COMUNE DI FARA IN SABINA REGOLAMENTO USO CIVICO DI PASCOLO
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- Arianna Gallo
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1 COMUNE DI FARA IN SABINA Testo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2015 REGOLAMENTO USO CIVICO DI PASCOLO MODIFICHE= Scritte in grassetto corsivo PREMESSA Il presente Regolamento ha come obiettivo la prevenzione igienico-sanitaria, la difesa e la conservazione del suolo nel rispetto dei principi e delle tradizioni proprie del territorio e delle normative sanitarie. Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben delimitata (gli abitanti di un Comune, di una o più frazioni o di una parrocchia) e consistono in varie forme di godimento quali diritti di pascolare e di abbeverare il proprio bestiame nonché raccogliere legna per uso domestico. Tali diritti si distinguono in due categorie principali: 1. Essenziali, cioè riconosciuti "uti singuli " necessari ai bisogni della vita dell'utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto, quali i diritti di pascolo, di abbeverati per il bestiame, di raccogliere legna per il riscaldamento. 2. Utili, cioè quelli che assicurano il diritto della comunità sia"uti cives" che "uti singuli" di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali, comprendono l'utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico per attività di industria, commercio e produttivo in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore delle collettività. La enumerazione degli usi civici contenuta nelle due categorie del presente regolamento è dimostrativa e non tassativa. Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, produttive ed ambientali sviluppatesi con l'evoluzione economico-sociale. I boschi ed i pascoli in gestione al Comune di Fara in Sabina sono gravati da uso civico essenziale e la collettività partecipa "uti singuli" nelle forme e nei modi stabiliti nel presente Regolamento al godimento dei diritti di uso civico di pascolo.
2 ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE I territori di proprietà del Comune di Fara in Sabina, gravati dal diritto di uso civico di Pascolo a favore della popolazione avente diritto residente nelle frazioni del Comune stesso, saranno da questa utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente Regolamento. ARTICOLO 2 CARICO U.B.A. Il carico di bestiame viene espresso in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenendo conto degli indici di conversione in seguito riportati: Carico massimo = 1 UBA per ogni ettaro: Bovino adulto (oltre tre anni di età) 1 UBA Manza o manzetta 0,5 UBA Cavallo 1 UBA Capra adulta 0,15 UBA Ovino adulta 0,15 UBA ARTICOLO 3 PERIODO DI PASCOLO Fatta salva la possibilità dell'amministrazione di variare la tempistica di pascolo in funzione: - dell'andamento stagionale - delle nuove realtà zootecniche e di sopravvenute nuove esigenze. La durata del periodo annuo di pascolo nei terreni pascolivi potrà esercitarsi dal 01 Aprile al 30 Novembre. In dette località potranno pascolare dal 16 ottobre al 30 Novembre (in deroga alla L.R. n. 39/2002) le greggi transumanti, purché il loro carico primitivo venga ridotto del 70 %. Nei boschi limitrofi ai terreni nudi pascolivi ed eventualmente ammessi al pascolo, l'esercizio si esplicherà durante le stesse epoche stabilite per i nudi contigui. La utilizzazione dei pascoli boscati si intende senz'altro interrotta quando a norma delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale sia in esso vietato il pascolo. Per il pascolo nei boschi adulti troppo radi o deperenti, sussiste il divieto sancito dall'art. 9 del R.D. 30/12/1923, n ARTICOLO 4 AFFITTO PASCOLI Nel caso che i pascoli del Comune di Fara in Sabina, per la loro estensione o capacità produttiva, eccedano i bisogni essenziali degli aventi diritto del Comune, la parte eccedente i bisogni stessi potrà essere concessa in fitto mediante asta pubblica. La base d'asta verrà definita dal responsabile dell'ufficio competente.
3 ARTICOLO 5 DOMANDA Le domande di autorizzazione al pascolo, devono essere inoltrate al Comune di Fara in Sabina nel periodo di tempo compreso dal 1 Gennaio al 31 Gennaio di ogni anno, indicando esattamente: le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente. il codice azienda. la località e/o il comparto richiesto. il numero dei capi in U.B.A. distinti per specie, età e sistemi di identificazione. la dichiarazione di proprietà dei capi dichiarati essendo vietato avanzare richieste di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune di Fara in Sabina. il numero dei cani di età superiore a sei mesi utilizzati per la custodia delle greggi. ARTICOLO 6 ASSEGNAZIONE ZONE Ogni anno, entro il mese di Marzo, l Amministrazione Comunale, in base alle denunce ricevute, atte a determinare il numero massimo del bestiame dei cittadini del Comune, determina quali delle zone pascolive siano sufficienti ad accoglierlo e quali possono essere cedute in affitto. Nel caso di più richieste di autorizzazione relative alle medesime particelle, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della concessione, si darà priorità secondo l'ordine di presentazione della domanda al protocollo comunale. Qualora le istanze riportanti i medesimi terreni pervengono nella stessa giornata si procederà pubblicamente, mediante estrazione a sorte, invitando gli interessati a presenziare. Nel caso che il complesso dei pascoli, in rapporto al numero massimo del bestiame che può in essi essere immesso, risulti insufficiente ai bisogni del bestiame del Comune, l'amministrazione determina il numero massimo di capi di bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli con proprio atto deliberativo. ARTICOLO 7 RILASCIO AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione al pascolo dovrà essere ritirata personalmente dall'allevatore proprietario o da suo delegato, allorquando lo stesso avrà ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia. Gli allevatori ammessi, prima del rilascio della autorizzazione, devono presentare al responsabile comunale del servizio: 1. Le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi; 2. Copia del registro di stalla per la individuazione dei contrassegni auricolari ovi-caprini, suini e bovini; 3. Copia del passaporto equino; 4. Certificato veterinario da cui si evinca, che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono, sono indenni da malattie infettive; 5. Attestazione dell'avvenuto pagamento della fida pascolo per l'anno in corso; 6. Dichiarazione di aver preso visione del presente Regolamento e di obbligarsi all osservanza puntuale. In mancanza di una delle documentazioni di cui sopra l'autorizzazione non potrà essere rilasciata. In assenza di autorizzazione al pascolo non potranno essere rilasciate certificazioni di qualsiasi natura legate al pascolo stesso.
4 ARTICOLO 8 MODALITÀ. OBBLIGHI E CONDIZIONI PER IL PASCOLO L'esercizio del pascolo sui territori di proprietà del Comune assoggettati all'uso civico di pascolo, va esercitato secondo le seguenti modalità: Ottenimento di apposita autorizzazione del Comune di Fara in Sabina rilasciata dal Sindaco o da suo delegato. Per i transumanti, la comunicazione all'ufficio comunale competente (almeno tre giorni prima), circa il giorno, l'ora ed il luogo, in cui si intende scaricare sul territorio comunale, il bestiame autorizzato al pascolo. Per gli stanziali, la comunicazione all'ufficio comunale competente ed al Comando di Polizia Municipale (almeno tre giorni prima), circa il giorno, e l'ora, in cui si intende trasferire il bestiame sui pascoli autorizzati. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari ed il passaporto equino, dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'ente concessionario, nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto la malattia nel fondo fidato. L'allevatore prima di portare il gregge e/o la mandria al pascolo, ha l'obbligo di far visitare dal veterinario gli animali da lui condotti ai fini del rilascio di: 1. attestazione di immunità da malattie infettive avente data non anteriore a 3 mesi rispetto al giorno in cui l'allevatore intende iniziare il pascolo; 2. dichiarazione che gli animali possono essere immessi al pascolo. Tale documentazione potrà essere utilizzata nei modi previsti dal D.P.R. 320/54, mentre una copia dovrà essere presentata dall'allevatore, agli agenti Forestali, agli Agenti di Polizia Locale e ad ogni agente di Polizia Giudiziaria, tutte le volte che ne facciano richiesta. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive e/o contagiose per il bestiame. Il concime prodotto dal bestiame resta acquisito al pascolo. I cani, utilizzati per la custodia delle greggi, dovranno essere in regola con quanto previsto dalla Legge 14 Agosto 1991 n. 281 e dalla Legge Regionale del Lazio 21 Ottobre 1997 n. 34 sulla "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo". I conducenti del bestiame hanno l'obbligo di usare ogni cautela per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di infrazione saranno ritenuti responsabili dei danni arrecati. Il pascolo potrà esercitarsi in zone limitrofe a boschi o terreni pascolivi percorsi dal fuoco, purchè i terreni in cui il pascolo è vietato, ai sensi dell art. 100 del Regolamento Regionale di Attuazione n. 7/2005, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e/o recinzioni, di tipo provvisorio, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune ed eseguite a cura e spese dell allevatore. Il pascolo delle capre dovrà avvenire nel pieno rispetto dell art. 108 del Regolamento Regionale di Attuazione n. 7/2005. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, a terzi e cose, dovuti al bestiame. ARTICOLO 9 DIVIETI E' fatto assoluto divieto di: Cedere ad altri il diritto di fida. Sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni fidati in assenza di apposita autorizzazione comunale.
5 Immettere nelle aree concesse per il pascolo, un numero di capi superiore a quello autorizzato. Lavare gli autoveicoli per il trasporto bestiame in tutti i fontanili del Comune di Fara in Sabina. Realizzare scavi, ricoveri, strutture, recinti o l allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo se non preventivamente autorizzati dal Comune. Abbattere o danneggiare arbusti, cespugli e alberi. Asportare dai terreni adibiti al pascolo fieno, strame e legna. Pascolare greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi ed aree attrezzate per picnic. Per i terreni pascolivi e boschi percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all art. 100 del Regolamento Regionale di Attuazione n. 7/2005. ARTICOLO 10 CUSTODIA Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un numero sufficiente di persone, che in ogni caso non potrà essere minore di un pastore ogni 450 capi o frazione di bestiame ovi-caprino e di un mandriano per ogni 50 capi o frazione di bestiame bovino, equino e suino. Gli allevatori, proprietari di un numero di capi di bestiame inferiore a quanto stabilito nel comma precedente, potranno associarsi ai fini della custodia, rispettando il rapporto minimo previsto fra custodi ed animali. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso che i territori, i pascoli, o gli stazzi, siano dotati di adeguata recinzione, preventivamente autorizzata, atta ad assicurare il confinamento degli animali. ARTICOLO 11 FIDA Ogni proprietario per ciascun capo di bestiame autorizzato deve un diritto di Fida-Pascolo nella misura che verrà stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale. Il diritto di Fida è dovuto per intero, con il rilascio dell'autorizzazione, anche se non si usufruirà dei pascoli assegnati. ARTICOLO 12 PASCOLO ABUSIVO I capi di bestiame trovati al pascolo fuori del periodo di cui all art. 3, oppure non identificabili o in assenza di certificazioni sanitarie, sono da considerarsi in pascolo abusivo. Essi potranno essere catturati e confinati in idonei recinti, dove verranno custoditi per 10 giorni, previo accertamento dello stato sanitario, da parte di un veterinario della ASL. Trascorso tale termine il Comune avvierà la procedura per la messa all'asta dei capi non reclamati, o per la macellazione degli stessi, onde recuperare le spese sostenute. Il proprietario del bestiame catturato ne potrà rientrare in possesso provvedendo all'immediato allontanamento dai pascoli dei capi catturati ed al pagamento, oltre alle sanzioni dovute, delle spese sostenute dal Comune per la cattura, per la custodia, per gli accertamenti sanitari e per il mantenimento.
6 ARTICOLO 13 SCONFINAMENTI I capi di bestiame in regola con l'autorizzazione al pascolo, che pascolano fuori della zona loro assegnata, saranno considerati in pascolo non autorizzato. Lo sconfinamento occasionale di animali di proprietà di allevatori residenti nei Comuni con pascoli confinanti con il Comune di Fara in Sabina e in regola con le Autorizzazioni relative al pascolo del loro Comune, non sarà contravvenzionato se contenuto entro una fascia adiacente al confine tra comuni di massimo 300 metri. L'occasionale sconfinamento sarà segnalato all'ufficio competente dagli addetti al controllo. La reiterazione sarà ritenuta a tutti gli effetti Pascolo non Autorizzato, così come lo sconfinamento oltre detta fascia. ARTICOLO 14 SANZIONI Alle violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nel presente articolo, ferma l autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione delle disposizioni del presente regolamento, compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente sino al massimo stabilito. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge n Per le infrazioni all'art. 3, all'art. 8, comma 1 e 11, all'art. 9, comma 1, 3 e 5, all'art. 10 e all'art. 13, del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n Per le infrazioni all'art. 8, commi 2, 3, 6, 7 e l0, del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 55,00 a 400,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n Per le infrazioni all'art. 8, comma 8, all'art. 9, commi 2 e 4, del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 250,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n Per le infrazioni all'art. 12 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00. Per detta sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 e la competenza per la determinazione dell'ammontare della stessa, è attribuita al Sindaco quale autorità superiore, in base all'articolo 17 della medesima legge. Per l inosservanza dell art. 5 comma 5 è motivo di rigetto dell istanza o di revoca della concessione al fidatario inadempiente se già rilasciata. Tali sanzioni amministrative dovranno essere versate sul conto corrente postale intestato al Comune di Fara in Sabina. Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi di reato previsti dal codice penale.
7 ARTICOLO 15 CONTROLLI Le funzioni di accertamento delle infrazioni alle norme del presente Regolamento, sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'art 13 della L. 689/81. Le funzioni di accertamento possono altresì essere esercitate, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da Guardie Volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. I soggetti di cui al comma precedente devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. ARTICOLO 16 AUTORITÀ COMPETENTE Il SINDACO è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81, nonché è competente a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento alle violazioni (art. 18 L.689/81). ARTICOLO 17 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione. ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI FINALI Le deroghe previste nel presente regolamento fanno riferimento alla legge regionale n. 39 del 28/1 0/2002 (norme in materia di gestione delle Risorse Forestali), e relativo Regolamento Regionale di Attuazione del 18 aprile 2005, n. 7, art. 64, comma b. Alla stessa legge, al R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267, al Codice Civile e Penale ed al D.P.R. n. 320 del 20/02/1954, si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento. Copia del presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è trasmessa al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Forestale competente per territorio ed all ASL di Rieti. Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del
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