"Gentile arch. Viganò,
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- Paolina Molteni
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1 Prot. 43/2016 Milano, 29 aprile 2016 Alle Segreterie Ordini Ingegneri della Lombardia L O R O S E D I OGGETTO: D.g.r. 30 marzo n. X/5001 Chiarimento CROIL su applicabilità Art. 104 DPR 380/2001 agli edifici esistenti Con riferimento all entrata in vigore della Delibera in oggetto, a proseguo dell attività già in corso da parte della CROIL Commissione Strutture ed a seguito: della nota del Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Milano Architetto Paola Viganò, del 23 aprile scorso (Allegato 1) del parere CROIL emesso in data 20 aprile scorso (Allegato 2); della richiesta di chiarimento CROIL e della relativa risposta del Comune di Milano in data 28 aprile, che si riportano integralmente: QUESITO: "Gentile arch. Viganò, con riferimento alla sua mail sotto riportata ed alla sua Comunicazione del 23 aprile scorso allegata, a nome e per conto del CROIL, Le chiedo cortesemente chiarimenti con riferimento all'interpretazione di: "nuova costruzione, sostituzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione (compresi i recuperi di sottotetti)" tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal CROIL ai propri iscritti in data 20 aprile scorso (allegate anch esse). Grato per un suo chiarimento le porgo i miei più cordiali saluti. Bruno Finzi " RISPOSTA: Gentile ingegnere, ritengo che le due disposizioni da Lei richiamate siano coerenti. Per nuove costruzioni sono infatti da intendersi, ai sensi del Testo Unico dell Edilizia, anche gli ampliamenti e le sopraelevazioni. Un intervento di recupero del sottotetto che non abbia comportato sopraelevazione non è da intendersi soggetto agli adempimenti previsti dall art. 104 del D.P.R. stesso. Cordiali saluti Arch. Paola Viganò Direttore Sportello Unico per l'edilizia Pagina 1 di 3
2 Si ritiene definitivamente chiarito per quali costruzioni in corso siano da presentare i moduli 3 e 4 dell'allegato I della nuova Legge R egionale sismica. Si fa comunque notare che: 1. i moduli 3 e 4 parlano di "opera" e per opera va intesa esclusivamente, nel caso di sopraelevazione o di ampliamenti, la parte in sopraelevazione o in ampliamento; 2. dal momento che il 26 aprile scorso è scaduto il termine previsto di legge per la presentazione, si fa comunque notare la frase seguente dell'arch. Viganò: "Qualora nelle more degli accertamenti, lo Sportello Unico possa constatare che nel frattempo gli interessati hanno provveduto a regolarizzare, anche oltre il termine, terrà conto dell avvenuta consegna e provvederà alla verifica prevista dalla normativa di quanto consegnato." 3. al fine di maggiormente aiutare i colleghi all'interpretazione normativa nel caso di interventi su edifici esistenti, di cui agli ultimi quesiti pervenuti, si riporta il parere emesso dalla Commissione strutture di Milano nel 2010: Adeguamento di edificio in caso di recupero sottotetto a fini abitativi Pubblicato il: 29/04/2010 V'è un caso di edificio esistente con sottotetto non abitabile; dovendo recuperare il sottotetto ai fini abitativi sorge la necessità di innalzare le falde della copertura. Il caso ricade nel punto delle NTC. Devo procedere all' adeguamento di tutto l edificio o, verificando che l incremento dei carichi in fondazione non è superiore al 10%, posso evitare l adeguamento? Risposta del 26 aprile 2010 La risposta si può ricavare dalla lettura più attenta del paragrafo delle Norme Tecniche che definisce l'intervento di adeguamento, per il quale è necessario l'adeguamento sismico di tutto lo stabile e dalla successiva lettura del paragrafo sia delle norme sia della circolare C E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda: a) sopraelevare la costruzione; b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione; d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. omissis... Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerato sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d). Quindi la sopraelevazione nel senso dell'innalzamento delle falde di copertura, a parità di numero di piani, non è una sopraelevazione ai sensi della lettera a). Invece la variazione di destinazione d'uso ricade in pieno nella lettera b), ma se l'incremento di carichi globali in fondazione è inferiore al 10% ancora è consentito non procedere all'adeguamento di tutto il fabbricato ma solo a quello del solaio sottotetto e del tetto. Tuttavia bisogna controllare anche i successivi paragrafi e C8.4.3 che recitano: Riparazione o intervento locale. In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti omissis. Pagina 2 di 3
3 C8.4.3 Riparazione o intervento locale. Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parte di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento di carichi verticali statici....omissis. In conclusione: se l'aumento di carico globale in fondazione dovuto al recupero del piano sottotetto ed al rifacimento della copertura è inferiore al 10% e non vi sono variazioni di rigidezza importanti a fini della ridistribuzione dei carichi orizzontali e verticali, si può non procedere ad adeguare tutto l'edificio. Si trasmette la presente alle Segreterie in indirizzo con preghiera di massima diffusione ai propri iscritti. Cordiali saluti. Il Presidente (ing. Augusto Allegrini) All.: c.s.d. Pagina 3 di Milano Via G.B. Pergolesi n r.a [email protected] PEC: [email protected]
4 Settore Sportello Unico per l Edilizia Direzione Allegato 1 Milano, 23 aprile 2016 Al Presidente dell Ordine Ingegneri Provincia di Milano Ing. STEFANO CALZOLARI [email protected] della Al Presidente dell Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Milano Dr. Arch. VALERIA BOTTELLI [email protected] Al Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano Geom. CRISTIANO CREMOLI [email protected] Al Presidente di Assimpredil Ance Dr. MARCO DETTORI [email protected] OGGETTO: NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA SISMICA DA EFFETTUARE ENTRO IL 26 APRILE 2016 Gentile Presidente, come noto, in relazione all'entrata in vigore il 10 aprile 2016 della nuova zonizzazione sismica e della L.R. 33/2015, nonché dell'approvazione, con la DGR n. X/5001, delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, è prevista per le costruzioni in corso la consegna della denuncia di cui all art.104 del DPR 380/2001. Tale adempimento è necessario per gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione (compresi i recuperi dei sottotetti) in corso alla data del 10 aprile Al fine di adempiere a quanto sopra devono essere depositati, entro il 26 aprile 2016, i moduli 3 e 4 previsti dalla predetta DGR n. X/5001 debitamente compilati e completi degli allegati. Il deposito, in duplice copia, dei moduli dovrà avvenire presso l'ufficio Protocollo del Settore Sportello Unico per l'edilizia di Via Bernina, 12 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore e mercoledì dalle ore alle ore Via Bernina, 12 Milano tel fax
5 I moduli editabili, da consegnare in forma cartacea sono per ora disponibili sul sito del Comune di Milano, nella pagina dello Sportello Unico per l Edilizia, in attesa che venga attivata la piattaforma digitale, promossa dalla Regione Lombardia che dovrebbe entrare in funzione a breve. In caso venisse accertata la violazione di tale obbligo, è prevista l emissione di ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo eventualmente volto all annullamento del titolo. In via collaborativa e al fine di evitare per quanto possibile tale necessità in relazione agli innumerevoli interventi in corso, Le chiedo di darne comunicazione agli iscritti del Suo Ordine, Collegio o Associazione. Cordiali saluti IL DIRETTORE DEL SETTORE Arch. Paola Viganò 1 Via Bernina, 12 Milano tel fax
6 Allegato 2 Prot. 41/2016 Milano, 20 aprile 2016 Alle Segreterie Ordini Ingegneri della Lombardia L O R O S E D I OGGETTO: D.g.r. 30 marzo n. X/ Inapplicabilità Art. 104 DPR 380/2001 agli edifici esistenti La Commissione Strutture C.R.O.I.L. (Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia) esprime il proprio giudizio in merito alla NON applicabilità dell art. 104 del DPR 380 del 2001 per tutti gli interventi in essere sulle costruzioni esistenti di cui all art. 8.4 delle NTC2008. Infatti nel richiamo indicato nella DGR X/2489 del 10/X/2014, al comma 3 del deliberato, si legge: " omissis... tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni... omissis". Inoltre nell allegato I alla D.g.r X/5001/2016, si legge: "tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione omissis". Pertanto, per gli interventi in corso relativamente agli edifici esistenti, NON è necessario presentare alcuna denuncia integrativa con la compilazione dei moduli 3 e 4 della DGR X/5001. Per tutti gli altri di interventi relativi invece a nuove costruzioni in corso alla data del 10 aprile 2016 la Commissione Strutture C.R.O.I.L ricorda come, entro il prossimo 26 aprile, vanno compilati i moduli 3 e 4 previsti dal D.g.r. 30 marzo 2016 oltre ad una dichiarazione su carta semplice del DL strutture che le strutture fino ad oggi realizzate sono conformi al progetto autorizzato. Fino alla fine del 2016 è possibile ancora presentare il protocollo cartaceo presso lo sportello unico. La modulistica è allegata alla delibera di Giunta Regionale n 5001 del 30 marzo 2016, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 14 del 7 aprile 2016 e disponibile sul sito della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione al seguente link: 2FDGHomeLayout&cid= &pagename=DG_PPPWrapper Sono anche resi disponibile i modelli editabili per gli adempimenti relativi all'art.104 del DPR 380/2001 e art.12 della LR 33/2015., facilmente scaricabili al seguente link: necivile%2fdetail&cid= &packedargs=noslotforsiteplan%3dtrue%26menu-torender%3d &pagename=dg_pppwrapper# Nei prossimi giorni verrà completata la messa a disposizione di tutti moduli in formato editabile. Cordiali saluti. Il Presidente (ing. Augusto Allegri Si trasmette la presente alle Segreterie in indirizzo con preghiera di massima diffusione ai propri iscritti Milano Via G.B. Pergolesi n r.a [email protected] PEC: [email protected]
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