L.R. n. 63/78 art. 50 (prestiti per la conduzione aziendale) ISTRUZIONI OPERATIVE

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1 L.R. n. 63/78 art. 50 (prestiti per la conduzione aziendale) ISTRUZIONI OPERATIVE PREMESSE La deliberazione della Giunta Regionale n dell 8/10/2007 ha istituito, a partire dall 1/01/2008, un programma che prevede la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, di durata massima di un anno, di cui all articolo 50 della L.R. n. 63/78 sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1860/2004, ora sostituito dal Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, n. L 337/35), e del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore «de minimis» (G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379). Il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 esclude dall ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l importo di 7.500,00 nell arco di tre esercizi fiscali e l importo cumulativo corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli non può superare nel triennio il valore di ,00. Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l importo di ,00 nell arco di tre esercizi finanziari. BENEFICIARI Possono beneficiare dell aiuto gli imprenditori agricoli sotto elencati, purché aventi sede operativa in Regione Piemonte ed in possesso dei requisiti di cui all articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale: 1. società cooperative, siano esse di produzione, servizio, forestali o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli; 2. società di capitali operanti nel settore agroalimentare: - le cui quote di partecipazione od azionarie sono possedute in maggioranza da cooperative agricole e loro consorzi e/o organizzazioni di produttori agricoli riconosciute dalla Regione. La maggioranza delle quote può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di società a capitale prevalentemente pubblico; - il cui prodotto ceduto dalle società cooperative agricole partecipanti e dai soci delle stesse è pari al 51% del prodotto complessivamente lavorato dalle medesime società. Per le Società che svolgono attività di servizi o di produzione mezzi tecnici per l agricoltura e la zootecnia, la percentuale di conferimento, pari al 51%, viene 1

2 determinata in relazione ai servizi forniti alle società cooperative partecipanti ed ai soci delle stesse. CONTRIBUTI Per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte è pari al 40% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione delle domande di finanziamento a condizione che almeno il 50% dell importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da Confidi che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall art. 13 della L. n. 326/2003. In caso non ricorra quest ultima condizione il contributo negli interessi sarà ridotto di 0,30 punti percentuali. Per le imprese ubicate in zona montana, nel limite fissato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/1985, il contributo negli interessi così come sopra determinato è incrementato fino ad un punto percentuale. Il tasso di riferimento è calcolato sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 21/12/1994. Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre PROCEDURE 1. La domanda, redatta sullo specifico modello in dipendenza del regolamento comunitario applicato, dovrà essere inoltrata all Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora, Settore Sviluppo Agro-industriale, all Istituto di credito prescelto, e, se prevista la garanzia, al Confidi prescelto, completa della sotto elencata documentazione: a) copia dell atto costitutivo e dello statuto vigente con gli estremi di omologazione (se non sono mai stati presentati al Settore Sviluppo Agro-industriale dell Assessorato Agricoltura) o dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, attestante che gli stessi sono già stati presentati e che lo statuto non ha subito variazioni; b) copia della delibera dell organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l intervento regionale e di avvalersi o meno della garanzia prestata da confidi con indicazione dell Istituto di credito prescelto, della durata e dell entità del prestito; c) copia dell ultimo bilancio di esercizio (per istituti di credito e confidi copia degli ultimi due bilanci di esercizio), recante gli estremi di deposito, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale dell assemblea che lo ha approvato; d) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione; e) (solo se cooperative) copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220; f) (solo se cooperative e altre forme associative) elenco soci dal quale risulti il conferimento dei prodotti agricoli nell ultima annata agraria (mod ); g) (solo se società di capitali): - elenco dei soci con l indicazione della percentuale di capitale posseduta da ognuno (mod ); - elenco dei fornitori della materia prima (modello 04.95); h) dettaglio delle voci di costo del conto economico dell ultimo bilancio di esercizio depositato, firmato dal legale rappresentante dell impresa richiedente; 2

3 i) conto economico preventivo dettagliato relativo al periodo per il quale viene richiesto il prestito (solo in caso di nuove imprese o di significativo incremento della produzione qualora l importo del prestito non possa essere determinato sulla base dei dati dell ultimo bilancio di esercizio depositato); j) copia del documento di identità del legale rappresentante; k) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47, (già inclusa nel modello di domanda di finanziamento) che attesti che la ditta: - è in regola con i versamenti contributivi; - ha rispettato gli obblighi e/o possiede i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l acquisto di latte dal primo acquirente che effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto; - ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell ambito dell applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali (specificare quali); - ha restituito somme non dovute eventualmente percepite nell ambito dell applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA; - i componenti del consiglio di amministrazione non hanno subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. I modelli specifici e di autocertificazione sono reperibili anche sul sito internet della Regione Piemonte all indirizzo: 2. L Assessorato Agricoltura emette il nulla osta all operazione di credito, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa, riportante, tra l altro, la spesa ammessa a prestito di conduzione, calcolata sulla base di quanto disposto al punto 7, ed il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. La concessione dell aiuto è condizionata alla sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 3 ed alla verifica del rispetto dei massimali previsti dai regolamenti comunitari citati. In particolare le agevolazioni in regime de minimis concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 non possono superare i ,00 (in ESL: equivalente sovvenzione lordo) nell arco di tre esercizi finanziari. Poiché però, l espressione esercizio finanziario, con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell impresa, non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento, e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, si stabilisce di intendere l esercizio finanziario come quel lasso di tempo rispetto al quale il beneficiario deve dare conto all amministrazione competente della sua attività economica, sia sotto il profilo fiscale che contabile. Le agevolazioni in regime de minimis concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007, per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all Allegato I del trattato, non possono superare i 7.500,00 (ESL) nell arco di tre esercizi fiscali. Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile: in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si dovrà procedere a ricalcolare l importo complessivo 3

4 degli aiuti concessi nell esercizio finanziario/fiscale in questione nonché nei due esercizi precedenti. Gli Uffici regionali sono tenuti all aggiornamento delle banche dati de minimis. 3. La ditta beneficiaria è tenuta alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dell agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, n. L 337/35) e del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore «de minimis» per le altre imprese agricole (redatto sulla base del modello appendice A della D.G.R. n del 17/09/2007). 4. Entro tre mesi dalla data di emissione del nulla osta regionale l istituto bancario prescelto, acquisita la garanzia da parte del Confidi, se prevista, e tenuto conto dell eventuale accordo sottoscritto con la Regione Piemonte, eroga il prestito di conduzione al tasso di interesse al netto del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. Nel limite dell ammontare del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte indicato nel nulla osta, il beneficiario potrà stipulare un prestito di conduzione di importo maggiore e di durata inferiore all anno. 5. Entro dodici mesi dal perfezionamento del prestito di conduzione l istituto di credito dovrà inoltrare al competente settore regionale apposita rendicontazione contenente le seguenti informazioni: numero e data del nulla osta, denominazione beneficiario; comune sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; importo e durata del prestito; tasso agevolato a carico del beneficiario; tasso ed importo complessivo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, estremi del conto corrente bancario per l accredito del contributo regionale, indicazione del Confidi se almeno il 50% dell importo del prestito è assistito da garanzia. L istituto di credito bancario e l impresa beneficiaria sono tenute a comunicare al competente settore regionale l eventuale estinzione anticipata del prestito. 6. Con successivo provvedimento la Regione provvederà a liquidare il contributo negli interessi. 7. Ai fini della determinazione della spesa di gestione ritenuta ammissibile e della spesa ammessa a prestito si dovrà tenere conto di quanto sotto indicato. Determinazione della spesa di gestione ritenuta ammissibile In linea di massima, concorrono a costituire la spesa di gestione ritenuta ammissibile le seguenti voci di costo della produzione del conto economico dell ultimo bilancio di esercizio depositato, che non siano già state oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica: - B 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (escluso acquisti di prodotti ceduti tal quale); - B 7) per servizi; - B 8) per godimento di beni di terzi; - B 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali L esatta spesa di gestione ammissibile sarà comunque calcolata sulla base del dettaglio delle voci di costo sopra indicate. 4

5 Determinazione della spesa ammessa a prestito di conduzione La spesa ammessa al prestito di conduzione è calcolata moltiplicando la spesa di gestione ritenuta ammissibile per il tempo massimo di esposizione dei capitali (espresso in mesi e riportato nelle seguenti tabelle), variabile a seconda del comparto di appartenenza, diviso per dodici. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a prestito si dovrà tenere conto delle reali esigenze di liquidità dell impresa richiedente e dell ammontare dei prestiti di gestione agevolati in essere. Imprese di produzione ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE 5 ALLEVAMENTO BOVINI DA INGRASSO (*) ALLEVAMENTO SUINI 7 ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO 5 ALLEVAMENTO CUNICOLO 4 FLORICOLO 10 CONDUZIONE TERRENI 6 (*) per gli allevamenti di bovini da ingrasso il tempo medio di esposizione sarà equivalente ai mesi del ciclo produttivo adottato al momento della richiesta di finanziamento. Imprese di servizi ed altre AGROFORESTALE 10 ACQUISTO MEZZI TECNICI/SERVIZI 5 SERVIZIO MACCHINE AI SOCI 5 Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli LATTE: LATTE E FORMAGGI CON STAGIONATURA FINO A SEI MESI 3 STAGIONATURA OLTRE 6 MESI 6 CARNE 3 CEREALI 4 ORTOFRUTTA 3 VINO 5 ALTRI PRODOTTI 3/7 5

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