stazione sia fornita di idonea attrezzatura e sia in possesso dei requisiti igienico-sanitari atti a conseguire un'efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive. L'idoneità di cui al precedente comma, lettera c), è certificata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. Chiunque intenda gestire una stazione di monta privata, e cioè per il proprio allevamento, è obbligato a denunciare alla commissione zootecnica di cui all'articolo 11 l'esistenza del toro entro trenta giorni dall'acquisto o dalla data di abilitazione di cui all'articolo 2. Art. 4 Centri per la fecondazione artificiale I centri per la fecondazione artificiale, definiti a termini dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, costituiscono uno strumento fondamentale per il miglioramento genetico delle specie e delle razze animali allevate e, in particolare, possono provvedere a: a) dotarsi di riproduttori maschi da adibire alla fecondazione artificiale; b) produrre, controllare, conservare e distribuire materiale spermatico; c) acquisire, conservare e distribuire materiale spermatico prodotto da altri centri di fecondazione artificiale o proveniente dall'estero; d) promuovere, organizzare o collaborare nello svolgimento delle prove di valutazione genetica da effettuarsi sul territorio provinciale; e) svolgere gli altri compiti demandati ai centri con la presente legge. I centri per la fecondazione artificiale sono costituiti da cooperative o consorzi di cooperative o come gestioni autonome nell'ambito di enti pubblici. L'inizio dell'attività di un centro per la fecondazione artificiale è soggetto all'autorizzazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

14 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ I centri per la fecondazione artificiale adeguano la propria attività alle eventuali direttive impartite dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11, alla quale sono tenuti a fornire tutte le informazioni dalla stessa richieste. Nota all articolo 5 - L articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), come modificato da questo regolamento, recita: Art. 6 Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal comune amministrativo nel cui territorio sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: a) al possesso del libretto sanitario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), da parte dei soggetti coinvolti nelle attività agrituristiche relative alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande; b) alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia); c) alla disponibilità dei locali e delle strutture destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, in possesso dei requisiti definiti dall'articolo 7 e conformi alle norme in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza; d) al possesso del requisito dell'adeguata capacità professionale, verificato conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questo capo; e) all'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. 3. Ove la domanda di autorizzazione sia presentata da imprenditori associati o da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) o d), il requisito di cui al comma 2, lettera b), va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che alla persona preposta all'esercizio, e il requisito di cui al comma 2, lettera d), va riferito almeno al preposto all'esercizio. 4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato. Il provvedimento di autorizzazione definisce, in modo essenziale, le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi e gli orari di apertura dell'agriturismo nonché i limiti di esercizio definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo. 5. Il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il provvedimento di autorizzazione può condizionare l'effettivo esercizio dell'attività agrituristica alla realizzazione di specifici interventi per l'adeguamento delle strutture e dei locali alle disposizioni in materia igienico-sanitaria. Copia del provvedimento è trasmessa al servizio provinciale competente alla tenuta dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. 6. Qualora la capacità ricettiva agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti, ovvero l'esercizio dell'attività agrituristica sia caratterizzato dalla sola somministrazione delle degustazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è sostituita da apposita denuncia d'inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce le modalità di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione e la documentazione da allegare ad esse.

15 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ bis. L interessato in luogo dell autorizzazione prevista da questo articolo può presentare una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sull'attività amministrativa. 8. Il comune, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 9, lettere d) ed e), relative ai prezzi praticati per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, provvede a disporre eventuali specifiche prescrizioni al fine di assicurare la qualità dei servizi offerti.

16 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009 Decreti - Parte 1 - Anno 2009 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 2. Dezember 2009, Nr. 58 Änderung der Durchführungsverordnung zur Handelsordnung (Registriert beim Rechnungshof am , Register 1, Blatt 3) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 2 dicembre 2009, n. 58 Modifica del regolamento di esecuzione sull ordinamento del commercio (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 3) DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung Nr vom 23. November 2009 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 23 novembre 2009 folgende Verordnung: erlässt il seguente regolamento: emana Artikel 1 Articolo 1 1. Artikel 1 Absatz 4 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, erhält folgende Fassung: 4. Jede Art von Ausstellungsfläche mit öffentlichem Zugang, auf der Betriebspersonal tätig ist, ist in jeder Hinsicht als Verkaufsfläche zu betrachten und muss genehmigt werden. Ausnahmen bilden die Ausstellungsflächen für gebrauchte Autos, Messeveranstaltungen oder auf einige Tage beschränkte Ausstellungen, die im Sinne des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, "Bestimmungen für öffentliche Veranstaltungen", genehmigt werden. 1. Il comma 4 dell articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito: 4. L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con accesso aperto al pubblico e con presenza di personale dell'impresa, costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita ed è soggetta ad autorizzazione. Tale disposizione non si applica nel caso di area espositiva di auto usate nonché nel caso di manifestazioni fieristiche oppure di esposizioni limitate a pochi giorni ed autorizzate in base alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo". Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 2. Dezember 2009 Bolzano, 2 dicembre 2009 DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DR. LUIS DURNWALDER

17 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 Anmerkungen Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Note Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1: Note all articolo 1: Das Dekret des Landeshauptmannes vom 30. März 2000, Nr. 39, beinhaltet die Durchführungsverordnung zu den Bestimmungen über die Neue Handelsordnung. Der Text von Artikel 1 des Dekrets des Landeshauptmannes vom 30. März 2000, Nr. 39, lautet wie folgt: Artikel 1 Begriffsbestimmungen 1. Im Text dieser Verordnung wird für " Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7" die Kurzform " Handelsordnung " verwendet. 2. Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a) der Handelsordnung gelten als: a) berufsmäßige Verbraucher von Gütern alle jene, welche die genannten Güter im normalen Ablauf ihrer Betriebstätigkeit verwenden, b) Großverbraucher von bestimmten Gütern die Körperschaften, Gruppierungen, Gemeinschaften, Zusammenschlüsse, die vorschriftsmäßig gebildeten Verbrauchergenossenschaften und ihre Konsortien, die von Kaufleuten gebildeten juristischen Personen zum Ankauf von Waren, die den Gegenstand ihrer Tätigkeit bilden. 3. Als Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes gilt die Fläche, auf der die Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 marzo 2000, n. 39, contiene il regolamento relativo alle norme del Nuovo ordinamento del commercio. Il testo dell articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 marzo 2000, n. 39, è il seguente: Articolo 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento, per «legge» si intende la legge provinciale 17 febbraio 2000, n Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a, della legge si considerano: a) utilizzatori professionali di determinate merci, coloro che impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale; b) utilizzatori in grande di determinate merci, gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività. 3. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area 17

18 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 Waren verkauft werden; dazu gehören auch Schaufenster und alle Flächen, die von Ladentischen, Regalen und Kassen besetzt sind, nicht aber Lagerräume jeder Art, für die Verarbeitung bestimmte Räume, Büroräume und Toiletten sowie die Flächen zwischen den Kassen und dem Ausgang, wo die Kunden die gekaufte Ware einpacken oder anderweitig zum Wegbringen vorbereiten können. Mehrere Betriebe, die in demselben Gebäude untergebracht sind, können unter Beibehaltung der von Artikel 8 des Gesetzes vorgesehenen Trennung durch Wände zwischen den Räumen, ein einziges Kassenareal benutzen, welches auf einer gemeinsamen Fläche vor der Ausgangszone des Gebäudes realisiert werden muss und von den Räumlichkeiten, die für den Detailverkauf bestimmt sind, getrennt ist. Der Konsument hat durch eine gemeinsame Fläche vor dem Kassenareal zu allen einzelnen Handelsbetrieben Zugang und kann schließlich beim Kassenareal für alle erworbenen Waren eine einmalige Zahlung vornehmen. Nur jene Fläche die von den Kassen besetzt ist und nicht die gesamte gemeinsame Fläche, auf der dieselben untergebracht sind, wird als Verkaufsfläche betrachtet und wird den einzelnen Betrieben in proportionaler Weise zu deren Verkaufsfläche angerechnet. Der Inhaber muss auf einem entsprechenden Plan des Betriebes den Standort der Kassen und die Lage der zum Einpacken und Wegbringen verwendeten Flächen angeben. Jede Änderung muss unverzüglich der für die jeweilige Tätigkeitsart zuständigen Behörde gemeldet werden. Die Landesregierung ermittelt ferner die verschiedenen Einzelhandelstätigkeiten, für welche die Gemeinde eine außerhalb des Verkaufslokals befindliche Fläche als Verkaufsfläche genehmigen kann. 4. Jede Art von Ausstellungsfläche mit öffentlichem Zugang, auf der Betriebspersonal tätig ist, ist in jeder Hinsicht als Verkaufsfläche zu betrachten und muss genehmigt werden. Ausnahmen bilden die Ausstellungsflächen für gebrauchte Autos, destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Più esercizi presenti all'interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, come previsto dall articolo 8 della legge, possono usufruire di u- n'unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall edificio. Il consumatore può accedere attraverso uno spazio comune antistante l area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l area casse per tutte le merci acquistate. Solo l area occupata dalle casse e non l intero spazio comune nel quale le stesse sono collocate, è considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all'autorità competente in base alla tipologia dell'esercizio. La Giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune può autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al locale di vendita. 4. L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con accesso aperto al pubblico e con presenza di personale dell'impresa, costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita ed è soggetta ad autorizzazione. Tale disposizione non si applica nel caso 18

19 Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 Messeveranstaltungen oder auf einige Tage beschränkte Ausstellungen, die im Sinne des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, "Bestimmungen für öffentliche Veranstaltungen", genehmigt werden. 5. In Detailhandelsbetrieben können die für den Verkauf ausgestellten Waren auch vermietet werden. 6. Der Verkauf von Waren jeder Art durch Verträge, die außerhalb der Verkaufslokale abgeschlossen werden, unterliegt den staatlichen Bestimmungen, insbesondere in Bezug auf die obligatorische Verbraucherinformation über das unverzichtbare Rücktrittsrecht. Auf jeden Fall muss in den Räumen, in denen eine derartige Verkaufstätigkeit durchgeführt wird, gut sichtbar ein Schild angebracht werden, mit welchem auf das genannte Rücktrittsrecht und die diesbezüglichen Bestimmungen hingewiesen wird. di area espositiva di auto usate nonché nel caso di manifestazioni fieristiche oppure di esposizioni limitate a pochi giorni ed autorizzate in base alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 "Norme in materia di pubblico spettacolo". 5. Negli esercizi di commercio al dettaglio, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati in locazione. 6. La vendita di merci di qualsiasi tipo effettuata con contratti negoziati fuori dei locali commerciali, è soggetta alle disposizioni statali in materia, con particolare riguardo all'obbligo di informazione del consumatore circa l'irrinunciabilità al diritto di recesso. In ogni caso nei locali in cui tali vendite vengono effettuate deve essere esposto un cartello, ben visibile, nel quale il diritto di recesso e le relative norme sono e- spressamente richiamati. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2007, n /Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 11)

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