L ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE. Dott.ssa Annalisa DE VIVO

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1 L ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE Dott.ssa Annalisa DE VIVO Dottore Commercialista - Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti Siena, 17 novembre 2016 LE FONTI NORMATIVE LEGGE 24 FEBBRAIO 2005, N. 34 (legge delega) Delega al Governo per l istituzione dell Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili D. LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139 Costituzione dell Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 D.P.R. 7 AGOSTO 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n

2 LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Obbligo di assicurazione Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione precedente costituisce illecito disciplinare. 3 3 LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Libera concorrenza e pubblicità informativa È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della precedente disposizione costituisce illecito disciplinare

3 LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Tirocinio professionale Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Il dominus deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, previo parere vincolante del ministro vigilante. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine, il MIUR e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria (Convenzione siglata dal CNDCEC nell ottobre 2014). 5 5 LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Formazione continua Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da ordini, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini. Questi ultimi trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. Il consiglio nazionale dell'ordine disciplina con proprio regolamento le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati (Regolamento CNDCEC 3 dicembre 2015)

4 L OGGETTO DELLA PROFESSIONE Art. 1, decreto delegato (Oggetto della professione sez. A) comma 3 La norma elenca una serie di attività per l espletamento delle quali è riconosciuta competenza tecnica ai soli iscritti nella sezione A commercialisti dell Albo Con riferimento alla distinzione tra competenza specifica e competenza tecnica, la relazione al decreto spiega che la prima parte della disposizione è descrittiva delle rispettive competenze professionali, mentre la seconda elenca le attività alle quali è ricollegata una competenza specifica degli iscritti nelle due sezioni dell Albo unico Il legislatore delegato ha inteso effettuare, in tal modo, un elencazione analitica delle competenze tecniche nell ambito del più vasto insieme delle competenze denominate specifiche comma 4 La norma elenca una serie di attività per l espletamento delle quali è riconosciuta competenza tecnica agli iscritti nella sezione B esperti contabili dell Albo 7 7 L OGGETTO DELLA PROFESSIONE Art. 1, d.lgs. 139/2005 (Oggetto della professione) comma 1 Agli iscritti nell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative comma 2 In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: a) amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni b) perizie e consulenze tecniche c) Ispezioni e revisioni amministrative d) verifica e altre indagini sull attendibilità di bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati e) regolamenti e liquidazioni di avarie f) funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici 8 8 4

5 LE LINEE GUIDA Art. 3, comma 1, lett. c) e d) legge delega La norma citata disponeva che il decreto di unificazione definisse: lett. c) L istituzione di due sezioni dell albo (sezione A commercialisti; sezione B esperti contabili) lett. d) L ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 1067/1953 e del d.p.r. n. 1068/1953, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell altra sezione. La delega consentiva l attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell Albo unico riservata ai laureati specialistici, purché presentassero profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti in altri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione 9 9 LE FUNZIONI DELLA SEZIONE A REVISIONE CONTABILE PER L ACCESSO A FONDI PUBBLICI a) La revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l asseverazione della rendicontazione dell impiego di risorse finanziarie pubbliche DIFESA TRIBUTARIA c) L assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 CURATELE FALLIMENTARI d) L incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali STIME AZIENDALI b) Le valutazioni di azienda

6 LE FUNZIONI DELLA SEZIONE A SINDACO E AMMINISTRATORE INDIPENDENTE e) Le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l indipendenza o l iscrizione in albi professionali REDAZIONE DI DOCUMENTI PUBBLICI PER LE SOCIETÀ QUOTATE g) La predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio di investimento VALUTAZIONE PERSONALITÀ GIURIDICA ENTI NO -PROFIT h) La valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo VENDITE GIUDIZIARIE i) Il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell esecuzione, secondo quanto previsto dall articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA f) Le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall art del codice civile LE FUNZIONI DELLA SEZIONE A CONSULENZA AGLI ENTI l) L attività di consulenza nella programmazione economica degli enti locali ASSEVERAZIONE BUSINESS-PLAN m) L attività di valutazione tecnica dell iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l accesso ai finanziamenti pubblici CERTIFICAZIONE NVESTIMENTI AMBIENTALI p) La certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti TUTTE LE FUNZIONI DEGLI ESPERTI CONTABILI VERIFICHE UTILIZZO FONDI PUBBLICI n) Il monitoraggio e il tutoraggio dell utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese INFORMATIVA AMBIENTALE E SOCIALE o) La redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati q) Le attività previste per gli iscritti alla sezione B esperti contabili dell Albo

7 LE FUNZIONI DELLA SEZIONE B TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI a) Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali FUNZIONI DI CUI AL D. LGS. 241/1997 E DM 164/1999 c) Rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali ADEMPIMENTI TRIBUTARI b) Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari LE FUNZIONI DELLA SEZIONE B SINDACO E REVISORE d) La funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al d. lgs. n. 88/1992, il controllo contabile ex art bis c.c. e) La revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al d. lgs. n. 88/1992, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI f) Il deposito per l iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge n. 59/1997, e del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. n. 445/2000, e loro successive modificazioni

8 LE FUNZIONI DELLA SEZIONE B MODELLO 730 Assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all art. 34, comma 4 del decreto legislativo 9/07/1997 n. 241 Competenza attribuita mediante inserimento della relativa previsione nell art. 1, comma 4, d.lgs. 139/2005, in sede di conversione in legge, con modifiche, del DL 30 settembre 2005, n. 203 (Disposizioni di contrasto all evasione fiscale e misure urgenti in materia tributaria e finanziaria) RISERVE ED ESCLUSIVE Le competenze descritte dalla norma danno luogo ad attività riservate a favore dei commercialisti e degli esperti contabili? Cosa succede se altri professionisti esercitano le funzioni previste per gli iscritti nella sezione A o nella sezione B dell Albo? Cosa succede se un professionista iscritto nella sezione B esercita una delle funzioni previste per gli iscritti nella sezione A?

9 RISERVE ED ESCLUSIVE Prima di dare una risposta, è necessario ricordare che l art.1, comma 5, d.lgs. 139/2005 specifica che: l elencazione di cui all art. 1 non pregiudica l esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a essi attribuiti dalla legge o da regolamenti; sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi RISERVE ED ESCLUSIVE In altre parole, la norma citata ripropone la distinzione tra attività riservate ex lege, che continuano a dare luogo a riserve a favore degli iscritti in albi professionali (ad esempio, ai fini dell assunzione dell incarico di sindaco l art. 2397, comma 2, c.c richiama espressamente l obbligo di iscrizione in uno dei seguenti albi professionali: dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro) altre funzioni che, come confermato dal predetto comma 5, non possono considerarsi oggetto né di esclusiva né di riserva a favore dei professionisti economico-giuridico-contabili (ad esempio, il conferimento di un incarico avente ad oggetto la valutazione di un azienda ad un professionista iscritto nella sezione B dell Albo non potrà dar luogo ad alcuna contestazione da parte degli iscritti nella sezione A

10 LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA CASSAZIONE Ai fini dell applicazione dell art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) è necessario che una norma riservi espressamente agli iscritti a determinati albi specifiche attività professionali, in deroga al principio di libertà delle attività lavorative, anche intellettuali, sancito nell art. 4 Cost. Il fatto che alcune attività siano indicate come proprie dei dottori commercialisti dall art. 1 DPR n. 1067/1953 non è sufficiente per costituire una competenza esclusiva a loro favore (sentenza n. 4276/1996). (da tale orientamento consolidato si discosta la sentenza n. 49/2003) Tuttavia Dalla sentenza n del 23 marzo 2012, emessa dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, emerge un orientamento senza precedenti in tema di applicabilità dell art. 348 c.p., avente ad oggetto il reato di esercizio abusivo della professione. Contestualmente, seppure a margine della sentenza, viene affrontata la delicata questione inerente alla portata interpretativa dell art. 1 dell ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Cass, SS.UU., n /2012) CONSIGLIO DI STATO L attività intellettuale in materia di tributi non può che essere riservata agli iscritti negli albi professionali (sentenza n. 3789/2000) CORTE COSTITUZIONALE É liberamente esercitabile l attività di consulenza aziendale, ma non la certificazione tributaria (sentenza n. 418/1996)

11 LA TUTELA DEI TITOLI PROFESSIONALI Art. 3 (Tutela dei titoli professionali) È vietato sia l uso dei titoli professionali di cui al successivo articolo 39, sia del termine abbreviato «commercialista» da parte di chi non ne abbia diritto (Norma sanzionatoria: art. 498 c.p.) Art. 39 (Titoli professionali) 1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di «esperto contabile». 2. Il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto INCOMPATIBILITÀ Profili generali Nell ambito dell ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, il tema dell incompatibilità è senz altro uno di quelli maggiormente discussi. La previsione delle cause di incompatibilità testimonia, da sempre, la volontà del legislatore di tutelare l indipendenza, l onorabilità e l imparzialità dei professionisti iscritti nell albo. La previsione di casi di incompatibilità con l esercizio della professione trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione agli interessi di ordine generale, la piena autonomia ed efficienza della professione

12 INCOMPATIBILITÀ Profili generali In particolare, le limitazioni individuate dall ordinamento professionale sono dirette a garantire che il professionista, nello svolgimento dell attività, agisca nel rispetto degli interessi pubblici (art. 5 codice deontologico CNDCEC): 1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell interesse pubblico. 2. Soltanto nel rispetto dell interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente. 3. A causa dell interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell Ordine competente delle suddette violazioni INCOMPATIBILITÀ Profili generali Il verificarsi di una situazione di incompatibilità preclude l esercizio della professione ed impone la cancellazione dall albo professionale Tuttavia, ai sensi dell art. 34, comma 8, d.lgs. 139/2005, coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità possono essere iscritti, a loro richiesta, nell elenco speciale L incompatibilità produce effetti sull esercizio della professione, ma non sulla qualifica professionale che permane anche nel periodo di iscrizione all elenco speciale

13 INCOMPATIBILITÀ Fonti di riferimento Art. 4 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 Nota interpretativa CNDCEC: La disciplina delle incompatibilità di cui all art. 4 del d.lgs. 28/06/2005, n. 139 (13 ottobre 2010, aggiornata il 1 marzo 2012) INCOMPATIBILITÀ Art. 7 Regolamento di disciplina CNPADC Ai fini previdenziali e assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all anno o multipli di esso durante i quali l attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità previste dall art. 3 del DPR n. 1067/53 e successive integrazioni o modificazioni

14 INCOMPATIBILITÀ ACCERTAMENTO: È l attività svolta dalla Cassa, con il coinvolgimento, ove necessario, dell Ordine locale, per verificare potenziali condizioni di incompatibilità con l esercizio della professione per i Dottori Commercialisti iscritti/iscrivendi/cancellati alla Cassa. Tale analisi può concludersi con: 1. Esclusione, alla data di accertamento, di presenza di condizioni di incompatibilità; 2. Presenza di condizioni di incompatibilità per un periodo superiore all anno. REQUISITI: La verifica viene avviata dalla Cassa d ufficio prima dell attribuzione di prestazioni previdenziali e assistenziali o su richiesta dell'iscritto. Fino alla conclusione del procedimento non è consentita l erogazione di trattamenti previdenziali /assistenziali. EFFETTI: Gli anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali perciò non verranno conteggiati nell anzianità assicurativo contributiva. I contributi (fatto salvo l attuale 4% sul volume di affari IVA) verranno rimborsati in quanto considerati non più dovuti alla Cassa INCOMPATIBILITÀ Art. 4, D. Lgs n. 139/2005 comma 1 L esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l esercizio, anche non prevalente, né abituale: della professione di notaio della professione di giornalista professionista dell attività d impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti dell attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi dell attività di promotore finanziario

15 INCOMPATIBILITÀ Differenze rispetto alla norma precedente Rispetto alla formulazione dei precedenti ordinamenti professionali, le cause di incompatibilità sono tutte da ricondurre a situazioni oggettive laddove assume primaria rilevanza l esercizio, ed è venuta meno la presenza di cause di incompatibilità dovute a situazioni soggettive, laddove assumeva primaria rilevanza la qualità. Ai fini della sussistenza dell incompatibilità occorrerà accertare il concreto esercizio di fatto delle professioni e delle attività richiamate e non sarà sufficiente la mera assunzione di una qualità da parte dell iscritto nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili INCOMPATIBILITÀ Cause di incompatibilità a) Qualsiasi attività che possa generare un conflitto di interessi, cioè tale da poter porre in contrasto l interesse del cliente con il dovere del professionista di tutelare primariamente l interesse del cliente b) Qualsiasi attività che possa porre il professionista in una situazione di dipendenza, sia essa materiale o psicologica, nei confronti del cliente c) Qualsiasi attività o situazione che possa causare una limitazione dei diritti civili e della capacità di agire, sia civile che penale, del professionista

16 INCOMPATIBILITÀ Art. 4, D. Lgs n. 139/2005 comma 2 L incompatibilità è esclusa qualora l attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l incarico INCOMPATIBILITÀ È AMMISSIBILE CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA E L ESPERTO CONTABILE SVOLGANO LE SEGUENTI ATTIVITÀ (art. 4, comma 2): GESTIONE PATRIMONIALE Attività per conto proprio diretta alla gestione patrimoniale ed attività di mero godimento o conservative GESTIONE SOCIETÀ DI SERVIZI Socio o amministratore in società utilizzate per fini strumentali alla professione AMMINISTRATORE Amministratore, se la carica gli è stata conferita sulla base di uno specifico incarico professionale e nell interesse del rappresentato

17 INCOMPATIBILITÀ Professionista - Amministratore Il professionista svolge l attività di amministrazione di società su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria specifica competenza professionale? Oppure l amministrazione di società è svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio? L incompatibilità è esclusa qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell interesse di colui che ha conferito l incarico ACCESSO ALLA PROFESSIONE Per l iscrizione nella sezione A dottori commercialisti dell Albo é necessario (art. 36, comma 3): il possesso di una laurea specialistica il superamento dell esame di Stato secondo le norme vigenti all epoca in cui lo stesso è stato sostenuto In particolare, consentono l accesso alla sezione A la laurea conseguita nella classe delle lauree specialistiche (magistrali) in scienza dell economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrali) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero le lauree rilasciate dalla facoltà di economia secondo l ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n

18 ACCESSO ALLA PROFESSIONE Per l iscrizione nella sezione B esperti contabili dell Albo é necessario (art. 36, comma 4): il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell economia e della gestione aziendale (17), ovvero nella classe delle lauree in scienze economiche (28) il superamento dell esame di Stato secondo le norme vigenti all epoca in cui lo stesso è stato sostenuto IL TIROCINIO PROFESSIONALE Il tirocinio ha una durata pari a 18 mesi (art. 6, co. 1, DPR 137/2012). Il registro del tirocinio, istituito presso ciascun Ordine locale, è diviso in due sezioni, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell Albo: tirocinanti commercialisti destinata ad accogliere i laureati specialistici tirocinanti esperti contabili destinata ad accogliere i laureati triennali Il tirocinio deve essere svolto per un periodo di tempo ininterrotto presso un professionista iscritto nell albo da almeno cinque anni (art. 42, comma 1) Il tirocinio avviene sotto la vigilanza del professionista, che dovrà verificare l apprendimento delle tecniche professionali e l acquisizione di esperienze applicative da parte del tirocinante (art. 44, comma 1)

19 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO Nel D.M. 7 agosto 2009, n. 143, emanato in attuazione dell art. 42 d.lgs. 139/2005 sono state definite: 1) le modalità di svolgimento del tirocinio; 2) le forme di vigilanza degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento del tirocinio; 3) le sanzioni disciplinari; 4) il numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista; 5) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato Ue, con il limite massimo di un semestre, unico e ininterrotto, presso un soggetto abilitato all esercizio di professioni equiparate a quella di dottore commercialista ed esperto contabile; 6) le condizioni in base alle quali i soggetti che hanno svolto il tirocinio per l accesso alla sezione B dell Albo possono essere esonerati in tutto o in parte dal tirocinio per l accesso alla sezione A, fermo restando che a tal fine il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio presso un professionista iscritto nella stessa sezione CORSI SOSTITUTIVI DEL TIROCINIO Art. 6, comma 10, DPR 137/2012 Il CNDCEC ha emanato un regolamento (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile 2016) recante: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione sostitutivi di un semestre del tirocinio; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del tirocinante nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. N.B. In fase di prima attuazione il tirocinio tramite corso di formazione può essere effettuato a partire dalla data che verrà stabilita dal Ministero della Giustizia, previa verifica dell idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale Il Consiglio Nazionale ha espressamente richiesto al Ministero che la data di partenza sia fissata non prima del 1 gennaio

20 IL RUOLO E LA FUNZIONE DEL DOMINUS Il dominus vigila sull attività del tirocinante al fine di verificare che questa sia volta all apprendimento delle tecniche professionali e all acquisizione di esperienze applicative Fatta salva l azione generale di arricchimento, non si applicano le norme del rapporto di lavoro dipendente degli studi professionali Il Consiglio dell ordine verifica l effettivo svolgimento anche tramite resoconti e colloqui con i tirocinanti secondo quanto previsto nel d.m. n. 143/ L ESAME DI ABILITAZIONE L art. 45 fissa la regola generale in virtù della quale: coloro i quali hanno compiuto il tirocinio per l accesso alla sezione A possono partecipare anche agli esami per l iscrizione nella sezione B dell Albo coloro i quali hanno compiuto il tirocinio per l accesso alla sezione B non possono partecipare anche agli esami per l iscrizione nella sezione A dell Albo L esame prevede il sostenimento di tre prove scritte e una prova orale, i cui contenuti sono differenziati a seconda che il candidato abbia svolto il tirocinio per l accesso alla sezione A o alla sezione B dell Albo. In ogni caso le prime due prove scritte hanno un contenuto teorico, mentre la terza ha una connotazione operativa (art. 46) Attenzione! L art. 46, comma 3, prevede l esonero dalla prima prova scritta per: coloro che provengono dalla sezione B dell Albo coloro i quali hanno conseguito un titolo di laurea all esito di un corso in convenzione

21 L ESAME DI ABILITAZIONE SEZIONE A Dottori commercialisti Prove scritte 1) Ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale 2) Diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile 3) Prova a contenuto pratico, consistente in un esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero nella redazione di atti relativi al contenzioso tributario LE PROVE D ESAME (art. 47) SEZIONE B Esperti contabili Prove scritte 1. Contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci 2. Diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica 3. Prova a contenuto pratico, consistente in un esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta Prova orale Verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale Prova orale Verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché ad aspetti di legislazione e deontologia professionale L ESAME DI ABILITAZIONE Appare evidente la diversa connotazione delle due prove: ai dottori commercialisti è richiesta una più profonda conoscenza delle materie giuridiche, anche in virtù delle competenze tecniche ad essi attribuite (ad esempio del diritto processuale civile, materia indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di tutela del contribuente nel contenzioso tributario) agli esperti contabili si richiede una conoscenza più ristretta e di carattere maggiormente operativo Di fondamentale importanza appare, in entrambi i casi, l inserimento della legislazione (ordinamento) e della deontologia professionale tra le materie oggetto della prova orale

22 I CONSIGLI DI DISCIPLINA L azione disciplinare È esercitata nei confronti di tutti gli iscritti all albo ed all Elenco Speciale e nei confronti dei Tirocinanti È esercitata a seguito di violazioni di norme di leggi e regolamenti, del codice deontologico o in presenza di atti o azioni ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell interesse pubblico al corretto esercizio della professione (art. 49, comma 1, D.Lgs. 139/2005). È esercitata nei casi di inadempimento dell obbligo formativo mancato versamento dei contributi (morosità) incompatibilità mancata stipula della polizza assicurativa. Restano di competenza del Consiglio dell Ordine le funzioni ed i poteri diversi da quelli disciplinari e legati alla gestione dell albo (iscrizione, cancellazione) I CONSIGLI DI DISCIPLINA Rapporti fra il Consiglio dell Ordine e il Consiglio di disciplina Il Consiglio di disciplina è un articolazione organica (del Consiglio) dell Ordine Il Consiglio di disciplina esercita la funzione disciplinare in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare (art. 8, co. 8, DPR137/2012) Il Consiglio dell Ordine provvede a dotare il Consiglio di disciplina del personale e delle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento (art. 8, co. 6 e 7, DPR137/2012)

23 I CONSIGLI DI DISCIPLINA Composizione del Consiglio di disciplina I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine territoriali presso cui sono istituiti (art, 8, comma 2, DPR 137/2012) I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti (Reg. att. ex art. 8, co. 3, DPR 137/2012 BU n. 9 del 15 maggio 2013) I CONSIGLI DI DISCIPLINA Requisiti per la nomina a Consigliere di disciplina Non ricoprire la carica di Consigliere dell Ordine Anzianità di iscrizione all albo almeno quinquennale Assenza di condanne penali definitive (salvi effetti riabilitazione) Assenza di misure di prevenzione personali disposte dall autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (salvi effetti riabilitazione) Assenza di sanzioni disciplinari (salvi effetti riabilitazione) Assenza di rapporti di parentela o affinità entro il 4 grado, di coniugio, con altro professionista eletto nel Consiglio dell Ordine I soggetti terzi non iscritti all albo sono scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili anche in pensione

24 I CONSIGLI DI DISCIPLINA Nomina dei Consigli di disciplina I membri dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l Ordine Sono scelti nell ambito di un elenco predisposto dall Ordine sulla base dei curricula pervenuti. L elenco è composto da un numero di nominativi pari al doppio dei consiglieri di disciplina che il Presidente del tribunale deve designare. Sostituzione dei membri dei Consigli di disciplina Per la sostituzione dei consiglieri di disciplina che siano venuti meno per qualsiasi causa si attinge dall elenco dei membri supplenti secondo il relativo ordine. Qualora non vi siano più membri supplenti si dovrà procedere con la formazione di un nuovo elenco e una nuova nomina da parte del Presidente del Tribunale I CONSIGLI DI DISCIPLINA Costituzione dei Collegi di disciplina In presenza di Consigli di disciplina composti da più di tre membri si può procedere alla costituzione dei Collegi di disciplina I collegi di disciplina sono composti da non meno di tre membri I componenti dei collegi di disciplina sono scelti fra i componenti dei Consigli di disciplina I Collegi di disciplina durano in carica per il periodo di permanenza del Consiglio di disciplina e decadono con esso al termine della consiliatura

25 I CONSIGLI DI DISCIPLINA Rapporti fra Consigli di disciplina e Collegi di disciplina I Collegi di disciplina rappresentano delle sezioni autonome dei Consigli di disciplina Laddove istituiti, i collegi di disciplina svolgono in totale autonomia e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di disciplina la funzione disciplinare. Hanno quindi il potere di iniziare l azione disciplinare, effettuare l attività istruttoria assumere la decisione disciplinare Laddove siano stati istituiti i Collegi di disciplina, al Consiglio di disciplina competono solo compiti organizzativi in quanto la funzione disciplinare è esercitata esclusivamente attraverso i Collegi di disciplina AZIONE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Il procedimento ha inizio: d ufficio; su richiesta del Pubblico Ministero; a richiesta degli interessati per fatti inerenti l attività professionale; per fatti non riguardanti l attività professionale quando si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l immagine e la dignità della categoria

26 AZIONE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Il procedimento deve salvaguardare : il principio del contraddittorio; il diritto alla difesa; l imparzialità il buon andamento dell azione amministrativa L Autorità Giudiziaria deve dare comunicazione all Ordine (rectius, al Consiglio di disciplina) dell azione penale avviata nei confronti di un iscritto e questo comporta l automatico avvio dell azione disciplinare che rimane indipendente e che deve essere sospesa solo se viene emanata sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o non è stato commesso (ne bis in idem) SANZIONI DISCIPLINARI Le sanzioni previste sono : la censura (dichiarazione formale di biasimo) la sospensione dall esercizio professionale per un periodo non superiore ai due anni la radiazione dall Albo la sospensione cautelare la sospensione per morosità La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni. È comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. L incolpato deve essere sentito prima della deliberazione

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