CHI È ESCLUSO DALLA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO?
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1 Pagina 1 Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol Istituto per l'edilizia Sociale della Provincia di Bolzano IL SUSSIDIO CASA da maggio 2011 ad aprile 2012 (redditi 2010) Guida per il cittadino (contributo al canone di locazione ai sensi della L.P. 17/12/1998, n. 13, art. 91 e successive modifiche ed integrazioni) Viene concesso agli inquilini/alle inquiline residenti in alloggi privati, titolari di un contratto di locazione registrato per un abitazione non di lusso in possesso dei REQUISITI previsti dalla legge sopra citata e cioè: 1) Per i cittadini/le cittadine appartenenti agli stati membri dell UE RESIDENZA O ATTIVITÁ LAVORATIVA: all atto della presentazione della domanda devono essere residenti in territorio provinciale da almeno 5 anni (vale la residenza storica) o devono aver svolto un attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 5 anni (gli ultimi 5 anni); CERTIFICATO DI APPARTENENZA AL GRUPPO LINGUISTICO: all atto della presentazione della domanda devono essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico; 2) Per i cittadini stranieri/le cittadine straniere non appartenenti all UE: all atto della presentazione della domanda devono essere residenti senza interruzioni in Provincia di Bolzano da almeno 5 anni (ultimi 5 anni) e devono aver svolto un attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (fare il cumulo dei giorni fino a raggiungere 1095 giorni); CHI È ESCLUSO DALLA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO? Persone singole che non hanno ancora compiuto 23 anni, salvo particolari categorie sociali; I richiedenti/le richiedenti la cui capacità economica supera la seconda fascia di reddito di cui all art. 58 della L.P. n. 13/98 (attualmente ,00 valido per redditi 2010); I richiedenti/le richiedenti che sono proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione di alloggi adeguati al fabbisogno della famiglia e/o facilmente raggiungibili. Sono esclusi anche i richiedenti che hanno venduto la proprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di uno o più alloggi adeguati negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda. L alloggio si considera adeguato quando supera i 28 mq per 1 persona + ulteriori 15 mq per ogni altra persona convivente e quando è facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente/della richiedente (40 km). Rientrano in questa casistica anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata, delle quali faccia parte il richiedente/la richiedente o il coniuge/la coniuge o il convivente/la convivente more uxorio; I richiedenti/le richiedenti che sono stati ammessi ad un contributo pubblico per la costruzione, l acquisto o il recupero di un abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km);
2 Pagina 2 I richiedenti/le richiedenti i cui genitori/suoceri o genitori del convivente/della convivente more uxorio dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all art. 46, comma 2 o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera l importo di cui all art. 47, comma 3, e al rispettivo regolamento d esecuzione (L.P. n. 13/98). Si considerano anche le abitazioni alienate negli ultimi 5 anni antecedenti la presentazione della domanda e le abitazioni di proprietà di società di persone e/o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri/genitori del convivente/della convivente more uxorio. Se documentati, vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l acquisto di tali abitazioni. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri solo in caso di morte del coniuge o in caso di separazione/divorzio. Tale patrimonio viene valutato dall Ufficio Sussidio casa ulteriori informazioni devono essere richieste agli uffici competenti. I locatari/le locatarie di abitazioni dell Ipes e di tutti gli altri Enti pubblici (ad es. il Demanio e i Comuni); I richiedenti/le richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di 1 grado (genitori o suoceri oppure figli o genero/nuora/convivente more uxorio); I richiedenti/le richiedenti che sublocano una parte dell abitazione; I richiedenti/le richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione. ECCEZIONI Trasferimento della proprietá, comproprietá, del diritto a vita di usufrutto o di abitazione al coniuge/alla coniuge a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Perdita della disponibilità dell abitazione in seguito a separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provvedimento giudiziario nell ambito del diritto di famiglia, non dovuto all uso di violenza; Perdita della proprietá dell abitazione in seguito ad esecuzione immobiliare; Vendita alloggio e restituzione con gli interessi di tutto il contributo pubblico incassato (vale solo per alloggio non adeguato o comproprietá - se l alloggio era adeguato si deve aspettare 5 anni prima di presentare domanda). CHE SUPERFICIE VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE Ai fini del calcolo del sussidio casa si considera una superficie massima pari a 50 mq per il richiedente/la richiedente e ulteriori 15 mq per ogni persona convivente (art. 91 della L.P. n. 13/98). Per i nuovi contratti di locazione stipulati a partire dall 1/01/2012 tale superficie sarà ridotta a 45 mq (restano invariati gli ulteriori 15 mq per ogni persona convivente). Per i contratti giá in essere prima del 1/01/2012 la riduzione della superficie massima da considerare si applicherá a decorrre dal mese successivo alla prima scadenza contrattuale. Agli effetti della concessione del sussidio casa NON si tiene conto della superficie del garage o del posto macchina (Art. 13bis del D.P.G.P. n. 51 del 15/09/1999).
3 Pagina 3 CHE REDDITI VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE Vengono presi in considerazione: tutti i redditi soggetti ad imposta del richiedente/della richiedente, dei familiari e delle altre persone conviventi nell abitazione ; tutti i redditi non soggetti ad imposta del richiedente/della richiedente, dei familiari e delle altre persone conviventi nell abitazione, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo. NON si considerano i seguenti redditi: 1. pensioni di guerra e pensioni tabellari; 2. rendite Inail; 3. tutte le indennità del pacchetto interventi per persone non autosufficienti; 4. le borse di studio per studenti che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia. Per coloro che non hanno avuto redditi nell anno di riferimento, si calcola il reddito attuale, ai sensi dell art. 13ter del DPGP n. 51 del 15/12/1999. I redditi dei figli non fiscalmente a carico si calcolano al 60%. Si conteggiano come reddito anche gli importi incassati a titolo di alimenti e/o assegno di mantenimento (solo in caso di presentazione della denuncia alle Autorità competenti per mancato mantenimento sarà possibile non considerare detto reddito). Chi invece paga alimenti e/o assegno di mantenimento potrà detrarre questo importo dal reddito, consegnando copia dei versamenti bancari. Per la determinazione del contributo si considera il seguente reddito complessivo familiare: per le domande pervenute tra il 1 gennaio e il 30 a prile = reddito del penultimo anno; per le domande pervenute dal 1 maggio al 31 dicembr e = reddito dell ultimo anno. Per verificare se la capacitá economica familiare supera o meno la fascia prevista, si devono sommare tutti i redditi del richiedente/della richiedente, dei familiari e delle altre persone conviventi, si deve detrarre la quota base per interventi di assistenza economica prevista dalla Legge ed il 25% come ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o pensione. Se la capacitá economica familiare supera il limite di legge (attualmente pari a ,00) il richiedente/la richiedente non ha diritto al sussidio casa. Esempio di calcolo della capacità economica familiare per le domande 2011 (reddito 2010): Famiglia composta da padre, madre e 3 figli fiscalmente a carico Reddito lordo da lavoro dipendente ,00 meno le detrazioni per minimo vitale (per 5 persone) , ,00 meno detrazione per lavoro dipendente (25%) 1.240,00 capacità economica familiare 3.720,00 =========
4 Pagina 4 COME SI CALCOLA IL SUSSIDIO CASA Per il calcolo del sussidio casa è necessario conoscere il canone sociale e il canone provinciale. Infatti viene erogata la differenza tra il canone da contratto, riconosciuto fino ad un massimo del canone provinciale e il canone sociale, calcolato in base alla capacitá economica familiare. Cos è il CANONE SOCIALE? viene calcolato tra il 10 e il 25% della capacita economica familiare, tenuto conto delle quote per familiari a carico e della detrazione del 25% per redditi di lavoro dipendente e pensione. Cos è il CANONE PROVINCIALE? viene calcolato in base ad un costo di costruzione stabilito dalla Giunta Provinciale, aumentato del 30% per il costo dell area, e agli oneri di urbanizzazione stabiliti dai singoli Comuni. Attualmente ammonta a ca. 6,39 al mq (per il Comune di Bolzano). ESEMPIO DI UN CALCOLO DI SUSSIDIO CASA Affitto da contratto pari a 800,00 mensili riferito ad un alloggio di 90 mq. La vigente legislazione prevede che il canone da contratto possa essere riconosciuto solo fino all importo del canone provinciale (art. 7 della L.P. n. 13/98). La famiglia che occupa l alloggio è composta da 3 persone (richiedente con moglie e figlio fiscalmente a carico) e il canone sociale ammonta a 200,00 mensili (trattasi di esempio). In base a quanto stabilito dalla legislazione provinciale attualmente in vigore il sussidio casa può essere calcolato in base ad una superficie netta di 50 mq rispettivamente 45 mq per il richiedente + 15 mq per ogni altro componente della famiglia. In questo caso possono essere presi in considerazione solo 80 mq rispettivamente 75 mq (3 persone quindi 50 rispettivamente ), anziché i reali 90 dell alloggio. Il canone di locazione, che può essere preso in considerazione, ammonta al canone provinciale ( 511,00), perché è inferiore al canone da contratto ( 800,00). Canone provinciale da considerare ( 6,39 X 80 mq ): 511,00 Canone sociale: 200,00 Sussidio casa = differenza tra canone provinciale (perché inferiore al canone da contratto) e canone sociale: ( 511,00 meno 200,00): 311,00 mensili.
5 SIMULAZIONE CALCOLO SUSSIDIO CASA E MODULISTICA ON-LINE Pagina 5 Per la verifica del diritto al sussidio casa si può utilizzare la simulazione on-line sul sito: cliccando sussidio casa, poi simulazione on-line ed infine simulazione calcolo sussidio. La modulistica (domanda e prospetto illustrativo) sono scaricabili su download cliccando su sussidio casa. AMMONTARE DEL SUSSIDIO CASA Complessivamente il sussidio casa erogato non può superare 6.000,00 all anno e 500,00 al mese. Contributi compresi tra 10,00 e 50,00 mensili sono liquidati una volta all anno a scadenza della domanda. I contributi di importo inferiore a 10,00 mensili NON sono liquidati. Tutti i suddetti importi saranno aggiornati annualmente con Deliberazione della Giunta provinciale, in considerazione dell aumento del costo della vita. DECORRENZA DEL CONTRIBUTO L erogazione del sussidio casa decorre a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda (p.es. domanda presentata il 15 maggio 2011 decorrenza sussidio casa: ). DURATA DEL CONTRIBUTO E RINNOVO DELLA DOMANDA Il sussidio casa viene erogato per un anno a partire dalla data di presentazione della domanda (se trattasi di rinnovo) oppure dal mese successivo (se trattasi di prima richiesta). Circa un mese prima della scadenza l IPES invierà per posta il modulo per il rinnovo della domanda. Entro il termine indicato sulla lettera il richiedente/la richiedente dovrà presentare la richiesta completa della documentazione indicata sull ultima pagina. In questo modo il pagamento del contributo non verrà mai sospeso. CONSEGNA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO AFFITTO All atto della presentazione della prima domanda dovrà essere consegnata la ricevuta di pagamento relativa all ultimo mese di canone di locazione. Le altre ricevute devono essere consegnate al momento del rinnovo annuale della domanda. Chi non rinnova la domanda, deve consegnare tutte le ricevute di pagamento affitto relative alla precedente richiesta.
6 Pagina 6 CONTRATTO DI LOCAZIONE Alla domanda di sussidio casa deve essere allegato obbligatoriamente il contratto di locazione. In base alla legge n. 449 del 27/12/1997 tutti i contratti di locazione devono essere registrati. L IPES accetta solamente contratti regolarmente registrati e sottoscritti da entrambe le parti. Alla domanda (sia che si tratti di domanda nuova che di domanda di rinnovo) deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietá contenente le informazioni relative al pagamento dell ultima imposta di registro o della cedolare secca. Si consiglia di allegare la fotocopia dei documenti sopra descritti (mod. F23, dichiarazione del proprietario dell alloggio dalla quale si evince che egli ha optato per il pagamento della cedolare secca e/o mod.siria o mod.69) ATTENZIONE: il canone di locazione deve essere pagato dal richiedente/dalla richiedente utilizzando solamente un c/c a lui/lei intestato. NON si accettano pagamenti effettuati da c/c intestato alla ditta del richiedente/della richiedente o ad altre persone non conviventi con lo stesso/la stessa. CAMBIO ALLOGGIO E RESIDENZA In caso di cambio residenza e alloggio il richiedente/la richiedente è obbligato/obbligata a darne tempestiva comunicazione scritta all ufficio Sussidio casa, allegando tutte le ricevute dell avvenuto pagamento del canone di locazione NON ancora consegnate. In caso di cambio residenza e alloggio bisogna DISDIRE la vecchia domanda e presentare una NUOVA DOMANDA di sussidio casa. Il richiedente/la richiedente deve consegnare tutte le ricevute di pagamento affitto relative ai mesi già incassati. Per ogni ricevuta mancante il richiedente/la richiedente dovrà restituire il contributo già incassato e di fatto non più spettante. In caso di mancata restituzione l Istituto procederà al recupero del credito tramite l Agente di Riscossione (Equitalia). QUANDO E DOVE PUO ESSERE PRESENTATA UNA NUOVA DOMANDA DI SUSSIDIO CASA Le nuove domande possono essere presentate in qualsiasi momento presso la sede centrale dell IPES in BOLZANO, via Milano 2, (tel ) durante i seguenti orari: LUNEDÌ e MARTEDÌ dalle 9.00 alle GIOVEDÌ dalle alle e dalle alle oppure presso le sedi distaccate di: MERANO via Piave 12/b (tel ): LUNEDÌ, MARTEDÌ dalle alle e GIOVEDÌ dalle alle e dalle alle 17.00
7 Pagina 7 BRESSANONE via Roma 8 (tel /275618): LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle alle e GIOVEDÌ dalle alle e dalle alle SILANDRO via Ponte di Legno 19 (tel ) MARTEDÌ dalle 9.00 alle BRUNICO via M. Pacher 2 (tel ) MARTEDÌ dalle 9.00 alle e dalle alle GIOVEDÌ dalle 9.00 alle Questo prospetto illustrativo ha lo scopo di fornire informazioni sintetiche; per tutto ciò che non è stato specificato, valgono le disposizioni di legge vigenti. Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione i collaboratori/le collaboratrici dell Ufficio Sussidio casa e può essere consultato il sito dell Istituto ( Febbraio 2012
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