ENPALS e problematiche del lavoro

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1 ENPALS e problematiche del lavoro Aosta 19 aprile Riepilogo di sintesi della relazione presentata da Pierluigi Begliuomini Prestazioni sportive e collaborazioni amministrative pag. 1 Lavoro accessorio pag. 3 Il regime sanzionatorio nelle ispezioni alle Associazioni sportive pag. 3 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pag. 4 Co.Co.Co. Associazioni e Società sportive dilettantistiche pag. 6 Contratti di collaborazioni a progetto pag. 8 Circolare n. 66 del INPS pag /4/2013

2 PRESTAZIONI SPORTIVE E COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE L art. 67 co.1, lett. m) qualifica come redditi diversi i compensi derivanti da: Prestazioni rese nell esercizio diretto di attività sportivo dilettantistiche; Collaborazioni amministrativo gestionali a favore delle SSD/ASD. Per il corretto inquadramento delle stesse nell art. 67 devono sussistere tre presupposti: 1. Iscrizione della ssd/asd nel registro del Coni, che è l unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalla società o associazione; 2. Non si devono rilevare i tratti tipici del lavoro subordinato; 3. Assenza di professionalità nell esercizio di tale attività rilevabile dalla abitualità dell attività, ovvero da comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e sistematicità. Il professionista è un soggetto che si rivolge ad una committenza plurima indeterminata, effettiva o potenziale. Nel concetto di prestazioni sportive dilettantistiche rientrano anche quelle di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, anche se non funzionale alla manifestazione sportiva. Per collaborazione amministrativa gestionale, s intende quella avente ad oggetto compiti tipici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. La prestazione resa nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, obbliga la SSD/ASD a: Effettuare la comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l Impiego; Redigere un contratto di Co.Co.Co. ai sensi dell art 409 del C.P.C. restando esclusa la redazione di un progetto art 61 D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 comma 3; Ad iscrivere i compensi da erogare sul Libro Unico del Lavoro; La prestazione è : continuativa quando non si esaurisce in un'unica soluzione e soddisfa un interesse duraturo del committente; coordinata quando vi è un collegamento funzionale tra la prestazione dedotta in contratto e l attività istituzionale della committenza. I compensi erogati agli sportivi dilettanti non sono soggetti a premio INAIL, in quanto inclusi nella categoria dei redditi diversi. Si tratta dei compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi sia riconosciuto. Gli sportivi dilettanti che percepiscono compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche sono esclusivamente atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che hanno il compito di visionare o giudicare l'operato degli arbitri, dirigenti dell'associazione che di solito presenziano direttamente alle manifestazioni consentendone il 1

3 regolare svolgimento. Esclusi sono anche i compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. I compensi erogati agli sportivi dilettanti non sono soggetti a contributi Inps. Per quanto riguarda invece l ENPALS il discorso è decisamente più complesso. Con il Decreto 15 marzo 2005 sono state adeguate le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l ENPALS e tra queste vengono indicati gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi. Secondo l Istituto (Circolare ENPALS n. 7 del 30/3/2006) l obbligatorietà dell iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori. Precisato l onere contributivo anche per i collaboratori autonomi di impianti sportivi, l ENPALS ha ritenuto (Circolare n.13 del ) che dovessero pagare tali contributi anche gli istruttori che percepiscono compensi sportivi. Sempre secondo l Istituto previdenziale, i compensi sportivi non presentano più i caratteri propri dei redditi diversi di per sé esenti da contributi previdenziali - ma sono attratti nell ambito dei redditi da lavoro autonomo assoggettati ad ENPALS - nel caso di importo annuo complessivamente superiore a euro. In questo caso viene meno il carattere di marginalità degli introiti che contraddistinguono i cd. redditi diversi. In buona sostanza secondo l ENPALS l istruttore sportivo che percepisce più di euro l anno deve versare i contributi previdenziali. Art.1 Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono adeguate secondo la seguente elencazione: 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; L aliquota di contribuzione è del 33% come per i dipendenti ed i lavoratori autonomi di cui il 9,19% a carico del dipendente/ prestatore e il 23,81 % per il datore di lavoro/committente Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi 215 impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi 216 operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi 771 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi 772 addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi 773 impiegati dipendenti da società sportive 774 operai dipendenti da società sportive 775 direttori tecnici presso società sportive 776 massaggiatori presso società sportive 777 istruttori presso società sportive 2

4 LAVORO ACCESSORIO Prestazioni di lavoro accessorio sono le attività di natura meramente occasionale che danno luogo a compensi percepiti dal prestatore e riferiti alla totalità dei committenti non superiori a euro netti (6.666,66 lordi) nell anno solare. Tale limite è ridotto per gli imprenditori commerciali (art e segg. qualsiasi soggetto che opera su un determinato mercato) o professionisti ( art. 53 TUIR) a euro E opportuno richiedere un autocertificazione al prestatore. L applicazione è estesa in via generale, decadendo quindi tutte le ipotesi oggettive e soggettive, con il solo limite economico. I percettori di prestazioni integrative al reddito possono nel limite di euro netti (4.000 lordi) per anno solare. Attualmente previsto solo per il Studenti universitari: il lavoro accessorio è sempre attivabile Altri studenti al fine di consentire l obbligo scolastico (circ. 104/2008 Inps) : Giornate di sabato e domenica Vacanze natalizie dal 1 dicembre al 10 gennaio Vacanze di Pasqua dalla domenica delle Palme al martedì dopo il lunedì dell Angelo Vacanze estive dal 1 giugno al 30 settembre I buoni devono essere orari, numerati progressivamente e datati. Importo minimo in termini orari. Non sussistono attualmente limitazioni temporali all utilizzo dei voucher (nota 3439 del 18 febbraio 2013) Il 31 maggio 2013 scade la fase transitoria in cui è ancora possibile utilizzare i voucher già richiesti al 18 luglio Comunicazione preventiva ai fini dell esclusione della maxi sanzione per lavoro sommerso IL REGIME SANZIONATORIO NELLE ISPEZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Interpello n. 22/2010 del 9 giugno 2010 Obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l Impiego dei contratti di collaborazione di cui all art. 90 L. n. 292/2002 e art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003? Art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996, modificato dalla L. n. 296/2006: in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa i datori di lavoro privati [ ] sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. 3

5 La nota circolare del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007 annovera espressamente, fra le tipologie contrattuali soggette agli obblighi di comunicazione, anche le collaborazioni individuate e disciplinate dall art. 90 della L. n. 289/2002. La stessa nota, tuttavia, esclude quelle che non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro. Ma l utilizzo di tali collaborazioni non è esente dal rischio elusivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di cui all art. 9 bis del D.L. n. 510/96 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro. DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 15 MARZO 2005 Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo (Gazz. Uff., 7 aprile, n. 80) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'enpals, il potere di adeguare con decreto le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'ente; Valutata la proposta dell'enpals, effettuata in base al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 11 novembre 2004; Ravvisata l'opportunità di provvedere all'ampliamento delle categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente all'enpals, sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore; Decreta: Art.1 Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono adeguate secondo la seguente elencazione: 1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro; 2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti; 3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo; 4

6 4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; 5) direttori della fotografia e light designer; 6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; 7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager; 8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti; 9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli; 10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; 11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi; 12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; 13) arredatori, architetti, 14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri; 15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); 16) operatori di cabina di sale cinematografiche; 17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo; 18) artieri ippici 19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti; 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche; 24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films; 25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5

7 CO.CO.CO ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 22/2010 Roma, 9 giugno 2010 Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro Via Cristoforo Colombo Roma DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/ Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 collaborazioni coordinate e continuative associazioni e società sportive dilettantistiche. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alle collaborazioni coordinate e continuative instaurate, ai sensi dell art. 90 commi 3 e 23 L. 292/2002, nell ambito delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. In particolare si chiede: - se sussista l obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l impiego dei contratti di collaborazione con tecnici ed atleti e se gli stessi debbano essere riportati sul Libro Unico; - se, nei confronti dei tecnici, le associazioni e società sportive dilettantistiche debbano versare i contributi all ENPALS; - se, nei confronti dei pubblici dipendenti che svolgano gratuitamente la loro prestazione, debbano essere rispettati gli obblighi di cui all art. 4 L. n. 266/1991 e, in caso di risposta negativa, se debbano essere riportati nel Libro Unico qualora percepiscano rimborsi ai sensi dell art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 917/1986. Si chiede, altresì, quale CCNL è tenuta ad applicare una associazione/società sportiva dilettantistica, nell ipotesi di assunzione di dipendenti. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell ENPALS, si rappresenta quanto segue. Come noto, i compensi erogati per le collaborazioni di cui all art. 90 della L. n. 289/2002 (e di cui all art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003) sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei redditi diversi di cui all art. 67, lettera m), del T.U.I.R. Per tali collaborazioni è prevista: 1) dal punto di vista fiscale, la tassazione secondo le seguenti modalità: a) fino ad euro sono esclusi dalla formazione del reddito; b) oltre euro e fino a ,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta; c) oltre ,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d acconto. 2) l assenza di obbligo di contribuzione previdenziale. Condizione necessaria ai fini dell'inquadramento nei redditi diversi è che i compensi in esame non risultino conseguiti nell esercizio di un arte o professione e che non si tratti di lavoro subordinato. Si aggiungono poi gli ulteriori requisiti di tipo soggettivo (i compensi devono essere erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall Unione Nazionale 6

8 per l Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto) ed oggettivo (i compensi devono essere erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche). La questione si pone, pertanto, con riferimento esclusivo alle collaborazioni genuine utilizzate in tali ambiti, escluse peraltro dal campo di applicazione degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 per effetto della espressa esclusione stabilita dal terzo comma del richiamato art. 61. L art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 come modificato dalla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) dispone che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Sulla materia in esame è già intervenuto questo Ministero al fine di fornire Chiarimenti interpretativi ed operativi. In particolare, con la nota circolare del 14 febbraio 2007 sono state espressamente annoverate, fra le tipologie contrattuali soggette agli obblighi di comunicazioni, anche le prestazioni sportive di cui all art. 3 della L. n. 89/1981, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.. Vero è che nella predetta nota ministeriale non tutte le tipologie contrattuali astrattamente rientranti nell alveo della cosiddetta parasubordinazione sono state ritenute oggetto di comunicazione obbligatoria, venendo escluse quelle che non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro così come è vero che, considerato il peculiare regime di agevolazione fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi in materia volto a favorire la promozione dell attività sportiva dilettantistica i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale. Tuttavia, non si può ritenere che l utilizzo di collaborazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche sia del tutto esente dal rischio elusivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di cui all art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro. Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l impiego. In relazione ai compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici, si deve ricordare che, in base al D.M. del 15 marzo 2005 gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, a prescindere dalla natura giuridica subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro sono ricompresi nell ambito di applicazione della disciplina dell obbligo di iscrizione all ENPALS. 7

9 Vale, anche per queste figure, l'applicazione del citato art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) laddove ne sussistano i presupposti già sopra richiamati. Quanto alle prestazioni dei pubblici dipendenti ai sensi dell art. 90, comma 23, L. n. 289/2002, è opportuno sottolineare che tali collaborazioni, in quanto disciplinate dalla predetta normativa, non sembrano rientrare nell ambito di applicazione della legge sul volontariato. Quest ultima appare infatti riferibile esclusivamente alle associazioni aventi i requisiti di cui all art. 3 della L. 266/1991 e dunque non sembra suscettibile di estensione analogica. I rimborsi percepiti dovranno pertanto essere riportati nel Libro Unico del Lavoro, secondo quanto chiarito dallo scrivente Ministero nel Vademecum sezione B, risposta n. 24, in cui si precisa che si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro e l esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggette ad obblighi di registrazione. Per quanto riguarda l individuazione del CCNL di categoria in caso di assunzione di dipendenti nell evidenziare la congruità, nel caso di specie, di una applicazione del CCNL di categoria Impianti sportivi e Palestre va evidenziato che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene non più applicabile l art. 2070, comma 1, c.c. che permetteva di determinare il CCNL in base alla attività effettivamente esercitata dall imprenditore (v. sent. Cass. Civ. Sez. lav. del , n. 7157; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del , n. 8565; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del , n ). Ciò premesso, si deve far riferimento alla concreta volontà delle parti desumibile dal contratto individuale ovvero dall applicazione continuata e non contestata di un certo CCNL. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Documento generato il 17/04/2013 ATTENZIONE! I contenuti informativi presenti in questa pagina sono in corso di aggiornamento. La gestione ex ENPALS non possiede una Gestione Separata e, quindi, la percentuale di contribuzione applicata ai lavoratori con contratto di collaborazione e/o a progetto, è la medesima dei lavoratori dipendenti, pari quindi al 33% (eccezione fatta per i ballerini, la cui percentuale è pari al 35,70%). Anche per i casi di contratti di collaborazione, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia di inizio attività lavorativa presso il Centro per l'impiego, nonché a dare seguito alle seguenti pratiche con la gestione ex ENPALS: iscrizione del lavoratore; versamento contributivo; denuncia mensile telematica. 8

10 All'interno della denuncia mensile da inviare telematicamente, dovranno essere indicati, per i collaboratori, il numero dei giorni effettivamente lavorati. Trova spazio ricordare il caso particolare dei collaboratori nelle associazioni sportive dilettantistiche. I compensi erogati per dette collaborazioni sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei "redditi diversi", laddove erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'unire (Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto come tale. Per questi "redditi diversi" è previsto che: da un punto di vista fiscale, fino all'importo di 7500 euro lordi l'anno, sussiste l'esenzione al pagamento dei tributi; da un punto di vista previdenziale non c'è l'obbligo di versamento dei contributi, se sussistono particolari condizioni. Le condizioni necessarie, contemporaneamente presenti, per avere diritto all'esenzione contributiva nei casi di questi redditi professionali, sono: l'attività lavorativa, anche se esercitata in via non esclusiva né preminente, non deve svilupparsi con caratteristiche di abitualità. Per "abitualità" si intende un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità dei comportamenti; la misura delle somme percepite deve avere caratteristiche di marginalità. Si può parlare si indice di marginalità, nell'anno solare, nei casi in cui si ricevano compensi inferiori ai 4500 euro lordi l'anno. Si pone l'attenzione, per un'ulteriore specifica, che il reddito professionale è inteso come il compenso percepito dal professionista, cioè un soggetto che si rivolge a molteplici datori di lavoro. Ciò significa che proprio la presenza di una committenza (cioè datori di lavoro) plurima, effettiva o potenziale, è indice di presenza di attività professionale e, quindi, sui compensi ricevuti, vanno versati i contributi previdenziali. Da ultimo, va ricordato che il Ministero del Lavoro ha dichiarato di competenza della gestione ex ENPALS l'emissione degli assegni a nucleo familiare, nei casi di lavoratori con contratto di collaboratori a progetto nello spettacolo. 9

11 CIRCOLARE n 66 del 18/05/2010 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 18/05/2010 Circolare n. 66 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, punti 19) e 20). Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l ENPALS. SOMMARIO: Premessa. Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo di cui al D.M. 15 marzo Lavoratori di cui al punto 19) del D.M.15 marzo Risposta all interpello n.21/ Lavoratori di cui al punto 20) del D.M.15 marzo Risposta all interpello n.59/ Titolare di impresa artigiana. 4. Istruzioni operative: 4.1 lavoratori soggetti al regime pensionistico ENPALS 4.2 lavoratori soggetti al regime pensionistico INPS 10

12 Premessa. Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo di cui al Decreto Ministeriale 15 marzo Com è noto, il D.M. 15 marzo 2005 (all.1) di adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati presso l ENPALS ha ampliato la platea degli iscritti all Istituto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, determinando la modifica del regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori già assicurati ai fini previdenziali all INPS. Con le circolari n. 7 e 8 del 30 marzo 2006, l ENPALS ha emanato le disposizioni attuative del D. M. 15 marzo L iscrizione all ENPALS di alcune categorie di lavoratori già assicurati all INPS ha generato incertezze interpretative e numerosi quesiti, per la soluzione dei quali l INPS ha instaurato un confronto con i Ministeri interessati. Le problematiche sono sorte, soprattutto, in relazione alle categorie di lavoratori elencate ai punti 19) e 20) del suddetto D.M., punti che di seguito si riportano: 19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche ; 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi. 1. Lavoratori di cui al punto 19) del D.M. 15 marzo Risposta all interpello n. 21/2007. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la risposta all interpello n. 21/2007 (all.2), d intesa con l Istituto, ha fornito chiarimenti in ordine alle problematiche dell iscrizione all ENPALS sorte per i lavoratori dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse e sale giochi. Il Ministero ha precisato che a far tempo dal 22 aprile 2005, data di entrata in vigore del predetto Decreto Ministeriale, i lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l ENPALS, sempre che l attività delle sale da gioco e delle (sale, n.d.r.) di scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro. Il suddetto assunto è estensibile, per analogia, alle sale giochi. Qualora l attività abbia carattere promiscuo, situazione che nel settore è abbastanza frequente, tenuto conto che soprattutto le case da gioco e le sale giochi sono spesso all interno o annesse ai pubblici esercizi, si dovrà valutare se tali attività presentino o meno il carattere dell autonomia. Nel caso in cui non vi sia autonomia dell attività della casa da gioco o della sala giochi rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l esercizio di entrambe le attività, gli stessi, in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno a essere assicurati anche ai fini previdenziali presso l INPS. Si precisa che l iscrizione all ENPALS dei dipendenti di sale di scommesse prescinde dal tipo di scommessa, sia essa inerente eventi ippici ovvero relativa ad altri eventi sportivi, ma riguarda esclusivamente lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Diversamente, nel caso dei prestatori d opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente iscrivibili all'enpals indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, solo in caso di scommesse effettuate presso gli ippodromi o cinodromi, ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche (vedi msg. n. 277 del 30 aprile 2002). 11

13 Per le case da gioco, sale di scommesse e sale giochi si conferma l inquadramento nel settore terziario ai fini del versamento all Istituto delle contribuzioni minori per i dipendenti, anche se soggetti al regime previdenziale ENPALS. Con riferimento alle posizioni individuali dei datori di lavoro che gestiscono attività classificate, ai fini previdenziali e assistenziali in base all art. 49, lett. d) della L. n.88/89, nel settore terziario, si fa presente che, analogamente ai titolari di imprese che gestiscono il gioco del Bingo, qualora gli stessi partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza, continueranno a restare iscritti, come disposto dall art. 1, comma 202 e ss., della L. n. 662/1996, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613/ Lavoratori di cui al punto 20) del D.M. 15 marzo Risposta all interpello n. 59/2009. Con la risposta all interpello n. 59/2009 (all.3), il Ministero del Lavoro ha precisato che il D.M. 15 marzo 2005 ha esteso l ambito di operatività dell iscrizione all ENPALS, precedentemente circoscritta agli addetti agli impianti sportivi dal D.M. 10 novembre 1997, includendovi gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi. Pertanto anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc, rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all ENPALS. Per ciò che riguarda gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi e alle altre strutture indicate al punto 20 del decreto ministeriale in argomento, si chiarisce che gli stessi sono soggetti all assicurazione presso l ENPALS a prescindere dalla natura giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro. Nello stesso interpello, in relazione all obbligo assicurativo per i lavoratori dipendenti di palestre, è stato altresì precisato che l estensione dell ambito applicativo dell iscrizione ENPALS operata con il D. M. del 15 marzo 2005 riguarda sempre e comunque attività di natura sportiva. Al riguardo, la Suprema Corte (n.4408/1982) ha affermato che si intendono per impianti sportivi tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive. Inoltre anche l ENPALS, nella circolare n. 7/2006, nell interpretare la nozione di addetti agli impianti sportivi, ha circoscritto tale categoria al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno, rilevando pertanto un imprescindibile correlazione tra la prestazione lavorativa e la natura sportiva dell attività. Pertanto, l assoggettamento a contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell attività quale palestra. Nel caso concreto, è necessario procedere ad un attenta disamina dell attività complessivamente esercitata dall azienda e delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto inquadramento e il conseguente obbligo contributivo. Da quanto precede, discende che le aziende che esplicano l attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva devono essere inquadrate nel settore industria con l obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell ENPALS (vedi circ. n. 213/1998, punto 1); viceversa, le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continueranno a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l obbligo di assicurazione all INPS dei propri dipendenti (vedi circ. n. 164/2001). Infine, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in merito al corretto inquadramento dei datori di lavoro esercenti l attività di gestione piscine, si precisa che gli stessi devono essere inquadrati nel settore industria (vedi citata circolare n. 213/1998) qualora le piscine stesse vengano utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva, nel significato sopra indicato. 12

14 Peraltro, in analogia a quanto affermato per le palestre, qualora la piscina venga utilizzata esclusivamente per l educazione motoria, il gestore dovrà essere inquadrato nel settore terziario o artigiano, con l obbligo di assicurazione all INPS dei propri dipendenti. 3. Titolare di impresa artigiana. Con riferimento ai titolari di imprese artigiane che svolgano una delle attività di cui ai punti precedenti si precisa quanto segue. Come è noto, la disciplina dell imprenditore artigiano è contenuta nella legge quadro 8/8/1985 n.443. In particolare, l art.2 definisce l imprenditore artigiano e l art.5 fissa l obbligo di iscrizione all Albo delle imprese artigiane per tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge. La tutela previdenziale per i titolari di impresa artigiana è disciplinata dalla legge 4/7/1959 n.463 che, all art. 3, ha disposto l istituzione presso l INPS della gestione speciale per l assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti. Da ciò deriva che i soggetti in esame, svolgenti le attività sopra richiamate, dovranno continuare a restare iscritti alla predetta gestione. Ove l impresa artigiana occupi personale dipendente, lo stesso dovrà essere iscritto ai fini pensionistici all INPS o all ENPALS in base ai chiarimenti esposti ai precedenti punti 1 e 2. Di conseguenza deve considerarsi superato il terzultimo capoverso della circolare 213/1988, laddove si dispone che la classificazione nel settore artigianato comporta sempre, per i dipendenti, l obbligo del versamento del contributo IVS all INPS. 4. Istruzioni operative Le competenti strutture territoriali provvederanno, in base ai chiarimenti di cui alla presente circolare, ad attribuire il corretto inquadramento ed i necessari codici di autorizzazione, far tempo dal mese di aprile 2005, data di entrata in vigore del D.M. in oggetto. 4.1 lavoratori soggetti al regime pensionistico ENPALS Le strutture medesime dovranno provvedere ad annullare le eventuali note di rettifica emesse nei confronti delle aziende sul presupposto dell iscrivibilità dei loro dipendenti all INPS ma per i quali, invece, è dovuta l iscrizione previdenziale all ENPALS. Le Sedi provvederanno, altresì, a seguito di apposita richiesta, al trasferimento senza interessi all ENPALS, in applicazione dell art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n.388, della sola contribuzione IVS versata all INPS per i lavoratori che, in ragione dell ampliamento della categorie iscrivibili all ENPALS, non sono più assicurabili al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 22 aprile lavoratori soggetti al regime pensionistico INPS Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano provveduto, erroneamente, a versare la contribuzione pensionistica all ENPALS per i propri dipendenti che, invece, devono continuare ad essere assicurati all INPS, le Sedi dovranno invitare l ENPALS e i predetti datori di lavoro a chiedere il trasferimento della contribuzione all Istituto in applicazione dell art. 116, c. 20, della citata legge n. 388/2000. Eventuali note di rettifica attive emesse per il recupero della suddetta contribuzione dovranno essere tenute in sospeso fino alla definizione del predetto trasferimento. Il Direttore Generale Nori 13

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