RACCOLTA DI LEGGI NAZIONALI E REGIONALI

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1 DIREZIONE TURISMO SPORT - PARCHI RACCOLTA DI LEGGI NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO - SPORT - TEMPO LIBERO MARZO 2003

2 DIREZIONE REGIONALE TURISMO-SPORT-PARCHI Direttore regionale Gaudenzio DE PAOLI Organizzazione Nicola PRINCI Impaginazione testi Giorgio BENCI Segreteria Liliana DE GENNARO Le leggi regionali qui pubblicate sono desunte dalla Banca Dati Arianna della Regione Piemonte

3 P R E S E N T A Z I O N E Questa pubblicazione dedicata alla raccolta delle leggi nazionali e regionali in materia di turismo e sport e che tiene conto delle ultime novità introdotte, si ritiene possa rappresentare un valido strumento tecnico-giuridico per chi opera nel comparto turistico e sportivo. Essa ha, inoltre, la finalità di informare istituzioni e cittadini sulle funzioni e sulle attività di cui la Regione Piemonte, Assessorato e Direzione turismo e sport, sono investiti. Questa raccolta non ha la pretesa di essere esaustiva, per cui informazioni più dettagliate nelle materie trattate potranno essere richieste ai funzionari della struttura regionale competente, che sono a disposizione per consigliare i soggetti interessati. Vuole tra l altro, assolvere un dovere essenziale che le Pubbliche Amministrazioni hanno il compito di adempiere: quello di comunicare all esterno della propria organizzazione, gli strumenti e i mezzi mediante i quali è governata la cosa pubblica.

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5 INDICE DEI CONTENUTI LEGGI DELLO STATO Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Disciplina dell agriturismo Pag. 11 Legge 11 ottobre 1990, n. 292 Ordinamento dell Ente nazionale italiano Pag. 15 per il turismo Legge 25 agosto 1991, n. 284 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche Pag. 23 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Legge 30 maggio 1995, n. 203 Legge 29 marzo 2001, n. 135 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport Riforma della legislazione nazionale del turismo Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) Pag. 25 Pag. 31 Pag. 43 Pag. 53 LEGGI REGIONALI Organizzazione e Promozione turistica L.R. 5 marzo 1987, n. 12 L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 Riforma dell'organizzazione turistica Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte L.R. 7 aprile 2000, n. 36 Riconoscimento e valorizzazione delle asso-ciazioni pro loco L.R. 26 aprile 2000, n. 44 Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Pag. 61 Pag. 67 Pag. 77 Pag. 81 5

6 L.R. 7 gennaio 2002, n. 1 Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) Pag. 83 Offerta turistica L.R. 31 agosto 1979, n. 54 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto Pag. 89 L.R. 15 aprile 1985, n. 31 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Pag. 95 L.R. 14 luglio 1988, n. 34 Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31 Pag. 111 L.R. 24 gennaio 1995, n. 14 L.R. 23 febbraio 1995, n. 22 Nuova classificazione delle aziende alberghiere Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive Pag. 115 Pag. 123 L.R. 23 marzo 1995, n. 38 Disciplina dell'agriturismo Pag. 127 L.R. 8 luglio 1999, n. 18 Interventi regionali a sostegno dell'offerta Pag. 131 turistica L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 Interventi regionali per lo sviluppo, la Pag. 135 rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici L.R. 24 marzo 2000, n. 27 Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo L.R. 30 settembre 2002, n. 22 Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18 Pag. 139 Pag. 141 Servizi turistici e Professioni L.R. 30 maggio 1980, n. 67 L.R. 30 marzo 1988, n. 15 Interventi per il turismo alpino e speleologico Disciplina delle attivita di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo Pag. 147 Pag

7 L.R. 13 luglio 1992, n. 35 L.R. 23 novembre 1992, n. 50 L.R. 29 settembre 1994, n. 41 L.R. 26 novembre 2001, n. 33 Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina Ordinamento della professione di maestro di sci Ordinamento della professione di guida alpina Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina Pag. 159 Pag. 161 Pag. 167 Pag. 175 Sport L.R. 22 dicembre 1995, n. 93 Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie. L.R. 5 aprile 1996, n. 17 Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisicomotorie. L.R. 18 dicembre 2002, n. 32 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attivita' delle Associazioni sportive storiche del Piemonte Pag. 183 Pag. 187 Pag

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9 LEGGI DELLO STATO 9

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11 Turismo Le Leggi Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Disciplina dell'agriturismo (G.U. 16 dicembre 1985, n. 295 ) Art. 1 (Finalità dell'intervento) L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna. Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche) (1) Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. (1) A norma dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla presente legge, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne. Art. 3 (Utilizzazione di locali per attività agrituristiche) Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. Art. 4 (Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica) Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi soggiorno dei singoli ospiti. 11

12 Turismo Le Leggi Legge 5 dicembre 1985, n. 730 amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8. Art. 5 (Norme igienico-sanitarie) I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni. Art. 6 (Elenco regionale) Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma. Art. 7 (Disciplina amministrativa) I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso. La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59. Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da: a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività; b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività; c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione; d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6. Art. 8 (Autorizzazione comunale) Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto del 12

13 Turismo Le Leggi Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n Art. 8-bis (Competenza in tema di rapporto) (2) 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n Art. 9 (Determinazione delle tariffe) 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione della riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione. Le proposte devono contenere: a) la perimetrazione delle zone; b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica; d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico; e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande. Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo. Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso. Art. 10 (Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali) La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'art. (2) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1995, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni Art. 11 (Attività di studio e di ricerca e formazione professionale) La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale. Art. 12 (Promozione dell'offerta agrituristica) La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali. indicate nella norma medesima. 13

14 Turismo Le Leggi Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Art. 13 (Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari) fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento. Art. 14 (Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo) Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche. Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo. Art. 15 (Regioni a statuto speciale e province autonome) Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É 14

15 Turismo Le Leggi Legge 11 ottobre 1990, n. 292 Legge 11 ottobre 1990, n. 292 Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (G.U. 19 ottobre 1990, n. 245) Art. 1 (Natura dell'ente ) 1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Art. 2 (Statuto dell'ente ) 1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'italia ovvero vi possa partecipare. 2. Lo statuto dell'enit è adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato. 3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi. Art. 3 (Funzioni.) 1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo. 2. L'ENIT persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217 In particolare l'ente: a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici; b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani; c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale; d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano; e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale; f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge; g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e 15

16 Turismo Le Leggi Legge 11 ottobre 1990, n. 292 delle altre strutture turistiche ricettive d'italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero; h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati. Art. 4 (Attività.) 1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 delle l'enit: a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza; b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati. Art. 5 (Uffici all'estero.) 1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero. 2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono: a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonché dalla produttività dell'ufficio stesso; b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente; c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale. 3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a tre unità. 4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'ente. 5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti: a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio; b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneità per l'assegnazione stessa. 6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero è considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio. Art. 6 (Rapporti con le regioni.) 1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'enit per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico. 2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'enit, dandone tempestivamente comunicazione all'ente medesimo che 16

17 Turismo Le Leggi Legge 11 ottobre 1990, n. 292 provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi. 3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo. Art. 7 (Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione.) 1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area. 2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'ente. 3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati. 4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative. 5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato. Art. 8 (Organi.) (1) 1. Sono organi dell'enit: a) l'assemblea; b) il presidente; c) il consiglio di amministrazione. d) il collegio dei revisori. Art. 9. (2) Art. 10 (Competenze dell'assemblea.) (3) 1. L'assemblea: a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici; b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno; c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno; d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vicepresidente; e) delibera i programmi promozionali dell'ente di cui all'articolo 7; f) delibera il regolamento dei servizi dell'ente e il regolamento organico per il personale. 2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del (1) Per il riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97 (2) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 29 marzo 1995, n. 97. (3) Per il riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n

18 Turismo Le Leggi Legge 11 ottobre 1990, n. 292 tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario ad acta affinché provveda. Art. 11 (Il presidente.) (4) 1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. 2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'enit, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. 4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 12, comma 3, lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. 5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente. Art. 12 (Composizione e competenze del consiglio di amministrazione.) 1. (5) 2. (5) 3. Il consiglio di amministrazione: a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo; c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale; d) predispone il regolamento dei servizi dell'ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'ente; e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere; f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo; g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni; h) nomina il direttore generale; i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'ente; l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo. 4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Art. 13 (Scioglimento del consiglio di amministrazione.) (6) 1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'ente ovvero per ripetute inosservanze gli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. (4) Per il riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97. (6) Per il riordino degli organi consultivi e degli enti (5) Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 29 del settore dello spettacolo e del turismo, vedi l'art. marzo 1995, n , D.L. 29 marzo 1995, n

19 Turismo Le Leggi Legge 11 ottobre 1990, n L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo. 3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza. Art. 14. (7) Art. 15 (Emolumenti per i componenti degli organi collegiali.) 1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'enit spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 16 (Esecutività delle deliberazioni.) 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi. Art. 17 (Direttore generale.) dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi. 4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina. Art. 18 (Esercizio finanziario e finanziamento dell'enit. ) 1. L'esercizio finanziario dell'enit inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: a) contributi dello Stato; b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi; d) entrate diverse. 3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnicoprofessionali in relazione ai compiti istituzionali dell'enit, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. 2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti (7) Art. 19 (Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo.) 1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo Articolo abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 29 marzo 1995, n

20 Turismo Le Leggi Legge 11 ottobre 1990, n. 292 le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'ente deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n I contratti posti in essere dall'ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato. 4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro. 5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n Art. 20 (Disposizioni riguardanti il personale.) 1. Al personale dell'enit si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio. 3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 4. (8) 5. L'assegnazione all'estero del personale dell'ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio, non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia. 6. L'accesso ai ruoli dell'ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo. Art. 21 (Copertura finanziaria.) 1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 4 novembre 1981, n Art. 22 (Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.) 1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, (8) Comma abrogato dall'art. 44, Dlgs. 27 febbraio 1998, n

21 Turismo Le Leggi Legge 11 ottobre 1990, n. 292 nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'art. 14 della medesima legge 17 maggio 1983, n All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 23 (Relazione al Parlamento.) 1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. Art. 24 (Disposizione transitoria.) 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'enit, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti. 2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal medesimo o da un suo rappresentante. Art. 25 (Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648.) 1. La legge 14 novembre 1981, n. 641, è abrogata. 21

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23 Turismo Le Leggi Legge 25 agosto 1991, n. 284 Legge 25 agosto 1991, n. 284 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche (G.U. 2 settembre 1991, n. 205 ) Art. 1 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico) 1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori. 2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo. 4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato. 6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione. Art. 2 (Interventi di sostegno alle imprese turistiche) 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1). Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo (1), sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonchè l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione. 3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. 5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n (1) Per i parametri, le modalità, le procedure ed i termini per la concessione dei benefici previsti, vedi il D.P.C.M. 14 ottobre

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