Contenzioso previdenziale e assistenziale

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1 Contenzioso previdenziale e assistenziale L emanazione o la mancata emanazione di provvedimenti in materia previdenziale e assistenziale può dar luogo a controversie. Queste controversie sono caratterizzate da due fasi: - Una amministrativa preliminare obbligatoria; - Una giudiziale di competenza del Tribunale Per ridurre il contenzioso vi sono alcune procedure (D.Lgs. n. 124/2004): - Diffida accertativa per crediti patrimoniali; - Conciliazione monocratica; - Disposizione; - Diffida obbligatoria; - Prescrizione obbligatoria La Procedura Amministrativa (D.P.R. n. 1199/1971) Principi Generali: L atto impugnabile: il ricorso viene generalmente effettuato quando si vuole impugnare un atto amministrativo; può esser fatto per: - Un provvedimento sfavorevole della P.A.; - Una risposta negativa ad una domanda per ottenere un beneficio (parziale o totale) Interesse al ricorso: esso deve essere presentato da chi ha un interesse all accoglimento dello stesso; ossia chi può ottenere un concreto vantaggio dall impugnazione dell atto 1

2 Cosa contiene il ricorso: le persone fisiche o giuridiche (tramite il rappresentante legale) possono avanzare il ricorso, che deve essere in forma scritta e contenere: - Autorità a cui si rivolge; - Generalità del ricorrente; - Estremi dell atto amministrativo impugnato; - Motivi dell impugnazione Termini: i termini sono ordinatori, per cui il ricorso può essere presentato fino a quando esiste un interesse ad agire e sono pendenti i termini per esercitare l azione giudiziale. Nelle procedure amministrative in materia di assistenza e previdenza non si tiene conto di vizi, preclusioni e decadenze che già si sono verificate (art. 442 c.p.c.) Autotutela: è quell attività amministrativa con cui la P.A. elimina vizi relativi a propri atti, che possono essere oggetto di errori materiali, di calcolo, su dati anagrafici ecc. Quindi, se vi è un ricorso, l istituto dell autotutela può intervenire quando: - Vi siano elementi certi ed obiettivi che comprovano il diritto in contestazione; così l atto viene riformato in senso favorevole al soggetto che lo richiede; - Se manca un requisito determinante per la sussistenza del diritto, l Ufficio può emettere un nuovo atto amministrativo che tiene conto anche di tale vizio La procedura ti autotutela può terminare con l adozione di queste misure: - Annullamento d ufficio: l atto perde efficacia con effetto retroattivo; - Rettifica: si eliminano incongruenze di errori materiali o di calcolo; - Riesame: viene riesaminato l atto al fine di evitare l ulteriore aggravio della procedura; - Convalida: vengono eliminati tutti i vizi per permettere all atto di essere efficace e di produrre effetti 2

3 Contenzioso con l Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs. n. 124/2004; D.Lgs. n. 149/2015; Circ Inl n. 4/2016) L Ispettorato nazionale del Lavoro ha emanato la lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016, con la quale informa che dal 1 gennaio 2017 diventano operative le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in materia di ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia contributiva e assicurativa. Ricorso al Direttore dell Ispettorato Territoriale del Lavoro Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro Modifica all art. 16: al fine di garantire l uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto I ricorsi in esame, pertanto, non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni, emesse ai sensi dell art. 18 della L. n. 689/1981, bensì unicamente gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 3

4 Si tratta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad es. Guardia di finanza e Polizia di Stato) che, ai sensi dell art. 13 della L. n. 689/1981, procedono all accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e che evidentemente non si identificano con gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che operano all interno dell Ispettorato nazionale del lavoro Il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell atto e va deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, spirato il quale il ricorso si intende respinto. Al ricorso va allegato l atto impugnato anche ai fini dell esatta individuazione dell autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l ulteriore documentazione utile per la decisione; anche in tal caso sussiste una interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004 Modifiche Art. 17: anche per i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, previsti all art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, a partire dal 1 gennaio, non si consente di impugnare le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine alle medesime censure, unicamente gli atti di accertamento dell Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali Il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le competenti sedi dell Ispettorato interregionale del lavoro alle quali, pertanto, i ricorsi vanno inoltrati nel termine già previsto di trenta giorni dalla notifica dell atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto 4

5 Principio generale del tempus regit actum: le nuove disposizioni non possono essere applicate ai rapporti giuridici esauriti per essere stati iniziati e conclusi sotto la vigenza della precedente legge L applicazione del principio tempus regit actum comporta quanto segue: - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1 gennaio 2017, atteso che cessa da quel momento anche l interruzione dei termini prevista in caso di presentazione di ricorso amministrativo di cui all art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004; - i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1 gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell ordinanza Ricorso al Direttore dell Ispettorato Territoriale del Lavoro Il ricorso va inoltrato alla sede dell Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è astato adottato l atto di accertamento da impugnare; al ricorso va allegato l atto impugnato anche ai fini dell esatta individuazione dell autorità che lo ha emesso 5

6 il ricorso è proponibile solo dopo l esaurimento dell eventuale fase della diffida Decisione: 60 giorni dalla ricezione del ricorso, decorsi i quali lo stesso si intende respinto (silenzio rigetto). Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, l organo non perde il potere di decidere anche dopo la formazione del silenzio rigetto, e quindi è ammissibile anche una decisione tardiva La decisione viene adottata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell amministrazione. Non è prevista l audizione degli interessati, né l escussione di testimoni Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro Il Comitato è così composto: 1) Direttore della DIL (presidente) 2) Direttore regionale INPS 3) Direttore regionale INAIL Il Comitato è costituito e opera presso l IIL Le Sedi Competenti per Territorio: - IIL Milano: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D Aosta; - IIL Venezia: Emilia, Friuli, Marche, Veneto; - IIL Roma: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria; - IIL Napoli: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia 6

7 Proposizione del ricorso: 30 giorni dalla notifica degli atti; il termine è perentorio. Attenzione: il ricorso è proponibile solo dopo l esaurimento dell eventuale fase della diffida Decisione: 90 giorni dalla ricezione del ricorso, decorsi i quali il ricorso si intende respinto (silenzio rigetto). Tuttavia, il Comitato non perde il potere di decidere anche dopo la formazione del silenzio rigetto, e quindi è ammissibile anche una decisione tardiva Il ricorso può essere presentato solo per i motivi che riguardano: - Sussistenza; - Qualificazione del rapporto di lavoro Contenzioso con l INPS (L. n. 88/1989) Il Ricorso contro i provvedimenti INPS deve essere diretto verso l organo centrale o periferico competente a decidere la controversia. Il ricorso va inviato tramite il canale telematico ( inserendo il codice PIN) oppure tramite i servizi telematici offerti dagli intermediari dell Istituto. Il ricorso può essere effettuato dall interessato, allegando la documentazione necessaria, oppure da Patronati o intermediari abilitati 7

8 Il ricorso va inoltrato all organo competente entro 90 giorni: - Dalla data di ricezione dell atto amministrativo da impugnare; - Dalla comunicazione dell atto amministrativo effettuata tramite gli organismi istituzionali esteri sulla base degli accordi internazionali Nelle ipotesi di silenzio rigetto, i termini di proposizione del ricorso decorrono dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda Il ricorso può essere: - Irricevibile; - Inammissibile; - Improcedibile; - Cessazione della materia del contendere Decisione: L organo INPS competente a decidere sul ricorso, in seguito a discussione e votazione, pronuncia la decisione. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti (no astensione); in caso di parità di voti il provvedimento è accolto se il Presidente ha votato a favore. Le decisioni devono risultare dal verbale della seduta Termini: la decisione deve avvenire entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, trascorsi inutilmente i quali è possibile adibire l autorità giudiziaria. Le decisioni favorevoli ai ricorrenti assunte al termine della procedura amministrativa possono essere modificate per revocazione quando: - La decisione è effetto di dolo di una delle parti; - La decisione è pronunciata in base a documenti o atti rivelatisi poi falsi o viziati; - Errori di fatto o calcolo; - Documenti o atti determinanti sono rinvenuti dopo la decisione La decisione a seguito di revocazione ha natura definitiva e può essere impugnata solo in sede giudiziaria 8

9 Contenzioso con l INAIL Contro i provvedimenti dell INAIL esistono differenti procedure a seconda dell oggetto dell atto impugnato e dell organo competente a decidere. Contro gli atti amministrativi dell INAIL aventi ad oggetto la sussistenza del rischio infortuni e malattie professionali, i soggetti interessati possono proporre ricorso amministrativo: - In prima istanza all autorità che ha emesso l atto (termine 30 giorni dalla sua comunicazione); - Nel caso di diffida, all ITL; - In seconda istanza, al Ministero del lavoro Ricorso all ITL: a seguito di diffida, il datore di lavoro può, entro 10 giorni, adempiere alla diffida oppure presentare ricorso all ITL. Il ricorso deve contenere gli estremi della diffida e i motivi dell impugnazione, con riguardo alla ritenuta insussistenza dell obbligo assicurativo e deve essere comunicato all INAIL Istituito il ricorso, l ITL emette la propria decisione, comunicandola al datore di lavoro e all Ente: - Se la pronuncia è favorevole all INAIL, esso può recuperare i premi coattivamente; - Se la pronuncia è sfavorevole all INAIL, il recupero è sospeso; - Se l ITL non si pronuncia entro 180 giorni, le sedi INAIL possono procedere giudizialmente Ricorso al Ministero del Lavoro: Inail e datore di lavoro possono impugnare la decisione dell ITL e, in seconda istanza, ricorrere al Ministero del Lavoro, entro 15 giorni dalla data in cui è stata comunicata la decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo, di norma; istituito il ricorso il Ministero emette la propria decisione entro 180 giorni. Inail e datore di lavoro possono portare l azione davanti all autorità giudiziaria entro 60 giorni dalla decisione del Ministero del Lavoro 9

10 Contenzioso Amministrativo INAIL Il datore di lavoro può presentare ricorso contro i provvedimenti sull applicazione delle tariffe dei premi: alla sede territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso riguardino l oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico l oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l assicurazione contro la silicosi e l asbestosi; al Presidente dell Inail, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio, contro tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall Inail Il ricorso deve essere proposto, esclusivamente in modalità telematica, entro il termine di 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati; deve indicare in maniera specifica gli elementi del provvedimento impugnato verso i quali vengono formulate le eccezioni e motivare le pretese Il datore di lavoro che promuove ricorso deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato; negli altri casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso, salvo conguaglio per l eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulta dovuta. Sulla differenza si applicano gli interessi di differimento nella misura prevista dalla legge La decisione sul ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro il termine di: giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso alla sede territoriale giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso al Presidente dell Inail. Nel caso di mancata comunicazione nei termini suddetti il ricorso si intende respinto, per cui la mancata decisione nei termini equivale a decisione sfavorevole al datore di lavoro 10

11 È prevista, in casi del tutto eccezionali, la sospensione del procedimento decisionale. L eventuale sospensione comporta, ovviamente, la sospensione del decorso dei suddetti termini. La decisione del ricorso non è impugnabile in sede gerarchico amministrativa. Le aziende e i loro intermediari devono presentare i ricorsi in materia tariffaria con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi online Per la presentazione di ricorsi al Presidente la procedura online, completa di specifiche informative, consente di: evitare la presentazione di ricorsi inammissibili; conoscere lo stato dell arte del ricorso e risalire al funzionario che lo ha in trattazione; interagire completamente online con l Inail, con la sola esclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione (per il quale è ancora necessario l'accesso alla sede Inail regionale di riferimento). II ricorso al Presidente può essere proposto contro i provvedimenti di: rettifica d ufficio della classificazione delle lavorazioni (art. 16 del d.m. 12 dicembre 2000); rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda ai datore di lavoro (art. 17 del d.m. 12 dicembre 2000); variazione dell attività (art. 11 del d.m. 12 dicembre 2000); oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo il primo biennio di attività (art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000 e s.m.i.); decorrenza inquadramento gestionale (artt. 10, 11, 14 e 15 del d.m. 12 dicembre 2000); inquadramento gestionale adottato dall lnail; dispensa dalla denuncia di nuovi lavori temporanei di modesta entità e breve durata (art. 10 del d.m. 12 dicembre 2000); gestione di nuovi lavori temporanei (art. 12 del d.m. 12 dicembre 2000); accentramento contributivo (art. 13 del d.m. 12 dicembre 2000); tariffa dei premi speciali unitari per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani (titolari di aziende artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione), approvata con d.m. del 1 dicembre È impugnabile il provvedimento con il quale l Inail individua la classe di rischio da applicare per la determinazione del premio speciale annuo a persona 11

12 Dal 2014, oltre ai servizi online per la presentazione dei ricorsi al Presidente, già attivi da tempo, è operativo il servizio online per la presentazione telematica dei ricorsi di competenza della sede in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa. Il nuovo servizio online, Ricorsi Oscillazione tasso consente la presentazione con modalità telematica del ricorso avverso: provvedimento di reiezione della domanda di riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività (art. 20 MAT); certificato di variazione relativo all aumento del tasso medio nei primi due anni (art. 21 MAT); 20 sm classificazione e tassazione del rischio assicurato in relazione all oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività (art. 22 MAT); 20 sm classificazione e tassazione del rischio silicosi/asbestosi per l oscillazione del tasso medio per la determinazione del premio silicosi/asbestosi (art. 2 MAT, d.m. 20 giugno 1988). Istanze di rettifica: dal 2014, è attivo il servizio online che consente a tutti i datori di lavoro di presentare istanze motivate alle sedi per la rettifica dell inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica della classificazione delle lavorazioni (articoli 15 e 17 del d.m. 12 dicembre 2000). La domanda deve essere presentata, sia in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, utilizzando l apposito servizio online 12

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