ORDINE DEI CHIMICI 25/05/2012

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1 ORDINE DEI CHIMICI 25/05/2012 Tavola rotonda Classificazione pericolosità dei rifiuti: richiami degli effettidlgs 205/2010

2 Modifiche normative 2 semestre 2010 Data di entrata in vigore, dal 06/08/2010 Norma Parere ISS su classificazione rifiuti contaminati da idrocarburi ( Seconda integrazione del parere ISS del 05/2006 n ) note Effetti sulla classificazione di pericolosità del rifiuto contaminato da idrocarburi, introducendo l ecotossicità. 10/07/2010 Dlgs 117/2010 (art. 3) 25/12/2010 Dlgs 205/ /12/2010 DM 27/09/2010 Impatto su classificazione dei rifiuti estrattivi (INERTI) Modifica la parte IV del Dlgs 152/06 e smi Decreto ammissibilità rifiuti in discarica 01/12/2010 Regolamento 1272/2008/CE (regolamento CLP ) per sostanze 01/12/2010 Regolamento 729/2009/CE 01/01/2011 Norme ADR Adegua all. VI del regolamento CLP Obbligo di valutare l ecotossicità x accordo (accordo bilaterale M222) 25/05/2012 2

3 D.Lgs. 205/2010 Modifiche parte IV DLgs. 152/06: PRINCIPALI MODIFICHE Il Dlgs 205/2010 modifica profondamente la parte IV del Dlgs 152/2006, recependo la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti(senza RITARDI) Oltre al pieno inserimento del SISTRI - compresa la parte sanzionatoria - nel contesto normativo, la nuova normativa introduce importanti novità a livello di: priorità nella gestione dei rifiuti, prevenzione, responsabilità del produttore, definizioni, esclusioni, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, cessazione della qualifica di rifiuto, sottoprodotti, attività di riciclaggio e recupero (con recepimento degli obiettivi definiti dalla Direttiva), classificazione, competenze degli Enti, e molti altri aspetti minori. Il Dlgs 205/2010 modifica anche considerevolmente gli allegati alla parte IV Dlgs. 152/06 con effetti sulla CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA DEI RIFIUTI 25/05/2012 3

4 PERICOLOSITA (ante Dlgs 205/2010) Esiste un certo numero di tipologie di rifiuti che sono pericolosi e non possono essere declassati con le analisi(cer pericolosi assoluti ) Esiste un certo numero di tipologie di rifiuti che sono non pericolosi e non sono esaminati per la classificazione di pericolosità (CER non pericolosi assoluti ) Esiste un certo numero di tipologie di rifiuti che necessitano di analisi per la classificazione (voci speculari)(cer specchio) 25/05/2012 4

5 Pericolosità dei RIFIUTI e pericolosità dei PREPARATI La decisione 2000/532/CE e smi (introduce il nuovo elenco dei rifiuti pericolosi ed i nuovi criteri di pericolosità), NON E BASATA su criteri strettamente coerenti con quelli di classificazione delle sostanze e preparati(ora miscele) pericolosi. Ci sono delle sostanziali diversità (esame di dettaglio nello studio Oekopol (2008) presente su sito CE Commissione. Studio commissionato per revisione CER e criteri classificazione alla luce del CLP e della direttiva 2008/98/CE) 25/05/2012 5

6 DEFINIZIONI ed altro post Dlgs205/2010 (art. 183) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. scompare il riferimento a All. A (inutile) ma soprattutto ad All. G ed All. H (conseguenze sul DIVIETO di MISCELAZIONE e quindi sulla CLASSIFICAZIONE di PERICOLOSITA ) Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all allegato I Non c è collegamento tra allegato D (dove sono indicate le conc della decisione 532/2000/CE e smi) ed allegato I (caratteristiche che rendono pericoloso il rifiuto) Viene modificato allegato I introduce nuove classi di pericolosità della direttiva 2008/98/CE: sensibilizzanti Richiama direttamente Direttiva 1999/45/CE Introduce ove pertinente nell allegato I(molta importanza!) Nella nota richiama H14(ecotossico) ma non H13(sensibilizzanti) 25/05/2012 6

7 DLgs. 205/2010 Modifiche parte IV DLgs. 152/06 -Allegati ALLEGATI ALLA PARTE IV Dlgs 152/06 e smi ante Dlgs 2005 post Dlgs 2005 ALL A categorie di rifiuti - ALL B operazioni smaltimento ALL B operazioni smaltimento ALL C operazioni di recupero ((10)) ALL C operazioni di recupero ALL D elenco rifiuti pericolosi ALL D ALL E obbiettivi di recupero e riciclo (imballaggi) ALL E elenco rifiuti pericolosi (ora decisione 2000/532/CE) smi obbiettivi di recupero e riciclo (imballaggi) ALL F imballaggi (criteri recuperabilità) ALL F imballaggi (criteri recuperabilità) ALL G ALL H categorie e tipi generici di rifiuti pericolosi Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti categoria G2 ALL I caratteristiche di pericolo dei rifiuti ALL I caratteristiche di pericolo dei rifiuti ALL L Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti /05/2012 7

8 DLgs. 205/2010 Allegato D Estratto (1) 3.4 omissis Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità 55 C una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3% una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25% una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1% una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5% una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10% una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20% una sostanza riconosciuta come cancerogena(categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena(categoria 3) in concentrazione 1% una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 0,5%, 5% una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1% 25/05/2012 8

9 DLgs. 205/2010 Allegato D Estratto (2) 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso [ voce a specchio ], esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. all allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche di pericolosità da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H13, e H14 non devono essere prese in considerazione in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una voce a specchio e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto 25/05/2012 9

10 Dlgs. 205/2010 Mod. parte IV Dlgs. 152/06 All. I Allegato I non vigente (ante Dlgs 205/2010 Allegato I vigente (Dlgs 205/2010 H1«Esplosivo»: H2«Comburente»: H3-A«Facilmente infiammabile»: H3-B«Infiammabile»: H4«Irritante»: H5«Nocivo»: H6«Tossico»: H7«Cancerogeno»: H8«Corrosivo»: H9«Infettivo»: H10«Teratogeno»: H11«Mutageno»: H12Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H1«Esplosivo»: H2«Comburente»: H3-A«Facilmente infiammabile»: H3-B«Infiammabile»: H4«Irritante»: H5«Nocivo»: H6«Tossico»: H7«Cancerogeno»:; H8«Corrosivo»: H9«Infettivo»: H10«Tossico per la riproduzione» «Teratogeno»: H11«Mutageno»: H12RifiutiSostanze e preparatiche, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate H14«Ecotossico»: H13 «Sensibilizzanti»: H14 «Ecotossico» H15 Rifiuti Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.(ndr ex H13) 25/05/

11 Dlgs 205/2010 mod. parte IV DLgs 152/06 Allegato I NOTE Versione ante Dlgs205/2010 (ovvero prima recepimento della Direttiva 98/2008/Ce) 'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e«molto tossico»), «nocivo»,«corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CE del Consiglio. 2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno","teratogeno" e"mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/ Cee, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/Cee della Commissione. Metodi di prova I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III(*). I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/Cee, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/Ceedella Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/Cee. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali. competenti, in particolare su quelli dell'ocse (*) Trattasi dell'allegato III alla direttiva 91/689/ Cee. NOTE Versione post Dlgs205/2010 (ovvero dopo recepimento della Direttiva 98/2008/Ce) 'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione»,«mutageno» ed«ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Le parole ", parte I.A e parte II.B" compaiono barrate nel testo del Dlgs 205/2010 pubblicato sulla Gu del 10 /12/ Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN. 25/05/

12 Dlgs205/2010 Caratteristiche di pericolo (D + I) H1 Esplosivo H2 Comburente H3-A Altamente infiammabile H3_B infiammabile punto di infiammabilità una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10% H4 Irritante una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20% H5 Nocivo una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25% H6 Tossico una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3% una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in 0,1%, H7 Cancerogeno concentrazione una sostanza riconosciuta come cancerogena(categoria 3) in concentrazione 1% H9 Infettivo H8 Corrosivo una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1% una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5% H10 Tossico per ciclo riproduttivo una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 0,5%, 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) 5% classificata come R62 o R63 in concentrazione H11 Mutageno una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in 0,1%, concentrazione una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in 1% concentrazione H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H13 Sensibilizzante H14 Ecotossico H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una R. Francalanci delle caratteristiche sopra elencate Torino 18/4/ /05/

13 Post Dlgs205/2010 QUESITI GENERALI 1. L analisi per la classificazione deve essere sempre fatta per dimostrare che il rifiuto non presenta le caratteristiche dell all. I? Ovvero anche i CER NON PERICOLOSI assoluti sono sottoposti ad analisi? 2. Esiste, in Italia, un ELENCO ufficiale di CER SPECCHIO? 3. Come si applica ove pertinente vista la differenza di criteri di classificazione di pericolosità tra RIFIUTI e MISCELE e considerate le modifiche ad all. I?(H5-H6) 4. Come attuare l ecotossico (H14)? (caso più eclatante della pertinenza ) 5. Consideriamo i sensibilizzanti?(h13) 6. Consideriamo o no i cut-off per la classificazione di pericolosità dei rifiuti quando è pertinente la normativa sui preparati? 25/05/

14 Il MATTM aveva chiesto linea guida a ISS ed ISPRA su H14 Post Dlgs205/2010 Lavori in ambito nazionale (conosciuti) ARPA/APPA (anche attraverso Direttori) chiedono linea guida generale su classificazione GDL nazionale ISPRA/ARPA Regioni (tavolo tecnico interregionale) con supporto ARPA chiedono a MATTM indirizzi e DM previsto da art. 184,co.5 25/05/

15 Inoltre. DIVIETO DI MISCELAZIONE (ART. 187) La modifica dell articolo 187 del D. Lgs. 152/06 da parte del D. Lgs. 205/10 comporta una revisione sull attività di miscelazione dei rifiuti. Infatti il comma 1 che recitava: E vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all allegato G è stato così modificato: E vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo. L applicazione letterale del suddetto articolo comporterebbe in prima istanza una restrizione della possibilità di accorpare rifiuti con lo stesso CER aventi caratteristiche di pericolo diverse, a meno che non si sia in presenza di un autorizzazione alla miscelazione in deroga(secondo quanto previsto dal comma 2dell art.187). 25/05/

16 Inoltre. DIVIETO DI MISCELAZIONE (ART. 187) Le modifiche apportate al divieto di miscelazione con il Dlgs 205/2010: non traspongono correttamente quanto previsto da direttiva 2008/98/CE (che fa riferimento a categorie diverse di rifiuti pericolosi (come precedente versione del Dlgs 152/2006 e smi) e non a rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo È di difficile/impossibile attuazione Richiede la più precisa attribuzione delle caratteristiche di pericolosità sia ai rifiuti CER Specchio che a CER assoluti pericolosi anche quando non sarebbe strettamente necessario Rende ancora più importante la classificazione di pericolosità dei rifiuti 25/05/

17 Inoltre. DIVIETO DI MISCELAZIONE (ART. 187) Inoltre le modifiche in corso attualmente alla parte IV del Dlgs 152/2006esmi parteiv(c4240-b),sultemainesame: Lasciano inalterato l art. 187 integrandolo con un comma che può aggravare la situazione (poichè richiamano l attenzione sul tema) (cioè fanno salve le autorizzazioni vigenti fino a scadenza.epoi?!!!!!) rispondono a richieste lobbistiche Dovremmo chiedere modifica dell art. 187 ripristinando versione precedente con correttivi per riferimenti ad elenco di cui ad ex all. GedH 25/05/

18 1 quesito -CER ed obbligo di classificazione (D. LGS. 205/2010) all art. 183 Definizioni (comma 1, lett. b) è stata introdotta la definizione di rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto. (che definisce le caratteristiche di pericolo mutuate dall allegato III della dir 98/2008); - l art. 184 comma 4 recita: Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto l art. 184 comma 5 recita: L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi...con decreto del MATTM, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. 25/05/

19 1 quesito - CER ed obbligo di classificazione (D. LGS. 205/2010) Una possibile lettura indica che tutti i rifiuti devono essere esaminati per escludere le caratteristiche di pericolo dell allegato I, anche quelli catalogabili con CER ASSOLUTI NON PERICOLOSI Conseguenze: Rifiuti non pericolosi diventerebbero(forse) pericolosi Appesantimento analitico 25/05/

20 1 quesito - CER ed obbligo di classificazione (D. LGS. 205/2010) SINTESI (1) Sulla classificazione come pericolosi di rifiuti che non risultano tali in elenco, nonché sulla declassificazione a non pericolosi di rifiuti che risultano pericolosi in elenco, non c è una libera interpretazione caso per caso, ma ci sonodelleprocedurecheprevedonopassibendefiniti(v.punti6e7all.d): - 1. Segnalazione di questi casi, ben documentati, allo Stato(MATTM); - 2. Decisione dello Stato di modificare la classificazione dei suddetti rifiuti suffragata da indagini e prove(con ufficializzazione); - 3. notifica immediata di tali casi alla Commissione (prevista dall art. 39 della direttiva 2008/98/CE) fornendo le prove necessarie; riesame dell elenco da parte della Commissione ed eventuale modifica; - 4. pubblicazione, da parte della Commissione, dell elenco corretto. In Italia mai attivato questo processo 25/05/

21 Allegato D Introduzione - Punti 6 e 7 6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. Questi punti riprendono esattamente i commi 2 e 3 dell art. 7 della direttiva 2008/98/CE 25/05/

22 1 quesito - CER ed obbligo di classificazione (D. LGS. 205/2010) SINTESI (2) Regione Lombardia ha chiesto parere a ISS: ISS ha risposto analisi solo per CER specchio(sulla base del processo di classificazione/declassificazione previsto in all. D e ripreso dalla decisione 532/2000/CE) Lavori comunitari di revisione CER e criteri di classificazione per adeguare a CLP (disponibili su sito commissione indicano che gli accertamenti analitici sono previsti solo quando ci sono CER che fanno riferimento a sostanze pericolose(ex CER Specchio) Linea Guida ISS/ISPRA su H14 chiariva che gli accertamenti analitici, in generale, erano da estendersi, per la classificazione, solo per CERex Specchio La linea guida ISS/ISPRA è superata da L. 28/2012 Tuttavia si ritengono valide tutte le considerazioni esposte (solo CER x CER specchio) ma a livello nazionale non è precisato in modo esplicito sebbene le modifiche ad All. D aiutino nella lettura della normativa in tal senso 25/05/

23 2 quesito quali i CER SPECCHIO? Dalle indagini fatte emerge che molti paesi europei hanno emanato linee guida per la classificazione di pericolosità dei rifiuti con chiaro elenco dei CER considerati specchio anche se non esiste una armonizzazione tra i diversi Paesi (es. CER Assoluti in Inghilterra sono Specchio in Germania e viceversa) Il GdL ISPRA/ARPA ha lavorato alla redazione di un elenco dei CER specchio (il più possibile condiviso) in via di approvazione (forse). L elenco tiene conto anche dei lavori di revisione in sede comunitaria Da vedere come sarà divulgato 25/05/

24 3 quesito OVE PERTINENTE all. I Il GdL ISPRA/ARPA ha lavorato essenzialmente su H14 (test ecotossicologici e metodo additivo) Non ha approfondito la pertinenza per le seguenti casisiche (ma con la L. 28/2012 sembra meno pressante): classi pericolosità potenzialmente interessate: H5 (nocivo) ed H6 (tossico), H8 (corrosivo)/h4 (irritante), [per limiti specifici H7 (cancerogeno), H10 (Tossico per la riproduzione), H11 (mutageno)] Non ha preso posizione su nuovo H13 (sensibilizzante) Non è stato affrontato problema dell H12 (Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico) ed H15 (Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate) 25/05/

25 H14 25/05/

26 H14: Situazione in Europa (al ) 2008) Criterio è applicato in: EE, SE, FI, UK, SI, LV, Hu, DE, NL, DK, AT, FR, ES 13/16 Non noto se il criterio è applicato LT, RO 2/16 Criterionon applicato IT 1/16 25/05/

27 H14 (fra Dlgs 205/2010 e L. 28/2012) Allegati D ed I modificati Allegati D non riporta le concentrazioni di riferimento per H14 (contrariamente ad altre categorie di pericolosità) All. I, nota 2, riporta Ovepertinentesiapplicanoivalorilimitedicui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. C è accordo nel ritenere che H14 sia un caso ove la direttiva 1999/45/CE sia da ritenersi pertinente 25/05/

28 H14 - ECOTOSSICO Nella normativa sulle sostanze e preparati pericolosi, per l ecotossicità sono valutate le caratteristiche di pericolosità: Per l ambiente acquatico (frasi rischio R50, R51, R52, R53 e loro combinazioni: tot 8) Per lo strato dell ozono (frase rischio R59) Non è al momento valutabile la pericolosità per ambiente terrestre per assenza di criteri (R54, R55, R57, R58) (v. Direttiva 2001/59/CE (DSP) (all. VI punto ) pag. 294 e Direttiva 1995/45/CE (DPP) All. III parte A punto 2) R. Francalanci 26-27/04/ /05/

29 H14 Frasi di rischio (Direttiva 67/457/CE e smi) Frasi di rischio di interesse per la pericolosità per l ambiente Pericolosoperambienteacquatico R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici Pericoloso per ambiente non acquatico R 54 Tossico per la flora R51: Tossico per gli organismi acquatici R55 Tossicoperlafauna R52 Nocivo per gli organismi acquatici R56 Tossico per gli organismi del terreno R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R57 Tossicoperleapi R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente R59 Pericoloso per lo strato di ozono R. Francalanci

30 Rapporti con normativa sostanze e miscele pericolose La classificazione di una miscela come pericolosa per l ambiente (ecotossica?) è un PROCESSO COMPLESSO Nel 2011 ancora più complesso per entrata in vigore del CLP: ha abolito direttiva 67/547/Ce e smi (sostanze) e trasferito le sostanze con etichettatura armonizzata nell all. VI Tab. 3.2 CLP In questo passaggio sono stati eliminati molti limiti specifici (quando questi erano coincidenti con limiti generici) e molte delle sostanze interessate erano ecotossiche

31 H14 Frasi di rischio per sostanze (end point) Tossicità acuta Biodegradabi lità ed effetti lungo termine Altro 96 hrlc50 (per pesci) 48 hr EC50 (per Daphnia) 72hr EC50 (per alghe) N. R50 N,R50-53 N, R51-53 R52-53 R52 R53 mg/l mg/l mg/l mg/l < CL < EC < EC50 10 La sostanza non è La sostanza non è facilmente facilmente biodegradabile o biodegradabile o il log Pow 3,0 (salvo quando il BCF determinato per via sperimentale 100) Con CLP questi End Point sono un poco cambiati il log Pow 3,0 (salvo quando il BCF determinato per via sperimentale 100) 10< CL < EC < EC La sostanza non è facilmente biodegradabile V. nota A) V. nota B) R. Francalanci 26-27/04/ /05/

32 H14: criteri miscele (sintesi direttiva) limite specifico tab. 3.2 UNA SOSTANZA all.viclp ECOTOSSICA in concentrazione superiore Se non c è limite o se non a: esiste la sostanza in tab. 3.2all.VICLP SE Limite di riferimento Limite specifico Limite derivato da All. III parte B della direttiva (che rinvia a CL50) TUTTE le sostanze ECOTOSSICHE in concentrazione inferiore a Limite specifico Quello derivato da All. III parte B della direttiva Metodo convenzionale (ADDITIVO) con 8 equazioni o test ecotossicologici R. Francalanci 26-27/04/ /05/

33 Classificazio ne della sostanza H14 (anche parere ISS)(all. III direttiva) ambiente acquatico Classificazione del preparato sequenz a equazio ni ambiente non acquatico Tab 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine Tossicità acquatica acuta Nocività acquatica Effetti nocivi a lungo termine Pericoloso per lo strato di ozono N, R50-53 N, R51-53 R52-53 N, R50 R 52 R53 N, R59 N, R Cn 25 % 2,5 % Cn < 25 % 0,25 % Cn < 2,5 % N, R51-53 Cn 25 % 2,5 % Cn < 25% R Cn 25 % Eq. Punto 2.2 (n Eq. Punto 1.2 (n 1) Eq. Punto 3.2 (n 3) 2) 1; 2; 3 N, R50 N, R50-53 Cn 25 % Eq. Punto 4.2 (n 4) Cn 25 % Eq. Punto 4.3 (n 5) 4 5 R52 Cn 25 % Eq. Punto 5.2 (n 6) 6 R53 Cn 25 % Eq. Punto 6.2 (n 7) 7 N, R50-53 Cn 25 % N, R51-53 Cn 25 % R52-53 Cn 25 % Eq. Punto 6.3 (n 8) 8 N, R59 Cn 0,1 %

34 H14 Direttiva miscele Tossicità acquatica acuta ed effetti a lungo termine Tab. 1a-All. III parte B Direttiva 1999/45/CE e smi Classificazione miscela Classificazione Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine della sostanza N, R50-53 N, R51-53 R52-53 Classificazione della sostanza Da Direttiva 1999/45/CE vigente (modificata da Direttiva 2006/8/CE) N, R Cfr. tabella 1b Cfr. tabella 1b Cfr. tabella 1b N, R51-53 Cn 25 % 2,5 % Cn < 25% R Cn 25 % Tabella 1b All. III parte B Direttiva 1999/45/CE e smi Classificazione del preparato N, R50-53 N, R51-53 R ,1 < L(E)C50 1 Cn 25 % 2,5 % Cn< 25 % 0,25 % Cn< 2,5 % 0,01 < L(E)C50 0,1 Cn 2,5 % 0,25 % Cn < 2,5 % 0,025 % Cn < 0,25 % 0,001 < L(E)C50 0,01 Cn 0,25 % 0,025 % Cn < 0,25 % 0,0025 % Cn < 0,025 % 0,0001 < L(E)C50 0,001 Cn 0,025 % 0,0025 % Cn < 0,025 % 0,00025 % Cn <0,0025 % 0,00001 < L(E)C50 0,0001 Cn 0,0025 % 0,00025 % Cn <0,0025 % 0, % Cn<0,00025 % Torino 18/4/11 34

35 H14 e parere ISS/ISPRA (ARPA) Precisava che gli accertamenti sono da effettuarsi solo con CER non assoluti Applicava criteri di classificazione previsti da Direttiva 1999/45/CE con qualche modifica (non prevista da parere ISS su H14 e idrocarburi)(criteri calcolo per sostanze sottosoglia) Prevedeva, oltre al metodo convenzionale basato sulla conoscenza della concentrazione delle sostanze pericolose contenute nel rifiuto, test ecotossicologici Precisava che in caso di test ecotossicologici, la gerarchia nelle decisioni era determinata da tali test(indirizzi anche comunitari in corso di sviluppo) Individuava tipo di test e relativi limiti per test ecotossicologici Per la valutazione dell ecotossicità con il metodo convenzionale faceva riferimento alle sostanze classificate come altamente tossiche, tossiche e nocive per l ambiente acquatico (a breve e lungo termine) e pericolose per lo strato dell ozono 25/05/

36 H14 e parere ISS/ISPRA Limiti generici di concentrazione delle singole sostanze con proprietà ecotossiche ai fini dell attribuzione della caratteristica di pericolo H14 al rifiuto Frase di rischio della sostanza descrizione del pericolo Valore limite (%) R50-53 Altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 0,25 R51-53 Tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 2,5 R50 R52 Altamente tossico per gli organismi acquatici Nocivo per gli organismi acquatici R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R52-53 Nocivo per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 25 R59 Pericoloso per lo strato di ozono 0,1 25/05/

37 H14 e parere ISS/ISPRA (ARPA) Introduceva cut-off (per idrocarburi faceva salvo parere ISS che non lo prevede)(problemi!!!)(andava spiegato meglio il tutto) Concentrazione al di sotto della quale una sostanza non è considerata nel metodo delle sommatorie Classificazione della sostanza R50-53 R50 R51-53 R52 R53 R52-53 Concentrazione (% p/p) 0,1 1 Riduceva a 4 equazioni il calcolo quando PIU sostanze ecotossiche erano presenti sotto le concentrazioni soglia (metodo additivo) e non considerava limiti specifici 25/05/

38 H14 e parere ISS/ISPRA (ARPA) (ante L. 28/2012) Equazioni da usare per concentrazioni delle sostanze ecotossiche sotto soglia P 53 N, R5053 PN, R5153 PN, R Equazione 1 0,25 2,5 25 ( P R50 P N,R50 53 ) N, + 25% Equazione 2 ( ) P N, R52 25% Equazione 3 ( P R50-53 PN, R PN, R PN, R53) N, + 25% Equazione 4 25/05/

39 L. 28/2012: quali effetti? Ante L. 28/2012 (punto 5 all. D) L. 28/2012 (modifica ad allegato D) 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. ((5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe9-m6em7)).

40 L. 28/2012: quali effetti? Il nuovo testo Introduce una situazione di transitorietà Rinvia ad un DM SOLO per H14 (scordandosi che con art. 185, comma 4, era possibile l emanazione di un DM sulla classificazione di pericolosità dei rifiuti) QualificaISPRA(eparereISSsuH14idrocarburi?) Rinvia a ADR classe 9 M6 e M7 25/05/

41 3 quesito OVE PERTINENTE all. I dopo L. 28/2012? Conmodificheapunto5,all.D,perleclassiperlequaliesistono concentrazioni in all. D identificate con frasi di rischio indicate, è da ritenersi superata problematica Sarebbero da condividere le classificazioni che contribuiscono ad H5 (nocivo) ed H6 (tossico) Sarebbe da condividere il ricorso a limiti specifici per sostanze [H7 (cancerogeno), H10 (Tossico per la riproduzione), H11 (mutageno)] anche per analogiaconparereisssuh7 Sembra superato problema dei ph estremi(h8 o H4) 25/05/

42 3 quesito OVE PERTINENTE all. I dopo L. 28/2012? Si continuano a non prendere in considerazione classi di pericolosità importanti ai fini della sicurezza dei lavoratori: H13 (sensibilizzante) H12 (Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico) H15 (Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate) 25/05/

43 H14 e L. 28/2012 Per H14, nel rinviare ad ADR, non sono considerate le sostanze NOCIVE per l ambiente acquatico Anche DLgs 334/1999 e smi (Seveso) non considera tali sostanze (v. Allegato A, parte 2) ADR ed H14: ci sono problemi di attuazione? 25/05/

44 H14: Limiti vigenti con L. 28/2012 Limiti generici di concentrazione delle singole sostanze con proprietà ecotossiche ai fini dell attribuzione della caratteristica di pericolo H14 al rifiuto Frase di rischio della sostanza descrizione del pericolo Valore limite (%) R50-53 Altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 0,25 2,5 % R51-53 Tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 2,525% R50 R52 Altamente tossico per gli organismi acquatici Nocivo per gli organismi acquatici R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R52-53 Nocivo per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 25 R59 Pericoloso per lo strato di ozono 0,1 25/05/

45 IDROCARBURI

46 IDROCARBURI Sostanze petrolifere sono complesse miscele di idrocarburi, di composizione variabile, dovuto alla natura del greggio di provenienza ed ai processi di raffineria cuiil il greggio e derivati sono sottoposti. Sono caratterizzate da un range di punto di ebollizione (correlato ad un range di atomi di carbonio). La natura del greggio ed i processi di raffineria influenzano il tipo e la struttura degli idrocarburi presenti La definizione del CAS per i vari flussi di sostanze petrolifere riflette in genere quanto sopra (range: n carbonio, punto ebollizione; processo; idrocarburi predominanti) Sostanze di simile composizione chimica o simili profili di pericolosità sono raggruppati in categorie Regolamento REACH Sono considerate sostanze UVCB (unkown or variable composition, complex reaction products or biological materials)

47 Pericolosità H7 idrocarburi: Parere ISS SINTESI pareri e norme Parere ISS del 05/07/2006 n DM 07/11/2008 (problemi tab. A2) L. 27/02/2009 n 13 (rinvio a DM 07/11/2008) Parere ISS del 23/06/2009 n DM 04/08/2010 Parere ISS del 06/08/2010 n Errata corrige ISS: 14/02/2011 (a MATTM e Veneto) R. Francalanci

48 Pericolosità H7 idrocarburi: Parere ISS 2009 IPA Cancerogeni (cat. 1 o 2) DM 07/11/08 CAS Nome Concentrazione di riferimento nel rifiuto per H7 mg/kg s.s IPA nel parere ISS 2006 IPA presenti nel DM senza asterisco ma elencati nel parere ISS 2006 IPA presenti nel DM con asterisco ed elencati nel parere ISS 2006 IPA presenti nel DM senza asterisco e non elencati nel parere ISS 2006 IPA elencati nel parere ISS 2009 (e presenti nel DM 07/11/08) Benzo[a]pirene = Benzo[def]chrysene 100 X X X Dibenzo(a,h)antracene 100 X X X Benzo[a]antracene; X X X Benzo(k)fluorantene X X X Benzo[e]acefenantrilene= Benzo(b)fluorantene X X X Benzo[e]pirene; X X X Benzo[j]fluorantene X X X Crisene = Benzo[a]fenantrene X X Torino 18/4/11

49 Pericolosità H7 idrocarburi: Parere ISS 2010 IPA Cancerogeni (cat. 1 o 2) N indice CAS Nome Concentrazione di riferimento nel rifiutoper H7 mg/kg Benzo[a]pirene = Benzo[def]chrysene Dibenzo(a,h)antracene Benzo[a]antracene Benzo(k)fluorantene Benzo[e]acefenantrilene = Benzo(b)fluorantene Benzo[e]pirene X Benzo[j]fluorantene Crisene Il benzo[a]antracene non ha un limite specifico per la cancerogenesi: quindi 1000

50 Pericolosità idrocarburi: Parere ISS 2010 Parere ISS 2010: Conferma Marker per H11(mutageno) Per H7 modifica un limite specifico per benzo[a]antracene poi corretto con errata corrige 2010 Introduce Pericolo per Ambiente: ECOTOSSICO(H (H14 14) Allega i criteri di calcolo del Dlgs 65/2003 (all. II) = Direttiva 1999/45/CE (metodo convenzionale) Assoluta ed URGENTE necessità di condividere i criteri di classificazione e di calcolo per H14 Torino 18/4/11

51 Pericolosità H14 idrocarburi: Parere ISS 2010 (1) Parere ISS 2010: H14 (ecotossico) La procedura NON E SEMPLICE Se si conosce a priori la tipologia di prodotto petrolifero contaminante (solo uno specifico idrocarburo, solo benzina, solo gasolio etc.. si ricava la classificazione applicando i criteri della Direttiva 1999/45/Ce e smi (Dlgs 65/2003) Classificazione del componente Classificazione finale del rifiuto come H14 R 50/53 R 51/53 R 52/53 R 50/53 C 25 % p/p 2,5 C < 25 % p/p 0,25 C < 2,5 % p/p R 51/53 C 25 % p/p 2,5 C < 25 % p/p R 52/53 C 25 % p/p Attenzione a LIMITI e CALCOLI Benzina R 51/53 Kerosene/gasolio R 51/53 Olio combustibile (in genere) R 52/53 Estratti aromatici R 51/53 Olio base lubrificante, paraffine, petrolato, bitume Non classificato

52 Pericolosità H14 idrocarburi: Parere ISS 2010 (2) Se NON E NOTA la natura dell idrocarburo Vanno ricercati i componenti presenti nel rifiuto sia come singoli idrocarburi sia come gruppi di idrocarburi con proprietà ecotossicologiche simili cui attribuire stessa classificazione di pericolo per ambiente ISS quindi fa esame delle classificazioni di pericolo per l ambiente degli idrocarburi in tab. 3.2 ALL. VI - Regolamento CLP e smi (escludendo componenti più leggeri: C< 5) per arrivare - tenendo conto anche dei metodi analitici - a raggruppamenti (N 4) che sono trattati come sostanze nella valutazione della pericolosità per l ambiente del rifiuto

53 Pericolosità H14 idrocarburi: Parere ISS 2010 (3) Parere ISS 2010: H14 (ecotossico)(tabella SINTESI) Idrocarburi Frasi di rischio R (da tab. 3.2 all. VI regolamento 1272/2008 e smi) C5 (pentani) R 50/53 - C6 alifatici escluso cicloesano - R 51/53 Cicloesano R 50/53 - C7 alifatici R 50/53 - C8 alifatici R 50/53 - Aromatici C6 C8 (toluene-benzene-xilene) Non classificati - Cumene (C9) R 51/53 Dipentene (C10) R 50/53 - Naftalene (C10) R 50/53 - IPA (classificati pericolosi per ambiente; v. nota a) R 50/53 - Dibenzo[a,h]antracene (DBahA) R 50/53 con limiti specifici - Benzo[a]antracene (BaA) R 50/53 con limiti specifici - (a) I nove IPA riportati in all. al parere ISS 1, sezione B Classificazione del componente (DBahA, BaA) Classificazione finale del rifiuto come H14 R R R R C 0,25 % 0,025 % C < 0,25 % 0,0025 % C < 0,025 %

54 Pericolosità H14 idrocarburi: Parere ISS 2010 (5) Classe di idrocarburo Frasi R Note su frasi R Note per limiti metodi C5 C8 compresi R C9-C10 (cumene, Dipentene, naftalene) C > 10 (espressi come somma) IPA (come somma totale) Cumene: R51-53 Dipentene: R Naftalene: R R R limiti specifici per DBahA e BaA Anche se C6 senza cicloesano R M=1 (poiché esame CL50 (pesci, dafnie o alghe) di ISS non Sono determinati ha individuato individualmente e valori < 0,1 mg/l. classificazione Quindi limiti attribuita di generici senza conseguenza. riduzione del proporzionale fattore 10 prudenziale ASTM o metodo MADEP ASTM o metodo MADEP UNI EN UNI EN 15527

55 Pericolosità H14 idrocarburi: Parere ISS 2010 (6) Parere ISS 2010: H14 (ecotossico) DA DETERMINARE 4 CLASSI DI COMPOSTI (3 SE SI ESCLUDONO IPA, perché prevista la determinazione come markers) Determinata la conc delle classi di idrocarburi: si confronta con limite della classe. Seuna classe è superiore al limite proprio, si classifica H14 Se ogni classe è inferiore a limite, va applicato il metodo di calcolo riportato in allegato 2 al parere ISS = estratto Dlgs 65/2003 = direttiva 1999/45/CEesmi ATTENZIONE: la pericolosità per l ambiente è additiva! Tenere conto anche di altri componenti del rifiuto con caratteristiche analoghe! R. Francalanci Torino 18/4/11 55

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