LORO SEDI DISCIPLINA DI BASE DELL ISTITUTO ESONERO DAL SERVIZIO

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1 Prot. n VII 8 n del Circolare n 22 del Allegati n A A Tutti i Professori e Ricercatori Tutto il Personale T.A. LORO SEDI OGGETTO: Disciplina dell esonero dal servizio prevista dall art.72, comma 1, del D.P.R. n 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n 133/2008, alla luce delle novità introdotte dal D.R. n 78 del 31/05/2010, convertito con modifiche nella Legge n 122 del 30/07/2010. Con riferimento alle novità introdotte dalla recente manovra correttiva in materia pensionistica e di trattamento di fine servizio, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni in merito ai rapporti tra la normativa di base dell istituto in oggetto (art.72, comma 1, del D.P.R. n 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n 133/2008 ) e quanto disposto dall art.12 della Legge n 122 del 30/07/2010, anche a seguito dei quesiti posti dallo scrivente Servizio all I.N.P.DA.P. Direzione Centrali Pensioni di Roma e delle recenti chiarificazioni fornite da codesto stesso Istituto previdenziale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ( parere n 8/2010, peraltro inviato anche al Ministero dell'economia e delle Finanze per acquisire le osservazioni di competenza al riguardo ). In particolare, il problema consiste nel rapporto tra la normativa di base dell'istituto, contenuta nel citato art. 72, che stabilisce una durata massima dell'esonero pari a 5 anni, ed il nuovo regime della "finestra mobile" introdotto dalla manovra finanziaria di cui al menzionato D.L. n. 78, in base al quale è posticipata la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico per coloro che non hanno raggiunto i requisiti minimi al 31/12/2010. DISCIPLINA DI BASE DELL ISTITUTO ESONERO DAL SERVIZIO Procedura per il collocamento nella posizione di esonero Il comma 1 dell art.72 del D.P.R. n 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n 133/2008, prevede che, per gli anni 2009,2010 e 2011, il personale in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni ( fra le quali sono ricomprese le Università ), possa richiedere di essere esonerato dal servizio stesso nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell anzianità massima contributiva di 40 anni di servizio. Lo stesso comma precisa come la domanda di collocamento nella posizione di esonero debba essere presentata dal dipendente entro e non oltre il 1 Marzo di ciascun anno, a condizione che nell anno di presentazione della domanda medesima egli raggiunga il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto. Tale requisito minimo và individuato nel regime previdenziale di iscrizione del dipendente ed è pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità. Infatti, come ampiamente illustrato nella Circolare n 19/2010 predisposta dallo scrivente Servizio, la Legge n 122/2010 nulla cambia per quanto concerne il previgente regime disciplinante i requisiti anagrafici e contributivi minimi prescritti per l accesso alla pensione di anzianità. Sulla base della condizione sopra menzionata, la data iniziale del periodo di esonero non può essere antecedente a quella del raggiungimento del requisito minimo. Quindi, 1

2 l Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di tale requisito, sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo già maturato, sia per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nel corso dell anno di presentazione. Riassumendo, per l anno 2011, i dipendenti interessati ad essere collocati nella posizione di esonero dal servizio, dovranno presentare alla scrivente Amministrazione, nel periodo dal 01/01/2011 al 28/02/2011, apposita domanda, sia che essi abbiano già maturato il requisito minimo pari a 35 anni di anzianità contributiva, sia che essi lo maturino nel corso del 2011 ( quindi anche dopo la presentazione della sopraccitata domanda ). La domanda di collocamento nella posizione di esonero, presentata dal dipendente, è irrevocabile. L accoglimento delle domanda da parte dell Amministrazione non è automatico, ma bensì richiede una valutazione da parte di quest ultima, la quale potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, delle strategie e delle politiche in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane, delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni ecc.. Nel compiere tali valutazioni l Amministrazione terrà in debita considerazione il parere espresso in merito dal Responsabile della Struttura nella quale il richiedente è inserito. In ordine al termine del periodo di esonero, ferma restando la sua durata massima quinquennale, l Amministrazione, nell assentire all istanza, deve regolare la decorrenza dell esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione, in modo da evitare soluzioni di continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e la corresponsione del trattamento di pensione. Configurazione giuridica della posizione di esonero La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, bensì come una sospensione del rapporto di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque (5) anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l Amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento in posizione di esonero. Tale percentuale viene elevata al 70% nel caso in cui il dipendente, nel periodo di esonero dal servizio, svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale ed organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L esonero dal servizio non consente l instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Durante tale periodo invece, ai sensi del comma 5 della Legge n 133/2008, il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità, purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. Tale disposizione è intesa ad evitare che il soggetto, una volta collocato in posizione di esonero, venga utilizzato con contratti di consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa Amministrazione di appartenenza e, più in generale, da parte di altre amministrazioni o da parte di organismi a partecipazione pubblica, con possibile accrescimento degli oneri a carico del bilancio pubblico. Deve, pertanto, ritenersi precluso anche lo svolgimento di prestazioni tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come, ad esempio, le società di consulenza e le associazioni. Come sopra accennato, è invece consentito ed incentivato lo svolgimento di attività di volontariato, fermo restando che il comma 5 in esame prevede che in ogni caso non sia 2

3 consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio per l Amministrazione di appartenenza. Permane, quindi, in capo a quest ultima il dovere di verificare la compatibilità tra la perdurante vigenza del rapporto di lavoro e l attività che il dipendente intende svolgere durante il periodo di collocamento in esonero. Pertanto, all atto della richiesta di esonero, sarà onere dell interessato comunicare in maniera compiuta all Amministrazione il tipo di attività che lo stesso intende svolgere, dovendosi ritenere preclusa la possibilità di assentire all istanza nel caso in cui l attività, per la natura del rapporto o per il suo oggetto, risulti incompatibile con la posizione di esonero o con l attività istituzionale dell Amministrazione. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dal dipendente nel caso di inizio o mutamento di attività nel corso del periodo di esonero. Brevi considerazioni in merito al trattamento economico del personale in posizione di esonero Al riguardo, si ritiene utile precisare come il trattamento economico temporaneo da corrispondere al dipendente interessato, una volta determinato, resti fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire rivalutazioni per effetto di rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento in posizione di esonero dal servizio. Sono fatte salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero, che abbiano cioè effetti retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati. Poiché il periodo di esonero, ai sensi del comma 4 dell art.72 del D.P.R. n 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n 133/2008, è utile ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio TFS, durante tale periodo il versamento dei contributi all I.N.P.DA.P. deve essere effettuato sulle retribuzioni che ciascun dipendente avrebbe percepito, per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. Pertanto, dovranno essere aggiornate, a cura dell Amministrazione, le basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli importi rideterminati per effetto dei rinnovi contrattuali o dei miglioramenti retributivi nel frattempo intervenuti, mentre per la retribuzione accessoria variabile, in assenza di prestazione di servizio, si farà riferimento agli importi presi in considerazione per la determinazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio. Maggiori informazioni potranno essere richieste dai soggetti interessati direttamente al Servizio Trattamento Economico del Personale di questo Ateneo. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE SPETTANTE AL TERMINE DEL PERIODO DI ESONERO Come detto precedentemente, il comma 1 dell art.72 del D.P.R. n 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n 133/2008, prevede come unica condizione per ottenere l esonero dal servizio, la sussistenza del requisito contributivo dei 35 anni, senza richiedere anche l ulteriore requisito dell età ( anzianità anagrafica ). La norma stabilisce altresì la non revocabilità della richiesta di esonero presentata, nei termini sopra riportati, dal dipendente, rimanendo quest ultimo vincolato alla volontà espressa. Inoltre, una volta che l esonero è stato disposto, l Amministrazione non può consentire che il soggetto ritorni in servizio per riprendere l attività eventualmente al fine di 3

4 raggiungere il limite di età previsto ai fini della pensione di vecchiaia ( ad oggi 65 anni per i lavoratori e 61 anni per le lavoratrici ). Il comma 11 dell art.72 del D.P.R. n 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n 133/2008, prevede la possibilità per l Amministrazione di risolvere il contratto una volta che il dipendente ha raggiunto il requisito dell anzianità contributiva di 40 anni, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Ciò premesso, la portata del comma 4 del D.P.R. n 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n 133/2008, deve essere estesa, nel senso che, sia il dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il limite di età previsto per la pensione di vecchiaia oltre al requisito contributivo dei 40 anni, sia il dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il requisito contributivo summenzionato, ma non il limite di età, hanno diritto al trattamento di quiescenza per limiti di servizio. In tale contesto si inseriscono il disposto dell art.12 della Legge n 122 del 30/07/2010 e le precisazioni fornite dall I.N.P.DA.P. Direzione Centrali Pensioni di Roma e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione ( parere n 8/2010, peraltro inviato anche al Ministero dell'economia e delle Finanze per acquisire le osservazioni di competenza al riguardo ). L art.12, comma 1, della Legge in esame, prevede, per i lavoratori dipendenti, l accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico ( vecchiaia, anzianità di servizio, limiti di servizio ) decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti ( cosiddetta finestra mobile ). La nuova disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011. Conseguentemente nei confronti di coloro che maturano i sopra menzionati requisiti minimi entro il 31/12/2010, continuano a trovare applicazione le finestre di accesso al trattamento di quiescenza previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei prescritti requisiti (art. 12, comma 1, let. a, e comma 2, let. a). Pertanto, nulla cambia in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti entro il 31 Dicembre 2010 e ciò vale sia per i dipendenti in servizio, sia per i dipendenti collocati o da collocare in esonero. Quindi, l'amministrazione valuterà la situazione caso per caso in relazione alla specifica posizione dell'interessato. Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre mobili, occorre distinguere a seconda che l'esonero sia già in corso all'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 (31 Maggio 2010) o debba essere ancora concesso o attivato: a) Se l'esonero era già in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime della finestra mobile porterà come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio. Questo, in analogia a quanto avviene per i dipendenti che sono in servizio nell'amministrazione, per i quali prosegue il rapporto di lavoro sino al momento in cui possono conseguire il trattamento pensionistico. b) Se l'esonero non è stato ancora concesso o attivato, la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo presente la finestra mobile e mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero. A mero titolo esemplificativo: 1) Situazione del dipendente richiedente il collocamento in esonero nel 2011 : - anzianità contributiva pari a 35 anni maturati al 03/03/2010; - età anagrafica al 31 Dicembre 2010: 58 anni. 4

5 Per quanto concerne le date di decorrenza delle pensioni di anzianità a fronte della maturazione dei requisiti entro il 31/12/2010, si precisa come esse derivino dalle finestre programmate introdotte dalla Legge n 247 del 2007, in vigore dal 01/01/2008, di cui si riporta il relativo estratto : PERIODO MATURAZIONE REQUISITI REQUISITI ACCESSO AL PENSIONAMENTO 01/01/ /06/2010 Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 95) con minimo 59 anni di età e 36 anni di contribuzione 01/01/2011 oppure, in alternativa 60 anni di età e 35 anni di contribuzione 01/07/ /12/2010 Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 95) con minimo 59 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 60 anni di età e 35 anni di contribuzione 01/07/2011 Nel caso in esame il dipendente, avendo un età anagrafica al 31/12/2010 inferiore al minimo di 59 anni previsto dalla sopraccitata finestra, è soggetto alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n 122/2010 ( finestra mobile ). Quindi, si calcola il periodo temporale necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio (03/03/2015). Si aggiunge la finestra mobile di un (1) anno e tre (3) mesi ( 03/06/2016) (incremento dei requisiti in vigore, pari all incremento della speranza di vita accertato dall ISTAT in relazione al triennio precedente di riferimento, stabilito in prima applicazione, dall art.12, commi da 12-bis a 12-quiquies, della Legge n 122/2010): per cui la pensione decorrerebbe dall 01/07/2016. Dedotti i 5 anni del periodo di esonero, ne consegue che il dipendente rimane in servizio fino al 30/06/2011, è collocato in esonero dall 01/07/2011 al 30/06/2016, ed è in quiescenza dall 01/07/ ) Situazione del dipendente richiedente il collocamento in esonero nel 2011 : - anzianità contributiva pari a 35 anni maturati al 03/03/2011; - età anagrafica al 31 dicembre 2010: 58 anni. Nel caso in esame, a maggior ragione rispetto al caso precedente, il dipendente matura il requisito dei 35 anni di contribuzione nel 2011: quindi al 31/12/2010 non soddisfa alcuno dei requisiti anagrafici e contributivi previsti a tale data dalla Legge 247 del 2007 relativamente ai pensionamenti per anzianità e, conseguentemente, è soggetto alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n 122/2010 ( finestra mobile ). Quindi, si calcola il periodo temporale necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio (03/03/2016). Si aggiunge la finestra mobile di un (1) anno e tre (3) mesi (03/06/2017) (incremento dei requisiti in vigore, pari all incremento della speranza di vita accertato dall ISTAT in relazione al triennio precedente di riferimento, stabilito in prima applicazione, dall art.12, commi da 12-bis a 12-quiquies, della Legge n 122/2010), per cui la pensione decorrerebbe dall 01/07/2017. Dedotti i 5 anni del periodo di esonero, ne consegue che il dipendente rimane in servizio fino al 30/06/2012, è collocato in esonero dall 01/07/2012 al 30/06/2017, ed è in quiescenza dall 01/07/

6 Visto l approssimarsi, per l anno 2011, del periodo nel quale i dipendenti interessati dovranno presentare domanda di collocamento in posizione di esonero dal servizio (01/01/ /02/2011 ) alla scrivente Amministrazione, si invitano le SS.LL., qualora necessitassero di ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a quanto esposto, sia di carattere generale, sia di carattere specifico e personale, ad inviare i propri quesiti via alla casella di struttura quiescenza@unige.it, o a prendere contatto direttamente con il Settore VI Previdenza e Quiescenza attraverso i recapiti telefonici di seguito riportati : Tel Tel Tel MP/GG/CM Responsabile del procedimento: Sig. Claudio Marcenaro Capo Settore Previdenza e Quiescenza Per informazioni : quiescenza@unige.it Fax

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