SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2017

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1 Circolare n. 42 GLP/cg 4 luglio 2017 DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI COMPRO ORO, IN AT- TUAZIONE DELL ARTICOLO 15, COMMA 2, LETTERA L), DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170 DECRETO LEGISLATI- VO 25 MAGGIO 2017, N. 92- Sulla G.U. n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 recante Disposizioni per l esercizio dell attività di compro oro, in attuazione dell articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n Il Decreto legislativo introduce una nuova disciplina per l attività dei compro oro definendo gli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite. E opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse, rinviando, per le parti non trattate, al testo del Decreto allegato alla presente. Art. 1- Definizioni La disposizione individua una serie di definizioni (tra le quali anche quelle di attività di compro oro 1 e di operazione di compro oro 2 ). Giova, in questa sede, evidenziare quella di operatore compro oro che viene identificato con il soggetto, anche diverso dall operatore professionale in oro di cui alla L. n. 7/ 2000, che esercita l attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Art. 3- Registro degli operatori compro oro L articolo in commento istituisce, presso l OAM 3, il Registro degli operatori compro oro precisando che l esercizio della relativa attività è riservato agli operatori iscritti; il possesso della Licenza per l attività in materia di oggetti preziosi di cui all art.127 del TULPS è il presupposto per l iscrizione in detto registro. La disposizione, inoltre, individua le modalità di iscrizione nel registro e di invio dei dati identificativi dell operatore compro oro oltre all obbligo di comunicazione delle relative variazioni (entro 10 giorni). Sarà l OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, a disporre l iscrizione dell operatore nel registro, con l assegnazione a ciascun iscritto di un codice identificativo unico. Ad un decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dall entrata in vigore del decreto in esame, è rimesso il compito di individuare le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro, oltreché, l entità e i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti. L articolo precisa, inoltre, che gli obblighi di iscrizione nel registro e di comunicazione si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle 1 L attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all attività prevalente. 2 La compravendita, all ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. 3 Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell art. 128 undecies del d. Lgs. n. 385/

2 banche, che svolgono in via professionale l attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d Italia, ove svolgano o intendano svolgere l attività di compro oro (per tali operatori rimane, comunque, ferma la disciplina prevista nella L. n. 7/2000 nonché quella in materia di antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo). Art. 4- Obblighi di identificazione della clientela La disposizione individua le specifiche modalità 4 con cui i compro oro devono, prima dell esecuzione dell operazione, identificare la clientela e pone l obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente, per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro, indipendentemente dal fatto che l acquisto o la vendita dell oggetto prezioso usato siano effettuati con un unica operazione o con più operazioni frazionate. Art. 5- Tracciabilità delle operazioni di compro oro Per garantire la piena tracciabilità delle transazioni effettuate nello svolgimento della propria attività, i compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. Per tali intendendosi la compravendita, all ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. I compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata sono tenuti a compilare una scheda, numerata progressivamente e recante specifici elementi meglio descritti nel comma 2 dell articolo in commento (al quale si rinvia per una disamina completa) e tra i quali, ad esempio, compaiono anche due fotografie digitali dell oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse, nonché 4 Trattasi delle modalità di cui: - all art. 18, comma 1, lett. a), del d. lgs. 231/2007, ai sensi del quale, Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente ; - e all articolo 19, comma 1, lettera a) del medesimo d. lgs. 231/2007 che così dispone I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014; 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente; 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza. 2

3 l integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all oggetto completa dei dati identificativi: - di altro operatore compro oro o cliente a cui l oggetto è stato ceduto; - dell operatore professionale di cui alla L. n. 7/ 2000 cui l oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; - delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l oggetto è stato ceduto. Conclusa l operazione, delle informazioni acquisite l operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa. Art. 6- Obblighi di conservazione La disposizione prevede che gli operatori compro oro sono tenuti a conservare: - le informazioni sui clienti di cui all articolo 4; - le schede di cui all articolo precedente; - e copia delle ricevute riepilogative rilasciate per un periodo di 10 anni. Nell individuare le caratteristiche che devono avere i sistemi di conservazione utilizzati (tra i quali vi è anche, ad esempio, l accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti) viene precisato che detti sistemi devono rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e garantire il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. Viene, da ultimo, precisato che l adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all art. 128 del TULPS. Resta, comunque, fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall art. 128, comma 5, del suddetto Testo U- nico. Art. 7- Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette E posto a carico degli operatori compro oro l obbligo di invio alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l Italia) delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni indicate nell articolo in commento 5. Art. 8- Esercizio abusivo dell attività Art. 9- Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all OAM Art. 10- Sanzioni La prima norma (art. 8) prevede che lo svolgimento dell attività di compro oro, in assenza dell iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro a euro. 5 L articolo 35 del D.lgs. 231/2007. Viene, inoltre previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del medesimo d. Lgs. 231/

4 La seconda norma (art. 9) fissa le sanzioni per l inosservanza degli obblighi di comunicazione all OAM delle variazioni di cui all articolo 3 e precisa che la procedura per la contestazione delle violazioni in argomento e l irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell OAM. Per tale violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, viene triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. La terza disposizione ( art. 10) individua le sanzioni irrogate in caso di mancato rispetto delle norme del decreto in esame tra le quali anche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all articolo 4. La stessa sanzione si applica agli operatori che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Per gli operatori compro oro che non effettuano la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Art. 11- Controlli e procedimento sanzionatorio Art. 12- Criteri per la quantificazione delle sanzioni La prima norma (art. 11), oltre ad individuare nel Ministero dell economia e delle finanze, l organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando le competenze dell OAM, contiene una descrizione del procedimento sanzionatorio. Nel medesimo articolo vengono disciplinati i poteri della Guardia di Finanza che può proporre anche la sanzione accessoria della sospensione dell attività da 15 giorni a tre mesi nel caso accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni del Decreto in esame e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell apposita sottosezione del registro, avvenute nel corso dell ultimo triennio. E anche prevista la cancellazione dal Registro in caso di violazioni di obblighi del Decreto in commento commesse successivamente all esecuzione del provvedimento di sospensione. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione, è prevista l interdizione dall iscrizione nel registro per l operatore compro oro nonché per i suoi familiari (per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori). La seconda norma (art. 12), invece, è interamente dedicato all individuazione dei criteri cui il Ministero dell economia e delle finanze si attiene nella quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compare anche la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile. Art. 13- Ulteriori disposizioni procedurali La norma attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione circa i decreti sanzionatori adottati ai sensi del presente decreto. 4

5 Art. 14- Disposizioni transitorie e finali Nella disposizione è precisato che la gestione del registro degli operatori compro oro verrà avviata dall OAM entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto menzionato nell articolo 3. Si segnala che il decreto legislativo testé esaminato entrerà in vigore il 5 luglio c.a. allegato 5

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