85 LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE 142. TITOLO IV Del reo e della persona offesa dal reato. CAPO I Della imputabilità

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1 85 LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE 142 TITOLO IV Del reo e della persona offesa dal reato CAPO I Della imputabilità Nel Capo in esame, sono disciplinate l imputabilità e le cause che la escludono o la diminuiscono. L imputabilità costituisce, secondo l impostazione della dottrina maggioritaria, il presupposto della colpevolezza, poiché in assenza di capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto non è possibile compiere un giudizio sulla colpevolezza del soggetto. Le cause di esclusione o di diminuzione dell imputabilità appartengono a due species: le alterazioni patologiche, dovute ad infermità di mente (v. artt. 88 e 89) o all azione dell alcool o di sostanze stupefacenti (v. artt. 91 a 95), e l immaturità fisiologica (v. artt. 97 e 98) o parafisiologica (v. art. 96). 85. Capacità d intendere e di volere. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile [87, 148]. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere [88, 89, 90, 91, 96, 98; 2046 cc.; 70 ss. c.p.p.]. La colpevolezza presuppone che il soggetto, al momento della commissione del reato, sia imputabile. L imputabilità sta ad indicare la capacità di intendere e di volere dell agente, in mancanza della quale il soggetto non è punibile. L imputabilità si distingue anche dalla nozione di cui all art. 42 primo comma, la cd. suitas: nessuno può essere punito per un azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l ha commessa con coscienza e volontà. Quest ultima è quel coefficiente che permette di riferire la condotta al suo autore, e quindi a ritenerla umana, l imputabilità presuppone già accertata l appartenenza dell azione od omissione all agente e si identifica nelle capacità di costui d intendere il valore sociale dell atto che si accinge a porre in essere determinandosi liberamente al compimento dello stesso (ANTOLISEI; si veda anche Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1980, n. 6369). Nel caso di soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, la capacità di intendere e di volere, secondo l id quod plerumque accidit, è da considerare presunta (Cass. pen., sez. I 26 maggio 1993, n. 5347). L accertamento della capacità di intendere e di volere dell imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata,

2 143 TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n ). Deve inoltre essere valutata in relazione al singolo fatto concreto e occorre fare riferimento al momento della condotta, essendo invece irrilevante lo stato in cui versa il soggetto nel momento in cui si realizza l evento. 86. Determinazione in altri dello stato d incapacità, allo scopo di far commettere un reato. Se taluno mette altri nello stato d incapacità d intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d incapacità [46, 48, 111, 112, 543, 613, 728]. CODICE PENALE Una persona è incapace di intendere e di volere non è imputabile (e neppure colpevole), ma può essere utilizzata da altri per commettere un reato. In questo caso l analisi della condotta si sposta anche sul determinatore che dunque può agire dolosamente (con dolo diretto o eventuale), colposamente o preterintenzionalmente. Il soggetto sarà non imputabile o semi-imputabile a seconda che l incapacità sia totale o parziale. Se il soggetto reso incapace ha prestato il suo consenso, poiché condivide il fine criminoso del determinatore, è ovviamente ritenuto pienamente corresponsabile del reato (v. artt. 87, 92, 93) in concorso col primo (art.110 e ss.). In questo senso si conclude anche nell ipotesi in cui l incapacità del soggetto sia parziale e non totale: l incapace risponde a titolo di concorso con il determinatore. Se il soggetto reso incapace commette un reato diverso da quello voluto dal determinatore, si applicherà l art. 116, se si ritiene che nell art. 86 vada ravvisata un ipotesi di concorso di persone, oppure le norme relative al reato aberrante (v. artt. 82 e 83), se invece si considera il soggetto determinato come un mezzo di esecuzione del reato. 87. Stato preordinato d incapacità d intendere e di volere. La disposizione della prima parte dell articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d incapacità d intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa [92, comma 2]. Anche questa è una norma che consegue alla scelta particolare seguita dal legislatore: chi si autoprocura uno stato di incapacità al fine di commettere un reato o di poter addurre una scusa, attribuendo il fatto al suo stato di incapacità, viene considerato ex lege capace di intendere e di volere.

3 88 LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE 144 Per giustificare la responsabilità del soggetto nonostante la sua incapacità di intendere e volere al momento della commissione del fatto di reato, si fa per questo ricorso al paradigma delle cc.dd. actiones liberae in causa nelle quali il giudizio di rimproverabilitàrisale al momento in cui il soggetto liberamente ha scelto di porsi in tale stato. La volontà e l imputabilità vengono dunque valutate al momento in cui il soggetto si pone nello stato di incapacità, a nulla rilevando il loro venir meno nella realizzazione della fattispecie di reato. Si tratta, a ben vedere, di mera responsabilità oggettiva ispirata al criterio di prevenzione della società per essersi il soggetto posto in condizione di incapacità al fine di commettere un reato. Ai fini della punibilità è però necessario che il reato concretamente posto in essere dovrà coincidere con la tipologia illecita inizialmente programmata, in caso contrario il soggetto risponde a titolo di colpa sempre che sia prevista la corrispondente ipotesi criminosa nella forma colposa. 88. Vizio totale di mente. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere [95, 108, comma 2, 206, 222 c. p.; 70 ss., 220, comma 2, c.p.p.]. Il vizio di mente è totale se l infermità esclude del tutto la capacità di intendere e di volere. Ove il giudice ravvisi la sussistenza di un vizio totale di mente pronuncerà una sentenza di proscioglimento e, se ricorrono gli estremi della pericolosità sociale, potrà disporre la misura di sicurezza dell ospedale psichiatrico giudiziario (v. art. 222). Il vizio di mente deve trovare origine in una infermità, dovuta ad alterazioni patologiche o a cause naturali, che azzeri la capacità di intendere e di volere del soggetto. Si è accolto in giurisprudenza (Cass. pen., sez. un., 8 marzo 2005, n. 9163) un indirizzo bio-psicologico alla luce del quale rientrano nel concetto di infermità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i gravi disturbi della personalità. Il concetto di infermità ha subito, nel tempo, un significativo processo evolutivo, affrancandosi sempre più dalla nozione di malattia mentale in senso stretto, rispetto alla quale, infatti, costituisce nozione più ampia, fino a ricomprendere anche situazioni morbose prive di definizione clinica, purché idonee a provocare un vizio di mente. Decisiva ai fini di tale ricognizione l opera della giurisprudenza (Cass. pen., sez. un., 8 marzo 2005, n. 9163; Cass. pen., 20 novembre 2013, n. 1161). Possono dunque rientrare nel concetto di infermità tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla

4 145 TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato 89 capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa (Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2015, n ) La malattia di mente che rileva ai fini della esclusione o riduzione della imputabilità è soltanto quella medico-legale, con esclusione, quindi, dei disturbi della personalità. Acquistano rilievo solo quelle turbe della personalità di tale consistenza e gravità da determinare in concreto una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto che, di conseguenza, non può gestire le proprie azioni e non ne percepisce il disvalore (Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2014, n ). Non hanno rilievo, ai fini della imputabilità, altre anomalie caratteriali, disarmonie della personalità, deviazioni del carattere e del sentimento, che rivestano, tuttavia, le connotazioni indicate e non attingano a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma. Né, di norma, possono assumere rilievo gli stati emotivi e passionali (v. art. 90). Esulano ancora dalla nozione di infermità mentale le cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi d ansia o le reazioni a corto circuito, che hanno natura transitoria e non sono indicative di uno stato morboso. L infermità può essere di qualsiasi genere, dunque, non solo di natura psichica, ma anche fisica o transitoria, purché suscettibile di cagionare un vizio di mente. L incapacità deve riguardare lo specifico fatto posto in essere dal malato di mente, onde il vizio di mente deve essere valutato anche in relazione a tale fatto. Il vizio, inoltre, deve sussistere al momento del fatto. CODICE PENALE 89. Vizio parziale di mente. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita [65, 69, comma 4, 70, comma 2, 95, 108, comma 2, 219 c.p.; 220, comma 2, c.p.p.]. Il vizio parziale di mente non ha alcuna influenza sulla imputabilità del soggetto pur essendo la differenza con il vizio totale di tipo quantitativo. Il soggetto è dunque pienamente imputabile e beneficerà solo di una diminuzione di pena. Si tratta, dunque, di una circostanza attenuante speciale che coesiste con le eventuali attenuanti generiche. La sua specialità impedisce che la seminfermità possa essere valutata due volte anche come attenuante generica. Il vizio parziale di mente pertanto coesiste con le altre attenuanti speciali come lo stato d ira e la provocazione (v. art. 62). Coesiste dunque anche con le circostanze aggravanti, anche con quella dei motivi abbietti o futili, della minorata difesa, dell aver agito con crudeltà verso le persone (v.

5 SCHEMI A LETTURA GUIDATA 1080 Il reato aberrante (aberratio ictus e aberratio delicti) (artt. 82, 83) reato aberrante: ha ad oggetto le ipotesi di errore inabilità (divergenza fra voluto e realizzato che dipende dall errore nell uso dei mezzi di esecuzione) aberratio ictus: l offesa è cagionata ad un soggetto diverso (art.82) monolesiva: l offesa è cagionata solo alla persona diversa plurilesiva: l offesa è cagionata sia alla persona diversa che a quella cui era diretta si applica la pena prevista per il reato commesso si applica la pena del reato più grave, aumentata fino alla metà Aberratio delicti: viene cagionato un evento diverso da quello voluto (art. 83) monolesiva: viene cagionato solo l evento diverso plurilesiva: viene cagionato sia l evento diverso che quello voluto responsabilità a titolo di colpa dell evento non voluto, se il fatto è previsto come colposo si applica la disciplina del concorso dei reati Aberratio causae: l errore cade sul processo causale, che si svolge in modo diverso ma cagiona comunque l evento (dottrina) irrilevante nei reati a forma libera rilevante nei reati a forma vincolata

6 1081 SCHEMI A LETTURA GUIDATA Il reato aberrante (aberratio ictus e aberratio delicti) (artt. 82, 83) La fattispecie del reato aberrante ha ad oggetto i casi di errore inabilità e dunque le ipotesi in cui la divergenza fra quello che è voluto e quello che è effettivamente realizzato è causata dall errore nell uso dei mezzi di esecuzione. Le ipotesi previste dalla legge sono due: l aberratio ictus e l aberratio delicti. L aberratio ictus (art. 82) configura il caso in cui sia cagionata l offesa ad un soggetto diverso da quello al quale l offesa medesima era diretta; nella fattispecie confluiscono due condotte: quella con cui sia colpita esclusivamente la persona diversa (aberratio ictus monolesiva) e quella con cui sia colpita sia la persona diversa che il soggetto cui l offesa era diretta (aberratio ictus plurilesiva). Mentre nel primo caso l errore sarà irrilevante e il reo risponderà come se avesse commesso il fatto in danno della persona che voleva offendere, nel secondo caso la pena sarà determinata sulla scorta di quella comminata per il reato più grave, aumentata fino alla metà. L aberratio delicti (art. 83) configura invece il caso in cui sia cagionato un evento diverso da quello effettivamente voluto; anche in tal caso è possibile distinguere fra l ipotesi in cui venga cagionato esclusivamente l evento diverso (aberratio delicti monolesiva) e l ipotesi in cui, oltre all evento diverso, sia cagionato anche quello effettivamente voluto (aberratio delicti plurilesiva). Le conseguenze sanzionatorie saranno così diverse: nel primo caso, il reo risponderà a titolo di colpa dell evento non voluto, ove questo sia previsto come delitto colposo, e nel secondo caso si applicherà la disciplina in tema di concorso di reati (cfr. artt. 71 ss.). A livello dottrinario è stata enucleata una terza ipotesi di reato aberrante: l aberratio causae. Si tratta del caso in cui l errore del soggetto agente cade sul processo causale, che si svolge in maniera differente rispetto a quella prevista dal soggetto, pur giungendo alla realizzazione dell evento voluto da quest ultimo. Si tratta di ipotesi la cui rilevanza potrà essere apprezzata esclusivamente in riferimento ai reati a condotta vincolata, potendo il reo rispondere di un reato anziché di un altro in ragione del concreto sviluppo del processo causale; al contrario, nessuna rilevanza potrà naturalmente avere in relazione ai reati a condotta libera. SCHEMI Cos è il reato aberrante? In cosa si distinguono l aberratio ictus e l aberratio delicti? Cosa si intende per aberratio causae?

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