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1 Manarch nov.2013 CIL CILA SCIA PdC TIPI DI LAVORI EDILIZI La esecuzioni di lavori in edilizia è regolata da leggi e regolamenti. I lavori di nuova costruzione sono generalmente soggetti a Permesso di costruire da parte del Comune. I lavori su edifici esistenti sono invece liberi in caso di manutenzione ordinaria ma sono soggetti a Segnalazione o a Comunicazione al Comune in caso di manutenzione straordinaria. Anche le ristrutturazioni leggere sono soggette a Segnalazione al Comune. I lavori di ogni tipo su edifici vincolati a bene culturale richiedono in ogni caso anche il parere favorevole dalla Soprintendenza ai monumenti. I lavori in zone con vincolo paesaggistico richiedono il parere della Soprintendenza come condizione per il rilascio del titolo abilitativo. Nelle zone a rischio sismico i lavori sono soggetti anche ad una specifica verifica che viene eseguita generalmente da uffici della Regione. Il testo unico dell edilizia, DPR 380/2001, all art.3 c.1 distingue i lavori nei seguenti tipi: a) manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs 42/2004, le modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. L intervento di demolizione e ricostruzione è da considerare come ristrutturazione -e quindi abilitabile con la SCIA- se la ricostruzione rispetta il volume demolito. Se invece comporta variazioni al volume va considerata come nuova costruzione e quindi è abilitabile con Permesso di Costruire. Se l edificio è vincolato come bene culturale basta la SCIA se c è rispetto sia del volume che della sagoma. Invece, se c è rispetto del volume, ma non della sagoma, occorre il Permesso di

2 costruire. Nelle zone A i Comuni devono delimitare zone nelle quali occorre il Permesso di costruire se la sagoma viene modificata, anche nel caso che il volume venga rispettato. (vedi in merito la tabella riassuntiva). e) nuova costruzione, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; h) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture per la sosta ed il soggiorno dei turisti; - gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale; - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) ristrutturazione urbanistica, gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le dette definizioni prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall art.29 c.3 DLgs 42/2004. TIPI DI TITOLI ABILITATIVI Per alcuni interventi, come la manutenzione ordinaria, l esecuzione dei lavori è libera. Per altri interventi, come quelli sull edilizia esistente, occorre fare al Comune la segnalazione o la comunicazione dell inizio lavori. Nel caso di nuova costruzione occorre chiedere un permesso di costruire. L art. 6 del DPR 380/2001 regola i vari casi: Attività libera. Non occorre alcun adempimento nei confronti del Comune nei seguenti casi: a) manutenzione ordinaria; b) eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

3 e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola. Vanno comunque rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e le altre normative di settore e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, DLgs 42/2004. Pertanto se l edificio è vincolato come bene culturale occorre ottenere il nulla osta della soprintendenza ai monumenti. Alcuni Comuni, come Roma, impongono la SCIA per interventi di manutenzione ordinaria nella città storica, se interessano le parti comuni dell edificio. A titolo esemplificativo, tra i lavori di manutenzione ordinaria potrebbero essere compresi i seguenti interventi: pavimenti : demolizione e rifacimento; rivestimenti ed intonaci interni compresa loro coloritura : demolizione e rifacimento; tetti : sostituzione con medesimi materiali; infissi interni ed esterni : rifacimento o sostituzione, nel caso di infissi esterni con le stesse caratteristiche; impianti per servizi accessori come idraulico, fognatizio, di allontanamento acque meteoriche, di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione ed opere inerenti, sempre che non comportino la creazione di nuovi volumi fuori o entro terra; prospetti esterni : intonaci, coloriture e rivestimenti, sempre che siano eseguiti senza modificare i preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; istallazione, per motivi di sicurezza, di grate nei vani delle finestre a filo muro; strutture semplici quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi annessi ad unità immobiliari con sola destinazione abitativa: impianti solari e di pompe di calore per produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi annessi. Comunicazione di inizio lavori CIL. Introdotta nell art.6 dalla legge 73/2010. Sono soggetti a semplice comunicazione al Comune dell inizio dei lavori i seguenti interventi: - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; - le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; - i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A): - le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; Comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA. Introdotta nell art.6 dalla legge 134/2012. Sono soggetti a CILA i seguenti interventi: - manutenzione straordinaria, ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

4 - le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, ovvero le modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa. L interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all amministrazione comunale i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi sui fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia per le imprese di cui all art.38 legge 133/2008. Sia per la CIL che per la CILA, vanno comunque rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e le altre normative di settore e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, DLgs 42/2004. Pertanto se l edificio è vincolato come bene culturale occorre ottenere, prima dell inizio dei lavori, il nulla osta della soprintendenza ai monumenti. Inoltre l interessato a fine lavori deve provvedere all aggiornamento catastale. I lavori possono essere avviati dal momento del deposito della CIL o della CILA. Le Regioni possono individuare ulteriori interventi edilizi, per i quali è fatto obbligo di trasmettere la relazione tecnica e possono stabilire ulteriore contenuti per la stessa relazione. La mancata comunicazione dell inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione di 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l intervento è in corso di esecuzione. Segnalazione certificata d inizio attività SCIA Con legge 122/2010, la SCIA in edilizia è stata inserita nell art.19 della legge 241/1990. Principale caratteristica è la possibilità di iniziare i lavori al momento stesso della consegna della SCIA. Riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, ma senza modificarne caratteristiche e funzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, anche aumentando il numero delle unità immobiliari, e che non comportino aumento del volume nè modifiche delle destinazioni di uso. La SCIA deve essere corredata dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tali attestazioni e osservazioni sostituiscono atti e pareri con esclusione di quelli relativi ai beni culturali e alle zone sismiche. La SCIA deve essere presentata, con allegato il parere della soprintendenza se richiesto, mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In caso di carenza dei requisiti per l'invio della SCIA, l'amministrazione entro 30 giorni vieta l'esecuzione dei lavori. Aggiornamento catastale a fine lavori. Prima della presentazione della SCIA, l'interessato può richiedere allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi contestualmente alla Segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di 60 giorni, si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell art.20 comma 3 del DPR 380/2001.

5 In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Norme di riferimento: legge 241/1990 art.19, legge 106/2011 art.5 c.2 c), DPR 380/2001 art.22 commi 1 e 2 e art.23 bis. Permesso di costruire Ai sensi dell art.10 DLgs 380/2001, sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs 42/2004. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Il permesso è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ed è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. Il permesso in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Il termine per l inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati. Il permesso decade con l entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

6 Denuncia d inizio attività E trattata dall art.22 del DLgs 380/2001. Fino al 2010, oltre alla categoria dei lavori liberi, esistevano solo due titoli abilitativi, il Permesso di costruire e la DIA per tutti i lavori non rientranti nel primo. Nel 2010 con la legge 73 venne introdotta la CIL, nel 2012 con legge 134 la CILA. Nel 2010, con legge 122, la DIA è stata sostituita dalla Segnalazione d inizio attività SCIA. Al momento attuale, 2014, la DIA è ancora in vigore solo in alternativa al Permesso di costruire, nei seguenti casi. a) gli interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli di bene culturale; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Procedura della DIA. Il proprietario presenta la denuncia d inizio attività, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico. La DIA deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. Alla DIA sono allegate attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati che sostituiscono atti o pareri di enti, con esclusione di quelli relativi ai beni culturali e alle zone sismiche. La DIA può essere presentata mediante posta raccomandata, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell amministrazione. La denuncia d inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7 Nel caso dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Nel caso dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi. Il termine di trenta giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. L ufficio comunale, in caso di assenza delle condizioni stabilite, notifica l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la DIA. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale se necessaria. Norma di riferimento: DPR 380/2001 artt. 22 e 23 art.10 c.1 c). TABELLA Titolo edilizio da utilizzare a seconda del lavoro titolo edilizio da utilizzare a seconda del lavoro oggetto lavori descrizione titolo abilitativo nota manutenzione ordinaria barriere architettoniche opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. opere che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio edifici con vin culturali richi nulla osta soprintenden edifici con vin culturali richi nulla osta soprintenden

8 attività ricerca sottosuolo movimenti di terra per l'agricoltura e impianti idraulici agrari serre mobili stagionali pavimentazioni e finiture spazi esterni pannelli solari e fotovoltaici aree ludiche manutenzione straordinaria fabbricati di impresa opere per esigenze temporanee, da rimuovere entro 90 giorni manutenzione straordinaria opere che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, ovvero modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso lavori - CIL lavori - CIL lavori - CIL lavori asseverata - CILA lavori asseverata - CILA lavori asseverata - CILA Segnalazione d'inizio attività - SCIA legge 241/1990 art.19 legge 241/1990 art.19

9 restauro e risanamento conservativo interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; SCIA o CILA, secondo i lavori ristrutturazione edilizia - vedi tabella lavori di ristrutturazione gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. SCIA - in caso di aumento di volume PdC/DIA vedi tabella su lavori di ristrutturazione per gli immob sottoposti a vi sensi del DLg le modificazio costituiscono di ristrutturazi edilizia soltan rispettata la m sagoma dell'ed preesistente demolizione e ricostruzione Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica SCIA per gli immobili s vincoli ai sensi de 42/2004, gli inter demolizione e ric costituiscono inte ristrutturazione ed ove sia rispettata sagoma dell'edific preesistente ripristino di edifici crollati Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza SCIA per gli immobili s vincoli ai sensi de 42/2004, gli inter ripristino di edific demoliti costituis interventi di ristru edilizia soltanto o rispettata la mede dell'edificio prees mutamento della destinazione d'uso DIA alternativa al PdC - Vedere anche leggi regionali enricomilone@hotmail.com

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