Contenzioso previdenziale e assistenziale
|
|
- Ortensia Rinaldi
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Contenzioso previdenziale e assistenziale L emanazione o la mancata emanazione di provvedimenti in materia previdenziale e assistenziale può dar luogo a controversie. Queste controversie sono caratterizzate da due fasi: - Una amministrativa preliminare obbligatoria; - Una giudiziale di competenza del Tribunale Per ridurre il contenzioso vi sono alcune procedure (D.Lgs. n. 124/2004): - Diffida accertativa per crediti patrimoniali; - Conciliazione monocratica; - Disposizione; - Diffida obbligatoria; - Prescrizione obbligatoria La Procedura Amministrativa (D.P.R. n. 1199/1971) Principi Generali: L atto impugnabile: il ricorso viene generalmente effettuato quando si vuole impugnare un atto amministrativo; può esser fatto per: - Un provvedimento sfavorevole della P.A.; - Una risposta negativa ad una domanda per ottenere un beneficio (parziale o totale) Interesse al ricorso: esso deve essere presentato da chi ha un interesse all accoglimento dello stesso; ossia chi può ottenere un concreto vantaggio dall impugnazione dell atto 1
2 Cosa contiene il ricorso: le persone fisiche o giuridiche (tramite il rappresentante legale) possono avanzare il ricorso, che deve essere in forma scritta e contenere: - Autorità a cui si rivolge; - Generalità del ricorrente; - Estremi dell atto amministrativo impugnato; - Motivi dell impugnazione Termini: i termini sono ordinatori, per cui il ricorso può essere presentato fino a quando esiste un interesse ad agire e sono pendenti i termini per esercitare l azione giudiziale. Nelle procedure amministrative in materia di assistenza e previdenza non si tiene conto di vizi, preclusioni e decadenze che già si sono verificate (art. 442 c.p.c.) Autotutela: è quell attività amministrativa con cui la P.A. elimina vizi relativi a propri atti, che possono essere oggetto di errori materiali, di calcolo, su dati anagrafici ecc. Quindi, se vi è un ricorso, l istituto dell autotutela può intervenire quando: - Vi siano elementi certi ed obiettivi che comprovano il diritto in contestazione; così l atto viene riformato in senso favorevole al soggetto che lo richiede; - Se manca un requisito determinante per la sussistenza del diritto, l Ufficio può emettere un nuovo atto amministrativo che tiene conto anche di tale vizio La procedura ti autotutela può terminare con l adozione di queste misure: - Annullamento d ufficio: l atto perde efficacia con effetto retroattivo; - Rettifica: si eliminano incongruenze di errori materiali o di calcolo; - Riesame: viene riesaminato l atto al fine di evitare l ulteriore aggravio della procedura; - Convalida: vengono eliminati tutti i vizi per permettere all atto di essere efficace e di produrre effetti 2
3 Contenzioso con l Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs. n. 124/2004; D.Lgs. n. 149/2015; Circ Inl n. 4/2016) L Ispettorato nazionale del Lavoro ha emanato la lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016, con la quale informa che dal 1 gennaio 2017 diventano operative le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in materia di ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia contributiva e assicurativa. Ricorso al Direttore dell Ispettorato Territoriale del Lavoro Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro Modifica all art. 16: al fine di garantire l uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto I ricorsi in esame, pertanto, non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni, emesse ai sensi dell art. 18 della L. n. 689/1981, bensì unicamente gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 3
4 Si tratta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad es. Guardia di finanza e Polizia di Stato) che, ai sensi dell art. 13 della L. n. 689/1981, procedono all accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e che evidentemente non si identificano con gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che operano all interno dell Ispettorato nazionale del lavoro Il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell atto e va deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, spirato il quale il ricorso si intende respinto. Al ricorso va allegato l atto impugnato anche ai fini dell esatta individuazione dell autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l ulteriore documentazione utile per la decisione; anche in tal caso sussiste una interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004 Modifiche Art. 17: anche per i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, previsti all art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, a partire dal 1 gennaio, non si consente di impugnare le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine alle medesime censure, unicamente gli atti di accertamento dell Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali Il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le competenti sedi dell Ispettorato interregionale del lavoro alle quali, pertanto, i ricorsi vanno inoltrati nel termine già previsto di trenta giorni dalla notifica dell atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto 4
5 Principio generale del tempus regit actum: le nuove disposizioni non possono essere applicate ai rapporti giuridici esauriti per essere stati iniziati e conclusi sotto la vigenza della precedente legge L applicazione del principio tempus regit actum comporta quanto segue: - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1 gennaio 2017, atteso che cessa da quel momento anche l interruzione dei termini prevista in caso di presentazione di ricorso amministrativo di cui all art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004; - i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1 gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell ordinanza Ricorso al Direttore dell Ispettorato Territoriale del Lavoro Il ricorso va inoltrato alla sede dell Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è astato adottato l atto di accertamento da impugnare; al ricorso va allegato l atto impugnato anche ai fini dell esatta individuazione dell autorità che lo ha emesso 5
6 il ricorso è proponibile solo dopo l esaurimento dell eventuale fase della diffida Decisione: 60 giorni dalla ricezione del ricorso, decorsi i quali lo stesso si intende respinto (silenzio rigetto). Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, l organo non perde il potere di decidere anche dopo la formazione del silenzio rigetto, e quindi è ammissibile anche una decisione tardiva La decisione viene adottata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell amministrazione. Non è prevista l audizione degli interessati, né l escussione di testimoni Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro Il Comitato è così composto: 1) Direttore della DIL (presidente) 2) Direttore regionale INPS 3) Direttore regionale INAIL Il Comitato è costituito e opera presso l IIL Le Sedi Competenti per Territorio: - IIL Milano: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D Aosta; - IIL Venezia: Emilia, Friuli, Marche, Veneto; - IIL Roma: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria; - IIL Napoli: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia 6
7 Proposizione del ricorso: 30 giorni dalla notifica degli atti; il termine è perentorio. Attenzione: il ricorso è proponibile solo dopo l esaurimento dell eventuale fase della diffida Decisione: 90 giorni dalla ricezione del ricorso, decorsi i quali il ricorso si intende respinto (silenzio rigetto). Tuttavia, il Comitato non perde il potere di decidere anche dopo la formazione del silenzio rigetto, e quindi è ammissibile anche una decisione tardiva Il ricorso può essere presentato solo per i motivi che riguardano: - Sussistenza; - Qualificazione del rapporto di lavoro Contenzioso con l INPS (L. n. 88/1989) Il Ricorso contro i provvedimenti INPS deve essere diretto verso l organo centrale o periferico competente a decidere la controversia. Il ricorso va inviato tramite il canale telematico ( inserendo il codice PIN) oppure tramite i servizi telematici offerti dagli intermediari dell Istituto. Il ricorso può essere effettuato dall interessato, allegando la documentazione necessaria, oppure da Patronati o intermediari abilitati 7
8 Il ricorso va inoltrato all organo competente entro 90 giorni: - Dalla data di ricezione dell atto amministrativo da impugnare; - Dalla comunicazione dell atto amministrativo effettuata tramite gli organismi istituzionali esteri sulla base degli accordi internazionali Nelle ipotesi di silenzio rigetto, i termini di proposizione del ricorso decorrono dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda Il ricorso può essere: - Irricevibile; - Inammissibile; - Improcedibile; - Cessazione della materia del contendere Decisione: L organo INPS competente a decidere sul ricorso, in seguito a discussione e votazione, pronuncia la decisione. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti (no astensione); in caso di parità di voti il provvedimento è accolto se il Presidente ha votato a favore. Le decisioni devono risultare dal verbale della seduta Termini: la decisione deve avvenire entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, trascorsi inutilmente i quali è possibile adibire l autorità giudiziaria. Le decisioni favorevoli ai ricorrenti assunte al termine della procedura amministrativa possono essere modificate per revocazione quando: - La decisione è effetto di dolo di una delle parti; - La decisione è pronunciata in base a documenti o atti rivelatisi poi falsi o viziati; - Errori di fatto o calcolo; - Documenti o atti determinanti sono rinvenuti dopo la decisione La decisione a seguito di revocazione ha natura definitiva e può essere impugnata solo in sede giudiziaria 8
9 Contenzioso con l INAIL Contro i provvedimenti dell INAIL esistono differenti procedure a seconda dell oggetto dell atto impugnato e dell organo competente a decidere. Contro gli atti amministrativi dell INAIL aventi ad oggetto la sussistenza del rischio infortuni e malattie professionali, i soggetti interessati possono proporre ricorso amministrativo: - In prima istanza all autorità che ha emesso l atto (termine 30 giorni dalla sua comunicazione); - Nel caso di diffida, all ITL; - In seconda istanza, al Ministero del lavoro Ricorso all ITL: a seguito di diffida, il datore di lavoro può, entro 10 giorni, adempiere alla diffida oppure presentare ricorso all ITL. Il ricorso deve contenere gli estremi della diffida e i motivi dell impugnazione, con riguardo alla ritenuta insussistenza dell obbligo assicurativo e deve essere comunicato all INAIL Istituito il ricorso, l ITL emette la propria decisione, comunicandola al datore di lavoro e all Ente: - Se la pronuncia è favorevole all INAIL, esso può recuperare i premi coattivamente; - Se la pronuncia è sfavorevole all INAIL, il recupero è sospeso; - Se l ITL non si pronuncia entro 180 giorni, le sedi INAIL possono procedere giudizialmente Ricorso al Ministero del Lavoro: Inail e datore di lavoro possono impugnare la decisione dell ITL e, in seconda istanza, ricorrere al Ministero del Lavoro, entro 15 giorni dalla data in cui è stata comunicata la decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo, di norma; istituito il ricorso il Ministero emette la propria decisione entro 180 giorni. Inail e datore di lavoro possono portare l azione davanti all autorità giudiziaria entro 60 giorni dalla decisione del Ministero del Lavoro 9
10 Contenzioso Amministrativo INAIL Il datore di lavoro può presentare ricorso contro i provvedimenti sull applicazione delle tariffe dei premi: alla sede territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso riguardino l oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico l oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l assicurazione contro la silicosi e l asbestosi; al Presidente dell Inail, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio, contro tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall Inail Il ricorso deve essere proposto, esclusivamente in modalità telematica, entro il termine di 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati; deve indicare in maniera specifica gli elementi del provvedimento impugnato verso i quali vengono formulate le eccezioni e motivare le pretese Il datore di lavoro che promuove ricorso deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato; negli altri casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso, salvo conguaglio per l eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulta dovuta. Sulla differenza si applicano gli interessi di differimento nella misura prevista dalla legge La decisione sul ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro il termine di: giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso alla sede territoriale giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso al Presidente dell Inail. Nel caso di mancata comunicazione nei termini suddetti il ricorso si intende respinto, per cui la mancata decisione nei termini equivale a decisione sfavorevole al datore di lavoro 10
11 È prevista, in casi del tutto eccezionali, la sospensione del procedimento decisionale. L eventuale sospensione comporta, ovviamente, la sospensione del decorso dei suddetti termini. La decisione del ricorso non è impugnabile in sede gerarchico amministrativa. Le aziende e i loro intermediari devono presentare i ricorsi in materia tariffaria con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi online Per la presentazione di ricorsi al Presidente la procedura online, completa di specifiche informative, consente di: evitare la presentazione di ricorsi inammissibili; conoscere lo stato dell arte del ricorso e risalire al funzionario che lo ha in trattazione; interagire completamente online con l Inail, con la sola esclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione (per il quale è ancora necessario l'accesso alla sede Inail regionale di riferimento). II ricorso al Presidente può essere proposto contro i provvedimenti di: rettifica d ufficio della classificazione delle lavorazioni (art. 16 del d.m. 12 dicembre 2000); rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda ai datore di lavoro (art. 17 del d.m. 12 dicembre 2000); variazione dell attività (art. 11 del d.m. 12 dicembre 2000); oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo il primo biennio di attività (art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000 e s.m.i.); decorrenza inquadramento gestionale (artt. 10, 11, 14 e 15 del d.m. 12 dicembre 2000); inquadramento gestionale adottato dall lnail; dispensa dalla denuncia di nuovi lavori temporanei di modesta entità e breve durata (art. 10 del d.m. 12 dicembre 2000); gestione di nuovi lavori temporanei (art. 12 del d.m. 12 dicembre 2000); accentramento contributivo (art. 13 del d.m. 12 dicembre 2000); tariffa dei premi speciali unitari per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani (titolari di aziende artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione), approvata con d.m. del 1 dicembre È impugnabile il provvedimento con il quale l Inail individua la classe di rischio da applicare per la determinazione del premio speciale annuo a persona 11
12 Dal 2014, oltre ai servizi online per la presentazione dei ricorsi al Presidente, già attivi da tempo, è operativo il servizio online per la presentazione telematica dei ricorsi di competenza della sede in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa. Il nuovo servizio online, Ricorsi Oscillazione tasso consente la presentazione con modalità telematica del ricorso avverso: provvedimento di reiezione della domanda di riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività (art. 20 MAT); certificato di variazione relativo all aumento del tasso medio nei primi due anni (art. 21 MAT); 20 sm classificazione e tassazione del rischio assicurato in relazione all oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività (art. 22 MAT); 20 sm classificazione e tassazione del rischio silicosi/asbestosi per l oscillazione del tasso medio per la determinazione del premio silicosi/asbestosi (art. 2 MAT, d.m. 20 giugno 1988). Istanze di rettifica: dal 2014, è attivo il servizio online che consente a tutti i datori di lavoro di presentare istanze motivate alle sedi per la rettifica dell inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica della classificazione delle lavorazioni (articoli 15 e 17 del d.m. 12 dicembre 2000). La domanda deve essere presentata, sia in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, utilizzando l apposito servizio online 12
LETTERA CIRCOLARE DEL 29 DICEMBRE 2016
LETTERA CIRCOLARE DEL 29 DICEMBRE 2016 Alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro LORO SEDI e p.c. Al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza gabinetto.ministro@pec.interno.it
DettagliERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO
ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO Avverso i provvedimenti degli ispettori del, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, nei modi e nei
DettagliI rimedi difensivi nel procedimento sanzionatorio
Carmine Santoro Funzionario della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano ADAPT Professionale fellow (le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell autore
DettagliDirezione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Coordinamento Generale Legale.
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Coordinamento Generale Legale Roma, 05-07-2017 Messaggio n. 2799 Allegati n.1 OGGETTO: Ricorsi amministrativi
DettagliIl Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria
REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliDOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2018
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2018 INAIL 08/05/2017 Sommario INTRODUZIONE...2 1. INTERVENTI MIGLIORATIVI... 2
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE
Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 165 del 14-10-2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ARTICOLO
DettagliREGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento
DettagliModifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
Prot. n. 2010/30900 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliIndice sistematico. Parte I Il sistema delle ispezioni e il procedimento sanzionatorio
Indice sistematico XI Indice sistematico Parte I Il sistema delle ispezioni e il procedimento sanzionatorio 1. L ispezione del lavoro e previdenziale 1. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
DettagliCome difendersi se l Inps taglia la pensione
Come difendersi se l Inps taglia la pensione Richiesta di restituzione indebiti da parte dell Inps: quando si applica la sanatoria, come fare ricorso. Errori di calcolo, limite di cumulo tra redditi e
DettagliL ISPEZIONE DEL LAVORO
SOMMARIO Presentazione... Nota sull autore... V VI Parte Prima L ISPEZIONE DEL LAVORO Capitolo 1 - Organizzazione e funzioni 1.1. La (contro) riforma della vigilanza... 3 1.2. Il personale ispettivo delle
DettagliLA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO EX Art. 24 MAT
LA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO EX Art. 24 MAT VII EDIZIONE GIORNATA SICUREZZA CANTIERI VENERDI 27 OTTOBRE 2017 IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE: IL TASSO INAIL Sostegno alle imprese In materia di prevenzione
DettagliCOMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011
DettagliCOMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria
COMUNE DI CASELLE IN PITTARI Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 ottobre 2016 Art. 1
DettagliCOMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.9.2000 con provvedimento
DettagliIL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliARGEA SARDEGNA Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l Erogazione degli Aiuti in Agricoltura
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 1975 DEL 20/05/2016 ARGEA SARDEGNA Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l Erogazione degli Aiuti in Agricoltura MANUALE SUI RICORSI GERARCHICI (approvato con determinazione
DettagliPARTE I APPROCCIO SANZIONATORIO DELLA RIFORMA DEL LAVORO
SOMMARIO Presentazione... XI Nota sull Autore... XIII PARTE I APPROCCIO SANZIONATORIO DELLA RIFORMA DEL LAVORO Capitolo 1 Profilo sanzionatorio della nuova riforma del lavoro 1. Un approccio di antropologia
DettagliIndice. Indice... 2 PREMESSA... 3 1. Esame di alcuni articoli dell Atto... 4 2. Ulteriori osservazioni...6 3. Considerazioni conclusive...
AUDIZIONE Atto Governo n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale Osservazioni
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone
Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE
DettagliDirezione Centrale Affari Legali e Contenzioso
BOOK 2014 DELLA MEDIAZIONE E DEL CONTENZIOSO (IMPOSTE SUI REDDITI, IVA, IRAP, IMPOSTA DI REGISTRO ED ALTRI TRIBUTI INDIRETTI) FLUSSO ISTANZE DI MEDIAZIONE - Settore entrate Periodo di riferimento: 2013-2014
DettagliCOMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...2
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 165 05.09.2014 INAIL: la richiesta di accentramento contributivo Entro il prossimo 15 settembre le aziende interessate all
DettagliLa riforma dei ricorsi amministrativi in materia di ispezione del lavoro
La riforma dei ricorsi amministrativi in materia di ispezione del lavoro di Francesco di Bono* Sommario: 1. Premessa. 2. Ricorsi ex art. 16 d.lgs. n. 124/2004. 2.1. Presentazione del ricorso ed attività
DettagliCircolare N.102 del 5 Luglio 2012
Circolare N.102 del 5 Luglio 2012 Autotrasportatori indigenti: concessa la rateizzazione delle sanzioni amministrative del codice della strada Autotrasportatori indigenti: concessa la rateazione delle
DettagliRegolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario
Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento Le norme del presente regolamento hanno lo
DettagliSTUDIO ZITO CIRCOLARE N. 8/2015
STUDIO ZITO CIRCOLARE N. 8/2015 ISPETTORATO DEL LAVORO Sistema ispettivo a capo del Ministero del Lavoro è formato da : -DGL Direzione generale nazionale del lavoro coordina -DIL Direzioni interregionale
DettagliAccesso ispettivo e verbalizzazione unica: ecco le linee guida INPS dirette al personale ispettivo
Accesso ispettivo e verbalizzazione unica: ecco le linee guida INPS dirette al personale ispettivo Autore: Redazione In: Notizie di diritto Con circolare n. 75 del 13 maggio 2011, l Inps ha inteso fornire
DettagliRegolamento sul Diritto di Interpello
COMUNE DI TARVISIO PROVINCIA DI UDINE Regolamento sul Diritto di Interpello Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2016 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Articolo 2
DettagliSede di Como. Riduzione del Tasso Medio Tariffa I.N.A.I.L. Modello OT 24
Riduzione del Tasso Medio Tariffa I.N.A.I.L. Modello OT 24 Rag. Bacilieri Davide, funzionario Sede INAIL di Como 1 L INAIL premia con uno sconto le aziende operative da almeno un biennio che eseguono interventi
DettagliR E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O
COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento Piazza Antonio Fusco, 1 Tel. 0824/889711 FAX 0824/889732 www.comune.torrecuso.bn.it R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O Approvato
Dettagli«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle
Libretto Viola Prima edizione dicembre 2011 Dall avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione 1 NORMATIVA L art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011
DettagliLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme
DettagliCittà di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Allegato 5 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
DettagliRegolamento sul Diritto d'interpello
Comune di Villanova del Ghebbo Provincia di Rovigo Regolamento sul Diritto d'interpello Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 6 Dicembre 2016
DettagliDirezione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 9 Agosto 2006 Circolare n. 93 Allegati n.1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliProvincia di Treviso. Regolamento per l applicazione del diritto di interpello
Provincia di Treviso Regolamento per l applicazione del diritto di interpello Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2016 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...... pag. 3
DettagliTOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo
DettagliDELIBERAZIONE n. 275 OGGETTO: Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL. 1 DELIBERAZIONE n. 275 OGGETTO: Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Seduta del 27 settembre 2006) Visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994,
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016
C I T T A D I B AG H E R I A Provincia di Palermo --------ooooo------- REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016
DettagliCOMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI ROANA Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003 INDICE SOMMARIO Art. 1 - Oggetto
DettagliAllegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del
Allegato A Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del 16.12.2013 Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie IL SEGRETARIO GENERALE (Catia Baroncelli)
DettagliCOMUNE DI VAIE Provincia di Torino
COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA
DettagliDiritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l acquisto di servizi
Diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l acquisto di servizi La nostra legislazione, con la Legge 92/2012, ha previsto il diritto della madre lavoratrice alla corresponsione
DettagliRegolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali
COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliOggetto Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI Circolare n. 48 Roma, 2 ottobre 2012 Al Ai Dirigente Generale Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali e p.c. a: Organi Istituzionali Magistrato
DettagliREGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Città di Campodarsego Provincia di Padova REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09-05-2016. Regolamento sul diritto di interpello
DettagliParte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale
~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.
DettagliLezione I I ricorsi amministrativi Profili generali
Lezione I I ricorsi amministrativi Profili generali Nozione: I ricorsi amministrativi sono rimedi esperibili dai soggetti lesi da provvedimenti della p.a. strumenti di tutela di interessi qualificati Rimedi
DettagliNOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi
NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica
DettagliIL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport C.D.R. 00.11-01-06 DETERMINAZIONE PROT. N. 20499 /1.4.3 REP. N. 1261 30 nov 2016 Oggetto: L.R. 22.01.1990, n. 1. Art. 56 Deliberazione
DettagliSPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE. DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva 1di 40 COSA E Certificato che attesta contestualmente la regolarità degli adempimenti previdenziali assicurativi assistenziali
DettagliCOMUNE DI TULA Provincia di SASSARI
COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliINPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604
INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604 Indennizzi per cessazione attività commerciale art. 19 ter della legge n. 2 del 2009 come modificato da articolo 1, comma 490, della legge n. 147 del 2013 - Chiarimenti
DettagliCOMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE
DettagliComune di MIGLIANICO (CH)
Comune di MIGLIANICO (CH) www.miglianico.gov.it Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale Approvato
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
DettagliOggetto: Istanze ex art. 24 DM Nuovo Modello OT 24 - MAT.
Direzione Centrale Rischi Ufficio Tariffe Protocollo: INAIL.60010.21/09/2009.0008601 ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI Oggetto: Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Nuovo Modello OT 24 - MAT. Le aziende
DettagliI ricorsi amministrativi e il giudizio di ottemperanza. Bologna, 25 settembre Andrea Corinaldesi
I ricorsi amministrativi e il giudizio di ottemperanza Bologna, 25 settembre 2013 Andrea Corinaldesi 1 Introduzione Ricorsi Amministrativi: Opposizione, Gerarchico, Straordinario al Presidente della Repubblica
DettagliRICORSO DI ANNULLAMENTO
LA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DELL UNIONE E L OMESSA ADOZIONE DI ATTI DOVUTI: I RICORSI DI ANNULLAMENTO E IN CARENZA PROF.SSA MARIA TERESA STILE Indice 1 RICORSO DI ANNULLAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliCOMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE
COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE regolamento adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 11093/34 nella seduta del 26-2-2002 INDICE ART. 1 OGGETTO DEL
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 386
Direzione Centrale Pensioni Roma, 29-01-2016 Messaggio n. 386 OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2016 per i
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliCoordinamento Generale Statistico Attuariale IL LAVORO PARASUBORDINATO. Aggiornamento all'anno 2014
Coordinamento Generale Statistico Attuariale IL LAVORO PARASUBORDINATO Aggiornamento all'anno 2014 INDICE NOTA INTRODUTTIVA Tavola 1 - numero di contribuenti per tipologia e sesso Tavola 2 - media annua
DettagliCoordinamento Generale Statistico Attuariale IL LAVORO PARASUBORDINATO. Aggiornamento all'anno 2015
Coordinamento Generale Statistico Attuariale IL LAVORO PARASUBORDINATO Aggiornamento all'anno 2015 INDICE NOTA INTRODUTTIVA Tavola 1 - numero di contribuenti per tipologia e sesso Tavola 2 - media annua
DettagliIL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITA CIVILE A cura di ANMIC Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili
IL NUOVO SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELL INVALIDITA CIVILE A cura di ANMIC Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1 Luglio 2009 del decreto
DettagliDisposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.
Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,
DettagliINAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17%
CIRCOLARE A.F. N. 46 del 27 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Premessa Con la determina n. 67 del 11.03.2014, l INAIL ha fornito precisazioni in relazione
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 27/16 recante l individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del
DettagliCOMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale:
COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N.43015 Codice Fiscale: 00166930347 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 70
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliIl litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso
Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso Ricorso collettivo: il ricorso è proposto da più soggetti contro il medesimo atto Esempio: ricorso proposto da una società di persone e dai soci contro
DettagliREGIME QUOTE LATTE AFFITTI DI QUOTA
AZIENDE RILEVATARIE PER CLASSIFICAZIONE C-Montana Aziende 6.000 B-Svantaggiata A-Non svantaggiata 5.000 4.000 3.000 524 450 499 336 597 305 803 394 629 358 532 413 572 454 609 441 697 592 818 609 627 481
Dettagli2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
DEPENALIZZAZIONE MODIFICA LEGGE 689/1981 Capo II - Delle controversie regolate dal rito del lavoro Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 1. Le controversie previste dall'articolo 22 della
DettagliOGGETTO: Aziende agricole che operano esclusivamente con il sistema della
Presidio Unificato Previdenza Agricola delle Entrate Contributive Organizzazione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Presidio Contenzioso e Recupero Crediti Roma, 19 Ottobre 2006 Circolare n. 116 Allegati
DettagliRICORSI GERARCHICI COS E IL RICORSO GERARCHICO?
RICORSI GERARCHICI 1. DEFINIZIONE DI RICORSO 2. OGGETTO DEL RICORSO 3. SOGGETTO LEGITTIMATO A PRESENTARE IL RICORSO 4. REQUISITI DEL RICORSO 5. COMPETENZA IN ORDINE ALL IMPUGNAZIONE DEL BANDO 6. TERMINE
DettagliMALATTIE PROFESSIONALI
PER GLI ENTI DI PATRONATO 1 MALATTIE PROFESSIONALI ASPETTI DI RILEVANZA AMMINISTRATIVA: ISTRUTTORIA E DOCUMENTAZIONE Relatore: Sig.ra Ida LEONARDI DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI MALATTIE PROFESSIONALI:
DettagliDECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15
DettagliCOMUNE DI TAURIANOVA (Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE
COMUNE DI TAURIANOVA (Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE Approvato con deliberazione del C.C. n 56 del 24.11.2016 1 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI
DettagliComune di SAN PRISCO Provincia di Caserta
Comune di SAN PRISCO Provincia di Caserta S T A T U T O DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE I N D I C E Articolo 1 - Ambito e scopo dello Statuto............ Pag. 3 Articolo 2 - Rapporti con il contribuente.............
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliIniziativa di sospensione delle rate dei mutui alle famiglie. Roma, 8 giugno 2011
Iniziativa di sospensione delle rate dei mutui alle famiglie Roma, 8 giugno 2011 Agenda 1. Campione esaminato 2. Classificazione delle domande 3. Analisi territoriale 2 Classificazione delle banche Enti
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliMANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008
MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni Introduzione Questo Manuale, che forma parte integrante dei
DettagliL'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.
Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della
DettagliArt. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 30/12/2010 Circolare n. 168 Allegati n. 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliDentro la Notizia. 6 Febbraio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 17/2013 FEBBRAIO/3/2013 (*) 6 Febbraio 2013 EQUITALIA, CON LA DIRETTIVA
DettagliTERMINI DI PAGAMENTO
TERMINI DI PAGAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO Termini di pagamento: normativa di riferimento Dal 12 agosto 2010 i termini di pagamento si applicano A tutti gli operatori della filiera,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 4 luglio 2016 1 SOMMARIO Art. 1 Oggetto del regolamento pag.
DettagliREGOLAMENTO CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
REGOLAMENTO CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2004 e in vigore dall 01.02.2004. 2 INDICE ICE ART. 1 Oggetto
DettagliPreambolo
www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Agenzia delle Entrate Provvedimento 2 aprile 2014 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
DettagliRATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA
COMUNE DI MONTEGROSSO D ASTI Provincia di Asti Via Re Umberto, 60 CAP 14048 Tel. 0141/953052 Fax 0141/95.37.39 REGOLAMENTO RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA
DettagliMEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010
MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010 STATISTICHE RELATIVE AL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2014 Ministero della Giustizia Dipartimento della organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione
Dettagli