La normativa italiana in materia di Asilo.

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1 La normativa italiana in materia di Asilo. Parma Seminario Minore 26 gennaio 2012 Avv. Livio Cancelliere

2 (premessa) IL DIRITTO D ASILO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

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4 Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo (approvata il a New York dall Assemblea Generale dell O.N.U.) Art. 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti Art. 14: Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni

5 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) Art. 3: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

6 Convenzione di Ginevra (1951) Art Divieto di espulsione o di respingimento (refoulement )

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8 Art. 10 co. 3 Cost.: Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge L. 28 febbraio 1990 n.39 (cd. legge Martelli)

9 ASILO COSTITUZIONALE : ART. 10 COST. STATUS DI RIFUGIATO: CONVENZIONE DI GINEVRA Rifugiati (Convenzione di Ginevra) Altri asilanti (art. 10 Cost.)

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11 Quadro normativo 1. D. L.vo 19 novembre 2007 n D. L.vo 28 gennaio 2008 n L.125/ D.L.vo 159/ L.94/2009

12 Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251 (entrato in vigore il 19 gennaio 2008) RECANTE NORME MINIME SULL ATTRIBUZIONE, A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE NORME MINIME SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE RICONOSCIUTA

13 ART. 2, lett. i (Definizioni) domanda di protezione internazionale status di rifugiato status di protezione sussidiaria

14 Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251 Indice 1. Definizioni 2. Valutazione delle domande 3. Status di rifugiato 4. Protezione sussidiaria 5. Disposizioni transitorie

15 ART. 1 Finalità Stabilire le norme sull attribuzione agli stranieri della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria nonché norme sul contenuto degli status riconosciuti.

16 ART. 2, lett. e (Definizioni) rifugiato teme a ragione di essere perseguitato per motivi di: - razza, - religione, - nazionalità, - appartenenza ad un determinato gruppo sociale, - opinioni politiche.

17 Art. 7 Atti di persecuzione Atti sufficientemente gravi per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; Somma di diverse misure il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello precedente.

18 Art. 7 Forme di persecuzione: Atti di violenza fisica o psichica (compresa la violenza sessuale) Provvedimenti amministrativi, legislativi, giudiziari o di polizia attuati in modo discriminatorio Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie Rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso Azioni giudiziarie o sanzioni penali a seguito del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto se comporta la commissione di crimini Atti specifici contro un sesso o contro l infanzia

19 ART. 2, lett. g (Definizioni) persona ammissibile alla protezione sussidiaria - fondati motivi - rischio effettivo - grave danno

20 Danno grave La condanna a morte o all esecuzione della pena di morte; La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

21 Valutazione della domanda di protezione internazionale

22 Art. 3 Esame dei fatti e delle circostanze: Situazione del paese di origine, incluse le sue disposizioni legislative; Situazione individuale e circostanze personali (condizione sociale, sesso ed età); Dichiarazione e documentazione presentata dal richiedente.

23 Art. 3 In mancanza di prove, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere se: Ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni di cui si dispone. Domanda presentata il prima possibile ; Complessivamente attendibile.

24 Rifugiati «sur place» Coloro il cui bisogno di protezione è sorto solo dopo aver lasciato il Paese d'origine, a causa di avvenimenti verificatisi o per attività svolte successivamente alla partenza.

25 Quid juris in caso di richiedente omicida? Casi di esclusione: cfr. artt. 10 e 16

26 Permesso di soggiorno

27 Permesso di soggiorno (art. 23) PDS rilasciato ai titolari dello status di rifugiato validità 5 anni; rinnovabile; accesso al pubblico impiego (art. 25, co.2) PDS rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria validità 3 anni; rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status; consente l accesso al lavoro e allo studio; convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, in presenza dei requisiti.

28 Documenti di viaggio

29 Documenti di viaggio (art. 24) Al titolare dello status di rifugiato La questura rilascia un titolo di viaggio della durata di 5 anni, rinnovabile. Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Al titolare dello status di protezione sussidiaria La questura rilascia un titolo di viaggio per stranieri (non si specifica la durata). Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, ovvero se sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell'identità dell'interessato

30 Diritti in materia di occupazione, istruzione, assistenza sanitaria e sociale

31 (artt. 25, 26 e 27) I titolari dello status di protezione internazionale sono equiparati ai cittadini italiani in materia di: lavoro subordinato o autonomo, iscrizione agli albi professionali, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro, accesso all istruzione, riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri, assistenza sociale e sanitaria.

32 Minore non accompagnato ART. 2, lett. m (Definizioni)

33 (art. 28) Se un minore non accompagnato chiede la protezione internazionale, si applicano gli artt. 343 e ss. c.c. (apertura della tutela). Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti, il minore puo' beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nel quadro del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (art. 1-sexies L. 39/1990). Il minore titolare dello status di rifugiato o di quello di protez. suss. ha accesso agli studi secondo le modalità previste per il cittadino italiano (art. 26).

34 Disposizioni transitorie e finali Rinnovo PDS umanitari (art. 5 co.6)

35 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 (entrato in vigore il ) "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

36 ART. 1 Finalità 1) stabilire le procedure per l esame delle domande di protezione internazionale 2) stabilire le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

37 Accesso alla procedura

38 Da chi è presentata la domanda di protezione internazionale ART. 6 dal richiedente personalmente direttamente dal minore non accompagnato (art.19). La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati, presenti sul t.n. con il genitore all atto della presentazione.

39 ART. 6 Dove presentare la domanda di protezione internazionale Presso l ufficio di polizia di frontiera all atto dell ingresso nel t.n. o presso l ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente

40 Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l esame della domanda ART. 7 Il richiedente è autorizzato a rimanere nel t.n. fino alla decisione della c.t. Salvo che il richiedente debba essere: a) estradato verso un altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo; b) consegnato ad una Corte o Trib. Penale internazionale; c) avviato verso un altro Stato dell Unione competente per l esame dell istanza di protezione internazionale.

41 ART. 7 Modifica introdotta dalla L. 159/2008 Il richiedente è autorizzato a rimanere nel t.n. fino alla decisione della c.t. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare

42 Medio tempore, può lavorare il richiedente? Art. 7 Art. 11 D. Lgs 140/2005. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il pds per richiesta asilo è rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. Circ. Min. Int. 2010

43 Criteri applicabili all esame delle domande ART. 8 La domanda non può essere respinta o esclusa dall esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente La decisione è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, sulla base di un congruo esame della domanda. La domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e, ove occorra, di transito

44 Criteri applicabili alle decisioni dell autorità accertante ART. 9 Le decisioni sono comunicate per iscritto. Se la domanda è respinta, la decisione deve essere accompagnata da motivazione di fatto e di diritto e dall'indicazione delle modalità di impugnazione.

45 ART. 10 Garanzie per i richiedenti asilo Il richiedente è tempestivamente informato della decisione Tutte le comunicazioni sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall interessato. In tutte le fasi del procedimento (presentazione, esame della domanda, durante lo svolgimento del giudizio), è garantita l assistenza di un interprete.

46 ART. 11 Obblighi del richiedente asilo D.Lgs. 159/2008 Comparire personalmente davanti alla Commissione. Consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda (incluso il passaporto) Il richiedente è tenuto ad informare senza indugio l autorità competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio, altrimenti eventuali comunicazioni sul procedimento verranno effettuate presso l ultimo domicilio.

47 ART. 12 Colloquio personale Su richiesta motivata, la Comm. può decidere che il colloquio si svolga alla presenza di un solo componente e, se possibile, dello stesso sesso del richiedente La Comm. Terr. può omettere l audizione quando: - ha elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; - risulta certificata l incapacità o l impossibilità di sostenere un colloquio personale

48 ART. 16 Diritto all assistenza e alla rappresentanza legali Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Ammissione al gratuito patrocinio. Autodichiarazione per i redditi all estero, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta.

49 ART. 25 Raccolta di informazioni su singoli casi Le informazioni utili al procedimento non possono essere chieste ai presunti responsabili della persecuzione. In nessun caso le Commissioni forniscono informazioni circa la domanda di p.i., né altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

50 Procedure di 1 grado

51 Art. 26 Istruttoria della domanda di protezione internazionale Presentazione della domanda: - questura competente per il luogo di dimora; - ufficio di polizia di frontiera, che invia il richiedente alla questura competente per territorio, per la verbalizzazione della domanda. La questura redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi moduli cui e' allegata la documentazione prodotta dal richiedente. Al richiedente e' rilasciata copia del verbale, che ha approvato e sottoscritto. Se non si deve dar luogo a trattenimento nei CIE o accoglienza nei CARA, la Questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda Se il richiedente deve essere trattenuto o accolto, il questore rilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente p.i. presente nel centro. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura da parte della Commissione territoriale.

52 ART. 27 Procedure di esame L esame della domanda di P.I. è svolto dalle C.T.. La C.T. provvede al colloquio con il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i 3 giorni feriali successivi

53 Decisione

54 La C.T. adotta una delle seguenti decisioni: ART. 32 a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. D.Lgs 159/2008 b) rigetta la domanda qualora: - non sussistano i presupposti per il riconoscimento della P.I.; - ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla P.I; - il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese (co. 2); c) - per manifesta infondatezza quando risulta la palese infondatezza dei presupposti; d) - quando la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento. d) Se la domanda di P.I. non è accolta, ma si ritiene che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la C.T. trasmette gli atti al questore per l eventuale rilascio del pds ex art. 5, co. 6 T.U.

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57 Procedure di impugnazione

58 ART. 35 Impugnazione avverso la decisione della commissione territoriale Il ricorso è proposto nei 30 gg successivi alla comunicazione del provvedimento. Nei casi di accoglienza o trattenimento il termine è di 15 gg. Trib. che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d appello in cui ha sede la C.T. che ha pronunciato il provvedimento Anche nel caso in cui la C.T. lo abbia ammesso alla protezione sussidiaria

59 La proposizione del ricorso sospende l efficacia del provvedimento impugnato. Non ha, invece, efficacia sospensiva quando: ART. 35 la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata, per essersi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA (art. 22, co.2). la domanda è stata dichiarata inammissibile; la domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza o perché ritenuta strumentale (art. 32 lett. b bis) il richiedente e' stato trattenuto nei CIE o accolto nei CARA (salvo l ipotesi lett.a) dell art. 20)

60 ART. 35 co. 7 Se ricorrono gravi e fondati motivi, il ricorrente può chiedere al Tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento. Il tribunale, nei 5 gg successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile. Nel caso di sospensione del provvedimento, al richiedente è rilasciato un pds per richiesta di asilo ed è disposta l accoglienza nei CARA

61 Lastra dipinta dalla Tomba del tuffatore, Paestum (V a.c.)

62 Grazie.

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