Standard regionali per la descrizione, la formazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze

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1 Regione Toscana Direzione generale delle Politiche formative e dei Beni culturali SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE NEL QUADRO DEGLI STANDARD MINIMI NAZIONALI Standard regionali per la descrizione, la formazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze rev

2 Contenuti del documento Il contesto di applicazione... 4 Struttura generale del sistema degli standard regionali Standard professionali regionali: Repertorio Regionale delle Figure professionali Struttura di descrizione degli standard professionali regionali Identificazione, formalizzazione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali Criteri generali per la costruzione, la gestione e l aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali Il presidio delle attività di manutenzione del Repertorio La Commissione regionale per la gestione del Repertorio Sotto-gruppi di esperti di settore a Costituzione ed aggiornamento dell Elenco regionale degli esperti di settore per la manutenzione del Repertorio Attività della Commissione regionale e dei sotto-gruppi di esperti di settore Modalità di lavoro della Commissione regionale per la gestione del Repertorio Regionale delle Figure professionali e dei sotto-gruppi di settore Il monitoraggio periodico dell aggiornamento del Repertorio Presentazione di proposte di modifica e/o integrazione da apportare al Repertorio a Procedura di esame e valutazione delle proposte di modifica Fase istruttoria Valutazione delle proposte Validazione degli esiti della valutazione delle proposte b Inserimento degli aggiornamenti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze Struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze Il processo di descrizione delle competenze Il processo di dichiarazione degli apprendimenti La funzione di dichiarazione degli apprendimenti Il processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale I soggetti coinvolti nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale Fasi ed attività previste nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale Attivazione e svolgimento del processo a Fase di ricostruzione b Fase di validazione Esiti del processo Il processo di certificazione delle competenze Caratteristiche e prodotti del processo di certificazione Il ruolo dell amministrazione Elenco regionale degli Esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze: caratteristiche e ruoli Requisiti soggettivi Finalità, validità e mantenimento dell abilitazione L esame per la verifica delle competenze ed il rilascio di certificazione Attivazione della procedura di esame Composizione della Commissione d esame a Costituzione ed aggiornamento dell Elenco regionale degli Esperti di settore per le Commissioni di esame Insediamento della Commissione e attività preparatorie Realizzazione delle prove Valutazione degli esiti delle prove e conclusione dell esame Esiti dell esame e relative attestazioni Costi connessi all esame Tabella Tabella Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze Standard per i percorsi formativi Standard generali attinenti la progettazione degli interventi formativi Standard di progettazione dei contenuti

3 Gli standard di progettazione per le competenze chiave Gli standard di progettazione per le competenze tecnico-professionali a Progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica professionale b Progettazione di percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze c Progettazione di percorsi non finalizzati al rilascio di certificazione Standard generali attinenti il processo di erogazione Standard relativi alla struttura del percorso Rapporto tra apprendimento e percorso formativo Standard minimi per l assicurazione della qualità dei percorsi formativi Ruolo specifico dell organismo formativo Frequenza Stage Distinzione tra riconoscimento di crediti formativi e certificazione di competenze a Riconoscimento di crediti formativi e Certificazione di competenze Prerequisiti in ingresso, progressività nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati acquisiti a Verifica del livello di competenze in ingresso b Progressivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati Standard di percorso relativi a filiere formative specifiche Qualifiche professionali di livello 2 EQF a) Percorsi rivolti a giovani che devono assolvere il diritto-dovere b) Percorsi rivolti a persone che hanno assolto il diritto-dovere Qualifiche professionali di livello 3 EQF Qualifiche professionali di livello 4 EQF Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard per i percorsi formativi GLOSSARIO Significato e valenza del Glossario Voci/espressioni in ordine alfabetico

4 Il contesto di applicazione Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze comunque acquisite, garantendone la leggibilità e la trasparenza nei confronti degli altri sistemi regionali e nazionali. Tale sistema prevede anche il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione; a tal fine il sistema scolastico e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale. Il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze si fonda su un insieme di standard condivisi che costituiscono il riferimento regolatore per l erogazione dei servizi di formazione e di riconoscimento e certificazione delle competenze comunque acquisite. Sulla base dell impianto e della struttura generale degli standard, la Giunta regionale provvede alla definizione dei contenuti specifici e delle relative disposizioni di adozione e mantenimento dei diversi tipi di standard. Parallelamente all adozione del sistema regionale degli standard per la descrizione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze, la Giunta regionale provvede alla riforma delle modalità di affidamento e gestione degli interventi di formazione formale, al fine di rafforzare il controllo sulla qualità dei percorsi formativi finanziati e riconosciuti dalle amministrazioni regionale/provinciali. Tale riforma prevede che: - il riconoscimento di attività formative da parte dell amministrazione provinciale possa essere concesso, oltre che a percorsi formativi finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica professionale, anche ad attività finalizzate al conseguimento di certificato di competenze, ovvero ad attività finalizzate al conseguimento di competenze relative a singole Aree di Attività; - a percorsi formativi aventi carattere ripetitivo le amministrazioni provinciali possono concedere un riconoscimento di durata pluriennale fino ad un periodo massimo di tre anni; le variazioni che dovessero interessare il progetto nel corso del periodo di riconoscimento devono essere sottoposte ad approvazione preventiva dell amministrazione provinciale; - tutte le attività di formazione/aggiornamento previste da specifiche normative nazionali/regionali, qualora non finanziate anche soltanto in parte con risorse pubbliche, devono comunque essere sottoposte a riconoscimento da parte dell amministrazione provinciale; - il riconoscimento può essere concesso anche dall amministrazione regionale, limitatamente a percorsi di formazione/aggiornamento degli operatori del sistema formativo, qualora essi facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal Piano di Indirizzo Generale Integrato di cui all art. 31 della L. R. 32/2002. Struttura generale del sistema degli standard regionali La definizione e l adozione di standard minimi di riferimento costituisce la modalità attraverso la quale la Regione indirizza, governa e regola l attuazione degli interventi di formazione e istruzione professionale e l erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. A tutela 4

5 dell utente, la Regione garantisce l individuazione ed il rispetto di livelli effettivi di qualità dei servizi, con riferimento alla qualità del processo di progettazione, erogazione e valutazione degli stessi. Individuando i requisiti minimi per garantire la qualità dell offerta, gli standard rappresentano uno strumento essenziale, condiviso e trasparente per - la progettazione dei servizi, l erogazione ed il controllo della qualità delle prestazioni da parte degli stessi soggetti che le erogano, - la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi e la definizione dei criteri di monitoraggio e di valutazione da parte dell amministrazione regionale e provinciale. Il sistema degli standard regionali per l identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze è costituito da tre dispositivi: - standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali, come descritte nel Repertorio Regionale delle Figure professionali; tali caratteristiche costituiscono il riferimento per: il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni di formazione espressi dal sistema economico-produttivo e del lavoro la progettazione e realizzazione di interventi e servizi che, valorizzando le competenze acquisite, mirano a migliorarne, tra l altro, l occupabilità; la valutazione ex ante dei progetti per la verifica della rispondenza dell offerta formativa ai fabbisogni rilevati ed alle esigenze degli utenti la certificazione delle competenze, anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali ed informali; - standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze, intesi come caratteristiche minime di riferimento per l attivazione dei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite, affinché esse possano essere capitalizzate e spese dalla persona nei propri percorsi di vita e di lavoro; - standard di percorso formativo, intesi come caratteristiche minime dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all acquisizione di Unità di Competenze; per ciascuna filiera formativa vengono individuati specifici standard formativi. Costituisce parte integrante del modello di riferimento regionale il Glossario dei termini e dei concetti, nel quale vengono esplicitati i significati e le accezioni attribuiti alle diverse componenti del modello, anche attraverso aggiornamenti progressivi. 5

6 1. Standard professionali regionali: Repertorio Regionale delle Figure professionali 1.1 Struttura di descrizione degli standard professionali regionali Al fine di garantirne l individuazione univoca ed assicurarne la leggibilità rispetto ad altri sistemi di classificazione e/o repertoriazione della medesima natura, vigenti in altre Regioni e/o a livello nazionale, gli standard professionali sono declinati in termini di Figure professionali, organizzate in settori di attività economica e per ambiti di attività, cui esse fanno prevalentemente riferimento, all interno di un Repertorio Regionale delle Figure professionali. Ciascuna Figura professionale rappresenta un insieme di caratteristiche di professionalità; in tal senso, essa viene definita a banda larga, poiché assume una valenza ad ampio spettro e costituisce un riferimento funzionale alla organizzazione del sistema degli standard. La Figura professionale è identificata dai seguenti descrittori Denominazione Figura Settore di riferimento Ambito di attività Livello di complessità Descrizione Contesto di esercizio Tipologia Rapporti di lavoro Collocazione contrattuale Collocazione organizzativa Opportunità sul mercato del lavoro Percorsi formativi Indici di conversione Sistemi di classificazione a fini statistici ISCO 1988 ISTAT Professioni Sistemi di classificazione e repertori di descrizione Classificazione EXCELSIOR Repertori Regionali per la formazione professionale Repertorio nazionale delle figure per i percorsi IFTS Repertorio Professioni ISFOL Repertorio OBNF Repertorio EBNA Repertorio ENFEA Fonti documentarie ELENCO AREE DI ATTIVITA' per ciascuna area di attività DENOMINAZIONE ADA Descrizione della performance UC Conoscenze Capacità 6

7 Il descrittore Denominazione identifica la Figura professionale attraverso l esplicitazione di alcune caratteristiche distintive in termini di attività e di livello di complessità di esercizio, sulla base di standard di denominazione definiti per tutte le Figure che compongono il Repertorio regionale. I Settori di riferimento e gli Ambiti di attività costituiscono i criteri di organizzazione delle Figure professionali. I settori di riferimento rappresentano una dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, omogenea per tipologia di attività produttiva e/o di beni/servizi prodotti, cui appartengono le Figure del Repertorio Regionale, e raccordano tali Figure con le classificazioni ufficiali delle attività economiche, garantendone la leggibilità rispetto al contesto nazionale. Le Figure professionali organizzate per settore sono inoltre ulteriormente raggruppate in ambiti di attività, sulla base della funzione presidiata. Il descrittore Livello di complessità professionale o di esercizio specifica il grado di complessità di esercizio della professionalità identificata dalla Figura professionale a banda larga ed è definito attraverso una classificazione standard dei livelli di complessità, che tiene conto dei principali fattori che la determinano. GRUPPO-liv.esercizio A Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure professionali che svolgono attività che prevedono l utilizzo di strumenti e tecniche e la padronanza di conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo esecutivo, tecnicamente anche complessi, che possono essere svolti in autonomia nei limiti delle tecniche ad essi inerenti. GRUPPO-liv.esercizio B GRUPPO-liv.esercizio C Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono attività tecniche che prevedono l utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie anche sofisticate e che presuppongono la padronanza di conoscenze tecniche e scientifiche specialistiche e di capacità tecnico-professionali complesse; lo svolgimento di tali attività avviene in autonomia nei limiti dei rispettivi obiettivi e può inoltre comportare gradi di autonomia e responsabilità rispetto ad attività di programmazione o coordinamento di processi e di attività. Questo gruppo-livello rende conto prevalentemente della caratterizzazione tecnica delle figure, con gradi diversi di complessità. Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono un attività professionale che prevede la padronanza delle conoscenze tecniche e scientifiche della professione e di tecniche complesse nell ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predefinibile; si tratta di un attività professionale che comporta un ampia autonomia e frequentemente una rilevante responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse, così come la responsabilità personale per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione. Il descrittore Descrizione mira a sintetizzare gli elementi distintivi che permettono di collocare la Figura nel suo contesto e campo d azione. Il descrittore Indici di conversione raccoglie, distinguendoli, i riferimenti ai principali sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici e a quelli di descrizioni realizzate nell ambito di altri sistemi e repertori descrittivi. Le Aree di Attività (AdA), in numero non inferiore a tre e non superiore a nove, costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna Figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell attività professionale caratteristica della Figura. Tale contenuto, sinteticamente descritto attraverso un Titolo, è declinato nei termini della prestazione attesa complessiva nella Descrizione della performance e trova corrispondenza biunivoca con la Unità di Competenze necessaria allo svolgimento della prestazione. Ogni Unità di Competenze descrive l insieme strutturato delle Conoscenze e delle Capacità, ciascuna in numero non inferiore tre e non superiore a dieci, ritenute indispensabili per presidiare l Area di Attività cui essa fa riferimento. 7

8 Completa la descrizione della Figura, permettendone una migliore identificazione, un set di descrittori del Contesto di esercizio nel quale agisce in modo prevalente la professionalità di cui la Figura costituisce la rappresentazione astratta. Tali descrittori sono tipologie prevalenti di rapporti di lavoro prevalente/i collocazione/i contrattuale/i prevalenti collocazioni organizzative principali opportunità sul mercato del lavoro tipologie di percorsi formativi che generalmente permettono l acquisizione delle competenze caratteristiche della Figura. Trattandosi di descrittori il cui contenuto è funzionale a contestualizzare lo standard minimo costituito dalla Figura, non hanno carattere vincolante e non rispondono ad un istanza di esaustività, ma a quella di dare un indicazione significativa delle condizioni di contesto prevalenti. I contenuti dei descrittori che identificano la Figura sono formalmente adottati mediante decreto dal dirigente del (d ora in avanti Settore regionale competente ) e raccolti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali. 1.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali Criteri generali per la costruzione, la gestione e l aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali Al fine di rappresentare in maniera standardizzata le professionalità rappresentative della Toscana, le Figure professionali del Repertorio Regionale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze del mondo produttivo e del lavoro regionale, e sono descritte secondo modalità condivise tra tutti gli attori dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. In tal senso i contenuti dei descrittori dello standard professionale sono definiti attraverso un processo di condivisione tra le amministrazioni regionale e provinciali, le Parti sociali e gli altri attori istituzionali del sistema regionale, sulla base di istruttorie tecniche di livello settoriale e avvalendosi di un apparato scientifico-metodologico condiviso. Successivamente alla sua adozione, qualsiasi variazione di contenuto all interno del Repertorio Regionale delle Figure professionali deve essere elaborata e formalizzata secondo procedure e metodologie tecnico-scientifiche definite, che evitando appesantimenti burocratici e puntando alla massima semplificazione, hanno la finalità di agevolare il lavoro tecnico di manutenzione delle descrizioni. Attraverso tale lavoro, gli attori del sistema regionale integrato nelle rispettive sedi di concertazione e confronto a livello provinciale e regionale validano dal punto di vista politico-istituzionale gli esiti delle elaborazioni tecniche. Il Repertorio Regionale delle Figure professionali così costruito e aggiornato costituisce un osservatorio permanente dell evoluzione delle professionalità, capace di fornire le indicazioni utili alla programmazione delle politiche di lifelong learning. 8

9 L elaborazione, manutenzione ed aggiornamento del Repertorio si fonda su una distinzione netta tra il presidio di tipo tecnico-contenutistico, che è garantito da esperti del mondo del lavoro, ed il presidio di tipo tecnico-metodologico, garantito da metodologi esperti di analisi del lavoro e delle competenze. Mentre il presidio tecnico-contenutistico assicura l aggiornamento e l aderenza delle descrizioni alle condizioni della realtà economica regionale, il presidio tecnico-metodologico garantisce al Repertorio la necessaria omogeneità descrittiva e coerenza. L amministrazione regionale provvede, altresì, alla predisposizione ed alla gestione del sistema informativo di supporto alla diffusione ed all utilizzo del Repertorio Regionale delle Figure professionali, quale raccolta formalizzata di standard professionali di riferimento per il sistema regionale dei servizi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro. Il sistema informativo, anche attraverso l individuazione di adeguate soluzioni informatiche, concorre a: - garantire la visibilità e l accessibilità al Repertorio a tutti i cittadini toscani, - agevolare il lavoro di manutenzione degli standard e le procedure di aggiornamento degli stessi, in un contesto di controllo formale e sostanziale delle stesse, - garantire l integrazione del Repertorio con gli altri sistemi informativi esistenti nei sistemi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro, al fine di supportare gli operatori nell erogazione dei rispettivi servizi. La struttura di classificazione delle Figure professionali e le relative modalità di descrizione sopra delineate saranno oggetto di adeguamento nel momento in cui verrà definito il quadro di riferimento minimo nazionale degli standard professionali Il presidio delle attività di manutenzione del Repertorio La Commissione regionale per la gestione del Repertorio Al fine di garantire il corretto presidio tecnico-contenutistico e tecnico-metodologico delle diverse attività necessarie alla gestione ed all aggiornamento del Repertorio, viene costituita una Commissione regionale per la gestione del Repertorio Regionale delle Figure professionali. Tale Commissione ha natura tecnica ed è composta da - tre rappresentanti della Regione - un rappresentante ANCI - un rappresentante URPT - un rappresentante UNCEM - tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori - tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro - tre rappresentanti degli Atenei toscani - un rappresentante delle Autonomie scolastiche - un rappresentante della Direzione scolastica regionale - un rappresentante dell insieme degli Ordini e Collegi professionali e delle Associazioni professionali (firmatarie del protocollo d intesa con la regione Toscana di cui alla D.G.R.T del come integrato dalla D.G.R.T. 757 del ) - la Consigliera regionale di Pari Opportunità o suo delegato La formalizzazione dei nominativi dei componenti la Commissione regionale avviene mediante decreto del dirigente del Settore regionale competente. 9

10 Sotto-gruppi di esperti di settore Per svolgere le attività connesse al presidio tecnico-contenutistico e tecnico-metodologico, la Commissione regionale costituisce sotto-gruppi di esperti di settore, in numero pari al numero di settori individuati per la classificazione delle Figure professionali; ciascun sotto-gruppo è composto da un minimo di due ad un massimo di tre esperti di settore. I sotto-gruppi di settore sono composti da esperti del mondo del lavoro con competenze specifiche nel settore di pertinenza. Per la formazione dei sotto-gruppi di settore, la Commissione regionale si avvale dell Elenco regionale degli esperti di settore per la manutenzione del Repertorio tenuto e periodicamente aggiornato dal Settore regionale competente a Costituzione ed aggiornamento dell Elenco regionale degli esperti di settore per la manutenzione del Repertorio Per la costituzione dell Elenco regionale degli esperti di settore per la manutenzione del Repertorio, il dirigente del Settore regionale competente attiva una procedura di evidenza pubblicata finalizzata alla raccolta e selezione di candidature individuali, sulla base di requisiti minimi costituiti da: - esperienza lavorativa in uno o più dei settori tra quelli individuati per la classificazione delle Figure professionali; tale esperienza non deve essere inferiore a dieci anni e deve risultare ancora in corso al momento della presentazione della candidatura; - diploma delle scuole medie superiori. I candidati in possesso di tali requisiti vengono ammessi a sostenere un test di selezione finalizzato a valutare il livello di soddisfacimento dei seguenti indicatori: 1. esperienza maturata sul campo, in termini, sia di conoscenza del settore economico per il quale l esperto si candida, sia di metodologie di analisi e descrizione delle figure professionali, con specifico riferimento al sistema descrittivo toscano; 2. conoscenza delle fonti nazionali, regionali e locali per la descrizione delle figure professionali del settore per il quale l esperto si candida; Il superamento del test comporta l inserimento del nominativo del candidato nell Elenco regionale degli esperti di settore per la manutenzione del Repertorio e la possibilità di svolgere le attività previste per i sotto-gruppi di settore, a seguito di nomina da parte della Commissione regionale. L inserimento nell elenco di cui sopra ha una validità di tre anni. Il Settore regionale competente provvede al periodico aggiornamento dell elenco, mediante analoga procedura di evidenza pubblica. La Regione valuterà la possibilità - nella fase di costituzione dell Elenco regionale degli esperti di settore per la manutenzione del Repertorio - di supportare i candidati in possesso dei requisiti minimi nella preparazione alla prova di selezione, attraverso azioni formative Attività della Commissione regionale e dei sotto-gruppi di esperti di settore Oltre all individuazione degli esperti nei sotto-gruppi di settore, la Commissione regionale per la gestione del Repertorio svolge le seguenti attività 1. valida le integrazioni e le modifiche al Repertorio proposte dagli esperti dei sotto-gruppi di settore nella loro attività di monitoraggio e aggiornamento del Repertorio; tale pronunciamento sostituisce la concertazione in sede di Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Istituzionale; 2. valida le valutazioni espresse dagli esperti dei sotto-gruppi di settore in merito a proposte di integrazione e/o modifica del Repertorio presentate dagli altri soggetti abilitati a presentare alla Regione proposte in tal senso, come più avanti specificato; 10

11 3. individua eventuali nuove Figure professionali da inserire nel Repertorio ed incarica il/i sotto-gruppo/i competente/i per settore di realizzare le relative descrizioni; 4. individua eventuali Settori economici aggiuntivi; in tal caso la Commissione richiede al Settore regionale competente l attivazione della procedura di evidenza pubblica per la selezione di esperti del/dei nuovo/i settore/i economico/i individuato/i e successivamente costituisce il sotto-gruppo di esperti di settore per la definizione delle caratteristiche del Settore economico, l individuazione delle Figure professionali in esso comprese e la loro successiva descrizione. Gli esperti che compongono i sotto-gruppi di settore svolgono le seguenti attività: a) monitorano periodicamente il Repertorio relativamente alle evoluzioni del settore di propria competenza e predispongono le eventuali modifiche necessarie alle Figure esistenti, da sottoporre alla validazione della Commissione regionale; b) valutano proposte pervenute alla Regione, relative a modifiche di Figure esistenti o all attivazione di nuove Figure relative al settore di propria competenza; c) realizzano, su incarico della Commissione regionale, le descrizioni di eventuali nuove Figure appartenenti al settore di propria competenza. Per lo svolgimento di tali attività, gli esperti si attengono alle Indicazioni metodologiche regionali ed utilizzano la specifica modulistica predisposte dal Settore regionale competente Modalità di lavoro della Commissione regionale per la gestione del Repertorio Regionale delle Figure professionali e dei sotto-gruppi di settore Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività sopra indicate, la Commissione regionale successivamente al proprio insediamento elabora ed approva un Regolamento interno, nel quale sono definite le specifiche regole e procedure di lavoro della Commissione stessa e dei sotto-gruppi di settore. La Commissione regionale ed i sotto-gruppi svolgono le proprie attività utilizzando procedure formalizzate e trasparenti e garantendo l efficacia e l efficienza del lavoro di manutenzione ed implementazione del Repertorio. Per l istruttoria del proprio lavoro, la Commissione regionale si avvale del Settore regionale competente, che provvede anche alla predisposizione degli atti formali con i quali le proposte di modifica e/o integrazione del Repertorio vengono adottate dalla Regione a seguito della valutazione degli esperti dei sotto-gruppi di settori e della validazione da parte della Commissione regionale. Agli esperti dei sotto-gruppi la Regione riconosce un compenso forfetario per l attività svolta a titolo di prestazione professionale. Tale compenso viene corrisposto unicamente nei casi in cui - l esame e la valutazione delle proposte di integrazione del Repertorio pervenute alla Regione, - l individuazione e descrizione di: nuove Aree di Attività /Unità di Competenze intere Figure professionali interi Settori producano esiti validati da parte della Commissione regionale, come indicato ai punti a) e b) del paragrafo a. Validazione degli esiti della valutazione delle proposte. L importo del compenso, che viene liquidato a ciascun esperto su base annua, è calcolato sulla base di una tariffa forfetaria giornaliera di euro 117,00 per ciascun esperto. 11

12 Il numero dei giorni di lavoro viene anch esso calcolato forfetariamente, come indicato nella tabella che segue, tenendo conto del lavoro effettivamente svolto e dichiarato da ciascun esperto, sulla base del report dell attività svolta che ciascun esperto è tenuto a produrre annualmente. Tipologie generali delle attività svolte dagli esperti dei sotto-gruppi di settore per la gestione del Repertorio Regionale delle Figure professionali esame e valutazione di una proposta di integrazione del Repertorio (integrazione di singole AdA/UC, integrazione di Figura/settore, proposta di nuova Figura/settore) pervenute alla Regione Numero minimo e numero massimo di giorni stimati forfetariamente min. 1 max. 3 elaborazione di una singola nuova AdA/UC min. 1 max. 2 elaborazione di una nuova Figura professionale min. 3 max. 4 Individuazione e descrizione di nuovo settore economico e min. 3 max. 5 definizione delle Figure professionali in esso comprese Il monitoraggio periodico dell aggiornamento del Repertorio Il monitoraggio periodico e costante del Repertorio Regionale spetta a: - Settore regionale competente per quanto concerne le eventuali modifiche che si rendano necessarie, a seguito di atti normativi e/o amministrativi emanati da organismi istituzionali (Ministeri, Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, Giunta regionale della Toscana), che influiscono sulle descrizioni contenute nel Repertorio, con specifico riferimento alle attività ed alle professioni il cui svolgimento/esercizio è disciplinato da specifiche norme; - esperti dei sotto-gruppi di settore in relazione alle modifiche che si rendano necessarie a seguito delle evoluzioni del settore di propria competenza. La periodicità di tali segnalazioni viene definita nel Regolamento interno dalla Commissione regionale, d intesa con il Settore regionale competente Presentazione di proposte di modifica e/o integrazione da apportare al Repertorio Oltre alla Commissione regionale, agli esperti dei sotto-gruppi di settore ed al Settore regionale competente, cui spetta il monitoraggio periodico e costante del Repertorio, possono presentare proposte di emendamenti e/o integrazioni ai contenuti del Repertorio e/o creazione di nuove Figure professionali e/o definizione di nuovi Settori economici regionali per la classificazione delle Figure professionali: - Organizzazioni sindacali, Associazioni datoriali rappresentative del/dei settore/i economico/i interessato/i, Associazioni rappresentative di Professioni, Ordini e Collegi professionali attinenti la/le professione/i cui il nuovo standard proposto fa riferimento - Amministrazioni provinciali di concerto con le Organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali rappresentative del/dei settore/i economico/i interessato/i, e/o con Associazioni 12

13 rappresentative di Professioni, Ordini e Collegi professionali attinenti la/le professione/i cui il nuovo standard proposto fa riferimento - Organismi di formazione, istituzioni scolastiche, Università di concerto con le Organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali rappresentative del/dei settore/i economico/i interessato/i, e/o con Associazioni rappresentative di Professioni, Ordini e Collegi professionali attinenti la/le professione/i cui il nuovo standard proposto fa riferimento. Affinché possa essere sottoposta ad esame e valutazione, la proposta di modifica/integrazione deve essere costituita da: o lettera di richiesta di valutazione, redatta sulla base del fac simile predisposto dal Settore regionale competente o documentazione descrittiva delle modifiche/integrazioni proposte, redatta sulla base dello specifico modulo e delle Linee guida per la compilazione, entrambi predisposti dal Settore regionale competente; essa deve contenere: - descrizione dettagliata del nuovo standard proposto e/o dell integrazione/modifica da apportare allo standard professionale esistente, elaborati secondo lo standard descrittivo regionale, - motivazione della proposta in termini di a) caratteristiche e natura dello specifico fabbisogno rilevato cui la modifica/integrazione intende dare risposta, b) descrizione del processo di confronto che deve essere stato realizzato (a livello locale, provinciale, regionale, nazionale) per la verifica e la condivisione della proposta con gli altri soggetti portatori di interessi prima della presentazione della stessa all amministrazione regionale, c) eventuale indicazione di riferimenti normativi pertinenti, d) eventuale indicazione di altri standard professionali similari e/o attinenti quello proposto, qualora già esistenti in altri sistemi descrittivi (a livello nazionale e/o regionale), - estensore/i della proposta e relative indicazioni per la rintracciabilità a Procedura di esame e valutazione delle proposte di modifica L intera proposta deve essere inviata al Settore regionale competente, in copia cartacea ed elettronica. Con la ricezione della proposta, mediante apposizione del numero di protocollo da parte del Settore citato, si avvia la procedura di esame, valutazione e validazione. Responsabile di tale procedura, come previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, è il dirigente della struttura regionale destinataria della richiesta. L intera procedura di esame, valutazione delle proposte e validazione degli esiti può avere durate diverse, sulla base dell andamento delle attività di esame istruttorio e di valutazione tecniche e di eventuali necessità di integrazione di documentazione e/o di approfondimento della valutazione; essa non può comunque superare la durata massima di sei mesi. Fase istruttoria Il Settore regionale competente effettua l esame istruttorio della proposta pervenuta, attraverso: - la verifica della formulazione esaustiva della proposta; tale verifica è finalizzata ad accertare che la proposta sia stata formulata in maniera esaustiva sotto l aspetto formale, ovvero: che sia stata utilizzata la modulistica adeguata, che la modulistica sia stata correttamente compilata in tutte le parti previste, che siano state rispettate le condizioni di ammissibilità in ordine ai soggetti titolati a presentare la proposta, che sia stata correttamente compilata la lettera di richiesta di valutazione; 13

14 - l adeguata identificazione del sotto-gruppo o dei sotto-gruppi di esperti di settore della Commissione regionale, competenti alla valutazione della proposta; - la definizione del termine ultimo per la conclusione dell intero procedimento di esame e valutazione della proposta. Qualora in fase di istruttoria si renda necessario richiedere integrazioni delle proposte presentate, il Settore regionale competente provvede a richiederle ai soggetti proponenti mediante lettera raccomandata A.R., ponendo un termine per la risposta; quest ultima deve essere inviata in copia cartacea ed elettronica. Qualora entro il termine dato le integrazioni richieste non risultino pervenute, la proposta di modifica/integrazione del Repertorio decade e la procedura di valutazione si interrompe. Qualora il soggetto proponente intenda riproporre l aggiornamento/integrazione, deve riattivare dall inizio la procedura; tale facoltà può essere esercitata una sola volta per lo stesso tipo di modifica/integrazione da parte dello stesso soggetto proponente. Valutazione delle proposte La documentazione attinente alla proposta istruita 1 viene trasmessa per via telematica agli esperti del/i sotto-gruppo/i componente/i. Questi ultimi provvedono alla formulazione delle valutazioni di merito circa la proposta presentata. Le valutazioni di merito mirano a stabilire se: - lo standard proposto presenta caratteristiche di significatività rispetto alle dinamiche evolutive del mondo produttivo regionale e del mercato del lavoro; qualora si tratta di una proposta di nuova Figura professionale, essa deve rappresentare un professionalità emergente o a vario titolo strategica (perché altamente richiesta, perché oggetto di interventi formativi, ecc.); qualora si tratti di modifiche ai contenuti di Figura esistente esse devono riguardare evoluzioni effettive registrate nel mondo produttivo relativamente alle professionalità rappresentate dalla Figura; - la proposta di modifica/integrazione è coerente, ovvero se i contenuti afferenti la modifica proposta: v v v v v non coincidano o siano rintracciabili in altri standard presenti nel Repertorio, se trattasi di modifica all interno di una Figura, siano coerenti sia rispetto alla Figura in cui essi devono essere inseriti, sia rispetto ad altre Figure contigue che possono essere interessate dalla medesima modifica, se trattasi di inserimento di una nuova Figura, siano coerenti rispetto alle Figure presenti nel Repertorio, se trattasi di modifica all interno di un Settore, essa risulti effettivamente coerente e significativa rispetto alle evoluzioni in corso all intero del Settore interessato, se trattasi di inserimento di un nuovo Settore per la classificazione delle Figure del Repertorio, esso risulti effettivamente funzionale ad una migliore organizzazione delle Figure, più rispondente alla configurazione del sistema economico-produttivo toscano; - la proposta di modifica/integrazione è stata correttamente esplicitata nel rispetto degli standard descrittivi (AdA, UC, rapporto tra AdA-UC, livelli di complessità, etc.) sia in relazione al formato descrittivo che alle modalità di analisi e descrizione della professionalità caratteristica della Figura, coerentemente con le Indicazioni metodologiche regionali in materia di descrizione di Figure professionali, predisposte dal Settore regionale competente. Gli esperti del/i sotto-gruppo/i componente/i incaricati della valutazione inviano le proprie valutazioni al Settore regionale competente che provvede ad inviarle per via telematica ai 1 Per proposta istruita si intende l insieme della proposta di modifica/integrazione e gli esiti dell istruttoria da parte del Settore regionale competente. 14

15 componenti della Commissione regionale per la gestione del Repertorio, affinché essa possa esaminarle e validarle. Anche qualora la proposta di modifica/integrazione sia avanzata direttamente da esperti dei sottogruppi di settore, nell ambito della propria attività di monitoraggio del Repertorio, essa viene formulata attraverso la descrizione dei contenuti della modifica/integrazione, sulla base dello specifico modulo e delle Linee guida per la compilazione approvate dal Settore regionale competente. Tale documentazione descrittiva viene inviata al Settore regionale competente che ne registra la ricezione, mediante apposizione del numero di protocollo, ed effettua l esame istruttorio; la proposta istruita viene inviata dal Settore regionale competente direttamente ai componenti della Commissione regionale per la validazione. Qualora la proposta di modifica/integrazione sia avanzata direttamente dal Settore regionale competente nell ambito della propria attività di monitoraggio del Repertorio, essa viene formulata sulla base dello specifico modulo sopra richiamato, nel quale viene individuato anche il/i sottogruppo/i competente/i alla valutazione ed il termine ultimo di conclusione del procedimento. La proposta viene quindi inviata agli esperti del/i sotto-gruppo/i di settore individuato/i per la valutazione. E facoltà del Settore regionale competente valutare l opportunità, successivamente alla fase istruttoria, di attivare la procedura di valutazione raggruppando più proposte istruite, assicurando comunque che, in presenza di richieste effettive, la Commissione venga attivata almeno due volte all anno. La Commissione nella fase di esame degli esiti delle valutazioni effettuate dagli esperti dei sottogruppi di settore, ha la facoltà, laddove lo ritenga necessario, di richiedere a questi ultimi un approfondimento rispetto alle valutazioni formulate. Validazione degli esiti della valutazione delle proposte In fase di validazione, la Commissione regionale può a) validare una valutazione tecnica positiva espressa dal/i sotto-gruppo/i o validare una proposta direttamente formulata da esperti dei sotto-gruppi di settore; in tal caso il Settore regionale competente predispone il provvedimento dirigenziale di approvazione della modifica/integrazione; b) validare una valutazione tecnica negativa espressa dal/i sotto-gruppo/i; in tal caso il Settore regionale competente provvede a notificare tale esito al/ai soggetto/i proponenti mediante lettera raccomandata A.R.; c) non validare una proposta direttamente formulata da esperti dei sotto-gruppi di settore, a condizione che la Commissione abbia effettuato un confronto con gli esperti proponenti anche richiedendo approfondimenti e, successivamente a tale approfondimento, formalizzi le motivazioni della non validazione. Al fine di semplificare la procedura di formalizzazione delle modifiche/integrazioni valutati positivamente, il Settore regionale competente provvede a predisporre, indicativamente nel mese di giugno, un provvedimento unico di approvazione, che raccoglie le proposte valutate positivamente nel corso dei dodici mesi precedenti. La data di certificazione del decreto dirigenziale costituisce il termine temporale a partire dal quale entra in vigore il nuovo standard. 15

16 b Inserimento degli aggiornamenti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali A seguito dell approvazione degli aggiornamenti/integrazioni mediante decreto, il Settore regionale competente provvede, entro dieci giorni dalla data di certificazione del decreto, all aggiornamento del sistema informativo. I contenuti degli aggiornamenti inseriti sono identificati attraverso l indicazione degli estremi del relativo decreto di approvazione; al fine di mantenere la tracciabilità degli aggiornamenti apportati al Repertorio; i contenuti obsoleti vengono archiviati ed adeguatamente segnalati come tali all interno del sistema informativo. 16

17 2. Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze Sono oggetto di riconoscimento e certificazione le competenze degli individui, comunque esse siano state acquisite. La Regione prevede ed attiva diversi processi di riconoscimento e certificazione delle competenze in funzione delle specifiche esigenze formative e/o professionali della persona che ne fa richiesta. Il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione è costituito da un insieme di servizi e di soggetti erogatori di tali servizi istituzionalmente preposti a: supportare la persona in tali processi; garantire alla persona la spendibilità degli esiti dei processi attivati; garantire la qualità delle risorse professionali, dei dispositivi e degli strumenti predisposti per la realizzazione dei processi; garantire la trasparenza delle procedure messe in atto e delle registrazioni e/o attestazioni finali. 2.1 Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze I diversi processi di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nell ambito dei percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale sono orientati da un lato alla valorizzazione e dall altro alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l impiego ed al sistema delle imprese. Essi devono contemperare: - l esigenza di standardizzazione, che si concretizza nel riferimento agli standard professionali condivisi da tutti i sistemi del lifelong learning indicati in premessa, e costituiti dall insieme delle Figure professionali che compongono il Repertorio Regionale delle Figure professionali; - l esigenza di riconoscimento, che si concretizza in un dispositivo le cui caratteristiche metodologiche consentano in modo certo di identificare ed attestare lo specifico insieme di competenze acquisite da ciascun individuo, in modo che esse possano essere messe in relazione con i titoli e le qualifiche del sistema di istruzione e formazione professionale regionale; - l esigenza di correttezza e di equità sociale, che si concretizza nella verifica del possesso di competenze secondo procedure definite, trasparenti e codificate, in grado di attuare una adeguata verifica delle competenze possedute dalla persona; - l esigenza di trasparenza che, nella logica sollecitata anche dalla Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (Europass) e dalla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio per la definizione di un quadro europeo delle qualificazioni per il lifelong learning COM(2006) 479, si concretizza nel fatto che i prodotti dei processi di attestazione delle competenze sono predisposti in un ottica di massima trasparenza e leggibilità dei contenuti in essi indicati, utilizzando riferimenti e linguaggi condivisi. 17

18 2.1.1 Struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze Gli standard minimi relativi al sistema regionale di riconoscimento e certificazione riguardano: le diverse tipologie di processi di attribuzione di valore alle competenze delle persone, ed i relativi dispositivi; la qualità delle risorse anche professionali impegnate nell erogazione dei servizi previsti dal sistema; le responsabilità ed i ruoli dei soggetti istituzionalmente preposti ad erogare i servizi; l adozione di metodologie e strumenti condivisi e standardizzati per il riconoscimento e la certificazione delle competenze possedute dagli individui. Il rispetto di tali standard assicura l attuazione del principio della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione, in linea con i principali indirizzi e le principali acquisizioni a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di rapporti tra diritti di cittadinanza, apprendimenti e lavoro. L articolazione interna degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione deve assicurare l adeguatezza dei dispositivi rispetto alle esigenze reali e specifiche dei cittadini e dei lavoratori, distinguendo tra: 1. l iter di validazione di competenze acquisite attraverso esperienze non formali e informali, realizzato dal soggetto pubblico e finalizzato a migliorare l occupabilità mediante la messa in trasparenza delle competenze professionali possedute, anche attraverso la loro successiva certificazione; 2. l iter di certificazione di competenze finalizzato al rilascio di attestato di qualifica o certificato di competenze. Tali processi coinvolgono, con ruoli e funzioni diverse, gli attori della formazione e dell istruzione professionale, quelli dei servizi al lavoro, nonché le imprese che realizzano formazione per i propri dipendenti, e si distinguono in: descrizione delle competenze dichiarazione degli apprendimenti validazione delle competenze certificazione delle competenze 2.2 Il processo di descrizione delle competenze Con l espressione descrizione delle competenze, si indica nel sistema toscano il processo formalizzato ed i relativi dispositivi finalizzati a ricostruire e mettere in trasparenza le competenze comunque maturate e di cui la persona è in possesso. Tale descrizione viene realizzata dall individuo stesso, con il supporto metodologico di un operatore qualificato, soprattutto nell ambito di servizi di orientamento e nei servizi per l impiego. La descrizione delle competenze costituisce il primo passo per l eventuale attribuzione di un valore d uso alle stesse in vista di successive azioni di riconoscimento e certificazione. Le principali attività che strutturano il processo di descrizione in tali ambiti sono le seguenti: definizione consensuale della finalità, delle regole e dei prodotti in output; elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato standard definito a livello nazionale; 18

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