Accoglimento totale del 19/01/2016 RG n /2015
|
|
- Samuele Bossi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Accoglimento totale del 19/01/2016 RG n /2015 N. R.G. 2015/16473 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Nella causa civile iscritta al n. r.g /2015 promossa da: ---- a HALFETI (Turchia), rappresentato e difeso dall avv. UGO MELANO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Lione 72 RICORRENTE contro MINISTERO DELL INTERNO presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino RESISTENTE e in contraddittorio con PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, avente ad oggetto: l impugnativa del provvedimento emesso in data , con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale chiesta dal ricorrente. * Il Giudice dott. Marco Ciccarelli, a scioglimento della riserva assunta all udienza del , ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art. 35 d.lgs , n. 25 e 19 d.lgs n.150 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il provvedimento della C.T. e i motivi di impugnazione. Il provvedimento della Commissione Territoriale qui impugnato si fonda sulla seguente motivazione: L audizione rivela una decisa fragilità mentale; tale motivazione può certamente giustificare il non ricordo preciso della data di un singolo episodio e di un particolare di un singolo Pagina 1
2 avvenimento o situazione, ma più difficilmente può portare alla non conoscenza, per un militante curdo, di ricorrenti date significative della politica e della cultura curda Nello svolgersi dell audizione si notava una certa sofferenza del richiedente e pertanto, in accordo anche con il suo avvocato, si chiedeva allo stesso se accettava di sottoporsi alla segnalazione presso il Centro Frantz Fanon di Torino per una presa in carico psicologica. Dato atto che la decisione veniva quindi sospesa in attesa di relazione psicologica che è giunta a questa Commissione recentemente; tale relazione conferma la fragilità mentale del richiedente e la necessità di continuare la presa in carico psicologica. Valutato che non si individua quindi un agente persecutorio pubblico o privato in patria, non integrando quindi i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 La zona di provenienza non è soggetta a violenza generalizzata o assenza di controllo statale. Il ricorrente sostiene di aver narrato le proprie vicende in maniera chiara e coerente. In particolare, lo stesso ritiene di aver prospettato e descritto in maniera circostanziata il pericolo a cui sarebbe esposto in caso di rientro. Richiama la situazione del paese d origine, con particolare riferimento alle discriminazioni a cui è esposta la popolazione curda e chiede pertanto il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati ha fatto pervenire attestazione di inesistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 12 lettera c) e art.16 comma 1 lettera b) D.lgs. n.251/ Valutazione della domanda e regole probatorie. L art. 3 d.lgs. 251/2007 prevede che nell esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d origine al momento dell adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che : a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
3 b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornitura un idonea motivazione dell eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha fornito precise indicazioni in ordine alla regola probatoria da seguire nelle controversie in tema di richiesta di protezione internazionale, affermando che In materia di riconoscimento dello status di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia. (Cass. S.U. 17 novembre 2008, n ). 3. La domanda di protezione sussidiaria. a) La protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d.lgs. 251/2007 può essere riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. L art. 14 prevede poi che Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. b) Nel caso di specie il racconto reso davanti alla Commissione Territoriale è privo di contraddizioni intrinseche e lo stato di sofferenza e fragilità mentale del richiedente trova
4 conferma nella relazione clinica resa dal Centro Frantz Fanon, che ha preso in carico il sig. Isik. Nel rispondere alle domande poste dal giudice il sig. Isik ha confermato l impianto della propria narrazione ed ha chiarito alcuni punti giudicati poco convincenti dalla Commissione. In particolare: Il ricorrente racconta di appartenere al gruppo etnico curdo. Dopo essere nato e avere vissuto sino all età di 14 anni ad Halfeti, si è trasferito insieme alla sua famiglia a Gaziantep per problemi politici. La polizia turca, infatti, eseguiva costantemente controlli e minacce nei confronti della famiglia Isik e, lo stress e la paura provocati dalle continue pressioni politiche, hanno generato uno stato di stress nel padre, che nel 2009 è morto. Inoltre, a causa di tale appartenenza etnica, il ricorrente e i fratelli sono stati insultati e picchiati più di una volta a scuola, sia dai compagni che da parte degli insegnanti, inducendo il ricorrente ad abbandonare gli studi. La ricostruzione dei fatti narrata dal ricorrente innanzi alla Commissione è coerente ed è ulteriormente confermata dal ricorrente in udienza. Il sig. Isik afferma di avere subito numerosi controlli da parte della polizia perché avrebbe dovuto prendere parte al servizio militare. Tali controlli, inoltre, erano dovuti anche al fatto che due dei fratelli del ricorrente avevano lasciato il paese senza prestare il servizio militare. Riferisce di avere ricevuto la lettera di convocazione per il servizio militare circa un mese prima della partenza. Chiesto di spiegare per quali ragioni si sia rifiutato di prestare il servizio di leva, risponde che, in tale caso, sarebbe stato obbligato a combattere contro gli appartenenti al suo stesso gruppo etnico, i curdi, oltre al fatto di dover pagare una multa di lire turche per essersi temporaneamente sottratto alla prestazione del servizio ed essere stato quindi arruolato con ritardo. In caso di rientro, egli sarebbe dunque obbligato a prestare il servizio militare. La narrazione resa trova conferma nella lettera di chiamata al servizio militare (doc. 11) e nella attuale situazione della Turchia, dove il servizio militare è obbligatorio. In Turchia, infatti, non esiste il diritto all obiezione di coscienza, la leva è obbligatoria e chi, come il ricorrente, non si presenta al servizio militare, viene considerato disertore ( A tale elemento, deve aggiungersi che durante il servizio militare, le reclute curde, sono frequentemente soggette a maltrattamenti da parte dei militari turchi (
5 Il ricorrente afferma di avere problemi di salute mentale. La relazione clinica del centro Frantz Fanon, a cui è stato affidato per seguire un percorso psicologico, ha confermato tale circostanza. Ha evidenziato la centralità di molteplici eventi traumatici nella attuale situazione di instabilità psicologica del sig. Isik, i quali hanno caratterizzato la vita dello stesso alimentando uno stato di insicurezza e un costante malessere. La motivazione della Commissione, nella parte in cui ritiene insussistente il pericolo a cui sarebbe esposto il sig. Isik, in considerazione del fatto che la zona di provenienza non è soggetta a violenza generalizzata o assenza di controllo statale, non è condivisibile. Il ricorrente, infatti, non afferma di temere, in caso di rientro, di essere esposto a generiche minacce a causa della sua appartenenza etnica, ma specifica di aver timore di essere obbligato a prendere parte al servizio militare e di subire conseguenze negative per averlo disertato al momento della convocazione. Il ricorrente, infatti, ha riferito circostanze che sono riconducibili alla situazione dei curdi costretti ad espletare il servizio di leva. Conclusivamente, si ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda, fornendo dichiarazioni intrinsecamente coerenti, e corredate da copiosa documentazione. La difficile situazione esistente in Turchia per la popolazione curda giustifica, anche alla luce delle linee guida relative al servizio militare dell UNHCR, il riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente. Il servizio di leva obbligatorio, la mancanza del diritto all obiezione di coscienza e le violenze perpetrate nei confronti dei curdi durante il periodo del servizio militare, oltre alla specifica situazione del sig. Isik, il quale è fuggito rifiutandosi di prendere parte al servizio di leva, inducono a ritenere che, in caso di rientro in Turchia, il ricorrente sarebbe esposto al rischio concreto di subire i danni di cui all art. 14 d.lgs. 251/07 (condanna a morte, tortura, minaccia grave alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato); danni la cui gravità per il ricorrente risulterebbe tanto maggiore in considerazione della situazione di fragilità psichica in cui egli versa. Si ravvisano quindi i presupposti per riconoscere al sig. Isik Bayram la protezione sussidiaria. 4. Sulle spese del procedimento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla natura del procedimento, in complessivi 1.400, già operata la dimidiazione di diritti e onorari e la liquidazione degli onorari non superiori al valore medio (art. 82 e 130 d.p.r. 115 del 2002). Ai sensi dell art. 133 del d.p.r.115/02 il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle
6 spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (il che nella fattispecie si risolve in una partita di giro). p.q.m. annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in data ; riconosce a --- la protezione sussidiaria; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell Interno a pagare a titolo di rifusione spese processuali la somma di oltre accessori fiscali e previdenziali e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. Si comunichi. Torino, 12 gennaio 2016 Il Giudice Marco Ciccarelli
Firmato Da: DELL'UTRI ALFREDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 677ae
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione I Civile Verbale di udienza All udienza del 22/12/2015 innanzi al GOT dr. Alfredo Dell Utri, nel procedimento iscritto al n 1749 / 2015 r.g. pendente tra SAIDY LAMIN e MINISTERO
DettagliAccoglimento parziale del 19/09/2016 RG n. 3867/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE XI CIVILE Nella persona del Giudice Monocratico Paolo Viarengo ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa, n. 3867/2016 R.G., promossa dal signor DJAMANCA Famora
DettagliAccoglimento parziale del 24/07/2017 RG n /2016
N. R.G. 2016/27950 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 27950/2016 promossa da: FAROOQ AZAD nato a in Pakistan il 04/02/1990 rappresentato
DettagliAccoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016
R.G. n. 3988/16 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi decidendo sull opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da REHMAN HABIB UR - rappresentato
DettagliTRIBUNALE di GENOVA SEZIONE XI CIVILE
R.G.N. 14815/15 TRIBUNALE di GENOVA SEZIONE XI CIVILE Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 5.7.2016, nella
DettagliAccoglimento parziale del 16/06/2016 RG n /2015
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE XI CIVILE Nella persona del Giudice Monocratico Paolo Viarengo ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa, n. 12538/2015 R.G., promossa da: AMIN SHAHID nato
DettagliFirmato Da: DELL'UTRI ALFREDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 677ae
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione I Civile Verbale di udienza All udienza del 20/10/2015 innanzi al GOT dr. Alfredo Dell Utri, nel procedimento iscritto al n 18811 / 2014 r.g. pendente tra SISSOKO MOHAMED e
DettagliI concetti: il rifugiato, la protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria. Avv. Simone Rossi
I concetti: il rifugiato, la protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria 1 Asilo / status di rifugiato Protezione sussidiaria Protezione internazionale Protezione umanitaria 2 Fonti normative Convenzione
DettagliFirmato Da: DELL'UTRI ALFREDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 677ae
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione I Civile Verbale di udienza All udienza del 08/11/2016 innanzi al GOT dr. Alfredo Dell Utri, nel procedimento iscritto al n 15433 / 2014 r.g. pendente tra KEDERA MAOUDO e MINISTERO
DettagliAccoglimento totale del 29/04/2016 RG n /2015
N. 14811/2015 R.G. TRIBUNALE di GENOVA SEZIONE XI CIVILE Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a scioglimento della riserva assunta all udienza del l8.4.2016,
DettagliLa protezione internazionale in Italia. Il diritto d asilo
La protezione internazionale in Italia Il diritto d asilo Il diritto d asilo è annoverato tra i diritti fondamentali dell uomo, riconosciuti e salvaguardati dall ordinamento italiano. La nostra Costituzione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Composta da: Dott. Salvatore Di Palma -
DettagliMOTIVI DELLA DECISIONE
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE XI CIVILE Nella persona del Giudice Monocratico Marina Pugliese ha pronunciato la seguente Ordinanza ex art. 702 ter cpc nella causa, n. 13607/2015 R.G., promossa
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Dott.ssa G. RATTI ORDINANZA
N. R.G. 2012/25444 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Dott.ssa G. RATTI ha pronunciato la seguente: Pagina 1 ORDINANZA Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 e 19
DettagliMINISTERO DELL INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE XI CIVILE Nella persona del Giudice Monocratico Marina Pugliese ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa, n. 13641/2015 R.G., promossa da: COULIBALY MAHAMADOU
DettagliLe cause di esclusione. Sono disciplinate negli artt.12 (per lo status di rifugiato)
Le cause di esclusione Sono disciplinate negli artt.12 (per lo status di rifugiato) e 17 (per la protezione sussidiaria) della direttiva qualifiche 95/2011. Nella legislazione italiana agli artt. 10 (per
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliSchema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliTrib. Milano, sez. I civile, ordinanza 23 settembre 2014 (est. M. Flamini).
Protezione internazionale: il richiedente curdo sottoposto a vessazioni e minacce ha diritto alla protezione sussidiaria, anche perché la magistratura turca ha perso indipendenza Trib. Milano, sez. I civile,
DettagliProtezione sussidiaria
Protezione sussidiaria Osservazioni UNHCR L importanza delle informazioni sui Paesi d origine nel contesto della procedura d asilo II parte Scuola superiore della Magistratura Distretto della Corte d Appello
DettagliIl Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro
Il Giudice designato nel procedimento iscritto al numero 4252/2015 R.V.G. promosso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011 da SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e difeso dall avvocato NERI LIVIO - ricorrente
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI Il GIUDICE dott. Roberto Colonnello, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 2 febbraio 2017, pronuncia la seguente ORDINANZA ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3409 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COLETTI e CAVALLARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2005 Modifiche al codice di procedura penale per l
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE NONA CIVILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE NONA CIVILE Il Giudice designato, dott.ssa Chiara Blanc, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente: ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n. 20673/2016
DettagliAccoglimento totale del 03/07/2017 RG n. 1021/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE XI CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente Ordinanza nel procedimento, n. 1021/2017 R.G.,
DettagliI datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 In data 20.12.2010 il Sig. [X], rappresentato e difeso dal Dott. [Y], con studio in [...], si costituiva ritualmente
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliCOGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA
COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA Cognizione piena cognizione piena ed esauriente Processo ordinario (art. 163 cpc), lavoro (art. 409 cpc), locazione (art. 447-bis cpc), giudice pace (art. 311 cpc),
DettagliIl diritto d'asilo nel diritto internazionale ed europeo. Michele Arcella United Nations High Commissioner for Refugees
Il diritto d'asilo nel diritto internazionale ed europeo Michele Arcella United Nations High Commissioner for Refugees Contenuti La Convenzione di Ginevra del 1951 La definizione di rifugiato della Convenzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00948/2014 REG.PROV.COLL. N. 00930/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliLA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO FONDAZIONE DELL AVVOCATURA TREVIGIANA LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE Sandra Bortoluzzi Treviso 19 ottobre 2012 «PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Normativa ed istruzioni
DettagliTRIBUNALE DI PALERMO Sezione I Civile
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione I Civile Il Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Maria Aiello, con riferimento alla causa iscritta al N.7067/2015 R.G. e vertente TRA DIALLO SOUHAIBOU (alias Djallo Suaib), nato
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliEsame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza
Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliL ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE
L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE E legittima un ingiunzione, disposta da un Comune, di pagamento della sanzione prevista dall art. 3, comma 2,
DettagliOSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA N. 1/2015
OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA N. 1/2015 1. LA CORTE DI GIUSTIZIA PRECISA L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/83, IN PARTICOLARE, I REQUISITI STABILITI DAL LEGISLATORE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01141/2016 REG.PROV.COLL. N. 05144/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliLa normativa italiana in materia di Asilo.
La normativa italiana in materia di Asilo. Parma Seminario Minore 26 gennaio 2012 Avv. Livio Cancelliere info@studiolegalecancelliere.it (premessa) IL DIRITTO D ASILO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE Dichiarazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
DettagliUNITA DI DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA Via Manhes, 33 85100 POTENZA tel. 0971413111 fax. 0971410493 www.aterpotenza.it NUMERO VERDE 800291622 fax 0971413201 UNITA DI DIREZIONE GESTIONE
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17
La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliLA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.
N. R.G. 2015/68664 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 68664/2015 promossa da: MOHEN KHAN (C.F. KHNMHN90A01Z249S), con il proc. dom. avv.
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 9660/06 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
DettagliConcessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo
Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliProtezione internazionale: presupposti per la protezione umanitaria. Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 18 febbraio 2014 (est. M. Flamini).
Protezione internazionale: presupposti per la protezione umanitaria Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 18 febbraio 2014 (est. M. Flamini). Protezione internazionale Richiedente che non può beneficiare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00277/2016 REG.PROV.COLL. N. 00089/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Codice CIFRA: AVV/DEL /2015/ OGGETTO: Cont. 314/14/LO costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliStrumenti area Sicurezza e cittadinanza FAMI: il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
Strumenti 2014-2020 area Sicurezza e cittadinanza FAMI: il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione Provincia di Mantova _ 13 aprile 2017 Maria Gina Mussini - Project Manager Ufficio Politiche europee e
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01471/2015 REG.PROV.COLL. N. 02164/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA
2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA SENTENZA
N. 333/02 REG.RIC. N. 100 REG.SEN. ANNO 2006 composto dai Signori: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Dott. Gaetano CICCIO Presidente
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliAVVERTENZA PER IL LETTORE
AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI Nel procedimento n. 75/07 R.G. promosso da XXXXXXXX XXXXXX (n. XX.X.XXXX Marocco) rappresentato e difeso dall
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI Nel procedimento n. 75/07 R.G. promosso da XXXXXXXX XXXXXX (n. XX.X.XXXX Marocco) rappresentato e difeso dall Avv. Luca Castagnoli del Foro di Cesena, con domicilio
Dettagli01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01227/16 SEZIONE SESTA CIVILE -1 Composta da: Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - Dott. Magda Cristiano - Consigliere - Dott. Giacinto Bisogni Rel. Consigliere - Dott.
DettagliProtezione Internazionale di Crotone aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale,
IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n. 852 del R.G.V.G. dell anno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliINCONTRI DI AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO Ciclo di incontri promosso dalla Regione Piemonte e a cura dell'a.s.g.i rivolto a operatori del settore pubblico e privato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 Indietro Pubblicato il 20/07/2017 N. 01173/2017 REG.PROV.COLL. N. 00734/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliAl V. Segretario Generale. Responsabile del Servizio U. O. Segreteria Generale. Richiesta di iscrizione nell albo delle imprese di fiducia per
Al V. Segretario Generale Responsabile del Servizio U. O. Segreteria Generale del Comune di Paternò 95047 Paternò (CT) Oggetto: Richiesta di iscrizione nell albo delle imprese di fiducia per l affidamento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliIL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto
Dettagli