CREACASA PROTEZIONE INFORTUNI

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1 CREACASA PROTEZIONE INFORTUNI Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai Contratti di Mutuo erogati da Credito Emiliano S.p.A. Polizza collettiva N ZB di Credemassicurazioni S.p.A. Il presente documento, contenente Nota informativa e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Creacasa Protezione Infortuni Pagina 1 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

2 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA ALL ADERENTE RELATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA N ZB La presente nota informativa è stata predisposta dall impresa Credemassicurazioni S.p.A. in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nelle Circolari ISVAP e relative successive modifiche ed integrazioni, e viene consegnata a coloro che sono interessati ad aderire alla Polizza Collettiva N ZB. Si invita pertanto a leggere con attenzione sia la presente nota informativa, sia tutte le condizioni di contratto. Informazioni relative all impresa A) Sede legale e sociale dell Impresa: Credemassicurazioni S.p.A. è una impresa di assicurazione con sede legale e sociale in Reggio Emilia - Via Mirabello, 2. B) Autorizzazione all esercizio: Credemassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n del 06/08/08 ad estendere l esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Informazioni relative al contratto La polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. denominata Creacasa Protezione Infortuni è un contratto con cui, nei limiti delle condizioni di assicurazione, viene garantito il pagamento di un capitale in caso di morte e Invalidità permanente da infortunio pari o superiore al 60%. Le coperture assicurative vengono prestate a persone fisiche clienti del Contraente che abbiano sottoscritto un Contratto di Mutuo con il Contraente stesso. Versamento del premio e durata del contratto Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un unica soluzione dall Aderente all atto di erogazione del Contratto di Mutuo. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La durata dell assicurazione viene individuata dall Aderente ed indicata sul Modulo di Adesione, arriva fino ad un massimo di 35 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di Mutuo al quale l assicurazione è abbinata. Il premio unico pagato è comprensivo delle spese relative all acquisizione del contratto nella misura del 45%. Tali spese rappresentano la remunerazione riconosciuta dalla Società al Collocatore. Dichiarazioni in merito alle circostanze di rischio. Si richiama l attenzione dell Aderente sull importanza delle dichiarazioni relative al rischio ed alle conseguenze che tali dichiarazioni hanno in relazione ad una corretta valutazione Creacasa Protezione Infortuni Pagina 2 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

3 del rischio stesso da parte dell assicuratore, alla luce di quanto previsto agli artt e 1893 c.c. E quindi di fondamentale importanza che l Aderente verifichi che i dati riportati nel modulo di adesione corrispondano a quanto dichiarato. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto o l evento garantito, secondo quanto previsto dall art del Codice Civile. Legge applicabile al contratto. La polizza collettiva Creacasa Protezione Infortuni viene regolata dalla legge italiana. Lingua. La polizza collettiva Creacasa Protezione Infortuni viene redatta in lingua italiana. Denuncia del sinistro e obblighi in corso di contratto. Tutti i sinistri che si verifichino in relazione ai diversi rischi assicurati con la polizza collettiva Creacasa Protezione Infortuni devono essere comunicati tempestivamente e direttamente all impresa. Le condizioni ed i termini per la presentazione della denuncia sono indicati espressamente e nel dettaglio nelle condizioni contrattuali. La mancata o tardiva presentazione della denuncia di sinistro viene sanzionata nei casi e secondo la disciplina previsti dal Codice Civile. Si ricorda, inoltre, che tutte le comunicazioni, da parte dell Assicurato all Assicuratore con riferimento al contratto, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. Rischi esclusi e limitazioni di garanzia. Si richiama l attenzione dell Aderente sul fatto che le coperture assicurative sono escluse per tutti gli infortuni descritti all art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. Ferme le esclusioni di polizza, nel caso in cui l Assicurato svolga una delle attività elencate all art. 22 delle Condizioni di Assicurazione, le somme assicurate Morte e Invalidità Permanente, si intendono ridotte del 50%. Reclami. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Mirabello, Reggio Emilia; ovvero via fax al numero ; ovvero via all indirizzo: reclami@credemassicurazoni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Creacasa Protezione Infortuni Pagina 3 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

4 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI ABUSO DI PSICOFARMACI Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco. ADERENTE Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. ASSICURATO Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. BENEFICIARIO Soggetto a favore del quale la Società riconoscerà il pagamento dell indennizzo. COLLOCATORE Coincide con il Contraente Credito Emiliano S.p.A.. CONTRAENTE Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la Polizza di assicurazione. CONTRATTO DI MUTUO Contratto stipulato tra il Contraente e l Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal contratto stesso e al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza emessa dalla Società che fornisce la specifica copertura. EBBREZZA ALCOLICA UBRIACHEZZA Condizioni conseguenti all assunzione di alcool, nelle quali il livello di alcoolemia risulta essere pari o superiori ai limiti previsti dalle vigenti normative. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. MODULO DI ADESIONE Modulo sottoscritto dall Aderente per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini delle Coperture. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione. SINISTRO Il verificarsi dell evento dannoso. SOCIETÀ Credemassicurazioni S.p.A. Creacasa Protezione Infortuni Pagina 4 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Le prestazioni saranno corrisposte nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n ZB (e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Società stessa) stipulata dal Contraente in nome e nell interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto contratto. Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 2. Altre assicurazioni L Aderente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Art. 3. Decorrenza e durata delle coperture L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La durata dell assicurazione viene individuata dall Aderente ed indicata sul Modulo di Adesione, arriva fino ad un massimo di 35 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di Mutuo al quale l assicurazione è abbinata. Art. 4. Pagamento del premio Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un unica soluzione dall Aderente all atto di erogazione del Contratto di Mutuo Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni Adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del C/C bancario dell Aderente per conto della Società in forza di un mandato all incasso del premio opportunamente conferito dalla Società al Contraente. Art. 5. Aggravamento del rischio L Aderente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Codice Civile). Art. 6. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Aderente (art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7. Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato L Assicurato o i suoi aventi diritto devono: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; - darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità (art del Codice Civile). La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché un dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Creacasa Protezione Infortuni Pagina 5 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

6 L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l autorizzazione all autopsia, con l assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 8. Proroga dell assicurazione Il presente contratto di assicurazione cessa di avere effetto nei confronti dell Aderente dalle ore 24 del giorno in cui termina il contratto, per scadenza originaria, senza tacito rinnovo. Art. 9. Regime fiscale I premi delle assicurazioni alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all imposta del 2,5% del premio imponibile. Le imposte e le tasse relative o discendenti dai contratti di assicurazione sono a carico del Contraente o dell'aderente o degli eventuali Beneficiari. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili - ove competa - dall imposta dovuta ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 euro (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F). Gli importi eventualmente restituiti all Aderente in conseguenza di quanto previsto dal successivo art. 15, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR , n.917. (e successive modifiche e integrazioni) Art. 10. Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Art. 11. Prova L Assicurato é esonerato dal provare che il danno non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi dalla garanzia. Art. 12. Rinuncia della Società all azione di rivalsa In caso di infortunio e/o di rimborso delle spese mediche conseguenti a infortunio, la Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa previsto dall art del Codice Civile. Art. 13. Termine di Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto o l evento garantito, secondo quanto previsto dall art del Codice Civile Art. 14. Eventi relativi al Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. portabilità ) ovvero di rinegoziazione del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è abbinata, l Aderente potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiederne l anticipata risoluzione con restituzione della parte di premio unico pagato relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto. In caso di risoluzione anticipata dell assicurazione, la Società restituirà all Aderente, per il tramite del Contraente, l importo dovuto entro 60 giorni dalla data di risoluzione. Creacasa Protezione Infortuni Pagina 6 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

7 14.1. Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l Aderente potrà comunicare alla Società la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalla ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo. All Aderente, per il tramite del Contraente, verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto Portabilità del Contratto di Mutuo Nel caso di portabilità del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l Aderente potrà comunicare alla Società la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite, comunicando altresì l eventuale variazione del Beneficiario: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalla ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo. All Aderente, per il tramite del Contraente, verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto Rinegoziazione - Estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente le coperture assicurative continuano per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Società, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalla ore 24 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso. Con riferimento alla copertura assicurativa cessante, all Aderente (per il tramite del Contraente) verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 15. Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato/i subisca nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali, cioè quelli subiti dall Assicurato/i nell esercizio delle attività principali e secondarie dichiarate nonché di ogni altra attività non professionale; Sono compresi in garanzia anche gli infortuni: Creacasa Protezione Infortuni Pagina 7 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

8 alla guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato; durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque eserciti, condotti da piloti professionisti; in qualità di passeggero su mezzi di trasporto terrestre e di superficie acquea; in stato di malore o incoscienza ; per imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; per asfissia non di origine morbosa, per annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; per affezioni da morsi di animale o punture di insetti (esclusa la malaria); in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; per strappi muscolari, ernie traumatiche o da sforzo (sono esclusi gli infarti di qualsiasi tipo); per la pratica occasionale di sport aventi carattere amatoriale e/o ricreativo. Art. 16. Condizioni di assicurabilità Limiti di età Le coperture assicurative vengono prestate a persone fisiche clienti del Contraente che abbiano sottoscritto un Contratto di Mutuo con il Contraente stesso. Alla data di adesione alla presente assicurazione, l età dell Assicurato deve essere almeno di 18 anni e a scadenza non può essere superiore a 75 anni. Art. 17. Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti psicofarmaci allucinogeni), da sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l assicurazione stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. a norma dell art del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l eventuale indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. In seguito, il Contraente provvederà tempestivamente ad accreditare tale somma all Aderente. Art. 18. Pluralità di assicurati Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto per più assicurati, come indicato in polizza, la somma assicurata verrà suddivisa in proporzione al numero delle persone assicurate. Art. 19. Somma massima assicurabile Il capitale assicurato iniziale non potrà essere superiore a Euro. Art. 20. Riduzione della Somma Assicurata per attività professionale specifica Ferme le esclusioni di polizza, nel caso in cui l Assicurato svolga una delle attività di seguito elencate, le somme assicurate Morte e Invalidità Permanente, si intendono ridotte del 50%: fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere, operatori nel campo dell energia nucleare, collaudatori di auto e motoveicoli, Creacasa Protezione Infortuni Pagina 8 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

9 manipolatori di sostanze corrosive e tossiche, addetti a Zoo e luna park e simili, guide alpine, palombari, boscaioli, taglialegna, tagliapietre, addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree, addetti all estrazione in cave o miniere, nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili, appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali. Art. 21. Infortuni esclusi Tutti quelli derivanti da : 1) guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell equipaggio; 2) uso e guida di mezzi di locomozione subacquea ; 3) guida di veicoli /natanti a motore diversi da quelli indicati all art. 15 Oggetto dell Assicurazione, e in ogni caso, se il conducente Assicurato é privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; 4) pratica anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di : pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in altomare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; 5) dall uso, anche come passeggero, di veicoli, aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), natanti a motore, in competizione e nelle relative prove; 6) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 7) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da infortunio; 8) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, suicidio; 9) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; 10) arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale; 11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 12) guerra od insurrezioni; 13) partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine) Caso di morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata, come previsto all Art. 24 Liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente e per il caso di Creacasa Protezione Infortuni Pagina 9 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

10 Morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non é cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza Morte presunta Quando l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, e in applicazione dell art. 60, comma 3) del codice Civile o dall art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. Art. 22. Invalidità Permanente a) L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio denunciato ed in rapporto causale. b) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità Permanente definitiva parziale o totale, l indennizzo per invalidità permanente viene calcolato sulla somma assicurata, come previsto all art. 24 Liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente e per il caso di Morte, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate all art. 25 Tabella Delle Valutazioni Del Grado Percentuale di Invalidità Permanente (ex Tabella INAIL, Allegato N 1 DPR 30 Giugno 1965 n. 1124) delle Norme che regolano l assicurazione infortuni. c) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella suindicata tabella si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati : nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; - nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. e) Il grado di invalidità viene stabilito al momento in cui le condizioni fisiche dell Assicurato sono divenute permanentemente irreversibili; in caso di controversia vale l art. 27 Controversie Arbitrato Irrituale delle Norme che regolano l assicurazione infortuni. Art. 23. Liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente e per il caso Creacasa Protezione Infortuni Pagina 10 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

11 di Morte Nel caso di invalidità permanente accertata pari o superiore del 60% l'indennizzo corrisponderà all intero capitale assicurato ridotto in percentuale come da tabella sottoindicata. In caso di invalidità permanente accertata inferiore al 60% non viene liquidato nessun indennizzo. DURATA DELLA COPERTURA 5 ANNI 10 ANNI 15 ANNI 20 ANNI 25 ANNI 30 ANNI 35 ANNI % su % su % su % su % su % su % su Anno capitale capitale capitale capitale capitale capitale capitale iniziale iniziale iniziale iniziale iniziale iniziale iniziale 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 82,26% 92,41% 95,70% 97,28% 98,18% 98,74% 99,10% 3 63,46% 84,37% 91,15% 94,40% 96,25% 97,39% 98,15% 4 43,52% 75,85% 86,32% 91,35% 94,20% 95,97% 97,14% 5 22,40% 66,81% 81,21% 88,11% 92,03% 94,47% 96,07% 6 57,23% 75,78% 84,68% 89,73% 92,87% 94,94% 7 47,08% 70,03% 81,04% 87,29% 91,18% 93,74% 8 36,32% 63,94% 77,18% 84,70% 89,38% 92,47% 9 24,91% 57,48% 73,09% 81,96% 87,48% 91,12% 10 12,82% 50,63% 68,76% 79,06% 85,46% 89,69% 11 43,37% 64,17% 75,98% 83,33% 88,17% 12 35,68% 59,30% 72,71% 81,06% 86,56% 13 27,52% 54,14% 69,25% 78,66% 84,86% 14 18,88% 48,67% 65,58% 76,12% 83,06% 15 9,71% 42,87% 61,70% 73,42% 81,14% 16 36,73% 57,58% 70,56% 79,11% 17 30,21% 53,21% 67,53% 76,96% 18 23,30% 48,58% 64,31% 74,68% 19 15,98% 43,67% 60,91% 72,27% 20 8,22% 38,47% 57,30% 69,70% 21 32,95% 53,47% 66,99% 22 27,11% 49,41% 64,11% 23 20,91% 45,11% 61,06% 24 14,34% 40,56% 57,83% 25 7,38% 35,72% 54,40% 26 30,60% 50,77% 27 25,17% 46,91% 28 19,42% 42,83% 29 13,32% 38,50% 30 6,85% 33,92% 31 29,05% 32 23,90% 33 18,44% 34 12,65% 35 6,51% Creacasa Protezione Infortuni Pagina 11 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

12 Art. 24. Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente Per la Perdita Totale, anatomica o funzionale: DESCRIZIONE Percentuali D == S Della facoltà uditiva monolaterale 15 Della facoltà uditiva bilaterale 60 Della facoltà visiva di un occhio 35 Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi. 40 Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale) 8 Della pervietà di entrambi le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale) 18 Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Di un rene con integrità del rene superstite 25 Della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Di un testicolo (non si corrisponde indennità) 0 Dell integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio). 5 Della funzionalità dell articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Della funzionalità dell articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Di un braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore Di un braccio al terzo medio o totale dell avambraccio Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano Di tutte le dita della mano Del pollice e del primo metacarpo Del pollice Dell indice Del medio 12 Dell anulare 8 Del mignolo 12 Della falange ungueale del pollice Della falange ungueale dell indice 7 6 Della falange ungueale del medio 5 Della falange ungueale dell anulare 3 Della falange ungueale del mignolo 5 Delle due ultime falangi dell indice 11 9 Delle due ultime falangi del medio 8 Delle due ultime falangi dell anulare 6 Delle due ultime falangi del mignolo 8 Della funzionalità dell articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra : a) in semipronazione Creacasa Protezione Infortuni Pagina 12 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

13 b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Della funzionalità dell articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi Della funzionalità dell articolazione del gomito (anchilosi completa) inestensione completa o quasi : in semipronazione a) in pronazione b) in supinazione c) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Della funzionalità dell articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole 45 Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi 80 Di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65 Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato Di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Dell alluce e corrispondente metatarso 16 Del solo alluce 7 Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Della funzionalità dell articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea) 35 Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto) Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri Creacasa Protezione Infortuni Pagina 13 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

14 Tabella di valutazione delle menomazioni dell acutezza visiva Visus Visus Indennizzo dell occhio con Indennizzo dell occhio con Perduto Residuo acutezza visiva minore (occhio peggiore) acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/ % 65% NOTE: 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2) La valutazione è riferita all acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata ; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell entità del vizio di refrazione. 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l altro normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5) In caso di afachia monolaterale: Percentuali: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32% con visus corretto inferiore a 3/10 35% 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell attitudine al lavoro stabilite per l arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Art. 25. Criteri di Indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dall Art Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Creacasa Protezione Infortuni Pagina 14 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

15 Art. 26. Controversie Arbitrato Irrituale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro e sul grado di invalidità permanente, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 27. Beneficiari Beneficiario irrevocabile del capitale assicurato è il Contraente sino a concorrenza del debito residuo del Contratto di Mutuo (al quale l assicurazione è abbinata) all occorrere del sinistro. L eventuale capitale assicurato che, all occorrere del sinistro, ecceda il debito residuo del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente al quale l assicurazione è abbinata, sarà liquidato dalla Società: - per il caso di Morte ai Beneficiari designati dall Aderente; - per il caso di invalidità permanente all Assicurato. Creacasa Protezione Infortuni Pagina 15 di 15 Mod.A4/CRS 3883/T/05/10

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