Macroarea: DOTE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
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- Antonina Forte
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1 Macroarea: DOTE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DOTE: ATTIVAZIONE D Il lavoratore che si trovi in cassa integrazione o disoccupato con il diritto a un indennità di sostegno del reddito è tenuto ad accettare una Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali? R Si, la partecipazione ai percorsi di formazione/riqualificazione e/o di reinserimento lavorativo infatti è condizione necessaria per poter beneficiare del sostegno al reddito. D. La persona che intende usufruire della dote cosa deve fare? R. Il lavoratore che intende fare richiesta di Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali, qualora l azienda di riferimento non abbia indicato nell accordo standard percorsi formativi in collaborazione con l operatore del sistema, deve rivolgersi a un operatore, pubblico o privato, accreditato ai servizi al lavoro ai sensi della L.R. 22/06 e registrato presso l Albo regionale per elaborare il proprio Piano di Intervento Personalizzato (PIP). L elenco degli operatori accreditati ai servizi al lavoro è disponibile sul sito oppure attraverso il numero verde Il lavoratore sarà accompagnato in tutte le fasi di attuazione del suo percorso individuale da un tutor messo a disposizione dall operatore. D La persona che intende usufruire della dote quali documenti deve avere? R La persona prima di recarsi dall operatore per la sottoscrizione del PIP deve verificare di essere in possesso di: - Carta Regionale dei Servizi (CRS) con relativo PIN o, in mancanza di CRS, documento di identità in corso di validità - Codice fiscale; - Copia della DID e dell Offerta di servizi; - Autocertificazione dei requisiti (se l impresa/datore di lavoro ha presentato la domanda di cassa integrazione in deroga in data antecedente al 4 giugno 2009 o se anche avendo presentato domanda on line non è possibile visualizzare il nominativo del lavoratore nel database GEFO per un erroneo inserimento del CF); - Copia della domanda di mobilità o di trattamento equivalente alla mobilità (per gli espulsi) consegnata ad INPS. Verificati i requisiti, l operatore che ha preso in carico il destinatario può procedere nell elaborazione del PIP. 1
2 D Se l operatore non visualizza il nominativo del lavoratore nel DB Gefo può accettare l autocertificazione indipendentemente dalla data in cui è stata presentata domanda di CIG? R L operatore dopo aver effettuato una verifica sul DB e riscontrato l assenza del nominativo del lavoratore può accettare l autocertificazione anche per lavoratori la cui domanda di cassa integrazione guadagni in deroga sia successiva al 04 giugno D. Quale è il termine massimo per sottoscrivere il piano di intervento personalizzato (PIP)? R. Il termine massimo per attivare il PIP è di 45 giorni a partire da: - per i lavoratori sospesi occupati presso Unità operative per le quali l impresa/datore di lavoro ha presentato domanda di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente in data antecedente al 4 giugno 2009: dalla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e dell Offerta dei servizi; - per i lavoratori sospesi occupati presso Unità operative per le quali l impresa/datore di lavoro ha presentato a Regione Lombardia domanda di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente a partire dal 4 giugno 2009: dal primo giorno di sospensione dal lavoro; - per i lavoratori espulsi: dalla data di presentazione della domanda ad INPS. Si ricorda che il termine per il lavoratore è stabilito per agevolare la ricerca dell offerta di servizi che gli sia più utile e/o agevole. D Se successivamente alla sottoscrizione del PIP il lavoratore rinuncia o non partecipa ai servizi previsti, quali sono gli obblighi dell operatore? R L operatore ha l obbligo di dare comunicazione all INPS, oltre che a Regione Lombardia, dei nominativi dei lavoratori che, dopo aver sottoscritto e condiviso il PIP, rinuncino o non partecipino regolarmente ai servizi previsti dal PIP medesimo: a seguito di tale comunicazione, salvo i casi in cui questo sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del destinatario, perde il diritto ai trattamenti di sostegno al reddito e a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale. D Se un lavoratore ha già attiva un altra dote (Dote Lavoro 2009 o Programma 411) è esonerato dalla sottoscrizione della Dote Amm. Sociali? R Nel caso in cui il lavoratore abbia un altro PIP attivo, relativo a qualsiasi dote, dovra concluderlo prima di poterne sottoscrivere e attivarne uno nuovo. E fatta eccezione per la dote apprendistato. D I lavoratori sospesi, occupati presso Unità operative per le quali l'impresa/datore di lavoro ha presentato domanda di cassa integrazione in deroga in data antecedente al 4 giugno 2009, devono firmare la DID ed attivare Dote Lavoro Ammortizzatori al fine di continuare a percepire il sostegno al reddito? sono tenuti o è una semplice opportunità? 2
3 R I lavoratori, anche coloro la cui domanda è stata presentata prima del 4 giugno 2009 e la cui CIG si prolunga oltre il mese di giugno, sono tenuti a partecipare alla Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali per beneficiare del sostegno al reddito. Per tali lavoratori è previsto che i 45 giorni decorrano dalla data di sottoscrizione della DID (e non dalla data di effettiva sospensione). D Cosa succede se un lavoratore si presenta da un operatore scaduti i 45 giorni (termine massimo per attivare il PIP)? R L operatore deve prendere in carico il lavoratore anche dopo la scadenza del suddetto termine purché lo stato di sospensione dal lavoro sia ancora attuale. Regione Lombardia ha previsto 45 giorni di tempo per l attivazione del PIP, si ricorda che in caso di rifiuto a partecipare a percorsi di politica attiva il lavoratore incorre alle sanzioni di cui al dl 185/2008 come convertito dalla legge 02/2009 (fatti salvi casi indipendenti dalla volontà del lavoratore). DOTE: ELABORAZIONE DEL PIP E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ D. Come gestire il principio di "proporzionalità" tra 350,00 euro mensili e numero di ore di CIG in deroga? R. Il valore di 350 è il contributo massimo mensile indipendentemente dalle ore di CIG. Il valore della dote è calcolato moltiplicando il contributo di 350 per i mesi di CIG. Fermi gli standard di servizi, i relativi costi (invariati rispetto alla Dote Lavoro) e l importo massimo spendibile mensilmente (pari ad 700), il PIP può avere una struttura flessibile in base alla partecipazione del lavoratore alle attività concordate. D. I servizi minimi obbligatori, possono essere erogati in misura oraria minore rispetto alle ore da manuale? R. Si, le ore indicate sono dei massimali D. Per quello che riguarda i servizi di formazione, è prevista una durata minima e massima del percorso formativo riparametrata rispetto la durata del periodo di CIG in deroga del lavoratore? Per intendersi: un lavoratore in CIG per 6 mesi può scegliere un percorso formativo breve (per es di 20 h) se la sua necessità di riqualificazione o aggiornamento è ridotta? R. Non è stabilita a priori una durata minima e massima del corso. E fondamentale che il cassa integrato partecipi a percorsi di politica attiva (servizi al lavoro e percorsi formativi) quanto più coerenti con l obiettivo di riqualificazione e con la durata complessiva della CIG 3
4 in deroga. Si ricordano i seguenti vincoli riguardanti le politiche attive: - il contributo massimo mensile riconoscibile è 350; - l importo massimo riconoscibile mensilmente non può essere superiore al doppio del valore medio mensile definito nell avviso (quindi 700). D. L erogazione dei servizi di formazione e servizi al lavoro può essere suddivisa in qualsiasi proporzione nell arco dei mesi di CIG in deroga, mantenendo il minimo di ore di servizi corrispondenti a 350? R. I servizi possono essere erogati in maniera flessibile. Si precisa però che l importo massimo riconoscibile mensilmente non può essere superiore al doppio del valore medio mensile definito nell Avviso ( 700,00). D In caso di cassa integrazione di breve durata (1-2 mesi) i lavoratori possono limitarsi alla fruizione dei servizi di orientamento? R La dote ammortizzatori sociali è un mix di servizi al lavoro e percorsi di formazione. A seconda delle esigenze della persona e della durata della sospensione, è possibile strutturare il PIP con i soli servizi al lavoro. Si ricorda che con il decreto 7891 del 30/07/2009 è stato introdotto il servizio di coaching. D. È possibile utilizzare la Dote apprendistato come politica attiva correlata ad una sospensione di un apprendista? R. Non è possibile utilizzare la dote ammortizzatori sociali per la formazione obbligatoria degli apprendisti. La cassa integrazione infatti sospende la prestazione lavorativa ma non l'obbligo formativo da assolvere. Pertanto in caso di sospensione, non essendo risolto il contratto di lavoro, permane l'obbligo contrattuale di dar seguito al piano formativo concordato. A questo percorso si devono affiancare le politiche attive (Dote Ammortizzatori Sociali), intese come servizi al lavoro e servizi di formazione purché non coincidano con l'obbligo di cui sopra. Per l'apprendista espulso invece viene meno l'obbligo formativo previsto dal contratto. D. Non essendo stato precisato nessun contenuto formativo nell accordo sindacale per la richiesta di CIG in deroga, è possibile proporre ai lavoratori corsi normati sulla sicurezza? R. E possibile frequentare percorsi normati presenti nell offerta formativa D I corsi devono essere frequentati necessariamente in Lombardia? È possibile sottoscrivere il PIP in un altra regione e frequentare lì i suddetti corsi? 4
5 R Se la cassa è richiesta a RL, la persona dovrà usufruire delle politiche attive di quest ultima e non di un altra Regione. D. I dipendenti che si rifiutano di effettuare corsi in cosa incorrono? R. I nominativi dei lavoratori che non siano giunti alla sottoscrizione di un PIP entro il termine, di 45 giorni, fatti salvi i casi in cui questo sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori stessi (a titolo esemplificativo malattia, infortuni, maternità, lutto familiare), sono comunicati all INPS affinché provveda ad applicare le sanzioni previste dalla legge. Allo stesso modo l operatore accreditato è tenuto a comunicare all INPS i nominativi dei lavoratori che, dopo aver sottoscritto un PIP, non partecipino regolarmente agli interventi e ai servizi previsti nel PIP medesimo. Si ricorda che la fruizione di politiche attive è condizione necessaria per poter beneficiare del sostegno al reddito. D. Il monte ore massimo di servizi erogabili da una struttura accreditata in un mese è cumulativo con le altre tipologie di doti o no? R. Il monte ore massimo di servizi erogabili da una struttura accreditata in un mese NON è cumulativo con le altre tipologie di doti. Rispettare le regole previste nel par. 2.2 Elaborazione del Piano di Intervento Personalizzato delle Indicazioni per gli operatori per la partecipazione alla dote lavoro ammortizzatori sociali in deroga All. B al DDUO Per la Dote Lavoro e Dote Formazione verificare i contenuti del Decreto 3303 del 03/04/09. D Il lavoratore può frequentare i corsi anche quando già rientrato al lavoro a pieno regime? R La dote ammortizzatori vale per il periodo di cassa richiesto quindi i corsi devono rimanere in tale periodo. Si ricorda la possibilità di attivare il servizio di coaching, servizio specifico per i destinatari dell Avviso Dote Ammortizzatori sociali in deroga, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze e delle potenzialità personali, sviluppato attraverso un processo di training personalizzato e basato su interventi di sistematizzazione di conoscenze e competenze e su tecniche di miglioramento delle performance professionali, erogabile individualmente o in piccoli gruppi di lavoro (massimo tre destinatari), di cui al d.d.u.o. n del 20/07/2009. Si ricorda che in caso di rientro al lavoro al lavoratore è data la possibilità di proseguire i servizi di formazione - in caso l attività lavorativa glielo consenta nel rispetto della durata di cassa inizialmente autorizzata. 5
6 D Il numero del PIP e ID beneficiario coincidono? R No, l'id del beneficiario e il numero del PIP non coincidono infatti l ID beneficiario è l identificativo dell operatore. RINUNCE, SOSPENSIONI, MODIFICHE E PROROGHE D Come si gestisce il PIP del lavoratore che rinuncia alla dote a seguito di (re)inserimento lavorativo? Deve dichiararlo esplicitamente? Vengono riconosciuti i soli servizi erogati? R Il lavoratore deve dichiararlo esplicitamente nella comunicazione di rinuncia. All operatore può venire riconosciuto l importo corrispondente alle ore di formazione erogate, anche nel caso in cui non sia stata raggiunta la soglia del 50% delle ore preventivate nel pip. Qualora il lavoratore comunichi di aver rinunciato alla dote a seguito di inserimento lavorativo, all operatore sarà riconosciuto l importo corrispondente alle ore di formazione erogate, a prescindere che siano state raggiunte le soglie di liquidabilità delle ore preventivate nel PIP per il singolo servizio formativo. D E possibile apportare modifiche al PIP? R Qualsiasi variazione che comporti modifiche nei contenuti del PIP relative a soggetti coinvolti, luogo di fruizione dei servizi, servizi, valore complessivo del PIP (nel rispetto del importo massimo previsto), tempistica di attuazione (nel rispetto della durata massima prevista per la conclusione della Dote), dovrà essere comunicata attraverso il Sistema Informativo a Regione Lombardia. Le modifiche al PIP generano un nuovo PIP e la revoca del precedente che dovrà essere firmato con CRS da destinatario e operatore ai fini della protocollazione e approvato secondo le modalità previste. Nel caso in cui il destinatario non disponga della CRS, il PIP modificato, così come il PIP originario, deve essere firmato con CRS da parte dell operatore, e con firma autografa dal destinatario, scansionato e inviato tramite il Sistema Informativo. D E possibile sospendere le attività previste nel PIP? R Nel caso in cui il lavoratore destinatario di Dote Ammortizzatori sia interessato da un periodo di sospensione della CIG in deroga per lo svolgimento di attività retribuita (comunicata preventivamente a INPS e a Regione Lombardia) ovvero da un periodo di interruzione della CIG in deroga per un reinserimento temporaneo in azienda, il destinatario potrà richiedere la sospensione della dote per la durata dell'attività lavorativa. 6
7 D Nel caso in cui ad un azienda venga prorogato il termine per l autorizzazione a beneficiare degli ammortizzatori in deroga, al lavoratore deve essere fatto sottoscrivere un altro PIP? R No, viene prorogato il PIP originario con l integrazione di ulteriori servizi che coprano il nuovo periodo, nel rispetto della durata massima del PIP (pari a 12 mesi). Si fa presente che tale proroga configurandosi come variazione del PIP richiede una nuova sottoscrizione e invio a Regione Lombardia come previsto nell allegato B paragrafo 3.3. D In caso di estensione della CIG in deroga è possibile utilizzare eventuali risorse di cui non si è usufruito nel periodo precedente? R In caso di estensione della CIG è possibile utilizzare eventuali economie relative a periodi precedenti anche nei successivi nel rispetto del vincolo di spendibilità di 700 mensili, nell ambito dei vincoli di durata previsti nell allegato A Indicazioni ai destinatari. 7
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