STATUTO ASSOCIAZIONE Gli angeli di Gabriele. Articolo 1 Denominazione
|
|
- Casimiro Federici
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO ASSOCIAZIONE Gli angeli di Gabriele Articolo 1 Denominazione E costituita l Associazione denominata: " Gli angeli di Gabriele " L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente e direttamente l integrazione sociale ed educativa dei bambini non vedenti e/o ipovedenti a favore di associati o di terzi. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Soliera (MO), Via Primo Maggio n 484 Articolo 3 Scopo dell Associazione 1. L Associazione,direttamente o attraverso la creazione di apposite strutture operative o in base a specifiche convenzioni, svolge le seguenti funzioni: a) divulgare le conoscenze riguardanti i bambini non vedenti e/o ipovedenti; b) offrire un supporto agli stessi ed ai loro familiari; c) ispirare la ricerca nell ambito delle problematiche relative ai non vedenti e/o ipovedenti 2.1 Per raggiungere questi scopi, l Associazione promuove ed attua, anche convenzionandosi con Enti pubblici e/o privati, tutte le inerenti iniziative e precisamente effettuare i seguenti servizi per la riabilitazione dei bambini non vedenti e/o ipovedenti, in particolare per l età compresa da 0 a 6 anni: - stimolazione e gioco basale, stimolazioni visive, infant massage, fisioterapia, musicoterapica, acquaticità, gioco, psicomotricità, pet therapy, pre-autonomia personale, pre-orientamento e mobilità, logopedia ed ogni altra prestazione utile alla riabilitazione dei bambini stessi, sia a breve che a lungo termine. Si propone inoltre di controllare e di creare le migliori condizioni per far acquisire: - abitudini che potenzino l uso dei sensi, la conoscenza del proprio corpo, delle personali potenzialità/capacità, l incontro con il mondo che circonda, le abilità minime per l autonomia, modalità autonome ed educative di gioco, i requisiti fondamentali e minimi per l organizzazione spaziale sia motoria che concettuale, una relazione aperta, attenta e fiduciosa verso gli altri verificando anche il grado di sviluppo delle abilità nelle seguenti aree: Percezione sensoriale uditiva Percezione sensoriale tattile 1
2 - Percezione sensoriale olfattiva - Percezione sensoriale gustativa - Percezione sensoriale visiva Motricità generale Primi principi di Orientamento Pre-Mobilità Comunicazione Abilità cognitive Abilità sociali - Autonomia personale di base Gestione ed espressione delle emozioni Comunicazione - Sviluppo motorio. 2.2 La creazione di un Centro specifico e specializzato che fornisca i suddetti servizi con personale specializzato e che sia un punto di riferimento per i partecipanti, ma anche nazionale per informazioni, consulenze, ecc.., nonché altre tipologie di centri specializzati di cura per bambini. - corsi di formazione e/o aggiornamenti, convegni e/o seminari sul tema della disabilità visiva rivolti a professionisti che svolgeranno il loro lavoro in collaborazione con l associazione; - pubblicazione di riviste e libri; - promozione e sostegno di progetti di ricerca scientifica in campo nazionale ed internazionale; - promozione di incontri tra le famiglie; 2.3 L Associazione ha come scopo l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste all articolo 10 comma 1 del DLGS 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L Associazione è obbligata all uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo ONLUS Articolo 4 Categorie dei soci L Associazione comprende tre categorie di Soci: a) Soci Effettivi, sono in primo luogo i familiari dei bambini non vedenti e/o ipovedenti, nonché persone o enti che svolgono attività uguali o analoghe all Associazione stessa; b) Soci Sostenitori, sono persone o enti che contribuiscono anche economicamente all attività dell Associazione; c) Soci Benemeriti, sono persone o enti che rendono particolari servigi all Associazione o ai propri iscritti con la loro attività. La qualifica di Socio viene disposta dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione previo esame della richiesta e della eventuale documentazione e viene annotata in apposito registro dei soci. 2
3 La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile. Articolo 5 Diritti e doveri dei Soci 1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. 2. I Soci Effettivi hanno diritto all elettorato attivo e passivo. 3. I Soci Sostenitori ed i Soci Benemeriti hanno diritto all elettorato passivo. 4. I Soci Effettivi ed i Soci Sostenitori hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti associativi. Articolo 6 Esclusione- Recesso Decadenza 1. L inadempimento da parte dei Soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dall eventuale Regolamento interno, sono causa di esclusione del Socio. L esclusione dovrà essere deliberata da Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un Socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente dell Associazione, essere notificato all interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essere annotata nel libro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all Assemblea dei Soci. 2. Qualsiasi Socio può recedere dall Associazione con effetto dalla comunicazione effettuata al Consiglio Direttivo. 3. Decade dalla qualifica di Socio chi non versa per due anni consecutivi le quote associative senza acquisire la qualifica di Socio Benemerito. Articolo 7 Organi dell Associazione 1. Sono Organi dell Associazione: - l Assemblea Generale dei Soci; - il Presidente - il Consiglio Direttivo 2. I componenti degli organi elettivi dell Associazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 3. Le funzioni dei componenti degli organi dell Associazione sono svolte a titolo gratuito. 3
4 Articolo 8 L Assemblea Generale dei Soci 1. L Assemblea è l organo supremo dell Associazione e determina l indirizzo della politica associativa. 2. L Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed in via straordinaria per eleggere il Consiglio Direttivo vacante; quando un terzo dei Soci Effettivi iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale ne faccia richiesta scritta; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. 3. Hanno diritto a partecipare all Assemblea i Soci Effettivi iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento di essa. Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i Soci Sostenitori ed i Soci Benemeriti ai quali viene esteso l avviso di convocazione dell Assemblea. 4. L Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci Effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere inizio almeno il giorno successivo alla prima. L Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 dei Soci Effettivi e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci Effettivi. L Assemblea in tutti i casi delibera a maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. 5. L Assemblea è convocata dal Presidente dell Associazione su delega del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della prima e della seconda convocazione, nonché l ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con l iscrizione, almeno dieci giorni di calendario prima della data di svolgimento. Articolo 9 L Assemblea Ordinaria Sono di competenza dell Assemblea Ordinaria dell Associazione: a) l elezione del Presidente dell Associazione, ferma restando la nomina del Presidente effettuata al momento dell Atto Costitutivo dell Associazione; b) l elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero ferma restando la nomina effettuata al momento dell Atto Costitutivo, e la designazione di un Revisore Contabile o di un Collegio di Revisori, entrambi in via facoltativa o se richiesto da norme inderogabili di legge; c) l approvazione dell indirizzo programmatico delle attività 4
5 proposte dal Consiglio Direttivo per l esercizio successivo; d) la determinazione della quota annuale di iscrizione; e) l esame e l approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo; f) l esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell associazione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Articolo 10 L Assemblea Straordinaria L Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie: - modifiche dello Statuto - scioglimento anticipato della Associazione e devoluzione del relativo patrimonio; - nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori; - altre materie riservate per legge alla sua competenza. Articolo 11 Il Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; 2. Il Presidente inoltre: - convoca e presiede il Consiglio Direttivo - dà esecuzione alle Delibere del Consiglio Direttivo; - adotta deliberazioni d urgenza soggette a ratifica del Consiglio Direttivo; - promuove giudizi civili, penali, ed amministrativi, previa delibera del Consiglio Direttivo; - in casi di urgenza provvede autonomamente a resistere in giudizio ed a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile 3. Il Presidente, in caso d assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Articolo 12 Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è l Organo esecutivo dell Associazione ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell Associazione. 2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a: - nominare nel suo seno un Vice Presidente, designando il Vice Presidente nel corso della sua prima riunione, ferma restando la nomina già effettuata in sede di costituzione dell Associazione; 5
6 - deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull applicazione delle sanzioni; - convocare la Assemblea dei Soci; - approvare gli eventuali regolamenti interni; - redigere il bilancio preventivo; - redigere il conto consuntivo da sottoporre all Assemblea ed all eventuale Collegio dei Revisori o Revisore Contabile; - programmare, realizzare e gestire l attività della Associazione. - promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell ente o resistervi; - provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell Assemblea ai sensi del presente Statuto. 3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da un minimo di due a un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci Effettivi. 5. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l anno dal Presidente dell Associazione, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l indicazione delle materie da trattare da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data stabilita o, nei casi di urgenza almeno tre giorni prima. 6. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. 7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale. Articolo 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti Revisore Contabile Se richiesto dalle norme inderogabili di legge o se ritenuto opportuno dall Assemblea Ordinaria dei Soci, verrà istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, Soci o non Soci, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione successiva all elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del triennio. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. 6
7 L Assemblea ordinaria dei Soci in alternativa può nominare un Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia. Articolo 14 Patrimonio Il Patrimonio dell Associazione è costituito dai beni mobili di cui l Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria. Articolo 15 Entrate 1. Le entrate dell Associazione sono costituite da: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazioni e legati; - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; - contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 2. Gli utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività dell Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. 3. Durante la vita dell Associazione vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della stessa unitaria struttura Articolo 16 Mezzi finanziari I fondi occorrenti per l ordinaria gestione sono depositati in conti correnti presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome dell Associazione. Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Articolo 17 Bilancio e conto consuntivo 1. L esercizio finanziario dell Associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 7
8 2. Per la gestione dell Associazione è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell esercizio finanziario ed articolato per fondi di entrata e destinazione di spesa che deve essere approvato dall Assemblea Ordinaria. 3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla votazione dell Assemblea Ordinaria per l approvazione. 4. Almeno un mese prima dell inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione. Articolo 18 Scioglimento dell Associazione 1. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea Straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina, con le maggioranze previste dal presente Statuto. 2. Il patrimonio dell Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 19 Controversie 1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l Associazione ed i suoi associati, ovvero tra gli Associati dell Associazione, purché inerenti il rapporto associativo, ivi comprese le controversie relative all interpretazione ed applicazione delle norme Statutarie e regolamentari, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l Associazione. 2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l altra, decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione dell invito, potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l Associazione. 3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà,in via rituale secondo diritto. Articolo 20 Disposizioni applicabili Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni. Soliera, 30 marzo 2017 Firma Presidente Massimiliano Beccari 8
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
Il Fondaco per Feltre
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Il Fondaco per Feltre Associazione Culturale ONLUS "I L F O N D A C O P E R F E L T R E" Numero di classificazione BL0038 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori
TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE
TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione
STATUTO Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione Finalità Idem percorsi di relazione è un associazione culturale che intende promuovere riflessioni sulle nostre identità in divenire,
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento 1.1 Addì...29 marzo 2005...tra i sottoscritti fondatori
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione
STATUTO Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione Finalità Idem percorsi di relazione è un associazione culturale che intende promuovere riflessioni sulle dinamiche in atto nella nostra
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)
Allegato A Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: con sede in via Donatello
STATUTO. Art.1 Denominazione e sede
STATUTO Art.1 Denominazione e sede È costituita, per iniziativa dei signori Enrica, Michele e Pietro Pizzarotti e di Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (i Fondatori ), una fondazione sotto la denominazione
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Proposta di modifiche da sottoporre all Assemblea Ordinaria dei Soci 27 marzo 2013 STATUTO Costituzione Art. 1 L Associazione si denomina: C.M.A.E. (Club Milanese
STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.
STATUTO ART.1 - (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: ASSOCIAZIONE
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015 Art. 1 - Costituzione Il Club Milanese Automotoveicoli d Epoca (C.M.A.E.) è un Associazione libera, senza fini
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018) Art. 1 È costituita l associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata ASSOCIAZIONE
S T A T U T O APPROVATO il
ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA S T A T U T O APPROVATO il 30.11.2008 Art.1 COSTITUZIONE L Associazione, che non ha fini di lucro, è costituita da appassionati di storia, proprietari
Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di
1 Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro avente la denominazione Ospedale dei Bambini Milano
STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
Associazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
STATUTO. Art. 2 Durata La durata dell associazione è a tempo indeterminato.
STATUTO Art. 1 Denominazione e sede Il Centro di Diritto Penale Tributario, costituito a Torino il 9 maggio 1995, è un associazione culturale tra giuristi esperti della materia penale tributaria e materie
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale
Associazione Romana di Teoria dei Numeri ONLUS STATUTO
Associazione Romana di Teoria dei Numeri ONLUS STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Romana di Teoria dei Numeri
STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO
STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA E' costituita, nel rispetto dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata ESSI VIVONO con sede
STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1 E costituita in Olbia via delle Felci, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del
Associazione Direttori Casse Rurali Trentine
STATUTO 2010 TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA Articolo 1. E costituita la ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASSE RURALI TRENTINE E DEGLI ORGANISMI DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente registrato il 25 marzo 2011 presso l Agenzia delle Entrate di Padova;
STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)
STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013) DENOMINAZIONE ARTICOLO 1 E costituita l Associazione di volontariato denominata "FAMIGLIA APERTA". In base alla legge 266/91
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA Art. 1 E costituita in Verona l Associazione Montessori Verona. L Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopo
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Salerno, 09.09.2013 Art. 1) Sede L'Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa
STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»
STATUTO Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO» ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo Via del Carmine, 27 Torino 10122 Tel.: 011 436 63 39 e-mail:associazionetommaseo@gmail.com http://www.associazionetommaseo.it P. IVA: 04283760017 STATUTO Articolo
ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N / DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.
ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N.48.541/17.975 DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.4203 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS (Approvato
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale,
I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione denominata "TIME for AFRICA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L Associazione ha sede
BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO
BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO COSTITUZIONE Art. 1: è costituito in... il circolo di cultura cinematografica denominato.... aderente all Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani ANCCI. Il
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione
STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA
38035 Moena, li 22 MARZO 1999 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA STATUTO ART.1 È costruita l associazione Banda Musicale Comunale Moena. È una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE L associazione è denominata Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
ASSOCIAZIONE BETULLA onlus
ASSOCIAZIONE BETULLA onlus STATUTO testo emendato assemblea del 25/11/2012 ART. 1 (Denominazione e Sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE Art. 1. Si costituisce l'associazione Culturale "WONDER", è una libera Associazione di fatto, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA
STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA Art.1 L associazione ha la denominazione di Associazione gardesana per lo studio e la prevenzione dei tumori" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS.
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO **** Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita con scrittura privata registrata l'associazione Culturale luciomagri.com con sede legale in Roma - Via San Valentino
STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: YOUNG WOMEN NETWORK
STATUTO. Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S.
STATUTO Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S. Art. 1 DURATA L Associazione Autismo Pavia O.N.L.U.S. ha durata illimitata. Art. 2 USO LOCUZIONE ONLUS La Locuzione organizzazione non lucrativa di utilità
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale
È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).
Statuto della SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D ORGANO (Fondata a Roma il 12 luglio 1966) Art.1 Definizione È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione denominata ANIMrkhS - ONLUS, Associazione Nazionale Italiana Sindrome Mayer Rokitansky
ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE
ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE S T A T U T O TITOLO I Costituzione dell Associazione Sede Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE LECCHESE
Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS
TERRA DEI PICCOLI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale Sede Legale: Viale Lina Cavalieri, 212 00139 Roma, RM Codice fiscale: 97520150588 Indirizzo di posta elettronica: info@terradeipiccoli.org
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Museo del Cioccolato ART. 1 (Denominazione e sede) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni,
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI UTILITA SOCIALE PERCORSI DI BAMBOO STATUTO DENOMINAZIONE
Allegato al verbale dell assemblea dei soci del 30/01/2012 ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI UTILITA SOCIALE PERCORSI DI BAMBOO STATUTO DENOMINAZIONE Art. 1) Viene costituita l Associazione
ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO
ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART. 1 E costituita l Associazione denominata FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE ITALIAN HEART FOUNDATION (di seguito denominata
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 È costituita un Associazione culturale apolitica e senza fini di lucro denominata MusicaFacendo con durata illimitata
ATTO COSTITUTIVO TITOLO I - SEDE-SCOPO
ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE PROGETTO MADAGASCAR TITOLO I - SEDE-SCOPO - ART. 1 E costituita l Associazione PROGETTO MADAGASCAR. L Associazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 Art. 1 Costituzione, sede, durata Il giorno 7 (sette) dicembre
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
Ordine dei giornalisti
Ordine dei giornalisti Consiglio regionale delle Marche Via G. Leopardi 2 60122 Ancona Tel. 071.57237 Fax 071.2083065 e-mail odgm@inwind.it STATUTO FONDAZIONE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE TITOLO I - DENOMINAZIONE
ART. 1 (Denominazione e sede)
Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, l associazione denominata «StayAleeve» con sede in viale Giulio Cesare, 239, nel Comune di Novara (NO). La variazione
ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".
ALLEGATO "A" AL N.210.096 DI REPERTORIO N.14.170 DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA". DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una Associazione
STATUTO. ASSOCIAZIONE dei MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento
STATUTO ASSOCIAZIONE dei MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento 1.1 L associazione culturale, già costituita in Genova il 29 marzo 2005 tra i soci fondatori che
"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO
"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO Art.1) DENOMINAZIONE E costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, l Associazione denominata STAND BY ME ACQUI ONLUS. Art. 2 SEDE L Associazione
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS Art.1 Costituzione 1. È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Amici dell Hospice di Siena Onlus, di seguito AHS, con
STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.
STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata
STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
STATUTO DEL FONDO SANITARIO ANMVI
STATUTO DEL FONDO SANITARIO ANMVI Art. 1 Denominazione È costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile ed in osservanza del Decreto Lgs 460/97 denominata FONDO SANITARIO
STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni
STATUTO Associazione Peace Human Rights Alumni 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita l associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e alla legge regionale
STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità
STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.
STATUTO. dell Associazione Mastri Oleari
STATUTO dell Associazione Mastri Oleari Sede legale: Roma - Via San Giovanni in Laterano 152 - tel.: 06 3232113 Art. 1. Denominazione E costituita una associazione denominata Associazione Mastri Oleari.
STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
FEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.
STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN
DURATA Articolo 3. SCOPO Articolo 4 L associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, ed ha per oggetto:
DENOMINAZIONE Articolo 1 È costituita l associazione denominata A.I.C. Associazione Italiana Criceti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS L associazione userà, nella denominazione ed in
DURATA Articolo 3. convegni, studi, ricerche, sondaggi, occasioni d incontro, manifestazioni pubbliche.
DENOMINAZIONE Articolo 1 È costituita l associazione denominata A.I.C. Associazione Italiana Criceti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS L associazione userà, nella denominazione ed in
STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione
STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione Centro di ricerche economiche e formazione" in breve
STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)
STATUTO Articolo 1 (Denominazione e finalità) L Associazione Professionale Insegnanti di Discipline Giuridiche e Economiche (APIDGE) non ha fini di lucro, adotta per tutte le sue attività i principi generali
CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)
CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) 1. È costituita fra gli Enti pubblici di ricerca l Associazione denominata
Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit
Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit Oggi 30 giugno 2017 i presenti Marco Zamana ( Presidente ) residente in via Veneto 4b, Negrar (Vr) e Andrea Tosato (Vice Presidente) residente in via Centurare
Art. 3 - durata L associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.
Lo Statuto: Art. 1 - costituzione E costituita ai sensi dell art. 2 della L. 266/91, mediante libera adesione, una associazione O.N.L.U.S. denominata UNA CITTA NON BASTA ONLUS per la promozione, la progettazione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD) 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia,
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE Art.1 E costituita una associazione non riconosciuta denominata 'Gruppo Medioevale In Illo Tempore con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato, denominata AMICI DI PADRE ALDO che assume la forma giuridica di associazione. 2. L associazione
STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1) Nell assemblea pubblica tenutasi martedì 5 luglio 2011 si è costituito il Comitato denominato COMITATO CIVICO SALUTE E AMBIENTE DI CAPRIANO DEL COLLE
STATUTO DEBRA ITALIA ONLUS TITOLO I ARTICOLO 1
STATUTO DEBRA ITALIA ONLUS TITOLO I ARTICOLO 1 E costituita l Associazione denominata DEBRA ITALIA - ONLUS qui di seguito detta Associazione. L Associazione ha l obbligo di fare l uso, nella denominazione
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI
Art. 1 DENOMINAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI CAPO I TITOLO SEDE È costituita l Associazione Culturale GTM-AIFI (Gruppo di Terapia Manuale della ). Gruppo di Interesse Specialistico di Terapia
ART. 1 (Denominazione e sede)
ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: SCUOLA IPPICA ITALIANA con sede in via delle Capannelle n. 20 Roma. La variazione di sede legale
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione