DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 15/2015

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1 DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 15/2015 EMANAZIONE REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1 PILASTRO). Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente il trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini del calcolo del requisito patrimoniale con la formula standard. Con tale Regolamento si intende dare attuazione nazionale alle Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1 pilastro) pubblicate in italiano all inizio del mese di Febbraio Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all IVASS, entro il 31 agosto al seguente indirizzo di posta elettronica: SCR_Market@ivass.it, utilizzando l apposita tabella allegata. Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell Autorità: - le osservazioni pervenute, con l indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della , in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione; - le conseguenti risoluzioni dell Autorità. La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti. Roma, 23 luglio 2015

2 EMANAZIONE REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1 PILASTRO). Relazione di presentazione 1. Il quadro normativo Solvency II. Il quadro normativo Solvency II è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale: la direttiva, per il cui recepimento è stato emanato il decreto legislativo n. 74 del 12 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, con il quale è stato modificato ed integrato il d. lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice ); gli Atti delegati (Regolamento 35/2015) che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo; i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva; le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato. Il sistema Solvency II è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1 pilastro riguarda requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2 pilastro riguarda requisiti qualitativi e regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, corporate governance, controllo interno e risk management), il 3 pilastro riguarda i requisiti di informativa e di disclosure (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato). Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1 pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. La pubblicazione è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi draft sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli stakeholders e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale. La procedura di comply or explain associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è conforme (comply) o intende conformarsi (intend to comply) alle linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le 2

3 ragioni della non conformità (explain). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza. Per le Linee guida relative ai requisiti di 1 pilastro la procedura si è conclusa il 1 aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di intend to comply con le linee guida in argomento. Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2 e del 3 pilastro, è stato pubblicato il 6 luglio 2015 e a breve sarà tradotto da EIOPA nelle lingue nazionali. Il recepimento delle Linee guida avverrà mediante l utilizzo di diversi strumenti, quali l aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all IVASS, l adeguamento o l emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l emanazione di nuovi Regolamenti. 2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS sull applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte. Le Linee guida EIOPA sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di inadempimento della controparte intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito: dagli artt. 105 (5) (6), 304 della direttiva (recepiti dagli artt. 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11 e 45-novies del Codice); dal Titolo 1, Capo V, Sezioni 5 e 6 degli Atti delegati; Sulla base di tale impianto normativo, l impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tenendo conto, inter alia, del rischio di mercato, derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari, e del rischio di inadempimento della controparte, che riflette possibili perdite dovute all inadempimento o al deterioramento del merito di credito dei debitori dell impresa. La formula standard prevede a tal fine i moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte, che l impresa calcola applicando gli scenari descritti negli Atti delegati alle attività ed alle passività esposte a tali rischi. Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA forniscono criteri più specifici, atti a chiarire il trattamento di alcune tipologie di attivi ai fini dell applicazione dei moduli di rischio di mercato e di controparte, supportando le imprese nell individuazione dei moduli di rischio da applicare, descrivendo la metodologia di calcolo da adottare nell applicazione di alcuni specifici scenari, chiarendo i criteri per la valutazione di determinati parametri da utilizzare ai fini del calcolo. Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento. Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l ambito di applicazione del Regolamento (art. 3). 3

4 Il Titolo II - Rischio di mercato e inadempimento della controparte contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte previsti dalla formula standard. E disciplinato il caso specifico degli obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti (art.4 che recepisce la linea guida 1), chiarendo che l impresa, nell applicazione dei moduli di rischio di mercato e di controparte, dovrà tener conto della natura delle prestazioni e di eventuali accordi contrattuali con l ente o l impresa che eroga tali prestazioni. E inoltre disciplinato il caso in cui l attività sia esternalizzata. L art. 5 (Impatto delle opzioni call sulla durata), che recepisce la linea guida 2, disciplina il calcolo della duration di obbligazioni e prestiti da utilizzare ai fini del calcolo dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte, disponendo che l impresa dovrà tener conto di eventuali opzioni call previste dai titoli in questione. L art.6, che recepisce la linea guida 3, fornisce chiarimenti circa la determinazione della duration media delle passività ai fini dell applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all art. 45-novies del Codice, disponendo che essa equivalga alla durata dei flussi di cassa aggregati delle passività. Gli artt. 7, 8 e 9, che recepiscono la linea guida 4, trattano l applicazione del sottomodulo del rischio di tasso di interesse, specificando come effettuare il ricalcolo delle riserve tecniche e degli attivi negli scenari di incremento e di calo della curva dei tassi. Nello specifico si dispone che, ai fini del ricalcolo delle riserve tecniche, gli aggiustamenti di volatilità o congruità e le misure transitorie dovranno essere applicate alla curva dei tassi solo dopo aver applicato gli stress al rialzo e al ribasso previsti dagli Atti delegati. In maniera analoga, ai fini del ricalcolo degli attivi, gli stress dovranno essere applicati alla curva dei tassi mantenendo invariati gli eventuali spread desumibili dal valore di mercato degli attivi. L art. 9 impone che, nei casi in cui l impresa utilizzi una valutazione mark-to-model per la determinazione del valore degli attivi sotto stress, dovrà sempre essere verificata la coerenza tra il valore degli attivi prima dell applicazione dello stress, ottenuto utilizzando tale valutazione, e il prezzo di mercato di attivi pertinenti quotati. L art.10, che recepisce la linea guida 5, disciplina il trattamento degli attivi che presentano caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale e le modalità di applicazione, in tali casi, dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte. In particolare, viene chiarito che l applicazione dei pertinenti sottomoduli di rischio alle diverse componenti dell attivo dovrà essere ponderata sulla base delle caratteristiche economiche prevalenti dell attivo. L art. 11, che recepisce la linea guida 6, tratta il caso specifico di posizioni corte su titoli di capitale, prevedendo che queste potranno essere utilizzate esclusivamente a compensazione delle eventuali posizioni lunghe nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio azionario, qualora rispettino le disposizioni in materia di strumenti di attenuazione del rischio di cui agli Atti delegati e al Regolamento IVASS su Rischio di base. Ogni altra posizione corta che non ricade nel caso sopra citato non dovrà essere considerata nel calcolo del requisito di capitale. L art. 12, che recepisce la linea guida 7, fornisce disposizioni inerenti all applicazione del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato. Ai fini del calcolo di tale sottomodulo, gli Atti delegati prevedono che ai soggetti elencati all articolo 187, paragrafo 3, possa essere assegnato un fattore di rischio pari allo zero percento. Il presente Regolamento 4

5 chiarisce il trattamento delle esposizioni verso soggetti che sono interamente riconducibili ai soggetti inclusi nel detto elenco, disponendo che l esenzione dal calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione di mercato sarà possibile solo qualora sia anche presente una garanzia che rispetti i requisiti posti dall articolo 187, paragrafo 3, seconda parte degli Atti delegati. L art. 13, che recepisce la linea guida 8, disciplina il trattamento delle le operazioni di scambio titoli ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali di mercato e di inadempimento della controparte, prevedendo che l impresa dovrà seguire la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto a fini di solvibilità e che dovrà tenere conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dall operazione. L art. 14, che recepisce la linea guida 9, fornisce disposizioni in merito agli impegni giuridicamente vincolanti, di cui all articolo 189, paragrafo 2, lettera e) degli Atti delegati, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte. In particolare, si dispone che il valore nominale da utilizzare nel calcolo, qualora non sia esplicitamente menzionato negli accordi contrattuali, dovrà essere stimato come l'importo massimo che l impresa dovrà pagare in caso del verificarsi di un evento di credito della controparte. Il Titolo III Disposizioni finali contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 15) Valutazione d impatto. Ai sensi di quanto previsto dall art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede. Con il presente Regolamento infatti si realizza l implementazione nazionale delle Linee guida EIOPA che rappresenta un adempimento propedeutico all entrata in vigore del regime Solvency II, in ogni suo aspetto, a partire dalla sua pubblicazione. Trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell art. 2, comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013. Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea e vista l urgenza di completare il quadro normativo applicabile ai casi di specie, per la pubblica consultazione nazionale si fissa come termine di scadenza per commenti il 31 agosto Si allega, di seguito, il testo regolamentare. REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 5

6 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1 PILASTRO). L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l istituzione dell ISVAP; VISTO l articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l istituzione dell IVASS; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45- quinquies, 45-sexies, 45-septies, 45-octies, 45-novies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216 sexies; VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli da 165 a 202, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1; VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard; VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull attuazione delle disposizioni di cui all articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l adozione di atti regolamentari e generali dell Istituto; adotta il seguente Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) REGOLAMENTO INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE TITOLO II RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE Art. 4 (Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti) 6

7 Art. 5 (Impatto delle opzioni call sulla durata) Art. 6 (Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) Art. 7 (Sottomodulo del rischio di tasso di interesse) Art. 8 (Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo dell SCRinterest rate) Art. 9 (Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo dell SCRinterest rate) Art.10 (Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale) Art.11 (Posizioni corte su titoli di capitale) Art.12 (Concentrazione del rischio mercato) Art.13 (Operazioni di scambio di titoli) Art.14 (Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento) Art. 15 (Pubblicazione ed entrata in vigore) TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies comma 2 e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter comma1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) Atti delegati il Regolamento delegato 35/2015 della Commissione; b) Codice il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74; c) Posizione corta in titoli di capitale una posizione corta con riferimento al titoli azionari derivante da una vendita a breve, ai sensi del paragrafo 1, (b) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 236/2012; d) Evento di credito rappresenta la condizione in cui la controparte di un accordo giuridicamente vincolante possa esigere dall impresa di assicurazione la copertura di perdite subite dall attività sottostante all accordo; e) Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base la struttura dei tassi di interesse privi di rischio di cui all articolo 36-octies, comma 1, lettera a) del Codice, che non include l aggiustamento per volatilità né l aggiustamento di congruità, né misure transitorie; f) Mark-to-model una tecnica di valutazione di attività e passività alternativa all uso diretto dei prezzi di mercato quotati (mark-to-market), che consiste nell utilizzo di prezzi di mercato quotati di attività e passività simili e nell applicazione di adeguamenti per riflettere le differenze; g) SCR market il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di mercato; 7

8 h) SCR counterparty il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di inadempimento della controparte; i) SCR interest rate il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse; j) SCR equity il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario. Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. TITOLO II RISCHIO DI MERCATO E INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE Art. 4 (Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti) 1. In applicazione dell articolo 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11 del Codice, l impresa nel calcolo del SCR market e del SCR counterparty tiene conto anche degli obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti, ove rappresentati da passività rilevate in base alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, degli Atti delegati. 2. Ai fini del comma 1, l impresa tiene conto della natura delle prestazioni e, se del caso, della natura degli accordi contrattuali con un ente pensionistico aziendale o professionale, come definito dalla direttiva 2003/41/CE, o con altra impresa di assicurazione o di riassicurazione per l erogazione delle suddette prestazioni. 3. Anche se la gestione degli attivi che rappresentano le passività legate alle prestazioni per i dipendenti è stata esternalizzata, nel calcolo del SCR market e del SCR counterparty l impresa di assicurazione tiene conto degli obblighi a suo carico in caso di perdita di valore di tali attivi. Art. 5 (Impatto delle opzioni call sulla durata) 1. L impresa, nel determinare la durata relativa (duration) delle obbligazioni e dei prestiti che prevedono opzioni call, tiene conto delle situazioni che incidono negativamente sulle probabilità di esercizio dell opzione da parte dell emittente, includendo i casi di deterioramento del suo merito di credito, di ampliamento degli spread di credito o di aumento dei tassi di interesse. Art. 6 (Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) 1. La durata relativa (duration) media di cui all articolo 45-novies, comma 2, punto 3) del Codice equivale alla durata dei flussi di cassa aggregati delle passività. Art. 7 8

9 (Sottomodulo del rischio di tasso di interesse) 1. L impresa nel calcolo dell SCR interest rate include tutte le attività e passività il cui valore varia in funzione dell andamento dei tassi di interesse, in coerenza con quanto disciplinato al Titolo I, Capo V, Sezione 5, Sottosezione 2 degli Atti delegati e agli articoli 8 e 9 del presente regolamento. Art. 8 (Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo dell SCR interest rate ) 1. Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo dell SCR interest rate, l impresa ricalcola le riserve tecniche utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse determinata applicando gli stress previsti rispettivamente dagli articoli 166, paragrafo 1 e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base e successivamente aggiungendo l aggiustamento per congruità o l aggiustamento per volatilità o applicando la misura transitoria di cui all art 344-novies del Codice, qualora utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche dell impresa. Art. 9 (Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo dell SCR interest rate ) 1. Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo dell SCR interest rate, l impresa ricalcola il valore degli attivi applicando gli stress previsti rispettivamente dagli articoli 166 paragrafo 1 e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base e mantenendo invariati gli eventuali spread desumibili dal valore di mercato degli attivi, valutati rispetto alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base. 2. Qualora ai fini del calcolo di cui al comma 1, l impresa utilizzi una valutazione mark-tomodel per determinare il valore degli attivi sotto stress, l impresa verifica che il valore degli attivi ottenuto utilizzando la valutazione mark-to-model senza l applicazione dello stress di cui al comma 1 alla struttura dei tassi, sia coerente con il prezzo di mercato di attivi pertinenti scambiati in mercati attivi. Art.10 (Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale) 1. In caso di attivi che abbiano caratteristiche sia di titoli obbligazionari sia di titoli di capitale, l impresa tiene conto di entrambe le caratteristiche nel determinare quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. 2. Ai fini del comma 1, l impresa considera la sostanza economica dell attivo. 3. Nel caso l attivo possa essere considerato come la combinazione di componenti separate, l impresa applica gli stress pertinenti a ciascuna delle componenti individuate. 4. Nel caso non sia possibile operare la distinzione di cui al comma 3, l impresa determina quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare all attivo in questione sulla base delle caratteristiche economiche prevalenti. 9

10 Art. 11 (Posizioni corte su titoli di capitale) 1. L impresa utilizza eventuali posizioni corte assunte su titoli di capitale solo per compensare le posizioni lunghe su titoli di capitale nel calcolo dell SCR equity e a patto che siano soddisfatti i requisiti sulle tecniche di attenuazione dei rischi di cui agli articoli dal 208 al 215 degli Atti delegati e al Regolamento IVASS n. XX sul rischio di base. 2. Nel calcolo dell SCR equity l impresa non considera posizioni corte che residuino dalla compensazione di cui al comma 1. In particolare, l impresa non considera gli incrementi di valore su dette posizioni corte residuali, derivanti dall applicazione degli stress. Art. 12 (Concentrazione del rischio di mercato) 1. L assegnazione di un fattore di rischio pari a 0% per la concentrazione del rischio di mercato agli investimenti in entità che sono possedute dai soggetti inclusi nell elenco di cui all articolo 187, paragrafo 3, degli Atti delegati non può fondarsi sul solo legame di proprietà, ma deve tener conto dell eventuale esistenza delle garanzia di cui all articolo 187, paragrafo 3, secondo sotto-paragrafo degli Atti delegati. Art. 13 (Operazioni di scambio di titoli) 1. Nel determinare i requisiti patrimoniali per le operazioni di prestito titoli o operazioni di cessione e riacquisto di titoli o per operazioni di pronti contro termine, inclusi i liquidity swaps, l impresa segue la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto a fini di solvibilità. L impresa tiene altresì conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dalla transazione o dall accordo. 2. Se nello stato patrimoniale redatto a fini di solvibilità è rilevato l'attivo ceduto in prestito ma non anche l attivo ricevuto come corrispettivo, l impresa: a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all'attivo ceduto in prestito; b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo dell SCR counterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all articolo 189, paragrafo 2 degli Atti delegati, tenendo conto dell effetto di attenuazione del rischio fornito dall attivo ricevuto come corrispettivo, se quest ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'articolo 214 degli Atti delegati. 3. Se nello stato patrimoniale redatto a fini di solvibilità è rilevato l attivo ricevuto come corrispettivo ma non anche l'attivo ceduto in prestito, l impresa: a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all attivo ricevuto come corrispettivo; b) tiene conto dell attivo ceduto in prestito nel calcolo del SCR counterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all articolo 189, paragrafo 2 degli Atti delegati, considerando il relativo valore rilevato nello stato patrimoniale redatto a fini di solvibilità al momento dello scambio, nei casi in cui i termini contrattuali o di legge diano luogo al rischio che, nell ipotesi di insolvenza del mutuatario, l attività concessa in prestito non venga restituita anche se l attività ricevuta è stata restituita. 10

11 4. Se nello stato patrimoniale redatto a fini di solvibilità sono rilevati sia l'attivo ceduto in prestito sia l attivo ricevuto come corrispettivo, l impresa: a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti sia all'attivo ceduto in prestito che all attivo ricevuto come corrispettivo; b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo dell SCR counterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all articolo 189, paragrafo 2 degli Atti delegati, tenendo conto dell effetto di attenuazione del rischio fornito dall attivo ricevuto come corrispettivo, se quest ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'articolo 214 degli Atti delegati; c) considera nel calcolo dell SCR interest rate le passività derivanti dall accordo che genera il prestito, che sono rilevate nello stato patrimoniale redatto a fini di solvibilità. Art. 14 (Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento) 1. Quando il valore nominale degli impegni giuridicamente vincolanti di cui all articolo 189, paragrafo 2, lettera e) degli Atti delegati non è esplicitamente menzionato nei relativi accordi contrattuali, l impresa, ai fini del calcolo del SCR counterparty, determina la perdita per inadempimento di cui all'articolo 192, paragrafo 5, degli Atti delegati sulla base di una stima del suddetto valore nominale. 2. Il valore nominale stimato, di cui al comma 1, è pari all'importo massimo che l impresa dovrà pagare in caso del verificarsi di un evento di credito della controparte. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell IVASS e sul sito istituzionale. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio

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