CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO di PADOVA C.U.S. Padova A.S.D. S T A T U T O
|
|
- Aniello Di Lorenzo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO di PADOVA C.U.S. Padova A.S.D. S T A T U T O Approvato dall Assemblea dei soci il 13 marzo 2003 Modifiche approvate dall Assemblea dei soci il 9 dicembre 2004, il 19 aprile 2006, il 27 aprile 2009 C.U.S. Padova - Persona giuridica di diritto privato riconosciuta dalla Regione Veneto con Decreto n. 25 del 21 marzo 2005
2 ART. 1 - Definizione TITOLO I - Natura e scopi 1. È' costituita l associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo PADOVA - C.U.S PADOVA Associazione Sportiva Dilettantistica. 2. Il C.U.S. PADOVA è un Ente Sportivo Universitario, che aderisce alla Federazione nazionale denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore, ed all E.U.S.A. (European University Sport Association). 3. Il C.U.S. PADOVA è associazione che realizza le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I. cui aderisce, ai fini delle L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 lett. c), L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 lett. d), lett. g) e successive modificazioni. 4. Il C.U.S. PADOVA attua le sue finalità istituzionali nell ambito dell aggregazione universitaria dell Università degli Studi di Padova direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I.. 5. Il C.U.S. PADOVA, associazione sportiva costituita il 23/03/1946, è stato sin dal 1968 organo periferico del C.U.S.I. - persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell art. 27 comma 2 dello Statuto CONI- e ne rappresenta la continuità come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I.. 6. Il C.U.S. PADOVA considera l esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l intero corso della vita. 7. Il C.U.S. PADOVA si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti. 2
3 8. Il C.U.S. PADOVA rivolge la propria attività a tutti gli studenti universitari del Veneto, ed agli studenti delle Scuole della Provincia di Padova. ART. 2 - Finalità 1. Sono finalità del C.U.S. PADOVA : a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche. b) l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell ambito del CONI, della FISU, delle FSN e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall art. 1 comma 5; c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l istituzione e l incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente dell Università di Padova; d) lo sviluppo e l attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d intesa con le università nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse del CUSI; e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d intesa con l Università di Padova, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione scuola-università all interno di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il tramite della cultura sportiva; f) l implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d intesa con l Università di Padova; g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari. 3
4 h) l attuazione di attività ed azioni di promozione sociale, civile, culturale, di ricerca etica, a favore dei propri associati o di terzi partecipanti, utilizzando lo sport, nonché i principi etici che lo animano, quale elemento propulsore delle iniziative di utilità sociale. 2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre: a) Acquisire in proprietà o condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l organizzazione e la pratica sportiva; gestire impianti affidati dall Università ovvero da enti pubblici o privati; b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati; c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria. d) analizzare temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive; e) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti; f) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali e nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche. ART. 3 - Natura 1. Il C.U.S. PADOVA è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro. 2. Il C.U.S. PADOVA ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell associazione ed all atto dell eventuale liquidazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 3. Il C.U.S. PADOVA richiede il riconoscimento della personalità giuridica alla Regione Veneto, in conformità alla normativa vigente. 4. L adesione del C.U.S. PADOVA al CUSI comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi, a sensi della vigente normativa. 4
5 5. Il C.U.S. PADOVA accetta le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole federazioni. ART. 4 - Durata e Sede 1. La durata dell Associazione è illimitata. 2. Il C.U.S PADOVA ha sede legale a Padova. ART. 5 - Modalità di adesione al C.U.S.I. 1. Il C.U.S. PADOVA, già organo associativo del C.U.S.I., con l approvazione del presente statuto è socio - federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art Il C.U.S. PADOVA accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari. 3. Il C.U.S. PADOVA acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente: a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo; b) si obbliga a versare all atto dell adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I.. c) si impegna a rispettare il principio della democrazia interna nell'ambito della gestione associativa. 4. In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., il C.U.S. Padova decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.). 5
6 ART. 6 - Strutture organizzative 1. Il C.U.S. PADOVA struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne denominate sezioni sportive e in articolazioni periferiche coincidenti con le località in cui operano sedi distaccate dell'università di Padova. 2. Le articolazioni interne e periferiche, ai soli fini dell attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo, fermo restando che tali articolazioni non possono godere di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e operano per delega degli organi del C.U.S. PADOVA secondo le norme di regolamento. ART. 7 - Soci TITOLO II - I Soci 1. Sono soci le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell accoglimento della domanda di iscrizione. I soci si classificano in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all attività espletata dal C.U.S., a sensi art. 15 Statuto CUSI. 2. Sono soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti all'università di Padova, che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. PADOVA. 3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare da tale categoria entro l anno successivo all anzidetta cessazione. 4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, accettando di rispettare statuto e regolamenti del CUSI e del C.U.S. PADOVA. 5. L ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione comprovante l attività sportiva svolta nell ambito del C.U.S. PADOVA. 6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci. 6
7 7. È fatto divieto, per l acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categorie di soci. ART. 8 - Esclusione - recesso decadenza dei soci 1. L inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S.. 2. L esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. 3. La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente, essere notificato all interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all Assemblea dei soci del C.U.S.. 4. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S.. 5. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano. 6. Il socio escluso, receduto o decaduto, che comunque cessi di appartenere al C.U.S. per qualunque motivo, non potrà richiedere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio sociale. ART. 9 - Definizione TITOLO III - I Tesserati 1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all art. 2 del presente Statuto e dell art. 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. PADOVA, sotto l egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo. 2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. PADOVA che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I.. 3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall art. 16 dello Statuto del C.U.S.I.. 7
8 ART Doveri dei Tesserati 1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite il C.U.S. Padova. 2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I.. ART Organi TITOLO IV - Organi 1. Sono organi del C.U.S. PADOVA: a) l Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori. ART Norme in tema di Assemblea 1. L Assemblea è organo deliberativo composto dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale. 2. L Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. PADOVA e su un quotidiano locale; tali obblighi possono essere sostituiti con la spedizione di lettera di convocazione al domicilio dei soci. 3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci. 4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. 8
9 5. L Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda con il 50% più uno dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il consenso di almeno tre quarti dei presenti. 6. L'assemblea dei soci in seconda convocazione deve tenersi almeno due ore dopo la prima convocazione. 7. Nelle Assemblee straordinarie elettive si applicano le stesse norme dell assemblea ordinaria. ART L Assemblea Ordinaria 1. Sono di competenza dell Assemblea ordinaria: a) l elezione del Presidente del C.U.S.; b) l elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero; l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; c) l approvazione dell indirizzo programmatico delle attività proposte dal Consiglio Direttivo per l esercizio successivo; d) l esame e l approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione tecnico-morale del Presidente, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; e) l esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell Associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. f) La nomina del Presidente Onorario e dei Soci d Onore del C.U.S. PADOVA, secondo le indicazioni del Regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo. 2. L elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta. ART L Assemblea Straordinaria L Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie: a) modifiche allo statuto; b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio; c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori; 9
10 d) il rinnovo delle cariche sociali nei casi di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, o del Collegio dei Revisori dei Conti; e) l'integrazione degli organi sociali nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti inferiore alla maggioranza; f) altre materie riservate per legge alla sua competenza. 2. L Assemblea Straordinaria deve essere convocata nei seguenti termini: a) nel caso di rinnovo degli organi di cui al precedente comma lettera d), l Assemblea sarà convocata entro 30 giorni dalle dimissioni e dovrà effettuarsi nei 15 giorni successivi; b) nel caso di integrazione degli organi di cui al precedente comma lettera e), si procederà all elezione dei nuovi componenti in occasione della prima Assemblea ordinaria utile; c) nel caso di scioglimento l Assemblea delibererà con la maggioranza prevista dall art. 21 del Codice Civile. ART Il Presidente 1. Il Presidente viene eletto tra i soci del C.U.S.; 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S. e ne firma tutti gli atti ufficiali con i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione e l'amministrazione del personale. 3. Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti e attività di gestione del Centro, che comportino l'effettuazione di spese già previste nel bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo. 4. Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o conti correnti postali intestati al C.U.S., presso uno o più Istituti bancari o postali, per la gestione dei mezzi finanziari del C.U.S., anche tramite anticipazioni di cassa od utilizzo di fidi destinati al funzionamento del C.U.S.; può delegare la firma di tali conti ad un Vice-presidente o al Segretario-Tesoriere. 5. Rappresenta il C.U.S. nei confronti dell'università, del C.U.S.I., del C.O.N.I., delle F.S.N. e degli altri enti sportivi; è responsabile del funzionamento generale del C.U.S. nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei Soci. 10
11 6. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci e sovrintende in particolare all'attuazione delle relative delibere. 7. Può attribuire deleghe ai Vice-Presidenti ed ai Consiglieri per la trattazione di singoli affari, con incarichi transitori o permanenti. 8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario. 9. Nei casi di impedimento definitivo, il medesimo Vice-Presidente è tenuto alla convocazione dell'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche, nei termini previsti dal presente statuto. 10. In tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche. ART Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è l organo esecutivo ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell associazione. 2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a: a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione; b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull applicazione delle sanzioni; determinare le quote associative annuali; c) convocare le assemblee dei soci; d) approvare gli eventuali regolamenti interni; e) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. PADOVA alle assemblee federali del C.U.S.I.; f) approvare il bilancio preventivo; g) approvare la relazione tecnico-morale del Presidente sull attività svolta da sottoporre all Assemblea; h) redigere il Bilancio consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all Assemblea; i) programmare, realizzare e gestire l attività sportiva ed istituzionale; 11
12 j) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell ente o resistervi; k) cooptare i Rappresentanti nominati dal Rettore a sensi del successivo punto 5; l) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell Assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente statuto. 3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, compresi il Presidente ed i rappresentanti dell Università di cui al successivo comma 5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. 4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. PADOVA, eletti dall'assemblea dei soci. 5. Una percentuale di Rappresentanti del personale docente e non docente non superiore al 20% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo come determinato dall Assemblea, è nominata direttamente dal Rettore della Università con proprio decreto. 6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l anno dal Presidente, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata anche a mezzo fax o posta elettronica; l invito deve inoltre essere trasmesso ai Revisori dei Conti. 7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti. 8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale. 9. Il Consiglio Direttivo decade: a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente per qualunque motivo; b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti eletti. 10. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita. 12
13 11. Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva. 12. Il Presidente Onorario del CUS partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. ART Il Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall Assemblea, scelti tra soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all Albo Nazionale dei Revisori. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 2. Nella prima riunione successiva all elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. 3. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio. 4. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. TITOLO V - Patrimonio e Mezzi ART. 18 Patrimonio 1. Fanno parte del patrimonio del C.U.S. i beni mobili ed immobili di cui questi sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, nonché tutti gli altri valori, di qualunque natura, di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo. 2. Il patrimonio del C.U.S. è costituito da un fondo di dotazione di euro ,00 (cinquantamila/00) ART Mezzi zi finanziari 1. Per il conseguimento delle sue finalità il C.U.S. si avvale dei seguenti mezzi: a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto; b) eventuali contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, 13
14 dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. dall esercizio delle sue attività; c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dall'organizzazione nonché ogni altro tipo di entrata. d) Mutui o finanziamenti a medio o lungo termine destinati alla copertura di spese d'investimento. 2. I fondi occorrenti per l ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. PADOVA a firma del Presidente o di un suo Delegato. ART Esercizio Finanziario e gestione finanziaria 1. L esercizio finanziario del C.U.S. comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per la gestione del C.U.S. è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa, secondo il criterio della competenza finanziaria. 3. Almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione, accompagnato dalla Relazione programmatica, la cui approvazione determina autorizzazione di spesa nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi. 4. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico dei movimenti finanziari di entrata e uscita, articolato in fonti di entrata e destinazioni di spesa, e dalla relazione finanziaria, viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei conti e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci. 5. Il Bilancio Consuntivo e la relativa Relazione Finanziaria devono essere disponibili per i soci, presso la sede sociale, nei dieci giorni antecedenti la data di svolgimento della assemblea che approva il bilancio. 6. Nel caso di Avanzo o di Disavanzo di Gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare all'assemblea le modalità di utilizzo dell'avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle 14
15 attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri. TITOLO VI - Disposizioni izioni finali ART Scioglimento 1. Lo scioglimento, la cessazione o l estinzione del C.U.S. è deliberato dall Assemblea Straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l attribuzione dei poteri. 2. Il patrimonio residuo sarà proporzionalmente devoluto a fini sportivi, ai sensi dell art. 90, comma 18, della Legge 289/2002, a fini di utilità sociale in applicazione della legge 383/ Nel caso di scioglimento l Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci. ART Controversie 1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. PADOVA e la Federazione, il C.U.S. PADOVA ed altri C.U.S., tra il C.U.S. PADOVA ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del C.U.S. PADOVA a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell art. 810 comma 2 c.p.c.. 2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l altra, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell art. 810 comma 2 c.p.c.. 3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto. 4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I.. 15
16 5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall art. 34 dello Statuto del C.U.S.I.. ART Normativa applicabile Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giuridica. ART Norma transitoria 1. Il presente statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. PADOVA, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 25 comma 2, lett. i) dello Statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informatori dello Statuto C.U.S.I.. 2. Coloro che sono, all atto dell approvazione del presente statuto, già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. PADOVA la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto. A tal fine, il Consiglio Direttivo procederà alla ricognizione dei soci esistenti, per l individuazione della compagine associativa, secondo le modalità indicate all art. 7 dello Statuto. ART. 25 Norme integrative ed interpretative 1. L esclusione del socio prevista dall art. 8 punto 2 e 3 può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dal C.U.S.I. 2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall art. 16 punto 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all Assemblea dei soci. 3. I Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall Assemblea soci nella prima riunione utile. 16
17 Indice TITOLO I - Natura e scopi ART. 1 - Definizione Pag. 1 ART. 2 - Finalità ART. 3 - Natura TITOLO II - I Soci ART. 7 TITOLO III - I Tesserati ART. 9 TITOLO IV - Organi TITOLO V - Patrimonio e Mezzi ART. 4 - Durata e Sede ART. 5 - Modalità di adesione al C.U.S.I. ART. 6 - Strutture organizzative ART. 7 - Soci Pag. 6 ART. 8 - Esclusione - recesso decadenza dei soci ART. 9 - Definizione Pag. 7 ART Doveri dei Tesserati Organi ART Organi Pag. 8 ART Norme in tema di Assemblea ART L Assemblea Ordinaria ART L Assemblea Straordinaria ART Il Presidente ART Il Consiglio Direttivo ART Il Collegio dei Revisori ART. 18 Patrimonio Pag. 13 ART Mezzi finanziari ART Esercizio Finanziario e gestione finanziaria TITOLO VI - Disposizioni finali ART Scioglimento Pag. 15 ART Controversie ART Normativa applicabile ART Norma transitoria ART. 25 Norme integrative ed interpretative 17
CUS BERGAMO ASD TITOLO I - NATURA E SCOPI Articolo 1 - Definizione 1. È costituita l associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo BERGAMO Associazione Sportiva Dilettantistica
6. Il C.U.S. Camerino si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.
STATUTO C.U.S. CAMERINO TITOLO I - Natura e scopi ARTICOLO 1 Definizione 1. È costituita l associazione sportiva dilettantistica, denominata Centro Universitario Sportivo Camerino Associazione Sportiva
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI PAVIA STATUTO
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI PAVIA STATUTO (Approvato dall'assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2003 e modificato all Assemblea Straordinaria del 4 luglio 2006) INDICE TITOLO I DENOMINAZIONE, FINALITA,
STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
STATUTO C.U.S. COSENZA
STATUTO C.U.S. COSENZA TITOLO I - Natura e scopi ARTICOLO 1 Definizione 1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo - C.U.S. COSENZA Associazione Sportiva
STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità
STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO
Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise
Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita
L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane
Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale
ARTICOLO 1. (Scopi, finalità e sede dell Associazione)
C.A.R.D. Veneto Confederazione Associazioni Regionali di Distretto REGIONE VENETO ----------------------------------- ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI DISTRETTI SANITARI e SOCIO-SANITARI DEL VENETO 1 ARTICOLO
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
STATUTO ASSOCIAZIONE Gli angeli di Gabriele. Articolo 1 Denominazione
STATUTO ASSOCIAZIONE Gli angeli di Gabriele Articolo 1 Denominazione E costituita l Associazione denominata: " Gli angeli di Gabriele " L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente e
art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE 1. Con riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto
Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi Statuto Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE Art. 2 SOCI ORDINARI Art. 3 SOCI SOSTENITORI Art. 4 SCOPI Art. 5 ORGANI Art. 6 ASSEMBLEA Art. 7 CONVOCAZIONE
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.
STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN
Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)
Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI) Art. 1 - Costituzione e Sede 1. E' costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c., il SINDACATO NAZIONALE DEI CONSULENTI IN
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono
Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca
STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca denominata A.B.E.R.. L associazione rappresenta un attività
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA 1. DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 L' Associazione prende il nome di "ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI" ed è composta
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO approvato dall Assemblea degli Associati il 4 luglio 2013 TITOLO I (Denominazione, scopi, sede) Art. 1 Art. 2 È costituita
REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione
HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione 1) Costituzione, denominazione e sede E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica denominata
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA
STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA 2 ART. 1 Costituzione E costituita la Federazione dei medici della CISL, denominata Federazione CISL-Medici Basilicata con sede a Potenza conseguente
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori
Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale,
Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto
Associazione Culturale - Crogiolo - Statuto 16 luglio 2015 Statuto TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE - ART. 1 L'Associazione denominata "CROGIOLO", ha finalità Culturali, senza scopo di lucro, è costituita
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione
SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)
\ SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia (in
Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di
1 Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro avente la denominazione Ospedale dei Bambini Milano
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS Art.1 Costituzione 1. È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Amici dell Hospice di Siena Onlus, di seguito AHS, con
Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione
STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA avente
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
Federazione Toscana dei Volontari per i Beni
Statuto della Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/91 Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.
È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).
Statuto della SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D ORGANO (Fondata a Roma il 12 luglio 1966) Art.1 Definizione È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione denominata ANIMrkhS - ONLUS, Associazione Nazionale Italiana Sindrome Mayer Rokitansky
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"
Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino" Art. 1 Costituzione e Sede E costituita l Associazione denominata "Amici della Tirlindana Garda-trentino". L Associazione ha sede
JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU
888 41035*/($-6#5033&(6"$&50 *5 JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU TITOLO I Denominazione Sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA Pescara, il 5.12.2003 ARTICOLO 1: COSTITUZIONE Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE
COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE INDICE CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI ART. 1 - ISTITUZIONE ART. 2 - ATTRIBUZIONI CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI Disposizioni generali Art. 1 Nome e sede Sotto la denominazione Associazione Amici del Centro Infanzia Arnaboldi è costituita una associazione
POLITECNICO DI MILANO
Rev.del 3 febbraio 2011 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE POLIEFUN ENTE FORMAZIONE UNIVESITARIA TITOLO I Articolo 1 Denominazione Sede È costituita l associazione denominata POLIEFUN acronimo di Ente Formazione
STATUTO. 12 Dicembre 1997 ITALIAN IN ITALY
STATUTO 12 Dicembre 1997 ITALIAN IN ITALY ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SCUOLE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA via Tibullo, 16 00193 Roma Tel. +39 06 68307796 - info@italianinitaly.it STATUTO DI ITALIAN IN ITALY
ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO
ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO Tra i sottoscritti: ALESSANDRA BURELLI- nata [ ] docente di Didattica delle Lingue Moderne FABIANA DI BRAZZÀ, nata [ ] - docente di Letteratura italiana FABIANA FUSCO nata [
STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO
STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.489 del 3 maggio 1982 esecutiva ai sensi di legge In vigore dal 4 giugno 1982 ai sensi
STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata LIBRA 93 con sede in Campogalliano; l Organo Amministrativo ha facoltà
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA Atto costitutivo del Comitato Oggi in Via. i signori: Si sono riuniti per costituire, ai sensi degli artt. 39 e ss del codice civile un
Schema per la costituzione di Consorzi per la realizzazione dei Corsi di dottorato. Atto costitutivo del CONSORZIO...
Atto costitutivo del CONSORZIO... VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e in particolare l'articolo 91; VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE Art.1 E costituita una associazione non riconosciuta denominata 'Gruppo Medioevale In Illo Tempore con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo)
Previmmobili STATUTO (atto costitutivo) Società Immobiliare a responsabilità limitata codice fiscale e partita I.V.A. 04251290963 Sede Sociale: piazza F. Meda, 4 20121 Milano 1 STATUTO Articolo 1 - Denominazione
STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE 1. E costituita. con sede a Roma, in Via Salaria, 83 l associazione italiana denominata Anteas - Associazione
S T A T U T O APPROVATO il
ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA S T A T U T O APPROVATO il 30.11.2008 Art.1 COSTITUZIONE L Associazione, che non ha fini di lucro, è costituita da appassionati di storia, proprietari
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS" Art. 1 COSTITUZIONE - SCOPI - DURATA L'Associazione ha lo scopo di organizzare e favorire ogni attività ed iniziativa finalizzata alla promozione della cultura
GRUPPO DONATORI DI SANGUE INTESA SANPAOLO
GRUPPO DONATORI DI SANGUE INTESA SANPAOLO S T A T U T O Approvato dall Assemblea dei Delegati del 30 novembre 2013 I N D I C E IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL GRUPPO Art. 1 - Denominazione Art. 2 - Sede Art.
Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea
Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Napoli CAP 80128, via Emilio Franceschi, 6 l Associazione
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
S T A T U T O S O C I E T A R I O
S T A T U T O S O C I E T A R I O Torino, lì 1 S T A T U T O S O C I E T A R I O ART. SCOPO 1. E costituita con durata illimitata, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S.D.. L Associazione
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO **** Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita con scrittura privata registrata l'associazione Culturale luciomagri.com con sede legale in Roma - Via San Valentino
CONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDARI NATURALI (Co.S.Me.Se.) Statuto Articolo 1 Oggetto e Sede E costituito ai sensi dell articolo 91 del D.P.R. 382/80 un Consorzio Interuniversitario tra le
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
FEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Statuto della Consulta Giovanile Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 68 del 22/11/2005
STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.
STATUTO Art. 1 NOME E SEDE In data 15 maggio 2007 è costituita a Bellinzona l'associazione denominata "CAMPERISTI SVIZZERA ITALIANA" (in seguito CSI), ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE
STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA. Art.1 Costituzione
STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA Art.1 Costituzione E costituita, ai sensi degli artt. 36 e s. c.c. e dell art. 15 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l associazione
Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili
In ottemperanza a quanto previsto dall art. 10 della Legge n. 91 del 30 luglio 2007, su proposta della con delega per, viene emanato il seguente Regolamento che disciplina l organizzazione ed il funzionamento
Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE
Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci in data 27/11/2014 2 art. 1 - L'associazione "Centro di Aiuto alla Vita Marisa" (C.A.V.) è finalizzata
STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE "CENTRO STUDI SULL UNIONE EUROPEA"
CENTRO STUDI SULL UNIONE EUROPEA Università degli Studi di Pavia REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE "CENTRO STUDI SULL UNIONE EUROPEA" Art. 1 Istituzione Il Centro Studi sull Unione
REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI
REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Art. 1 - Costituzione denominazione E' costituito, all'interno e nell'ambito di Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche) ai sensi e ai fini
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI Art. 1 Costituzione È costituita, con sede in Casalnuovo di Napoli, l Associazione denominata Sindacato Sociale e Lavoro