RISOLUZIONE N. 112 /E
|
|
|
- Roberto Motta
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 RISOLUZIONE N. 112 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 06/12/2016 OGGETTO: Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso). Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente QUESITO L'Ufficio Territoriale di X si è rivolto all'ufficio Consulenza della Direzione Regionale competente per chiedere delucidazioni in merito alla corretta procedura da seguire nel caso di istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso. In particolare, la società Alfa ha presentato, in riferimento all'anno 2014, istanza di rimborso per un ammontare complessivo di Euro ,00, recante
2 2 visto di conformità di un professionista garantito da polizza assicurativa con massimale pari ad Euro Posto che l'erogazione del rimborso è, a volte, subordinata alla presentazione di un'apposita polizza fideiussoria che garantisca l'intero importo e che, nel caso in esame l importo chiesto a rimborso è superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, ci si chiede se, al fine di ottenerne il rimborso, il contribuente sia tenuto a presentare un ulteriore polizza a garanzia delle differenza non coperta dal valore della polizza del professionista (ritenendo, comunque, efficace, seppur parzialmente, il visto), ovvero una polizza che copra l'intero importo chiesto a rimborso (ritenendo il visto invalido). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA L attuale articolo 38-bis, del d.p.r. n. 633 del 1972 prevede, per quello che qui interessa, che i rimborsi dell eccedenza di credito IVA siano eseguiti previa presentazione della garanzia, ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull istanza trimestrale. Con riguardo al visto di conformità, l'art. 22 del DM prevede che la polizza assicurativa di cui deve dotarsi il professionista deve essere adeguata al numero dei contribuenti, dei visti da rilasciare e, comunque, non deve essere inferiore a euro (cfr. circolare n. 28/E del 2014). Inoltre, come chiarito dalla circolare 7/E del 2015, la polizza deve essere già adeguata prima di apporre il visto e deve "garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente." Nel caso in cui, come nella fattispecie prospettata dall'ufficio, l importo chiesto a rimborso sia di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del professionista che appone il visto di conformità, la Direzione istante è dell avviso che il visto dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente a detto importo chiesto a rimborso.
3 3 Conseguentemente, per poter ottenere le somme chieste a rimborso, il contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge. La Direzione istante si pone il dubbio se, invece, non sia corretto pretendere dal contribuente una garanzia solo per la differenza non coperta dalla polizza del professionista, e, in tale caso, se le due garanzie debbano essere vincolate reciprocamente, quindi solidali, oppure non solidali, anche se cumulative. In tal caso potrebbero tornare utili i chiarimenti già resi con la circolare 32/ del 2014, al punto 4.3, ove è stato detto che, "l'ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all'importo dell'imposta chiesta a rimborso" e che, l'ammontare del rimborso può essere assistito da due distinte garanzie non solidali, eventualmente rese da soggetti diversi, che garantiscano cumulativamente l'intero importo anche se richiesto con unica procedura (semplificata o ordinaria). PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 38 bis, comma 3, del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da ultimo modificato dall articolo 7-quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) dispone che, Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale
4 4 gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. E stato, quindi, eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che resta, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate al comma 4 del medesimo articolo 38-bis. Detto comma (anch esso modificato dal citato articolo 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193 del 2016) dispone che, Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a euro quando richiesti: a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano euro; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a euro, se gli importi dichiarati superano euro;
5 5 c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Il successivo comma 5 individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata. La presenza della garanzia assicura all Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza. Come già anticipato, al di fuori dei casi di cui all articolo 38-bis comma 4 del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972, i crediti superiori a ,00 euro possono essere rimborsati - al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio - previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità. La disciplina inerente l apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato è contenuta nell articolo 22, del decreto ministeriale n. 164, del 31 maggio In particolare, il citato articolo 22 prevede che, I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Come ulteriormente chiarito con Circolare n. 7/E, del 26 febbraio 2015, la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione
6 6 modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. La polizza mira, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione infedele. Trattasi, quindi, di una responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall articolo 38-bis in commento è volta ad assicurare all Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza. Il medesimo articolo 22, disponendo che il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, non contiene alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati. Ciò posto, nel caso specifico, la società ha presentato un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità per Euro ,00. Il professionista abilitato a svolgere attività di assistenza fiscale ha una polizza assicurativa con massimale pari a Euro ,00. Al riguardo, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il suddetto visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia con la conseguenza che, non si po obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell articolo 38-bis. Concludere diversamente, oltre ad avere l effetto di traslare l onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche
7 7 dell articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE Annibale Dodero (firmato digitalmente)
NOVITA MODELLO IVA 2015
NOVITA MODELLO IVA 2015 RIGO VE30 STATUS ESPORTATORE ABITUALE INTRODUZIONE DELLA CASELLA 5 OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL ESPOSTAZIONE (ART. 8-BIS, ART. 71, ART. 72) 1 NOVITA MODELLO IVA 2015
RISOLUZIONE N. 36 /E
RISOLUZIONE N. 36 /E Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica. Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero - ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo
Il Modello TR e le novità in tema di rimborsi
Stefano Carpaneto (Esperto Contabile in Torino) Il Modello TR e le novità in tema di rimborsi 1 Modello TR 2017 Novità In attesa dell approvazione del nuovo modello la novità del 2017 è determinata dalle
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
RISOLUZIONE N. 452/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 compensazione orizzontale del credito Iva in
IL VISTO DI CONFORMITÀ E I LIMITI PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI. Stefano Battaglia Dottore Commercialista
IL VISTO DI CONFORMITÀ E I LIMITI PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI Stefano Battaglia Dottore Commercialista CREDITI IVA : COMPENSAZIONE, RIMBORSO, VISTO DI CONFORMITÀ INDICE SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI Compensazione
RISOLUZIONE N.24/E. Quesito
RISOLUZIONE N.24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 aprile 2013 OGGETTO: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l esercizio di attività soggette alle
VISTO DI CONFORMITA (VISTO LEGGERO) Le coperture assicurative per il professionista
VISTO DI CONFORMITA (VISTO LEGGERO) Le coperture assicurative per il professionista QUANDO SI DEVE APPORRE IL VISTO? L apposizione del visto di conformità è obbligatoria: per la compensazione dei crediti
RISOLUZIONE N. 61/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - n / Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 Luglio 2016 OGGETTO: Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana Con la
RISOLUZIONE N. 39/E 28/03/2017. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 39/E Direzione Centrale Normativa 28/03/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - art. 43-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 cessione del credito Iva a scopo di garanzia rinuncia alla cessione da
Ag. Entrate, Risoluzione 24/E/2017. ( da )
Spese veterinarie: basta lo scontrino per le detrazioni Ma niente "mangimi" nel 730. I chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sulle spese da riportare nella dichiarazione precompilata di Redazione - Per
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente
Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima
RISOLUZIONE N. 16 /E
RISOLUZIONE N. 16 /E ROMA, 06/02/2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212- Acquisti senza applicazione dell Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione
RISOLUZIONE N. 108/E
RISOLUZIONE N. 108/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
Risoluzione del 30/11/2010 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Risoluzione del 30/11/2010 n. 123 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Interpello ai sensi dellarticolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N.255/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,20 giugno 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ALFA GmbH - Interpretazione art.17, sesto comma, lett.a), D.P.R. n. 633/1972 - Reverse-charge
Direzione Regionale dell'emilia Romagna. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi
1 Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ I requisiti
Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di
RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
Controlli solo formali per l apposizione del visto di conformità
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 269 03.10.2014 Controlli solo formali per l apposizione del visto di conformità Il visto è leggero Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico
RISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 28.10.2016 Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art.
STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL PERIODO Rag. Giovanni VALCARENGHI
STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL PERIODO 2010 Rag. Giovanni VALCARENGHI Diretta 28 settembre 2009 MEMORIZZIAMO 3 INTERVENTI TRE LEVE PER CONTRASTARE GLI ABUSI RISCONTRATI 1 2 3 2 TERMINE INIZIALE COMPENSAZIONE
CIRCOLARE n. 19/2012
CIRCOLARE n. 19/2012 RESPONSABILITA DEL COMMITENTE E DELL APPALTATORE PER DEBITI FISCALI -LA NUOVA DISCIPLINA- I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 08/10/2012 n. 40) 1.PREMESSA 3 2. AMBITO DI
RISOLUZIONE N. 104/E
RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle
RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 89/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del
CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO
CIRCOLARE N. 43/E Circolare n.43/e Direzione Centrale Normativa Roma, 18/11/2016 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Acquisto di box auto pertinenziale
RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 marzo 2008 OGGETTO: IVA. Aliquota ridotta - N. 127-quinquies, Tab. A, p. III; allegata al DPR n. 633 del 1972 e art. 3-bis del DL
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DLgs n. 23 del 2011, è stato esposto il seguente
Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e Consulenza Ve - Marghera, Ufficio Consulenza UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI CORSO DEL POPOLO 21 35131 PADOVA (PD) Prot. OGGETTO: Consulenza giuridica
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 66, comma 6 bis del DL n. 331 del 1993, è stato esposto il seguente
Milano, 2 febbraio 2007 Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Fiscalità Generale Prot. N. 7550 OGGETTO: Interpello 904-645/2006 ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
OGGETTO: Interpello Art. 1 del DL n. 83 del Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
RISOLUZIONE N. 136 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 07/11/2017 OGGETTO: Interpello Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus
RISOLUZIONE N. 86/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 86/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 marzo 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Rappresentanza Generale per l Italia -
Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.
Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge
AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275
Roma, 05 novembre 2009 1 OGGETTO: Consulenza giuridica decreto legislativo n. 124 del 1993 articolo 13, comma 9 previdenza complementare tassazione rendimenti finanziari ante 31 dicembre 2000 Con l interpello
RISOLUZIONE N. 311/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 311/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 n. 954-284/2008 requisiti di accesso al regime
RISOLUZIONE N. 67/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 67/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 luglio 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 - applicazione
RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 agosto 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Credito d imposta per attività di ricerca
RISOLUZIONE N. 174/E
RISOLUZIONE N. 174/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello /2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Reverse-charge art. 17, comma 6 del DPR 633
RISOLUZIONE N. 36/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 36/E Roma, 17 maggio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenze giuridiche. Agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina - articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge
RISOLUZIONE N. 66/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 66/E Roma, 6 luglio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Adempimenti dichiarativi in caso di liquidazione di società
RISOLUZIONE N. 399/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.lgs. n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 399/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Fondo Pensioni Personale ALFA D.lg. 5 dicembre
RISOLUZIONE N.106 /E
RISOLUZIONE N.106 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 dicembre 2012 OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società Sportiva Dilettantistica. Aliquota delle addizionali, comunali
OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa
Risoluzione N. 126/E Direzione Centrale Normativa Roma, 17/10/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell articolo 69, comma 3, della legge
RISOLUZIONE N. 98 /E
RISOLUZIONE N. 98 /E Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società agricola che produce energia fotovoltaica - Esercizio dell opzione per la tassazione
MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 3 D.lgs. n.96/003) Con questa informativa l Agenzia delle
