Accoglimento totale del 19/01/2016 RG n /2015

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1 Accoglimento totale del 19/01/2016 RG n /2015 N. R.G. 2015/16473 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Nella causa civile iscritta al n. r.g /2015 promossa da: ---- a HALFETI (Turchia), rappresentato e difeso dall avv. UGO MELANO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Lione 72 RICORRENTE contro MINISTERO DELL INTERNO presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino RESISTENTE e in contraddittorio con PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, avente ad oggetto: l impugnativa del provvedimento emesso in data , con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale chiesta dal ricorrente. * Il Giudice dott. Marco Ciccarelli, a scioglimento della riserva assunta all udienza del , ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art. 35 d.lgs , n. 25 e 19 d.lgs n.150 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il provvedimento della C.T. e i motivi di impugnazione. Il provvedimento della Commissione Territoriale qui impugnato si fonda sulla seguente motivazione: L audizione rivela una decisa fragilità mentale; tale motivazione può certamente giustificare il non ricordo preciso della data di un singolo episodio e di un particolare di un singolo Pagina 1

2 avvenimento o situazione, ma più difficilmente può portare alla non conoscenza, per un militante curdo, di ricorrenti date significative della politica e della cultura curda Nello svolgersi dell audizione si notava una certa sofferenza del richiedente e pertanto, in accordo anche con il suo avvocato, si chiedeva allo stesso se accettava di sottoporsi alla segnalazione presso il Centro Frantz Fanon di Torino per una presa in carico psicologica. Dato atto che la decisione veniva quindi sospesa in attesa di relazione psicologica che è giunta a questa Commissione recentemente; tale relazione conferma la fragilità mentale del richiedente e la necessità di continuare la presa in carico psicologica. Valutato che non si individua quindi un agente persecutorio pubblico o privato in patria, non integrando quindi i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 La zona di provenienza non è soggetta a violenza generalizzata o assenza di controllo statale. Il ricorrente sostiene di aver narrato le proprie vicende in maniera chiara e coerente. In particolare, lo stesso ritiene di aver prospettato e descritto in maniera circostanziata il pericolo a cui sarebbe esposto in caso di rientro. Richiama la situazione del paese d origine, con particolare riferimento alle discriminazioni a cui è esposta la popolazione curda e chiede pertanto il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati ha fatto pervenire attestazione di inesistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 12 lettera c) e art.16 comma 1 lettera b) D.lgs. n.251/ Valutazione della domanda e regole probatorie. L art. 3 d.lgs. 251/2007 prevede che nell esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d origine al momento dell adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che : a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

3 b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornitura un idonea motivazione dell eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha fornito precise indicazioni in ordine alla regola probatoria da seguire nelle controversie in tema di richiesta di protezione internazionale, affermando che In materia di riconoscimento dello status di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia. (Cass. S.U. 17 novembre 2008, n ). 3. La domanda di protezione sussidiaria. a) La protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d.lgs. 251/2007 può essere riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. L art. 14 prevede poi che Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. b) Nel caso di specie il racconto reso davanti alla Commissione Territoriale è privo di contraddizioni intrinseche e lo stato di sofferenza e fragilità mentale del richiedente trova

4 conferma nella relazione clinica resa dal Centro Frantz Fanon, che ha preso in carico il sig. Isik. Nel rispondere alle domande poste dal giudice il sig. Isik ha confermato l impianto della propria narrazione ed ha chiarito alcuni punti giudicati poco convincenti dalla Commissione. In particolare: Il ricorrente racconta di appartenere al gruppo etnico curdo. Dopo essere nato e avere vissuto sino all età di 14 anni ad Halfeti, si è trasferito insieme alla sua famiglia a Gaziantep per problemi politici. La polizia turca, infatti, eseguiva costantemente controlli e minacce nei confronti della famiglia Isik e, lo stress e la paura provocati dalle continue pressioni politiche, hanno generato uno stato di stress nel padre, che nel 2009 è morto. Inoltre, a causa di tale appartenenza etnica, il ricorrente e i fratelli sono stati insultati e picchiati più di una volta a scuola, sia dai compagni che da parte degli insegnanti, inducendo il ricorrente ad abbandonare gli studi. La ricostruzione dei fatti narrata dal ricorrente innanzi alla Commissione è coerente ed è ulteriormente confermata dal ricorrente in udienza. Il sig. Isik afferma di avere subito numerosi controlli da parte della polizia perché avrebbe dovuto prendere parte al servizio militare. Tali controlli, inoltre, erano dovuti anche al fatto che due dei fratelli del ricorrente avevano lasciato il paese senza prestare il servizio militare. Riferisce di avere ricevuto la lettera di convocazione per il servizio militare circa un mese prima della partenza. Chiesto di spiegare per quali ragioni si sia rifiutato di prestare il servizio di leva, risponde che, in tale caso, sarebbe stato obbligato a combattere contro gli appartenenti al suo stesso gruppo etnico, i curdi, oltre al fatto di dover pagare una multa di lire turche per essersi temporaneamente sottratto alla prestazione del servizio ed essere stato quindi arruolato con ritardo. In caso di rientro, egli sarebbe dunque obbligato a prestare il servizio militare. La narrazione resa trova conferma nella lettera di chiamata al servizio militare (doc. 11) e nella attuale situazione della Turchia, dove il servizio militare è obbligatorio. In Turchia, infatti, non esiste il diritto all obiezione di coscienza, la leva è obbligatoria e chi, come il ricorrente, non si presenta al servizio militare, viene considerato disertore ( A tale elemento, deve aggiungersi che durante il servizio militare, le reclute curde, sono frequentemente soggette a maltrattamenti da parte dei militari turchi (

5 Il ricorrente afferma di avere problemi di salute mentale. La relazione clinica del centro Frantz Fanon, a cui è stato affidato per seguire un percorso psicologico, ha confermato tale circostanza. Ha evidenziato la centralità di molteplici eventi traumatici nella attuale situazione di instabilità psicologica del sig. Isik, i quali hanno caratterizzato la vita dello stesso alimentando uno stato di insicurezza e un costante malessere. La motivazione della Commissione, nella parte in cui ritiene insussistente il pericolo a cui sarebbe esposto il sig. Isik, in considerazione del fatto che la zona di provenienza non è soggetta a violenza generalizzata o assenza di controllo statale, non è condivisibile. Il ricorrente, infatti, non afferma di temere, in caso di rientro, di essere esposto a generiche minacce a causa della sua appartenenza etnica, ma specifica di aver timore di essere obbligato a prendere parte al servizio militare e di subire conseguenze negative per averlo disertato al momento della convocazione. Il ricorrente, infatti, ha riferito circostanze che sono riconducibili alla situazione dei curdi costretti ad espletare il servizio di leva. Conclusivamente, si ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda, fornendo dichiarazioni intrinsecamente coerenti, e corredate da copiosa documentazione. La difficile situazione esistente in Turchia per la popolazione curda giustifica, anche alla luce delle linee guida relative al servizio militare dell UNHCR, il riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente. Il servizio di leva obbligatorio, la mancanza del diritto all obiezione di coscienza e le violenze perpetrate nei confronti dei curdi durante il periodo del servizio militare, oltre alla specifica situazione del sig. Isik, il quale è fuggito rifiutandosi di prendere parte al servizio di leva, inducono a ritenere che, in caso di rientro in Turchia, il ricorrente sarebbe esposto al rischio concreto di subire i danni di cui all art. 14 d.lgs. 251/07 (condanna a morte, tortura, minaccia grave alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato); danni la cui gravità per il ricorrente risulterebbe tanto maggiore in considerazione della situazione di fragilità psichica in cui egli versa. Si ravvisano quindi i presupposti per riconoscere al sig. Isik Bayram la protezione sussidiaria. 4. Sulle spese del procedimento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla natura del procedimento, in complessivi 1.400, già operata la dimidiazione di diritti e onorari e la liquidazione degli onorari non superiori al valore medio (art. 82 e 130 d.p.r. 115 del 2002). Ai sensi dell art. 133 del d.p.r.115/02 il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle

6 spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (il che nella fattispecie si risolve in una partita di giro). p.q.m. annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in data ; riconosce a --- la protezione sussidiaria; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell Interno a pagare a titolo di rifusione spese processuali la somma di oltre accessori fiscali e previdenziali e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. Si comunichi. Torino, 12 gennaio 2016 Il Giudice Marco Ciccarelli

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