Polizza Mura Protette

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1 Polizza Mura Protette - Edizione maggio 2017 Contratto di Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile del Fabbricato Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. UNIQA Assicurazioni SpA

2 Nota informativa, comprensiva del Glossario Nota informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA INCENDIO E RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nella presente Nota informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UNIQA Assicurazioni SpA è un Impresa con Sede Legale in Italia, autorizzazione D. M del 18/08/1966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Società appartenente al Gruppo Reale Mutua e che non ha alcun rapporto di controllo, di partecipazione o di direzione comune con Società appartenenti al gruppo austriaco UNIQA Insurance Group AG. Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n R.E.A. n Sede Legale: Via Carnia Milano. Recapito Telefonico: Sito Internet: posta@uniqagroup.it. Numero verde dedicato agli assicurati: Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016, dispone di un patrimonio netto pari a 240,98 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 229,60 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. Gli indici di solvibilità, regime Solvency II, al 31/12/2016 sono pari a: 2,8245 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 9,5425 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, secondo comma del Codice Civile. In caso di contratto poliennale, è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art comma 2 periodo. Pagina 1 di 7

3 Nota informativa, comprensiva del Glossario 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione Incendio L assicurazione indennizza i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e quant altro previsto all art. 16 e successivi articoli delle Condizioni di Assicurazione. Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili e veicoli spaziali; ulteriori particolari sono decritti all art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. b) Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio; ulteriori particolari sono decritti all art. 33 delle Condizioni di Assicurazione. c) Valore a nuovo; ulteriori particolari sono decritti all art. 22 delle Condizioni di Assicurazione. d) Colpa grave del Contraente/Assicurato; ulteriori particolari sono decritti all art. 29 delle Condizioni di Assicurazione. e) Anticipo indennizzi; ulteriori particolari sono decritti all art. 27 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Il contratto prevede la presenza di esclusioni disciplinate all art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Assicurazione parziale (regola proporzionale) art del Codice Civile. Se dalle stime fatte il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all importo del danno accertato a termini di polizza ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Ulteriori particolari sono decritti all art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione della regola proporzionale è la seguente: a) Danno subito dal fabbricato: ,00 b) Somma assicurata: ,00 c) Costo di ricostruzione: ,00 d) Danno indennizzabile: 6.666,66 per effetto della seguente formula: (a x b) : c = d Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: ( ,00 x ,00) : ,00 = 6.666,66 Sezione Responsabilità Civile L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato, per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato identificato in polizza. È compresa la responsabilità civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato (Ricorso terzi) indicato in polizza. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 35 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Il contratto prevede la presenza di esclusioni disciplinate all art. 37 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Ai fini della Responsabilità Civile verso Terzi, non sono considerati terzi: a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine; b) quando il Contraente non sia una persona fisica: - il rappresentante legale, l amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualora subiscano danni a cose, Pagina 2 di 7

4 Nota informativa, comprensiva del Glossario - le persone che si trovino con il rappresentante legale, l amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a); c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 36 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA (comune ad entrambe le sezioni di polizza) Su alcune delle garanzie è prevista una franchigia, espressa in Euro in valore assoluto od in percentuale (scoperto), che viene dedotta dall ammontare dell importo da risarcire e/o un sottolimite di indennizzo/massimale che ne limita l importo massimo da indennizzare/risarcire. Le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo/risarcimento, quando presenti, sono indicate nell Allegato A di polizza. Esempio di liquidazione di un danno relativo ad una garanzia che viene prestata con scoperto, franchigia e limite di risarcimento: Danno indennizzabile/risarcibile secondo le Condizioni di Assicurazione: ,00 Limite di indennizzo/risarcimento: ,00 Scoperto previsto: 10% dell importo del danno Minimo non risarcibile (franchigia): 2.500,00 Calcolo dell importo da risarcire al terzo danneggiato o all Assicurato: (1) Scoperto a carico dell Assicurato: 10% di ,00 = ,00 (che assorbe la franchigia in quanto inferiore) (2) Danno scoperto = , ,00 = ,00 (3) Limite di indennizzo/risarcimento: ,00 (4) Importo indennizzabile/risarcibile: , Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ulteriori dettagli sono descritti all art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente/Assicurato alla Società. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione. 6. Premio Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale. Tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo. Mezzi di pagamento: esclusivamente addebito in conto corrente. AVVERTENZA Il premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto in forma percentuale nel caso in cui il premio venga pagato in unica soluzione per l intera durata contrattuale (c.d. premio unico). 7. Rivalse AVVERTENZA Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l assicuratore che ha pagato l indennità subentra nei diritti dell Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato. Pagina 3 di 7

5 Nota informativa, comprensiva del Glossario 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Le Parti possono esercitare entrambi la facoltà di recesso con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Dopo ogni sinistro la Società può esercitare la facoltà di recesso con preavviso di 30 giorni dalla data di effetto del recesso stesso. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. La comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 10. Legge applicabile al contatto. La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale. Il premio è gravato da oneri fiscali nella misura attuale del 22,25% i quali sono a carico del Contraente. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri liquidazione dell indennizzo. In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve farne denuncia all Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento a questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale al diritto all indennizzo nei termini previsti dalla legge. Ulteriori particolari sono descritti negli artt. 18 e 40 delle Condizioni di Assicurazione. Per la sezione Incendio AVVERTENZA In caso di sinistro l Assicurato deve: - fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste, - presentare denuncia, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale al diritto dell indennizzo. Ulteriori particolari sono descritti all art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto. In caso di polizza stipulata per conto di chi spetta l indennizzo verrà corrisposto al legittimo proprietario salvo diversa disposizione di quest ultimo. Per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi: AVVERTENZA In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve farne denuncia all Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il Pagina 4 di 7

6 Nota informativa, comprensiva del Glossario mancato adempimento a questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale al diritto all indennizzo nei termini previsti dalla legge. AVVERTENZA Ai sensi di legge l assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all assicurato qualora quest ultimo lo richieda espressamente. Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato. Le spese per resistere all azione promossa contro l assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. Ulteriori particolari sono descritti all art. 41 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami. Eventuali reclami nei confronti dell Impresa, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a: Ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni SpA. Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell Impresa, dell Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L Impresa, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all indirizzo fornito dal reclamante. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, fax n /745, indirizzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa, utilizzando l apposito modulo disponibile sul sito internet dell Impresa oppure sul sito IVASS Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alla Sezione Incendio è previsto l arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti all art. 20 delle Condizioni di Assicurazione - Procedura per la valutazione del danno. AVVERTENZA In ogni caso è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria. Pagina 5 di 7

7 Nota informativa, comprensiva del Glossario Glossario Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Assicurazione Contraente Indennizzo Polizza Premio Rischio Sinistro Società Incendio Esplosione Scoppio Fabbricato Esplodenti Infiammabili il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; nella sezione Incendi l assicurato è esclusivamente il contraente. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. l impresa assicuratrice. combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo d ariete» non sono considerati scoppio. l intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d aria, impianti di antifurto, impianti di segnalazione e comunicazione come pure altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o destinazione incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Ai fini dell operatività della presente polizza i fabbricati devono essere costruiti con: a) strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; b) biomateriali comunque costruiti, anche in deroga alla precedente lettera a), ma adibiti esclusivamente a civili abitazioni; per biomateriali si intendono ad esempio: il legno, le fibre di legno, i fiocchi di cellulosa e l argilla. sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificabili «esplodenti» che rispondono alle seguenti caratteristiche: Pagina 6 di 7

8 Nota informativa, comprensiva del Glossario Tipo A - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano. Tipo B - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C. Tipo C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C. Incombustibilità Tetto Copertura Solai Materiali autoestinguenti Strutture in legno lamellare si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M , «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»). quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite «testa a testa» nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. UNIQA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Michele Meneghetti Pagina 7 di 7

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le definizioni del Glossario formano parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Intermediario che ha intermediato la polizza oppure alla Società. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l esecuzione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo/risarcimento, la Società può recedere, con preavviso di trenta giorni dal presente contratto. Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo/risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dal presente contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo del premio, al netto dell imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Pagina 1 di 15

10 Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Intermediario che ha intermediato la polizza o la Direzione della Società. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. = Art Variazione della persona del Contraente Il Contraente stipula la polizza per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate. In caso di fusione dell azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni suindicate devono essere comunicate alla Società dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. La Società, nei trenta giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. = Art Bonus franchigia Fermi gli eventuali scoperti previsti, la Società non applica in sede di liquidazione del sinistro le franchigie indicate nelle singole sezioni, se la polizza risulta, alla data dell evento, priva di denunce relative a sinistri indennizzabili avvenuti nei due anni precedenti. Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente polizza da parte del medesimo Contraente. = Art Fabbricati in corso di costruzione Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione, l assicurazione si intende prestata unicamente per le garanzie rientranti nell articolo 16 - Rischi assicurato e relative CONDIZIONI AGGIUNTIVE. La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le norme delle leggi vigenti. = Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigente. = Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare l azienda e le cose assicurate ed il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio. Pagina 2 di 15

11 SEZIONE INCENDIO Art Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del sottolimite indicati nell allegato A - INCENDIO, fermo quanto previsto dall art. 25. Art Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, d insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, d invasione, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio salvo quanto previsto dall art. 33 delle presenti Condizioni di polizza; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Pagina 3 di 15

12 e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 18; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 22; 4) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti). I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità di legge. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Pagina 4 di 15

13 Art Assicurazione parziale - regola proporzionale Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che il valore assicurato eccedeva al momento del sinistro le somme assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dell art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall art lett. c). Pagina 5 di 15

14 CONDIZIONI AGGIUNTIVE - (sempre operanti per la sezione incendio) Art Anticipo indennizzi L Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione definitiva del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro ,00. L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L acconto non potrà comunque essere superiore a Euro ,00, qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Art Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze non siano riconducibili a dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art Colpa grave del Contraente A parziale deroga dell art lett. c) delle Condizioni di Assicurazione, non sono esclusi i danni causati da colpa grave del Contraente. Art Danni per prevenire od arrestare il danno A completamento dell art. 16 delle Condizioni di Assicurazione, sono parificati ai guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall Assicurato, dai dipendenti e/o terzi allo scopo di impedire od arrestare un incendio od altro evento dannoso assicurato dal presente contratto. Art Deroga alla proporzionale A parziale deroga dell art. 23 delle Condizioni di Assicurazione, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell art. 23 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Art Supplementi di indennizzo (valore nuovo) Si determina il supplemento di indennizzo come differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d uso del bene al momento del sinistro. Si conviene che: 1 il supplemento di indennizzo qualora la somma assicurata risulti: a) superiore o uguale al valore a nuovo, è dato dall intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell intera differenza occorrente per l integrale valore a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l intera differenza; c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo 2 in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 3 in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all art. 22 delle Condizioni di Assicurazione; 4 il pagamento del supplemento d indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 5 per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza. Pagina 6 di 15

15 Art Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio A parziale derogo di quanto previsto all art. 17 lett. a) la Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; g) di scritte o di imbrattamento. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l imposta ed ogni altro onere di carattere tributario. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il sottolimite indicati nell allegato A - INCENDIO. Art Indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a Euro 2.500,00 ( primo fuoco ) In caso di sinistro indennizzabile il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, non supera l importo di Euro 2.500,00, la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale, senza che questo costituisca rinuncia generica, da parte della Società, all applicazione della regola proporzionale per i sinistri che superano Euro 2.500,00. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI Art RC limitata alla sola proprietà del fabbricato La garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato indicato in polizza, anche se locato a terzi. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte, lesioni personali, - distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato identificato in polizza in base al codice di attività tra quelli elencati all allegato B delle presenti condizioni e ad un codice Tipo di fabbricato tra quelli elencati nell allegato C delle presenti condizioni. Pagina 7 di 15

16 È compresa la responsabilità civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavori di: ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfrondamento o abbattimento di alberi; straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dell ampliamento e della sopraelevazione del fabbricato assicurato; l operatività della garanzia è subordinata alla condizione essenziale che siano stati designati i responsabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e che queste persone siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in vigore al momento del sinistro. Si intendono comunque esclusi i danni dei quali il Contraente debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all impresa esecutrice dei lavori. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato (Ricorso terzi) indicato in polizza con il sottolimite indicato nell allegato A - RESPONSABILITÀ CIVILE. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Per i danni da spargimento d acqua causati da rottura accidentale di tubature od impianti resta a carico del Contraente, per ogni sinistro indennizzabile, la franchigia indicata nell allegato A - RESPONSABILITÀ CIVILE. Art Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell assicurazione R.C.T. Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine; b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il rappresentante legale, l amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualora subiscano danni a cose, le persone che si trovino con il rappresentante legale, l amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a); c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l assicurazione. Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia RCT: a) i danni conseguenti a: 1. attività esercitate nel fabbricato; 2. inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; 3. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d acqua; 4. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; b) i danni: 1. da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; 2. da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore; 3. da impiego di aeromobili; 4. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; c) i danni: 1. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; 2. alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile; 3. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 4. alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori; d) i danni: 1. a condutture ed impianti sotterranei; 2. a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno; Pagina 8 di 15

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