REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro - Presidente Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 16/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/07/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;

2 lette le conclusioni del PG Dott. GALLI M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 12 luglio 2013, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata dalla difesa di (OMISSIS) in relazione alla sentenza di condanna emessa nei confronti del predetto dal tribunale di Sanremo il 30 gennaio 2011, confermata con sentenza della Corte di appello di Genova n. 941/12, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2013, a seguito della sentenza pronunciata da questa Corte il 18 gennaio La Corte territoriale in particolare disattendeva la prospettazione come prova nuova di una nuova perizia grafica in relazione alla manipolazione di scrittore private che avevano formato oggetto di accertamento peritale nel giudizio di condanna. Negava inoltre la Corte la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione per l'assunzione di due prove testimoniali, trattandosi di acquisizioni tardive, prive di affidabilita' e di essenzialita', no potendo il relativo conferimento probatorio invalidare il giudicato di condanna, vertendo il testimoniale su aspetti marginali ai fini della ricostruzione della responsabilita' del condannato, le restanti deduzioni erano poi fuori del perimetro della revisione, mirando le stesse a rinnovare temi gia' scandagliati nel giudizio conclusosi con la condanna dell'imputato. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale dopo ampia narrativa sui fatti che avevano formato oggetto del procedimento penale a carico del (OMISSIS), sottolinea come la nuova perizia richiesta si fondasse su acquisizioni scientifiche piu' avanzate

3 rispetto a quelle che erano disponibili al momento in cui erano stati effettati gli accertamenti tecnici nel corso del processo. Si contestava poi la valutazione negativa data dalla Corte territoriale in merito alla affidabilita' ed alla rilevanza delle nuove testimonianze indotte, sottolineandosi come la valutazione stessa fosse infondata anche in merito alla pretesa non tempestivita' della acquisizione probatoria. Le deduzioni difensive sono state poi diffusamente sviluppate con memoria e motivi aggiunti. Il ricorso non e' fondato. Nell'ambito della cosiddetta nuova prova scientifica, piu' volte affrontata come tematica inerente alla revisione da parte della giurisprudenza di questa Corte, si e' affermato che spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli gia' ottenuti e se i risultati cosi' conseguiti, da soli o insieme con le prove gia' valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, gia' intervenuta, di condanna (Cass., Sez. 1, n dell'8 marzo 2011). E si e' anche affermato che una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali gia' noti puo' costituire prova nuova quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnicoscientifici, possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunita' scientifica (Cass. Sez. 2, n dell'8 marzo 2011). Donde, la inammissibilita' della richiesta di revisione, allorche' la stessa sia fondata su nuovi accertamenti scientifici ove manchi la riconosciuta affidabilita' tecnica degli stessi, difettando la natura di "prova nuova" (Cass., Sez. 3, n del 13 ottobre V. anche sul tema Cass., Sez. 5, n del 26 novembre 2009; Cass., Sez. 1, n del 28 maggio

4 2008). Va d'altra parte posta in luce la circostanza che, a norma dell'articolo 631 del codice di rito, occorre come requisito di ammissibilita' della richiesta, che gli elementi in base ai quali si domanda la revisione, siano di spessore e qualita' tali da "dimostrare", se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 dello stesso codice: si richiede, quindi, che il giudizio prognostico che deve essere formulato sin dall'origine, in sede di scrutinio sulla ammissibilita', e sulla base delle nuove emergenze risultanti dalla domanda di revisione - rimedio per sua natura extra ordinem e, dunque, improntato a parametri di necessaria rigorosita' - conduca ad un esito di certezza di accoglimento della domanda stessa, qualora le prove nuove risultino comprovate nel corso del giudizio. Da qui, la esigenza di una verifica preliminare di ammissibilita' da parte della corte di appello - surrogatoria della previgente scansione tra fase rescindente, devoluta alla corte di cassazione, e fase rescissoria, rimessa alla corte di merito - chiamata a pronunciare la inammissibilita' della richiesta ove gli elementi di prova proposti e precedentemente non valutati si appalesino - come nella specie - inidonei a provocare una pronuncia di proscioglimento, cio' che si verifica nel caso in cu si possa concludere nel senso che dal complessivo contesto probatorio, e non dalle sole prove nuove, non potrebbe emergere la asserzione dimostrativa della innocenza del condannato (Cass., Sez. Un., n. 624 del 26 settembre 2001, Pisano). In tale quadro di riferimento emerge, dunque, che, avuto riguardo alle specifiche connotazioni che qualificano la prova tecnica - per sua natura, come e' noto, di carattere "neutro" (ex plurimis, Cass., Sez. 3, n del 19 marzo 2013; Cass., Sez. 4, n del 22 gennaio 2007), nel senso che, alla stregua dei suoi imprevedibili

5 risultati, la stessa non puo' ex ante qualificarsi ne' come prova a carico ne' come prova a discarico - i mutamenti subiti dalle conoscenze tecniche nel tempo trascorso dall'espletamento della perizia in sede di procedimento conclusosi con la condanna, e il momento in cui viene formulata la richiesta di revisione, debbono essere tali da consentire, in termini di prognosi scientificamente certa, di ribaltare le risultanze precedentemente acquisite, giacche', ove cosi' non fosse, la "nuova prova" si atteggerebbe null'altro che come mera reiterazione - palesemente inammissibile - dell'accertamento tecnico gia' espletato. Ebbene, i giudici del merito hanno nella specie motivatamente apprezzato l'assenza di affidabili evidenze scientifiche alla stregua delle quali ipotizzare che il nuovo accertamento sulle falsita' documentali prospettato dal richiedente possa avvalersi di "scoperte" tecniche nuove - inesistenti al momento della perizia effettuata in sede processuale - tali da determinare esiti di per se' suscettibili di "dimostrare", unitamente alle prove a suo tempo acquisite, la "innocenza" dell'imputato. Non senza sottolineare, d'altra parte, la circostanza che le stesse novita' tecniche evocate dal ricorrente, vertono su profili del tutto "ipotetici" ai fini di una ricostruzione degli esiti peritali, che dovrebbero essere, invece, orientati verso un affidabile epilogo positivo rispetto alla tesi coltivata dalla difesa. Quanto, poi, alle prospettate testimonianze, va qui ribadito che non puo' mai costituire prova nuova, agli effetti della revisione, la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove gia' apprezzate con la sentenza di condanna (Cass., Sez. 3, n del 10 marzo 2011). E si e' anche puntualizzato che, quando le nuove prove abbiano

6 natura speculare e contraria rispetto a quelle gia' acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione puo' e deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacche', in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice ed automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Cass., Sez. 6, n del 21 febbraio 2007; Cass., Sez. 4; n del 7 aprile 2006). D'altra parte, e per concludere sul punto, la valutazione preliminare circa l'ammissibilita' della richiesta proposta sulla base della asserita esistenza di una prova nuova, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilita', anche la persuasivita' e la congruenza della stessa, nel contesto gia' acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realta' processuale svolta (Cass., Sez. 1, n del 26 giugno 2012; Cass., Sez. 1, n del 7 aprile 1999, Makram). Scrutinio di affidabilita' e persuasivita' che va ovviamente condotto in termini rigorosi e sulla falsariga di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la natura e qualita' degli apporti probatori, le condizioni e ragioni della loro "scoperta", il tempo e le modalita' di assunzione, e la relativa iscrivibilita' nel contesto delle acquisizioni gia' scrutinate nel processo conclusosi con la sentenza di condanna, con i relativi profili "demolitori" di quello statuto decisorio. Aspetti, questi, tutti puntualmente ed esaurientemente scandagliati dai giudici a quibus, i quali, non solo non hanno mancato di sottolineare la sospetta tardivita' delle nuove voci processuali, me ne hanno tracciato la sostanziale inaffidabilita' e il difetto di decisivita', essendo state le nuove prove ritenute pertinenti ad elementi solo marginali e dunque tali da impedire di ipotizzare che la relativa acquisizione potesse condurre ad una

7 nuova e diversa valutazione delle prove gia' scrutinate in sede di cognizione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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