Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/

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1 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 settembre 2012, n Modalità di utilizzo della risorsa idrica derivante dalla proroga delle concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico di cui all art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 Il relatore comunica che: i titolari di concessione di grande derivazione d acqua pubblica a scopo idroelettrico presenti sul territorio provinciale che hanno accettato le condizioni imposte per la proroga decennale della concessione di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della l.p. n. 4 del 1998, così come introdotto dalla l.p. n. 23 del 2007, si sono obbligati, a pena di decadenza della proroga, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima. Tale obbligo è sancito alla lett. g) del comma 15 quater del medesimo art. 1 bis 1 che dispone i relativi oneri in capo ai medesimi concessionari, fatta salva la riduzione proporzionale del canone idroelettrico per la diminuzione dell utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta. Le concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico, i cui impianti ricadono completamente nel territorio provinciale che, fino ad ora, hanno beneficiato della proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. n. 4 del 1998, sono identificate nella seguente Tabella 1. Tabella 1. CODIFICA GDI NOME CONCESSIONE Superficie del bacino sotteso (kmq) e portata media annua (l/s) Volume medio annuo oggetto della riserva d acqua messa a disposizione dal concessionario alla Provincia autonoma Trento (mc) GDI 01 NO Malga Mare - Careser GDI 02 NO Cogolo GDI 03 NO Taio - S.Giustina GDI 06 AV Predazzo GDI 07 AV Caoria GDI 10 BR San Silvestro GDI 11 BR Val Noana GDI 15 BR Carzano GDI 16 BR Grigno - Costabrunella GDI 17 AD Ala GDI 18 AD Avio - Pra da Stua GDI 22 SA Nembia - Santa Massenza 1 e GDI 23 SA Torbole GDI 24 SA Riva - Ponale GDI 26 CH Boazzo - Cimego - Storo

2 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Anche le derivazioni delle concessioni idroelettriche di Bussolengo e Chievo e di Schener-Moline, i cui impianti interessano oltre al territorio trentino anche quello della Regione del Veneto, hanno beneficiato della proroga ai sensi dell art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. n. 4 del Per queste concessioni la Provincia autonoma di Trento, sulla base dell accordo formalizzato con la Regione del Veneto, a norma dell art. 89, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ratificato con legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1, ne esercita le funzioni amministrative. Si ritiene tuttavia che, per ora, le disposizioni stabilite nel presente provvedimento non trovino applicazione alle due predette concessioni poste a scavalco e di demandare a singoli accordi con la Regione Veneto, secondo quanto previsto dall accordo stesso, in funzione delle necessità che di volta in volta emergeranno. Con il presente provvedimento si intende quindi definire le finalità e le relative priorità cui destinare la riserva idrica prevista ai sensi dell art. 1 bis 1, comma 15 ter, della L.P. n. 4 del 1998 ovvero dell utilizzo di acqua già riservata ad altri usi e concessa a titolo precario al concessionario dai provvedimenti originari della concessione, tenendo conto dei fabbisogni che emergeranno nel territorio provinciale nel corso della proroga decennale di cui beneficiano le concessioni elencate in Tabella 1; in particolare il provvedimento intende: 1. definire le fattispecie degli utilizzi dell acqua che possono beneficiare della riserva messa a disposizione per la Provincia ai sensi dell art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. n. 4/1998, quantificando le quantità da destinare ad ogni singolo uso; 2. definire l ambito d impiego degli utilizzi della riserva idrica; 3. definire le modalità di messa a disposizione della riserva idrica; 4. disporre indicazioni per le variazioni del canone e per gli oneri a carico del concessionario idroelettrico. 1. Destinazione d uso della riserva. Per la valutazione della quantità di acqua che ciascun concessionario deve mettere a disposizione della Provincia si fa riferimento alle superfici dei bacini imbriferi sottesi alle opere di presa di ciascuna concessione, considerandone l entità assunte per la valutazione della portata d acqua negli atti concessori. Tale valutazione tiene in considerazione l entità dei bacini derivati, valutati al momento della presentazione della domanda di proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter, della l.p. n. 4 del Per ciascuna concessione beneficiaria di proroga sono indicati in Tabella 1) i limiti quantitativi, espressi sia in volume annuo sia in litri al secondo medi annui, cui si compone la riserva d acqua messa a disposizione del concessionario idroelettrico alla Provincia autonoma di Trento. Già dal 2008 alcuni soggetti titolari di domande di concessione di derivazione d acqua, nonché altri soggetti, hanno sottoposto all attenzione della Provincia la possibilità di accedere all utilizzo della riserva idrica imposta per la proroga delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, sia per fini irrigui sia per scopo di produzione di neve artificiale. Alcune altre possibilità di utilizzo della risorsa idrica sono stati pianificati nell ambito dei gruppi di lavoro, istituiti dalla Giunta provinciale con proprie deliberazioni n del 2003 e n del 2005, finalizzati a definire le condizioni da imporre alle concessioni idroelettriche in occasione della loro riassegnazione. In relazione ai volumi complessivi messi a disposizione della Provincia, nonché in base alle possibili esigenze di un loro utilizzo nei territori interessati dalle singole concessioni idroelettriche, si ritiene utile che, per alcune concessioni, parte della riserva idrica messa a disposizione dal concessionario alla Provincia possa esser attribuita a favore di soggetti terzi che la, potranno utilizzare nell ambito degli usi per il consumo umano, industriali (comprensivo dell innevamento), agricoli, ittiogenici ed igienico-sanitari ed assimilati per la cui definizione si rinvia alle categorie individuate nella d.g.p. n.3051 del 17 marzo 1995 ed alle assimilazioni di cui all allegato A della d.g.p. n del 12 novembre Sulla base delle predette valutazioni ed in relazione alle esigenze necessarie al sostegno e allo sviluppo delle attività socio-economiche nei diversi ambiti cui si compone il territorio provinciale ed in relazione alle vocazioni espresse degli stessi, si ritiene ora opportuno con il presente provvedimento stabilire gli indirizzi per l utilizzo della risorsa idrica messa a disposizione dalla Provincia durante la proroga a

3 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ soggetti terzi, specificando in linea di massima i limiti quantitativi per ciascuna diversa tipologia d uso previsto cui destinare quest acqua. Inoltre in ordine a modifiche di scenario, correlate a soluzioni da adottarsi in coerenza d indicazioni che potranno derivare da future revisioni degli strumenti della programmazione e della pianificazione provinciale, nonché in ragione delle domande di utilizzo della risorsa idrica che potranno esser presentate da parte di soggetti terzi, è opportuno prevedere che i limiti per ciascuno degli usi della risorsa idrica, così come indicati in Tabella 2, possano esser aggiornati con periodicità triennale da un successivo provvedimento che disciplinerà la quantità residua della riserva non ancora messa a disposizione di soggetti terzi. Conseguentemente in Tabella 2 sono riportate, per ciascuna concessione indicata nella Tabella 1, le quantità (espresse in litri al secondo medi annui) che la Provincia intende ora metter a disposizione di soggetti terzi, con indicati i rispettivi limiti per i possibili utilizzi diversi da quello idroelettrico, e quella che non s intende per il momento mettere a disposizione. Tabella 2. Quota della riserva idrica non messa a disposizione di soggetti terzi Quota della riserva idrica messa a disposizione di soggetti terzi Tot Irriguo - agricolo Consumo umano Innevamento Industriale Igienico e assimilati Pescicoltura Malga Mare - Careser [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] Cogolo Taio - S.Giustina Predazzo Caoria San Silvestro Val Noana Carzano Ala Grigno - Costabrunella Avio- PradaStua Nembia - S.Massenza Torbole Riva Ponale Boazzo - Cimego - Storo

4 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Ambito di utilizzo della riserva. Per quanto riguarda le concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico i cui impianti insistono sul territorio della Provincia, si ritiene opportuno che la riserva idrica prevista dalle condizioni della proroga e resa disponibile ai terzi in base a questo provvedimento debba essere utilizzata nel territorio provinciale. Ravvisando l opportunità che l acqua della riserva possa essere utilizzata nell ambito di riferimento in cui si è generata, si ritiene opportuno che tale risorsa idrica venga destinata prioritariamente nel territorio che comprende i bacini sottesi da tutte le opere (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) costituenti le singole concessioni idroelettriche prorogate in Tabella 1. La Provincia può impiegare l utilizzo della riserva idrica anche per aree limitrofe a tali opere (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) limitatamente ad un valore di portata pari al 25 % della quantità destinata a ciascun uso. Tale valutazione sarà di volta in volta perfezionata dal dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche al momento dell adozione del provvedimento di impiego di tale risorsa, in base ai fabbisogni che emergeranno nel territorio provinciale. 3. Modalità di messa a disposizione della riserva idrica. Le richieste per utilizzare una quota parte dell acqua della riserva idrica spettante alla Provincia, dovranno esser inviate al dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche il quale discriminerà se l acqua richiesta incida o meno sulla quantità effettivamente concesse in capo alla grande derivazione idroelettrica, nonché, qualora lo fosse, ne valuterà all interno dell istruttoria condotta ai sensi delle vigenti norme, i limiti e gli ambiti di utilizzo (punto 1. e 2.) in base a quanto previsto nel presente provvedimento. II Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, nell ambito dell istruttoria, invierà al concessionario idroelettrico una richiesta volta a metter a disposizione parte della riserva idrica prevista nella proroga, specificando le modalità tecniche di derivazione dell acqua richiesta, con particolare attenzione al caso di ricorso all uso di opere costituenti gli impianti idroelettrici relativi alla concessione (opere di derivazione, di trasporto, di accumulo e di restituzione). Il concessionario idroelettrico, entro i successivi 30 giorni, provvederà a produrre, qualora ne sussistessero, proprie osservazioni ovvero a presentare proposte alternative per soddisfare le esigenze espresse nella richiesta della Provincia. 4. Indicazioni di carattere generale per le variazioni del canone e per gli oneri a carico del concessionario. La lettera g) del comma 15 quater dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998 prevede che, salva la riduzione proporzionale del canone per la diminuzione di utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, tutti gli oneri per la riserva idrica e la sua messa a disposizione secondo le modalità stabilite dalla Provincia, sono a carico del concessionario idroelettrico beneficiario della proroga. Pertanto, quando per l attuazione di una nuova utilizzazione richiesta sia necessario avvalersi delle opere costituenti la grande derivazione idroelettrica (opere di derivazione, di trasporto, di accumulo e di restituzione), la riserva idrica sarà messa a disposizione nel rispetto delle esigenze tecniche che vincolano il concessionario idroelettrico nel mettere a disposizione la riserva idrica nelle forme, nei tempi e nei modi funzionalmente coerenti con l utilizzazione delle varie opere impiantistiche; l eventuale reimpiego delle acque chiesto dalla Provincia per un diverso utilizzo dovrà essere subordinato a tale esigenze, lasciando impregiudicato il concessionario nella propria gestione tecnica della derivazione. Tali aspetti saranno valutati dalla Struttura competente al momento del rilascio della nuova utilizzazione idrica, dopo aver esperito la richiesta al concessionario idroelettrico della messa a disposizione ed aver stabilito le cautele per la loro coesistenza. Alla luce delle disposizioni dettate dalla predetta lettera g), non può esser previsto, in relazione alla messa a disposizione dell acqua, un compenso per il coutilizzo delle opere impiantistiche del concessionario idroelettrico. Gli eventuali diversi utilizzi della riserva idrica comportano tuttavia la variazione nell effettiva disponibilità di acqua concessa per l uso idroelettrico: ciò comporta la riduzione della portata media concessa a titolo idroelettrico e per questo la norma prevede specificatamente che i canoni dovuti dovranno essere ricontabilizzati nel momento che verranno effettivamente avviati i prelievi dell acqua riservata dalla proroga per gli altri usi individuati in questo provvedimento. Resta quindi inteso che la riduzione proporzio-

5 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ nale del canone per l utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta dalla Provincia avverrà dalla data effettiva di detti prelievi. Analogamente alla riduzione del canone, il concessionario ha diritto alla diminuzione dei sovraccanoni ai comuni rivieraschi di cui all art. 53 del r.d. n del 1933 e alle obbligazioni dovute ai Consorzio dei comuni rientranti nel territorio del bacino imbrifero montano, nonché alle competenze della Provincia in materia di energia di cui all art. 13 del d.p.r. n. 670 del Con deliberazione 22 dicembre 2009, n. 3200, la Giunta Provinciale ha dato mandato di aumentare il capitale sociale di Patrimonio del Trentino S.p.A. conferendo il valore dei diritti di credito relativi ai canoni di cui all art. 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, di alcune concessioni di grandi derivazioni d acqua a scopo idroelettrico che hanno goduto della proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4. Per alcune concessioni, il diritto di credito è stato ceduto parzialmente rispetto al valore della potenza nominale assoggettata a canone, mentre per la maggior parte delle concessioni questo è avvenuto nella sua interezza. Il diritto di credito è stato ceduto al netto delle perdite di potenza nominale dovute all effetto dell attivazione dei rilasci per il DMV e/o per variazioni di salto conseguenti alle modifiche delle quote di regolazione degli invasi; all atto del conferimento il valore delle perdite di potenza è stato stimato nella perizia di data 31 dicembre 2010 secondo un criterio prudenziale e conseguentemente il credito per i canoni di concessione conferito alla società è stato provvisoriamente determinato sulla base di tali stime. All accertamento delle effettive perdite di potenza dovute ai rilasci per DMV e/o salti si è provveduto successivamente con singole determinazioni adottate da parte del dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche. Tali accertamenti hanno evidenziato, per ciascuna concessione, che la potenza nominale ridefìnita - ai sensi dell art. 23 ter della l.p. n. 4/ nei diversi provvedimenti, risulta essere superiore a quella stimata nella richiamata perizia con conseguente revisione in aumento dei canoni posti a carico del concessionario della grande derivazione idroelettrica. La maggiore quota di canone per ciascuna concessione, valutata in ragione della variazione di potenza tra quanto stimato nella perizia e quanto accertato dalle singole determinazioni dirigenziali, verrà introitata da Patrimonio del Trentino s.p.a. che la potrà trattenere, entro i limiti massimi proporzionati alla potenza nominale indicata nella quinta colonna della tabella 1 della deliberazione n del 22 dicembre 2009, quale provente straordinario nel bilancio della società. Nel caso di richiesta di utilizzo da parte della Provincia della riserva idrica per il soddisfacimento di altre diverse utilizzazioni ai sensi della richiamata lettera g) del comma 15 quater dell articolo 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998, il concessionario della grande derivazione idroelettrica avrà diritto ad una riduzione del canone idroelettrico in base alla potenza nominale rideterminata in ragione della quantità di acqua effettivamente destinata per altro scopo. Il canone aggiornato verrà versato alla Patrimonio del Trentino s.p.a. e la minore entrata dovuta al decremento della potenza nominale comporterà la corrispondente diminuzione della quota di canone imputata dalla società a provento straordinario.va inteso che, per gli impianti idroelettrici posti in serie che sfruttano la risorsa idrica generata da bacini imbriferi con aree in comune, la valutazione del minor canone dovuto per ciascuna concessione andrà definito in ragione degli effetti derivanti dall impiego della riserva idrica che non potrà esser effettivamente utilizzata a scopo idroelettrico. Il soggetto a cui verrà attribuita la possibilità di utilizzare le acque messe a disposizione dal concessionario idroelettrico provvederà a versare alla Provincia autonoma di Trento il canone in ragione dell uso e delle quantità al medesimo assegnato come stabilito dalla Tabella A allegato della d.g.p. n del 17 marzo 1995, che ha assunto le disposizioni di cui all art. 42 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dell art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m., ed in ragione dell adeguamento ai criteri previsti dall art. 16-decies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, come sostituito dall art. 65 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, nonché dell aggiornamento in conformità ai criteri dettati dall art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2.

6 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ E opportuno ricordare che, secondo l atto di conferimento dei diritti di credito sui canoni demaniali alla società Patrimonio del Trentino s.p.a., qualora siano adottati dalla Provincia, in data successiva a quella dell atto di conferimento, provvedimenti di modifica alle concessioni (quali ad esempio quelli destinati alla modifica delle opere di presa e sbarramento dei corsi d acqua al fine di poter sfruttare a fini energetici le portate oggetto di rilascio) tali da comportare una modifica alla potenza nominale media rideterminata ai sensi dell art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998, la quota parte del canone corrispondente sarà introitata al bilancio provinciale. L impiego della riserva idrica messa a disposizione della Provincia, ovvero a soggetti terzi dalla medesima identificati, non produce effetti sulla base di calcolo delle somme previste alle lettere a), b) ed e) del comma 15 quater del più volte citato art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del È opportuno evidenziare che l accesso alla riserva idrica, che s intende disciplinare nelle modalità sopra descritte, può esser attivato anche per soggetti che abbiano ottenuto, successivamente alla decorrenza della proroga della concessione idroelettrica di cui al predetto comma 15 ter dell art. 1 bis 1, una concessione per utilizzare una parte d acqua spettante al concessionario idroelettrico per la quale siano state stabilite, per specifica convenzione o per imposizione dell Amministrazione concedente, le cautele per la loro coesistenza e il compenso da riconoscere al concessionario idroelettrico. Tale attivazione potrà avvenire a condizione che già in sede d istruttoria della domanda con cui è stata chiesta la concessione sia stata manifestata l intenzione di utilizzare la riserva d'acqua di cui alla succitata lett. g) del comma 15 quater e per la quale non si sia potuto procedere in mancanza della definizione della disciplina per il suo utilizzo. A riguardo, il dirigente del competente Servizio in materia di utilizzazione delle acque pubbliche adotterà i necessari provvedimenti per adeguare i vigenti atti di concessione al fine di consentire, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti della pianificazione in materia di utilizzo delle acque, lo sfruttamento della riserva idrica che la Provincia intende metter ora a disposizione a soggetti terzi nelle modalità definite nella presente deliberazione. Ciò comporterà il venir meno d indennizzi che, in taluni casi, sono riconosciuti dai concessionari terzi alle società titolari delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche. Infine, in relazione alle disposizioni di alcuni originari provvedimenti di concessione di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico circa l impiego, da parte di un soggetto terzo, di acqua già concessa a titolo precario per l uso idroelettrico al fine di un suo alternativo utilizzo, si rappresenta l opportunità di procedere in analogia a quanto sopra descritto per ciò che attiene la riduzione dei canoni che dovranno esser versati in minor entità alla società Patrimonio del Trentino s.p.a.; ciò fino alla concorrenza del capitale sociale. LA GIUNTA PROVINCIALE visto: - il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285; - il R.D. 11 dicembre 1933, n e s.m.; - il d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670; - il d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381; - il d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m.; - la legge 22 dicembre 1980, n, 925 e s.m.; - la legge n. 959 del 1953 e s.m.; - la L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.; - la L.P. 3 aprile 1997, n, 7 e s.m.; - la L.P. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.; - il d.p.r. 15 febbraio 2006; - il d.p.p. 23 giugno 2008, n /Leg. e s.m.,

7 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ delibera 1) di dare atto che i concessionari, che hanno aderito alla proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. elencati nella Tabella 1 delle premesse, debbano mettere a disposizione della Provincia autonoma di Trento, con oneri a loro carico, una riserva idrica per altri usi diversi da quello idroelettrico, nelle quantità indicate nella medesima Tabella 1; 2) di stabilire che, per ciascuna concessione prorogata in Tabella 1 delle premesse, una quota parte della riserva idrica riservata dal concessionario idroelettrico alla Provincia autonoma di Trento sia messa a disposizione dalla stessa ad altri soggetti terzi che ne fanno richiesta per utilizzi idrici diversi da quello idroelettrico, mentre una quota non venga immediatamente messa a disposizione, così come indicato in Tabella 2 delle premesse; 3) di definire, per ciascuna concessione prorogata indicata in Tabella 2 delle premesse, il limite massimo d impiego della risorsa idrica messa a disposizione a favore di soggetti terzi che potrà essere utilizzata per ciascuna tipologia di utilizzo individuata nella Tabella 2 delle premesse; in ragione delle motivazioni espresse nelle premesse, i limiti così individuati potranno esser modificati, con periodicità triennale, tramite l adozione di una successiva deliberazione; 4) di stabilire che, per le concessioni di grande derivazione idroelettrica afferenti gli impianti di Bussolengo e Chievo e quelli di Schener e Moline, posti a scavalco con la Regione del Veneto, che hanno beneficiato della proroga di cui dell art. 1 bis 1, comma 15 ter della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., sia opportuno demandare a singoli accordi con la Regione Veneto la gestione della riserva idrica dovuta ai sensi della lett. g) del comma 15 quater del predetto art. 1 bis 1; 5) di stabilire che la quota della riserva idrica messa a disposizione dal presente provvedimento a favore di soggetti terzi sia destinata prioritariamente nel territorio che comprende i bacini sottesi da tutte le opere (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) costituenti le concessioni idroelettriche e, secondariamente, anche nelle aree limitrofe alle medesime opere, per un valore massimo di portata pari al 25% della riserva, in base alla valutazione perfezionata dal dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche al momento dell adozione del provvedimento di impiego di tale risorsa; 6) di sancire che, come previsto alla lettera g) del comma 15 quater dell art. 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., restano a carico del concessionario idroelettrico tutti gli oneri derivanti dall utilizzo della riserva idrica messa a disposizione della Provincia autonoma di Trento, e non potrà esser previsto un compenso per il coutilizzo delle opere dell impianto idroelettrico anche nel caso in cui questa riserva venga utilizzata da soggetti terzi; 7) di stabilire che quando, per ragioni tecniche, sia necessario avvalersi delle opere costituenti la grande derivazione idroelettrica per l attuazione, anche da parte di soggetti terzi, di una nuova utilizzazione dell acqua riservata e messa a disposizione di cui alla lettera g), comma 15 quater, dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998, la nuova utilizzazione dovrà lasciare impregiudicata la gestione della derivazione idroelettrica; 8) di stabilire che, nel momento in cui la Provincia chiederà di utilizzare, per il soddisfacimento di utilizzi diversi da quello idroelettrico, la riserva idrica di cui al comma 15 quater, lett. g) dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998 ovvero quantità concesse a titolo precario negli originari provvedimenti della concessione di grande derivazione idroelettrica, il concessionario della grande derivazione idroelettrica verserà a Patrimonio del Trentino s.p.a., nei modi indicati nelle premesse, il canone demaniale dovuto in ragione del valore della potenza nominale che sarà determinato nei provvedimenti adottati dal dirigente del Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche proporzionalmente alla quantità di acqua effettivamente destinata dal medesimo per altro scopo; 9) di dare atto che, analogamente alla modifica del canone demaniale, il concessionario idroelettrico corrisponderà, in ragione della nuova potenza nominale media annua rideterminata con provvedimento del dirigente del Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche in funzione dell uso delle acque messe a disposizione della Provincia ovvero ai soggetti terzi dalla medesima identificati, i sovraccanoni ai comuni rivieraschi di cui all art. 53 del r.d. n del 1933 e le obbligazioni dovute ai Consorzi dei comuni rientranti nel territorio del bacino imbrifero montano, nonché le spettanze dovute alla Provincia autonoma di Trento in materia di energia di cui all art. 13 del d.p.r. n. 670 del 1972 a decorrere dalla data effettiva del predetto utilizzo; 10) di dare atto che l impiego della riserva idrica messa a disposizione della Provincia, ovvero a soggetti terzi dalla medesima identificati, non produce effetti sulla base di calcolo delle somme previste alle lettere a), b) ed e) del comma 15 quater dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998;

8 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ) di stabilire che l accesso alla riserva idrica di cui all art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. g) della l.p. n. 4 del 1998 può esser attivato, nelle condizioni indicate nelle premesse, anche da parte di soggetti terzi che abbiano già ottenuto, successivamente alla decorrenza della proroga della concessione idroelettrica di cui al comma 15 ter del medesimo articolo 1 bis 1, una concessione per utilizzare una parte d acqua spettante alla derivazione idroelettrica subordinatamente al riconoscimento di un indennità così come precisato nelle stesse premesse; 12) di demandare al Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche l attuazione del presente provvedimento secondo le direttive descritte nelle premesse del presente atto. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

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