La normativa antiriciclaggio

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1 Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, al fine di integrare l attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha esteso la disciplina antiriciclaggio a soggetti esercenti altre attività, particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

2 Tra questi soggetti: - i fabbricanti, i mediatori e i commercianti di oggetti preziosi, in possesso della licenza di cui all art. 127 del T.U.L.P.S.; - gli artigiani fabbricanti di oggetti preziosi, titolari di marchio di identificazione. (Art. 1, comma 1, lettere h) e l), D. Lgs. n. 374/1999)

3 Per questi soggetti, gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si sarebbero dovute assolvere integrando i dati richiesti in applicazione dell art. 128 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n (Art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 374/1999)

4 Il D. Lgs. n. 374/1999, però, non ha mai, di fatto, trovato pratica attuazione per le imprese orafe, gioielliere ed argentiere, non essendo stati emanati i provvedimenti attuativi previsti dall art. 7 del decreto medesimo.

5 Con la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari a dare attuazione, nel nostro Paese, ad una serie di direttive comunitarie.

6 Tra queste anche la direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001, recante Modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

7 Da tale delega trae origine il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, a cui è stata data successiva attuazione con il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006, n. 143, e con il provvedimento dell Ufficio Italiano dei Cambi 24 febbraio 2006.

8 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Sia il D. Lgs. n. 374/1999, sia il D. Lgs. n. 56/2004 presentano, a nostro avviso, aspetti di dubbia costituzionalità.

9 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Il D. Lgs. n. 374/1999, infatti, ripristinava, di fatto, l obbligo di registrazione delle operazioni, di cui all art. 128, commi 1, 2, 3 e 4, del T.U.L.P.S., dei quali la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121/1963, aveva sancito la illegittimità costituzionale nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti nuovi.

10 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Il D. Lgs. n. 56/2004, oltre a ciò, presenta aspetti di dubbia costituzionalità sia per quanto attiene il rispetto del principio di uguaglianza, sancito dall art. 3 della Costituzione, sia per quel che riguarda il rispetto della delega legislativa concessa dal Parlamento, ai sensi dell art. 76 della Costituzione.

11 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Relativamente al primo aspetto, il settore orafoargentiero, pur non essendo l unico a trattare beni di elevato valore, è il solo a cui vengono imposti gli oneri derivanti dalla legislazione antiriciclaggio.

12 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Inoltre, poiché l assoggettamento a tali obblighi deriva da una situazione soggettiva di colui che le effettua (possesso della licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. o assegnazione del marchio di identificazione), è evidente che alcune operazioni sono soggette alla normativa antiriciclaggio se eseguite da questi soggetti, non lo sono se messe in essere da altri, senza alcuna oggettiva motivazione.

13 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Riguardo al rispetto della delega legislativa concessa dal Parlamento al Governo, ai sensi dell art. 76 della Costituzione, si ricorda che essa è stata esercitata in base all art. 1 della legge n. 14/2003, il quale recita: Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B - tra queste è la direttiva 2001/97/CE.

14 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Si deve, però, evidenziare come l art. 2 della direttiva in parola reciti testualmente: Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti: 6) commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d arte e case d asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a euro;

15 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Sembra evidente che la direttiva comunitaria, utilizzando il termine commercianti, voglia limitare la propria portata alle operazioni, di importo pari o superiore a euro, aventi per controparte un privato (e non anche quelle all interno della filiera distributiva) e, comunque, solo a quelle in cui il pagamento sia effettuato in contanti.

16 ASPETTI DI DUBBIA COSTITUZIONALITA Conseguentemente, il D. Lgs. n. 56/2004, che ha esteso a tutte le operazioni, anche quelle tra operatori professionali del comparto, di importo pari o superiore a euro, a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato, non ha semplicemente dato attuazione alla direttiva, ma ne ha esteso notevolmente il campo di applicazione, eccedendo così la delega legislativa già ricordata.

17 RISCHI DI CARATTERE ECONOMICO La nuova normativa pone ulteriori obblighi a carico di un settore composto, per lo più, da imprese di piccole e piccolissime dimensioni che, inoltre, sta attraversando una fase di forte crisi congiunturale (peraltro riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria dello Stato).

18 RISCHI DI CARATTERE ECONOMICO Il rischio è che il provvedimento, da un lato, si trasformi per le imprese in un onere ed in un adempimento burocratico aggiuntivo (anche per implicazioni con la tutela della privacy), dall altro si rifletta negativamente sulle vendite (sia per quanto riguarda l export, sia relativamente al mercato interno).

19 INEFFICACIA SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO In primo luogo non si comprende in che modo l acquisto di oggetti preziosi possa essere definita attività particolarmente suscettibile di utilizzazione ai fini di riciclaggio, vista la profonda differenza tra il costo di acquisto ed il realizzo in caso di rivendita dell oggetto (- 50%).

20 INEFFICACIA SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO Inoltre le imprese sono già in possesso di apposita licenza rilasciata dal Questore. Le imprese artigiane, che ne sono esentate, devono, comunque, essere iscritte all albo provinciale delle imprese artigiane.

21 INEFFICACIA SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO Difficoltà oggettiva ad individuare le c.d. operazioni frazionate. Impossibilità di effettuare un efficace controllo dei dati registrati su supporti cartacei dalle oltre imprese del settore.

22 INEFFICACIA SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO Infine, stante il divieto di pagamento in contanti (o altri mezzi di pagamento equivalenti) per importi superiori a euro (art. 1, legge n. 197/1991), vi è una duplicazione dei controlli, ai fini dell antiriciclaggio, già effettuati da soggetti ben più attrezzati di quel che possano essere le imprese orafe.

23 OBBLIGHI Identificazione dei clienti Istituzione dell archivio unico e registrazione delle operazioni Segnalazione delle operazioni sospette

24 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI Identificazione diretta: è effettuata alla presenza fisica del cliente. La verifica dell identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l identificazione e non scaduto. Per l identificazione di soggetti non comunitari si procede all acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

25 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI Nel caso di società o ente, ovvero qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, deve essere verificata l effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale società o ente.

26 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI Identificazione indiretta: è quella che può essere effettuata anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: - il cliente è già stato precedentemente identificato; - in relazione a operazioni effettuate con sistema di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto valori o mediante carte di pagamento;

27 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI - i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale; - i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell autorità consolare italiana.

28 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI Identificazione a distanza: nello svolgimento dell attività a distanza, l identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata apposita attestazione, atta a confermare l identità del cliente, rilasciata da: - intermediari abilitati; - enti creditizi o finanziari di Stati membri dell U.E.; - banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra U.E. purché aderenti al GAFI.

29 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI L attestazione può essere sostituita dall utilizzo, quale strumento di pagamento, del bonifico bancario, integrato dalla procedura, espressamente prevista, della attribuzione del codice cliente.

30 L art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 56/2004 recita: Il Ministro dell economia e finanze,... avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell archivio nell ambito di gruppi, stabilisce con regolamento... il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.

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