SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
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- Federigo Marconi
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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 3 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 10 Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell anagrafe del cane, la tutela degli animali d affezione e la prevenzione del randagismo). Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione d affezione e la prevenzione del randagismo) 1. Al comma 3 dell articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione d affezione e la prevenzione del randagismo), da ultimo modificato dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41, le parole La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite sono sostituite dalle seguenti: Il regolamento definisce. Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 9 febbraio 2004 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del Testo coordinato della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione d affezione e la prevenzione del randagismo) (1) coordinato con: - legge regionale 4 dicembre 1998, n. 90 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione d affezione e la prevenzione del randagismo ) (2) ; - legge regionale 22 novembre 2002, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell anagrafe del cane, la tutela degli animali d affezione e la prevenzione del randagismo (3) ; - legge regionale 9 FEBBRAIO 2004, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell anagrafe del cane, la tutela degli animali d affezione e la prevenzione del randagismo ) (29). AVVERTENZA Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 6 febbraio INDICE Art. 1 - Finalità Pag. 4 Art. 2 - Istituzione dell anagrafe canina 4 Art. 3 - Identificazione elettronica dei cani iscritti all anagrafe canina 4 Art. 4 - Cani provenienti da altre regioni 4 Art. 5 - Esenzioni e norme particolari per l iscrizione all anagrafe canina 4 Art. 6 - Divieto di soppressione 4 Art. 7 - Variazione o cancellazione dell anagrafe 4 Art. 8 - Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche 5 Art. 9 - Canili e rifugi 5 Art Organizzazione e compiti di canili e rifugi 5 Art Canile municipale 5 Art Canile rifugio 5 Art. 12bis - Colonie di gatti 5 Art Competenze delle aziende USL e dei comuni 6 Art Commissione regionale affari animali 6 Art Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti 7 Art Contributi 7 Art Informazione, aggiornamento e formazione professionale 7 Art Norme igieniche 7 Art Sanzioni 7 Art Norme finanziarie 8 Art Abrogazioni e norme finali 8
2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 Art. 1 Finalità 1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimola l educazione al rispetto degli stessi. 2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n Art. 2 Istituzione dell anagrafe canina 1. In ogni comune è istituita l anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende unità sanitarie locali tramite i competenti servizi. 2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell animale, all iscrizione degli stessi all anagrafe canina. (19) 2bis. Tra l iscrizione e l identificazione di cui all articolo 3 non devono trascorrere più di trenta giorni, fatte salve le eccezioni individuate dal regolamento della Giunta regionale, di cui all articolo 3, comma 3. (20) 3. Abrogato (21) 4. Abrogato (5) Art. 3 (22) Identificazione elettronica dei cani iscritti all anagrafe canina 1. L identificazione dei cani iscritti all anagrafe canina di cui all articolo 2 è effettuata mediante inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro. 2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell identificazione degli animali così contrassegnati. 3. (30) Il regolamento definisce le caratteristiche e le modalità d acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina. Art. 4 Cani provenienti da altre regioni 1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti. 2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall articolo 2, terzo comma. Art. 5 Esenzioni e norme particolari per l iscrizione all anagrafe canina 1. Le norme relative all iscrizione all anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano: a) ai cani appartenenti alle forze armate ed alla polizia; b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo. Art. 6 (23) Divieto di soppressione 1. I cani, i gatti e gli altri animali d affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private se non perché gravemente malati e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l incolumità delle persone. 2. E fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni. 3. Provvedono alla soppressione degli animali d affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. 4. La soppressione è effettuata in modo eutanasico. 5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione. Art. 7 Variazione o cancellazione dall anagrafe (6) 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della azienda USL competente territorialmente: a) la scomparsa dell animale, entro il terzo giorno successivo all evento; b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell animale nonché il trasferimento della pro-
3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 5 pria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato. Art. 8 Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche 1. È vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo. 2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l animale, può chiedere al sindaco del comune di residenza l autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all articolo 9, secondo comma, della presente legge. 3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori. 4. Il sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l istanza si intende accolta. Art. 9 (7) Canili e rifugi 1. I comuni singoli o associati ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 Ordinamento delle autonomie locali, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati. 2. I comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i criteri stabiliti dall allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento. Art. 10 Organizzazione e compiti di canili e rifugi 1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso. 2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l azienda USL territorialmente competente. Nel caso in cui l azienda USL non sia in grado di assicurare il servizio i comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d intesa tra amministrazione comunale ed ordine provinciale dei medici veterinari. (8) 3. Quando il canile rifugio è gestito dal comune mediante convenzione con le associazioni di cui all articolo 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma. 4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell intervento e dell eventuale degenza, determinati dal tariffario dell ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale. Art. 11 Canile municipale 1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture: a) infermeria; b) locale di degenza per gli animali; c) reparto ricovero per cuccioli; d) cucina; e) magazzino; f) servizi igienici per il personale addetto; g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare. 2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all allegato A della presente legge. Art. 12 Canile rifugio 1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture: a) ambulatorio; b) magazzino; c) cucina; d) servizi igienici. I locali di cui alle lettere b, c, d, possono essere in comune con il canile di cui all articolo Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti. 3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all allegato B. Art. 12 bis (24) Colonie di gatti 1. I comuni tutelano le colonie dei gatti nel loro territorio, inteso come luogo stabile di riferimento per l alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell azienda unità sanitaria locale, ai sensi dell articolo 13 comma Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono una mappa della città ove siano segnalate
4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 la presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti o comunque in aree pubbliche, aree idonee per l organizzazione delle colonie dei gatti. 3. I comuni, d intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela delle condizioni igieniche del territorio. 4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericoli derivanti da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco che acquisisce il parere della unità sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica questa è preventivamente sentita dal sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l inizio delle opere è subordinato all autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia. Art. 13 (9) Competenze delle aziende U.S.L. e dei comuni 1. Alle aziende U.S.L. competono: - l esecuzione degli interventi di cui all articolo 2, comma 5, della legge 281/91 nei canili municipali; - la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio; - la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio; - la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le aziende USL attuano con oneri a loro carico. 2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse aziende USL. 3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle amministrazioni comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle aziende USL. 4. La gestione delle strutture di cui all articolo 9 è di competenza dei comuni (27) singoli o associati. 5. I comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le associazioni iscritte all albo regionale del volontariato, previsto dall articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la commissione regionale affari animali, prevista dall articolo 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della commissione regionale si intende comunque acquisito. 6. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL. Nel caso che dette aziende non dispongano di personale i comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate. 7. In via transitoria, per il periodo di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni. 8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle amministrazioni comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle aziende USL. 9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le amministrazioni comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le associazioni di volontariato, iscritte all albo regionale previsto all articolo 4 della l.r. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche. 10. Il personale assunto dalle aziende USL, destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di operatore tecnico. Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal decreto del ministero della sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le aziende USL ed inquadrato al livello inferiore. Art. 14 Commissione regionale affari animali 1. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, viene istituita la commissione regionale affari animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo articolo La commissione è composta da: - l assessore regionale alla sanità o suo delegato, che la presiede;
5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N un funzionario del dipartimento sanità con funzioni di segreteria; - da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla Giunta regionale; - da un veterinario designato dall ordine dei medici veterinari; - da tre rappresentanti di associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della l.r. 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezionistiche e di difesa degli animali; - da due rappresentanti dell Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI); - un rappresentante dell Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI). (10) 3. La commissione affari animali viene nominata dalla Giunta regionale e scade con il rinnovo del Consiglio regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione. 4. La commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l anno. Art. 15 Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagio inselvatichiti 1. Per l indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 72, Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori. Art. 16 Contributi 1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno. 2. L Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all articolo 9 (11). 3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali. 4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi di cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore. Art. 17 Informazione, aggiornamento e formazione professionale 1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale (12) approva un programma in cui siano previsti: - interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare; - interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge; - interventi di formazione degli operatori delle aziende USL finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria; - interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle associazioni iscritte all albo regionale del volontariato, previsto dall articolo 4 della l.r. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche; - interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali. (13) Art. 18 Norme igieniche 1. È vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide (14) degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei. Art. 19 Sanzioni (28) 1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro seicentoventidue. (25) 2. Chiunque viola la disposizione di cui all articolo 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L a L Chiunque viola la disposizione di cui all articolo 7, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L a L Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L a L La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del comune in cui si verifica l infrazione. I
6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge. (15) 6. Sono fatte salve la disposizione di cui all articolo 5, comma 4, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché la disposizione di cui all articolo 727 del codice penale, come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, Nuove norme contro il maltrattamento di animali. Art. 20 (16) Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall applicazione degli articoli 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo del bilancio Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio. Art. 21 Abrogazione e norme finali 1. È abrogata la legge regionale 19 gennaio 1987, n. 4, Istituzione dell anagrafe del cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo e la legge regionale 30 dicembre 1989 n Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia. Allegato A (17) REQUISITI STRUTTURALI E CARATTE- RISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE. 1Box 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili. 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di metri quadrati 4, di cui metri quadrati 2 coperti. 1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. 1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico. 2. Infermeria 2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a metri 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile. 2.2 La dotazione strumentale dell infermeria deve comprendere: - microscopio per esami parassitologici; - attrezzatura per l esecuzione del tatuaggio; - attrezzatura medicale per l esecuzione degli interventi di sterilizzazione; - frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici. 3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli 3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione. 3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli. 3.3 Nei locali devono essere garantire condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati. 4. Magazzino, cucina, servizi igienici 4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente. Allegato B (18) REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO 1. Box 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili. 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di metri quadrati 8, di cui metri quadrati 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell allegato A. 1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati. 1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno metri Ambulatorio 2.1 L ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l infermeria di cui al punto 2.1 dell allegato A. 2.2 La dotazione strumentale dell ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso. 3. Magazzino, cucina, servizi igienici 3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente. NOTE (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 28 dell 08 aprile (2) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 42 del (3) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 30 del (4) Testo redatto ai sensi dell articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordina-
7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 9 mento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti). (5) Comma abrogato con l.r. 90/1998, articolo 1, comma 1. (6) Rubrica modificata con l.r. 90/1998, articolo 4. (7) Articolo così sostituito con l.r. 90/1998, articolo 5. (8) Comma così sostituito con l.r. 90/1998, articolo 6. (9) Articolo così sostituito con l.r. 90/1998, articolo 7. (10) Periodi aggiunti con l.r. 90/1998, articolo 8. (11) Parole così sostituite con l.r. 90/1998, articolo 9. (12) Parola così sostituita con l.r. 90/1998, articolo 10, comma 1. (13) Periodi aggiunti con l.r. 90/1998, articolo 10, comma 2. (14) Parola aggiunta con l.r. 90/1998, articolo 11. (15) Comma così sostituito con l.r. 90/1998, articolo 12. (16) Articolo così sostituito con l.r. 90/1998, articolo 13. (17) Allegato così sostituito con l.r. 90/1998, articolo 14. (18) Allegato così sostituito con l.r. 90/1998, articolo 15. (19) Comma così sostituito con l.r. 41/2002, articolo 1, comma 1. (20) Comma inserito con l.r. 41/2002, articolo 1, comma 2. (21) Comma abrogato con l.r. 41/2002, articolo 1, comma 3. (22) Articolo prima modificato con l.r. 90/1998, articolo 2 e poi così sostituito con l.r. 41/2002, articolo 2. (23) Articolo prima modificato con l.r. 90/1998, articolo 3 e poi così sostituito con l.r. 41/2002, articolo 3. (24) Articolo inserito con l.r. 41/2002, articolo 4. Vedi anche errata corrige in Bollettino ufficiale n. 34 del 30 dicembre (25) Comma così sostituito con l.r. 41/2002, articolo 5. (26) Vedi errata corrige in Bollettino ufficiale n. 34 del 30 dicembre (27) Vedi errata corrige/avviso di rettifica pubblicato su questo stesso bollettino. (28) Cfr. legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2003, n. 5/R (Regolamento di attuazione dell art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 Disposizioni in materia di sanzioni amministrative. Istituzione e disciplina dell archivio regionale dei trasgressori). (29) Legge pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale. (30) Comma prima sostituito con l.r. 90/1998, poi con l.r. 41/2002 (vedi nota 22). Poi così modificato con l.r. 10/2004, articolo 1. SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanze Ordinanza del 10 ottobre 2003 emessa dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da BERTINI Umberto contro il Comune di Pisa. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario De Musis Presidente Dott. Giulio Graziadei Consigliere, Dott. Francesco Felicetti Consigliere Dott. Luigi Macioce Cons. Rel. Dott. Francesco Tirelli Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINI Umberto, elettivamente domiciliato in Roma, via G.Belloni 88, presso l avv. Giulio Prosperetti con l avv. Aldo Santilli del Foro di Pisa che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro Comune di Pisa in persona del dirigente di settore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Foro Traiano 1 /A, presso l avo. Enrico Buglielli con l avv. Stefano Borsacchi del Foro di Pisa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d appello di Firenze n del Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Relatore Cons. Luigi Macioce; Udito l avv. Buglielli con delega dell Avv. Borsacchi che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto. RILEVA Bertini Umberto - assegnatario dal 1972 di alloggio ATER (già IACP) di Pisa - con citazione conveniva innanzi al Pretore di Pisa il
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 8-04-1995 REGIONE TOSCANA Norme per la gestione dell' anagrafe del cane, la tutela degli animali d' affezione e la prevenzione del randagismo Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
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