D) ATTI DIRIGENZIALI. Giunta regionale. 4 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Lunedì 27 giugno 2016

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1 4 Bollettino Ufficiale D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale Presidenza D.d.s. 16 giugno n Programma di Cooperazione «Interreg V-A Italia - Svizzera»: presa d atto delle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza il 25 maggio 2016, attivazione del programma e pubblicazione dei documenti approvati in tale occasione, con particolare riguardo alla manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte progettuali IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA Visti: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all obiettivo di cooperazione territoriale europea; la delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 «Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei : approvazione della proposta di accordo di partenariato»; la decisione CCI 2014TC16RFCB035, del 9 dicembre 2015, con cui la commissione europea ha approvato il Programma di cooperazione «(Interreg V-A) Italia-Svizzera» ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell ambito dell obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia; la delibera di Giunta regionale del 15 febbraio 2016 n. X/4815 seduta relativa alla presa d atto della decisione di esecuzione della commissione europea relativamente al Programma di Cooperazione transfrontaliera «(Interreg V-A) Italia-Svizzera» e approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE; il decreto n del 9 marzo 2016 relativo all istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera; il decreto n del 12 maggio 2016 con cui sono stati individuati nominativamente i membri del sopra menzionato comitato di sorveglianza; la nota protocollo n. A del 13 maggio 2016 con la quale è stata convocata la seduta di insediamento del suddetto comitato di sorveglianza per il giorno mercoledì 25 maggio 2016; Rilevato che nell ordine del giorno della suddetta convocazione era previsto l esame dei seguenti punti: approvazione del regolamento interno del comitato di sorveglianza; costituzione del comitato direttivo e approvazione del relativo regolamento interno; approvazione dell avviso pubblico della manifestazione di interesse a presentare progetti e dei relativi allegati (I. Modulo manifestazione di interesse; II. Localizzazione progetti e partner responsabilità del Capofila di progetto e del Capofila svizzero; III. Criteri generali per la costruzione del budget di progetto e l ammissibilità delle spese; IV. Metodologia e criteri di selezione); approvazione del rapporto di attuazione relativo all anno 2015 (periodo 9-31 dicembre 2015); informativa al Comitato sul sistema di monitoraggio ai fini dello scambio elettronico di dati prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 122 comma 3; approvazione della strategia di comunicazione del programma e del relativo allegato; Dato atto che il 25 maggio 2016, come previsto nella convocazione, sì è tenuta la seduta di insediamento del suddetto comitato di sorveglianza il quale, dopo la constatazione della sussistenza delle condizioni per la validità, ha discusso e assunto decisioni per consenso da parte di tutti i votanti approvando: il regolamento interno del comitato di sorveglianza (Allegato 3 al verbale); la costituzione del comitato direttivo e approvazione del relativo regolamento interno (Allegato 4 al verbale); l avviso pubblico della manifestazione di interesse a presentare progetti e dei relativi allegati (Allegati 5, 6, 7, 8, 9 al verbale); la relazione di attuazione relativo all anno 2015 (periodo 9-31 dicembre 2015) (Allegato a) al verbale); la strategia di comunicazione del programma e del piano delle azioni 2016 (Allegati a) al verbale); Rilevato che nelle more dell approvazione del verbale, il Comitato di Sorveglianza ha dato mandato all autorità di gestione del programma di dare comunicazione delle decisioni assunte in merito alla Manifestazione di interesse, e di procedere nelle attività necessarie per l attivazione del programma; Considerato che la partecipazione alla manifestazione di interesse è condizione necessaria per la futura partecipazione al bando per la presentazione dei progetti; Ritenuto quindi necessario procedere, al fine di dare adeguata pubblicità all invito a presentare Manifestazioni di interesse, a: prendere formalmente atto delle decisioni del comitato di sorveglianza relative a tale avviso; pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito ufficiale del programma le determinazioni assunte in merito alla manifestazione di interesse e i documenti approvati; Visti la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 nonché il d.s.g. n del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta regionale - X Legislatura» e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. n del 14 marzo 2016 («II provvedimento organizzativo 2016») che attribuisce alla Struttura «Autorità di gestione del programma di cooperazione Italia - Svizzera» della u.o. «Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale» della direzione generale presidenza area relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione» con decorrenza dal 15 marzo 2016; DECRETA 1. Di prendere atto delle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza del programma di cooperazione «(Interreg V-A) Italia- Svizzera» nella seduta di insediamento del 25 maggio 2016; 2. Di procedere, nelle more dell approvazione del verbale della seduta del comitato di sorveglianza del 25 maggio 2016 e su conforme delega da parte dello stesso, a dare comunicazione sui documenti approvati relativamente alla manifestazione di interesse; 3. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito internet dedicato al programma ( dei documenti approvati dal comitato di sorveglianza nella seduta di insediamento del 25 maggio 2016 relativamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse, riportati negli allegati da 1 a 5, parti integranti del presente decreto; 4. Di trasmettere il presente atto alle altre amministrazioni italiane e svizzere corresponsabili del Programma con l indicazione di darne la massima pubblicità. Il dirigente autorità di gestione del programma di cooperazione interreg v - italia svizzera Enzo Galbiati

2 Bollettino Ufficiale 5 ALLEGATO 1 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA / SVIZZERA AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle manifestazioni d interesse Comunicazione informativa per la presentazione di proposte progettuali Allegato 5 al verbale del CdS del 25 maggio 2016 Con la presente informativa si intende dare notizia dell avvio di un processo a due step per la presentazione delle proposte progettuali nell ambito del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia / Svizzera , approvato con Decisione della Commissione 9108 del 09/12/2015 e disponibile con tutti gli allegati sul sito del Programma PRIMO PASSO: PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E LABORATORI INFORMATIVI I partenariati transfrontalieri che intendono presentare una proposta progettuale nell ambito del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia / Svizzera devono obbligatoriamente presentare in via preventiva una manifestazione di interesse in forma sintetica, secondo il modello in allegato 1. La presentazione della manifestazione di interesse è obbligatoria per il successivo deposito delle proposte progettuali e dovrà avvenire sul sistema informatico SIAGE ( nel periodo 01/07/ /9/2016. Per ogni manifestazione di interesse il partenariato deve comprendere almeno un partner italiano ed un partner svizzero (si veda allegato 2). La presentazione delle manifestazioni di interesse è funzionale alla rilevazione delle idee progettuali del territorio in risposta al Programma approvato; in questa fase non è pertanto prevista alcuna attività di valutazione. La selezione riguarderà solo le proposte progettuali che verranno presentate in risposta al bando che verrà successivamente pubblicato. I partenariati che presentano le manifestazioni di interesse sono tenuti a partecipare ad un percorso di laboratori informativi che si svolgeranno nel mese di ottobre 2016, con almeno un incontro di una giornata in ognuna delle aree territoriali del Programma (Regione Lombardia Regione Piemonte Regione Autonoma Valle d Aosta Provincia Autonoma di Bolzano Cantone Ticino Cantone Grigioni Cantone Vallese). I laboratori informativi hanno la finalità di fornire al partenariato proponente ogni indicazione utile a rispondere al meglio alla strategia complessiva del Programma e soprattutto di creare confronti ed aggregazioni efficaci tra gli attori del territorio per

3 6 Bollettino Ufficiale ottimizzare i risultati dei futuri progetti e generare ricadute concrete a beneficio dei due versanti della frontiera. Per garantire la costruzione transfrontaliera condivisa delle proposte progettuali i rappresentanti di almeno due soggetti del partenariato (uno italiano e uno svizzero) che hanno presentato la manifestazione di interesse sono tenuti a partecipare congiuntamente ad almeno uno dei laboratori informativi che si terranno nei territori di riferimento. Una sintesi di ciascuna manifestazione d interesse (campi 1,2,3,4 e 5 del format) di cui all Allegato 1 sarà pubblicata sul sito al fine di promuovere la conoscenza tra i partenariati, suscitare eventualmente la presentazione di progetti congiunti e favorire l integrazione di nuovi soggetti che possano dare valore aggiunto al partenariato iniziale. SECONDO PASSO: PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI A conclusione della fase di Manifestazione di interesse, l Autorità di Gestione pubblicherà per il deposito dei progetti un bando con due linee di finanziamento, che si differenzieranno per durata progettuale e apertura della finestra di presentazione delle proposte: progetti brevi, di durata non superiore ai 18 mesi; progetti di durata compresa tra 18 e 36 mesi. La dotazione delle due linee di finanziamento verrà stabilita in fase di emanazione del bando; le scadenze per la presentazione dei progetti saranno differenziate per le due linee. La presentazione della proposta progettuale è riservata ai soggetti dei partenariati che hanno presentato la manifestazione di interesse e hanno partecipato ad almeno un laboratorio informativo. Le proposte progettuali dovranno essere presentate sul sistema informativo SIAGE (link). La proposta progettuale presentata in risposta al bando dovrà far riferimento alla corrispondente Manifestazione di interesse presentata, mantenendo invariati almeno un soggetto del partenariato, l Asse e l Obiettivo specifico di riferimento. Allegati: 1. Format Manifestazione di interesse; 2. Localizzazione progetti e partner - responsabilità del Capofila di progetto e del Capofila svizzero; 3. Modalità di erogazione del finanziamento - Criteri generali per la costruzione del budget di progetto; 4. Metodologia e criteri per la selezione dei progetti.

4 Bollettino Ufficiale 7 ALLEGATO 2 FAC SIMILE CARTACEO DEL FORMAT PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA COMPILARE SOLO ON LINE SUL SISTEMA SIAGE Allegato 6 al verbale del CdS del 25 maggio Soggetti proponenti Inserire un soggetto proponente per il territorio italiano e uno per il territorio svizzero. Denominazione soggetto proponente:.. Tipologia soggetto proponente:.. (menù tendina riportante tutte le categorie elencate in PC) Responsabile legale: + contatti Responsabile operativo: + contatti 2. Altri soggetti partner italiani o svizzeri (eventuali) Ente Ubicazione Competenze / Settore di attività. 3. Idea progettuale Titolo idea progettuale:.(max 200 caratteri) Acronimo:.(max 20 caratteri) 4. Asse di riferimento del Programma e relativa azione Asse di riferimento: (menù a tendina). Obiettivo specifico:(menù a tendina). Tipologia di azione: (menù a tendina). 5. Obiettivo del progetto (max 1000 caratteri) Qual è l obiettivo generale del progetto?. 6. Descrizione sintetica dell idea progettuale (max 2000 caratteri) Specificare anche se il progetto prevede la realizzazione d interventi di tipo materiale e prevedere adeguate attività di comunicazione per la valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto 7. Costo previsto del progetto (in euro costo totale suggerito: minimo massimo: ) eventuali scostamenti dalle soglie suggerite dovranno essere debitamente giustificati e motivati Suddividere il budget di massima per la parte italiana e per la parte svizzera: Italia Note:. Svizzera CHF (indicare il cambio vigente alla data del deposito della Manifestazione di interesse)

5 8 Bollettino Ufficiale 8. Risultati attesi (max 1000 caratteri) Elencare i risultati previsti a fine progetto. 9. Valore della cooperazione nel progetto (max 1000 caratteri) Descrivere come il progetto intende realizzare la cooperazione a livello transfrontaliero. Perché i medesimi risultati non potrebbero essere raggiunti agendo solo a livello italiano o svizzero? Come si realizzerà concretamente la cooperazione all interno del progetto? Sono previsti ostacoli? Quali sono le misure adottate per farvi fronte? 10. Coerenza con le politiche settoriali (max 1000 caratteri) Come l idea progetto si inserisce in iniziative e programmi in corso nel territorio di riferimento in Italia e Svizzera? Sono stati attivati contatti con Enti o Agenzie di riferimento competenti per ambito settoriale? 11. Destinatari del progetto (max 500 caratteri) Elencare i destinatari che si intende coinvolgere rispetto ai risultati di progetto Localizzazione territoriale degli interventi Selezionare uno o più province / Cantoni interessati dal progetto (flag multipli) In caso di interventi materiali indicare il/i comune/i interessato/i (flag multipli) 13. Fattibilità organizzativa e gestionale (max 1000 caratteri) Descrizione sintetica dell organizzazione dei soggetti proponenti (italiano e svizzero), dei rispettivi ambiti di attività prevalenti, delle competenze del team di lavoro che si prevede di rendere disponibile per la gestione del progetto. Indicare i progetti europei, di cooperazione territoriale europea e/o del Programma Italia Svizzera a cui il soggetto ha partecipato in qualità di partner/capofila negli ultimi 5 anni: Nome progetto.. Programma. 14. Durata del progetto o o Max 18 mesi Da 18 a 36 mesi Indicare la durata in mesi del progetto. Le tipologie di intervento previste dovranno essere cantierabili e realizzabili entro la durata indicata Durata. mesi N.B. o Trattamento dati Una sintesi di ciascuna manifestazione d interesse (campi 1,2,3,4 e 5 del format) sarà pubblicata sul sito al fine di promuovere la conoscenza tra i partenariati, eventualmente suscitare la presentazione di progetti congiunti e favorire l integrazione di nuovi soggetti che possano dare valore aggiunto al partenariato iniziale.

6 Bollettino Ufficiale 9 ALLEGATO 3 LOCALIZZAZIONE DI PROGETTI E PARTNER RESPONSABILITA DEL CAPOFILA DI PROGETTO E DEL CAPOFILA SVIZZERO Allegato 7 al verbale del CdS del 25 maggio 2016 LOCALIZZAZIONE DI PROGETTI E PARTNER Sono ammissibili le attività progettuali localizzate: in Regione Autonoma Valle d Aosta nelle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (Regione Lombardia) nelle Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola (Regione Piemonte) nella Provincia Autonoma di Bolzano. nel Cantone Ticino nel Cantone dei Grigioni nel Cantone Vallese Possono presentare progetti soggetti pubblici e privati con sede - legale o operativa - localizzata in Regione Autonoma Valle d Aosta, in Provincia Autonoma di Bolzano, nelle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (Regione Lombardia), Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola (Regione Piemonte), nei tre Cantoni Ticino, Grigioni, Vallese. CLAUSOLA DI FLESSIBILITA Potrebbero tuttavia presentarsi situazioni in cui per alcuni progetti, al fine di accrescere le ricadute e/o valorizzare i risultati, potrebbe risultare vantaggioso, per il Programma, sostenere attività localizzate fuori dallo spazio di cooperazione. Inoltre, anche beneficiari italiani con sede esterna ai territori italiani dello spazio di cooperazione, potrebbero realizzare attività progettuali ubicate nello spazio di cooperazione o per il suo beneficio diretto. L ammissibilità delle spese progettuali - parte italiana - a seconda dell ubicazione di attività e beneficiari è regolata dall articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, che stabilisce che un progetto può essere attuato, in tutto o in parte, fuori dall area di Programma solo rispettando le seguenti condizioni: a) il progetto è a beneficio dell'area di programma; b) l'importo totale di finanziamento FESR per le attività di progetto ubicate al di fuori dei territori italiani dello spazio di cooperazione non supera il 20 % del sostegno del FESR a livello di Programma; c) gli obblighi delle Autorità di gestione e di Audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit del progetto sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione o, in alternativa, queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro ovvero del paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione. In applicazione di tale norma, il Programma di Cooperazione Italia / Svizzera applica le seguenti clausole di flessibilità:

7 10 Bollettino Ufficiale 1. Localizzazione di attività progettuali all esterno dell area di cooperazione: per i territori italiani potranno essere finanziate, in casi debitamente motivati, attività progettuali localizzate fuori della parte europea dello spazio di cooperazione purché tali attività siano a beneficio dell area di Programma ed il contributo di parte italiana per le stesse non superi il 20% del budget italiano di progetto. L applicazione di tale eccezione è contemplata per i territori elvetici sulla base di specifici accordi a garanzia della condizione c dell articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Le attività progettuali di tipo promozionale e di sviluppo delle capacità, che sono a beneficio dell area di Programma, possono essere realizzate anche al di fuori dell area di Programma senza concorrere al tetto del 20% di cui sopra (articolo 20, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1299/2013). 2. Localizzazione dei beneficiari esterni all area di cooperazione: La partecipazione al Programma da parte di tali beneficiari è possibile solo in qualità di partner e non di Capofila e l importo del budget assegnato al beneficiario è limitato ad una quota del 20% della parte italiana del budget di progetto. All applicazione di tali limitazioni fa eccezione la partecipazione di Enti pubblici italiani in Regione Lombardia e Regione Piemonte con sede esterna alle Province di Como, Sondrio, Lecco, Varese, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola, ma le cui competenze istituzionali riguardino tutto il territorio regionale. In questi casi i beneficiari possono assumere anche il ruolo di Capofila e per il rispetto del tetto del 20% sono da computare le sole spese di personale, spese d ufficio e amministrative, spese di viaggio e soggiorno afferenti a sedi di lavoro collocate all esterno delle Province sopra dette. Nell ambito di uno stesso progetto, il rispetto del tetto del 20% si riferisce alla sommatoria sia delle spese per attività progettuali al di fuori dell area europea di cooperazione (ai sensi della clausola di flessibilità 1 sopra specificata) sia delle spese effettuate da beneficiari localizzati al di fuori dell area di cooperazione (ai sensi della clausola di flessibilità 2 sopra specificata). RESPONSABILITA DEL CAPOFILA ITALIANO DI PROGETTO E DEL CAPOFILA SVIZZERO Per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia / Svizzera 2014/2020 il Capofila di progetto deve essere individuato tra i beneficiari italiani e deve avere sede nell area italiana di Programma, con la sola possibile eccezione di Enti pubblici italiani in Regione Lombardia e Regione Piemonte. Il Capofila italiano di progetto firma con l Autorità di Gestione la convenzione di finanziamento con la quale si assume gli impegni derivanti dai compiti previsti dai Regolamenti, qui sotto richiamati. Il modello di convenzione fra l Autorità di Gestione e il Capofila verrà messo a disposizione dei presentatori di progetto al momento dell emanazione del bando. Il Capofila italiano di Progetto, ai sensi dell articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1299/2013: a) stipula una convenzione partenariale con gli altri beneficiari di parte italiana con cui assume accordi per garantire, tra l'altro, la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte italiana del progetto, ivi comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente percepiti dai partner italiani;

8 Bollettino Ufficiale 11 b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intero progetto, anche con riferimento alle attività progettuali condotte dai partner svizzeri; c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari italiani siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto, anche nel rispetto della convenzione stipulata con l Autorità di Gestione; d) assicura che le spese dichiarate dagli altri beneficiari italiani siano state oggetto di verifica da parte dei controllori. Il beneficiario Capofila italiano di progetto garantisce inoltre che gli altri beneficiari italiani ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo del contributo concesso senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto di ridurre le somme a favore degli altri beneficiari italiani. Tra i beneficiari svizzeri è individuato un Capofila svizzero, referente unico nei confronti del Capofila italiano di progetto, del delegato cantonale e della Coordinazione svizzera. Per gli aspetti relativi all avanzamento fisico delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico il Capofila svizzero: a) si assume la responsabilità di garantire la completa realizzazione delle azioni svizzere previste dal progetto raccordandosi con il Capofila italiano di progetto; b) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari svizzeri, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, siano state sostenute per l attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto; c) fornisce al Capofila italiano di progetto e alla Coordinazione Svizzera i dati per la presentazione dei rapporti di attuazione e per tutta la reportistica di Programma; d) è tenuto ad informare tempestivamente il Capofila italiano di progetto di eventuali criticità di avanzamento. Per gli aspetti finanziari e contabili relativi ai finanziamenti svizzeri, il Capofila svizzero: a) garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte svizzera del progetto, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Decisione di aiuto, emanata dal proprio Cantone e dalla Coordinazione regionale Interreg, e dei criteri generali di ammissibilità delle spese; b) compila i moduli per le richieste di rimborso delle spese sostenute (rimborsi intermedi e saldo); c) garantisce il versamento dei contributi concessi agli altri beneficiari svizzeri secondo quanto indicato, senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere.

9 12 Bollettino Ufficiale ALLEGATO 4 CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DI PROGETTO E L AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE Allegato 8 al verbale del CdS del 25 maggio 2016 Intensità del finanziamento I progetti che ottengono l approvazione del programma sono sostenuti da due distinte linee di finanziamento: Per parte italiana i progetti sono finanziati da risorse FESR e nazionali per un importo complessivo di ; i flussi finanziari dell intero contributo di parte italiana sono gestiti dall Autorità di Certificazione del Programma. L intensità del finanziamento potrà raggiungere il 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici italiani (85% risorse FESR e 15% risorse messe a disposizione dallo Stato italiano con Delibera CIPE 10/2015). Per i beneficiari privati il contributo pubblico (corrispondente a sole risorse FESR) non potrà superare l 85% del costo ammesso. Per parte svizzera Azioni progettuali dei beneficiari italiani, che siano rilevanti ai sensi degli aiuti di Stato, sono finanziate solo se viene determinata la loro conformità con le norme in materia, in particolare le disposizioni applicabili del Regolamento generale di esenzione, il regolamento de minimis o, se del caso, una singola notifica. I progetti sono finanziati da risorse federali (CHF ) e da risorse cantonali del Cantone Ticino (CHF ), del Cantone Vallese (CHF ) e del Cantone dei Grigioni (CHF ) 1. Il contributo pubblico Interreg al progetto può raggiungere al massimo il 50% del costo totale del progetto, cumulando i contributi cantonali Interreg e i contributi federali Interreg. 1 Legge sui sussidi Lsu Legge sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL ) Loi sur les subventions - Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF)

10 Bollettino Ufficiale 13 Unicamente per il Ticino, nel caso in cui un beneficiario svolga attività progettuali che prevedano esclusivamente degli studi, il contributo può arrivare eccezionalmente fino al 90%. Il contributo pubblico può derivare, oltre che da contributi Interreg, anche da risorse finanziarie cantonali relative ad altre politiche settoriali. E auspicabile che un progetto non abbia solo apporti di autofinanziamento da parte dei beneficiari, ma si avvalga anche del supporto di terzi partner e/o sponsor che forniscano dei contributi che possono essere in natura (ore uomo) o monetari. In ogni caso l autofinanziamento da parte del Capofila deve raggiungere un minimo del 25% del costo complessivo del progetto e può essere composto da apporti in natura (ore uomo) o monetari. Erogazione del contributo L erogazione dei contributi avverrà a rimborso (fatto salvo l anticipo per parte italiana), a seguito della presentazione, da parte del Capofila di progetto, di rapporti di avanzamento sulle attività in Italia e in Svizzera. Il Programma determinerà le modalità di presentazione dei rapporti necessari per le richieste di acconto e la richiesta di saldo, che va richiesta entro 90 giorni dalla conclusione del progetto. Le richieste di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività e le modalità di liquidazione dei contributi seguono due distinte procedure: Per parte italiana Alla stipula della convenzione di finanziamento verrà erogata al Capofila una prima quota del contributo (15%) a titolo di anticipazione. Tale quota potrà essere aumentata al 40% in caso di regimi di aiuto. In ogni caso l erogazione dell anticipo ai soggetti privati potrà avvenire solo previa presentazione di garanzia fidejussione di importo corrispondente. Le erogazioni successive saranno erogate a rimborso delle spese rendicontate dal Capofila sul sistema informativo e validate dai controllori di primo livello. Il Programma metterà a disposizione dei beneficiari le Linee rendicontazione delle spese di parte italiana. guida per la

11 14 Bollettino Ufficiale Per parte svizzera Non vengono erogati anticipi; il finanziamento sarà erogato su rendicontazione delle spese sostenute. Possono essere richiesti acconti solo se l avanzamento finanziario del progetto raggiunge le seguenti percentuali: 1a richiesta di acconto: al raggiungimento del 20% dei costi totali del progetto a preventivo; 2a richiesta di acconto: al raggiungimento del 50% dei costi totali del progetto a preventivo; 3a richiesta di acconto: al raggiungimento del 80% dei costi totali del progetto a preventivo. Non vengono erogati in fase di acconto contributi inferiori a franchi. Per la richiesta di liquidazione del contributo di parte svizzera vanno utilizzati i moduli ufficiali scaricati dalle pagine internet dedicate: Richiesta di Acconto (RA), Richiesta di Liquidazione (RL), Tabella Riassuntiva dei Costi di progetto (TRC), Modulo Conteggio delle ore fornite dai partner svizzeri (CO). Vengono considerati solo documenti completi e definitivi, ovverossia vanno presentate copie di tutte le fatture numerate progressivamente e ordinate. Le stesse dovranno essere dettagliate (nome della ditta esecutrice, domicilio, data della fattura, dettaglio sulla prestazione fornita, eventuali sconti, ecc.). A ogni fattura si ha l obbligo di allegare copia del relativo giustificativo di pagamento (addebito bancario o postale dettagliato, scontrino di cassa), mentre le fatture pagate in contanti devono portare il timbro dell emittente, la data e la firma di ricevuta. Avvisi di addebito globali o fatture non dettagliate non saranno accettati con conseguente stralcio dal computo totale dei costi del progetto. Il versamento del sussidio cantonale e federale è erogato in franchi svizzeri. Le spese sostenute in valuta estera vengono computate al cambio del giorno, applicato/pubblicato dalla Banca Nazionale Svizzera. Durata del progetto Le date di avvio e chiusura del progetto valgono per tutti i partner, italiani e svizzeri. La data di avvio dei progetti corrisponde alla data di stipula della convenzione tra l AdG e il Capofila di progetto, cui farà riferimento anche la Decisione di aiuto svizzera. La data di chiusura del progetto corrisponde alla data indicata nella medesima convenzione, cui farà riferimento anche la Decisione di aiuto svizzera, e comporta l avvenuta conclusione di tutte le attività di progetto.

12 Bollettino Ufficiale 15 Nella predisposizione del cronoprogramma di progetto è necessario prendere in considerazione tutte le diverse variabili che possono incidere sui tempi di realizzazione (es. autorizzazioni, stagionalità degli interventi, vincoli finanziari, ecc). Riferimenti normativi per l ammissibilità delle spese I progetti che ottengono l approvazione del Programma sottostanno per l impiego dei contributi concessi alle seguenti indicazioni normative. Sul territorio italiano: Il quadro normativo di riferimento europeo è dato dai Regolamenti (UE) n. 1299/2013 (Cooperazione Territoriale Europea), (UE) n. 1301/2013 (fondo FESR), (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni ai fondi), Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 (norme specifiche di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione), Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (norme dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi). Al di là di quanto disciplinato dai Regolamenti e dal Programma, l ammissibilità delle spese è determinata inoltre dalle norme nazionali italiane. Alla luce dell art. 30 del Regolamento finanziario dell UE, i contributi devono essere utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di: economia: le risorse impiegate dal beneficiario nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore efficienza: deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti efficacia: gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi. Sul territorio svizzero : Il quadro normativo di riferimento è dato dalla Legge federale sugli aiuti e le indennità (Lsu 616.1) e dalle leggi sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL ), del Canton Vallese (Loi sur les subventions) e del Cantone dei Grigioni (LGF). La legge (Lsu Art. 1) prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: a. siano sufficientemente motivati; b. conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; c. siano concessi uniformemente ed equamente; d. siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria.

13 16 Bollettino Ufficiale Requisiti generali per l ammissibilità delle spese Per parte italiana: Le spese sono ammissibili se rispettano tutti i seguenti requisiti: sono strettamente riferite alle attività previste nella domanda di finanziamento (o nelle eventuali modifiche approvate dal Programma), necessarie alla loro realizzazione e al conseguimento dei risultati del progetto e incluse nel budget approvato; sono rendicontate secondo le procedure e gli strumenti predisposti nell ambito del Programma. In particolare, la spesa deve essere supportata da un Rapporto di avanzamento; rispettano le disposizioni previste a livello europeo, nazionale e di Programma; sono contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili; sono effettivamente sostenute e quietanzate dai beneficiari (o da soggetti attuatori per conto dei beneficiari 2 ) e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente salvo nel caso in cui per le spese di personale e le spese d ufficio e amministrative si applichino i costi forfettari; sono tracciabili ovvero in grado di assicurare una corretta e completa tenuta della documentazione, iscritte in una contabilità separata di progetto oppure chiaramente distinguibili grazie ad un opportuna codifica. 3 sono sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità delle spese: o o dopo la data di deposito del progetto ed entro i tre mesi successivi alla data di conclusione; per le sole spese relative alla costruzione del partenariato e preparazione del progetto, a partire dalla data del 1 gennaio Per i beneficiari che riceveranno aiuti in esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014) questa opzione non è applicabile. soddisfano le disposizioni in materia di informazione e comunicazione (indicazione che l intervento è stato finanziato dal programma di cooperazione e dal fondo). 2 il beneficiario garantisce la correttezza dei singoli documenti contabili eventualmente intestati al soggetto attuatore che devono essere allegati 3 Il beneficiario dovrà adottare una contabilità separata oppure utilizzare una codifica contabile specifica che permetta di ricostruire l importo e gli estremi degli atti e/o dei documenti di spesa e di pagamento relativi al progetto

14 Bollettino Ufficiale 17 Vedasi in particolare l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli art. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014; Eventuali contributi in natura (per esempio lavoro volontario, utilizzo di beni) sono ammissibili solamente nel limite dell autofinanziamento e nella misura in cui il costo non supera quello di mercato, documentato se del caso da idonea attestazione indipendente. Per parte svizzera: Le spese sono rimborsabili se corrispondenti al progetto approvato. Eventuali sorpassi di spesa non danno alcun diritto al riconoscimento di un contributo supplementare. Anche in caso di non realizzazione o parziale realizzazione di un azione programmata e di spesa a consuntivo inferiore a quella prevista dal progetto è previsto il decurtamento del contributo pubblico, che sarà ridotto proporzionalmente pro rata al tasso di realizzazione del progetto e applicando la percentuale di contributo inserita nella decisione d aiuto. Tutte le spese devono essere documentate e giustificate. I costi devono essere comprensivi di IVA. Le spese devono essere sostenute o deliberate dopo la data dell approvazione del finanziamento, con l eccezione delle spese finalizzate e riconducibili alla presentazione del progetto, che devono in ogni caso essere indicate nella scheda di presentazione del progetto stesso e non essere antecedenti alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. Eventuali contributi in natura (ad esempio affitto di sale conferenze, ecc.) sono ammissibili nella misura in cui il costo non supera quello di mercato. Spese non ammissibili Per parte italiana: Non sono ammissibili le seguenti spese (cfr. anche art. 2 Regolamento (UE) n. 481/2014 e art. 69 Regolamento (UE) n. 1303/2013): le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore ai 50 ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio

15 18 Bollettino Ufficiale l IVA se recuperabile i costi dei beni ammortizzati acquistati con il contribuito di sovvenzioni pubbliche le spese relative a un bene rispetto alle quali il beneficiario possa fruire di un contributo pubblico superiore al 100% della spesa (cd. doppio finanziamento). Entro tale limite è ammissibile il concorso di più fonti di finanziamento purché tale cumulo non porti al superamento delle eventuali intensità di aiuto applicabili; spese tra partner. Per parte svizzera: Non sono ammissibili: gli interessi bancari passivi i costi di donazioni ad eccezione di quelli che non eccedono i 50 CHF e che sono connessi ad azioni di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione. I costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio. Entrate nette e ricavi Eventuali ricavi che si generassero nello svolgimento del progetto devono essere dichiarati e verranno dedotti dai costi di progetto, sul quale verrà calcolata la percentuale del contributo; si intende per ricavi i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni o servizi forniti dal progetto o i risparmi sui costi operativi generati dal progetto. Categorie di spese Le categorie di spesa previste sono le seguenti: spese di personale spese d ufficio e amministrative spese di viaggio e soggiorno costi per consulenze e servizi esterni spese per attrezzature spese per infrastrutture e strutture edilizie (in Svizzera: Spese per eventuali opere infrastrutturali ) La proposta progettuale depositata in risposta al bando deve contenere un piano finanziario con una ripartizione dettagliata per tali categorie, sia per parte italiana che svizzera. Per l impiego del budget di parte italiana il riferimento normativo di livello europeo è il Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014 recante norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.

16 Bollettino Ufficiale 19 Spese di personale Per parte italiana: Corrispondono al costo del personale impiegato a tempo pieno o parziale dai beneficiari, per lo svolgimento del progetto. Il personale potrà essere già nell organico del beneficiario o essere inserito espressamente per il progetto. Nel primo caso, in particolare, sarà necessario dimostrare che l attività è addizionale e non rientra nelle attività ordinarie. Due sono le opzioni per il rimborso dei costi del personale sul Programma: 1. su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti in conformità all art.19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (cioè sul totale delle spese presentate, fatta eccezione per le spese d ufficio e amministrative, in ogni rendicontazione); 2. sulla base del costo effettivo Ciascun beneficiario potrà decidere la modalità che intende adottare; la scelta, da effettuarsi all atto di presentazione della proposta progettuale in risposta al bando, si applicherà a tutto il personale e resterà invariata per l intera durata del progetto. La soprascritta opzione 1. su base forfettaria non richiede la presentazione di documenti giustificativi di spesa e di pagamento, né di timesheet, ma solo la segnalazione dei nominativi del personale impiegato e la descrizione delle attività che tale personale avrà svolto. Per parte svizzera: Le spese di personale corrispondono ai salari di ciascun collaboratore al progetto calcolati su una base dello stipendio mensile e avvallati da un servizio di contabilità o da altri servizi competenti. È consigliata una tariffa oraria ragionevole e giustificata. Una lista della categorizzazione degli effettivi attivi nel progetto è da mettere a disposizione con il deposito della candidatura (funzione, tariffa oraria, ore preventivate). Unicamente nel Canton Ticino non è possibile computare spese di personale in fase di acconto. Spese d ufficio e amministrative Per parte italiana: Le spese d ufficio e amministrative sono spese generali sostenute dalle organizzazioni partner per la realizzazione del progetto; come indicato all art.4 del Regolamento (UE) n. 481/2014 sono limitate ai seguenti costi:

17 20 Bollettino Ufficiale canone di locazione degli uffici; assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto); consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua); forniture per ufficio; contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria; archivi; manutenzione, pulizie e riparazioni; sicurezza; sistemi informatici; comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita); spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali. Il rimborso delle spese d ufficio e amministrative avviene su base forfettaria in conformità all art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fino al 15% calcolato sui costi di personale. Questa opzione non richiede la presentazione di documenti giustificativi di spesa e di pagamento. Per parte svizzera: Sono ammessi costi forfettari amministrativi correnti (ad es. affitto, assicurazioni, spese accessorie - acqua, telefono, elettricità, riscaldamento attività di contabilità generale della struttura) a condizione che siano presentati a preventivo e nella misura di un massimo del 3% delle spese di personale. Spese di viaggio e soggiorno Per parte italiana: Le spese sono connesse a viaggi e soggiorni del personale del beneficiario impiegato sul progetto e necessari all attuazione del progetto stesso (es. incontri del partenariato, riunioni con AdG, sopralluoghi, ecc). Le spese per viaggi e soggiorni di esperti e prestatori di servizi esterni vanno invece ricomprese nella linea di budget costi per consulenze e servizi esterni.

18 Bollettino Ufficiale 21 Le spese devono rispettare normativa e regole stabilite dall organizzazione del beneficiario, in ogni caso dovranno essere ragionevoli e assicurare i principi di economicità. Come indicato all art. 4 del Regolamento (UE) n. 481/2014 nell ambito delle spese viaggio e soggiorno rientrano: spese di viaggio (ad esempio biglietti, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio) spese di vitto spese di soggiorno spese per i visti indennità giornaliere, in base a quanto previsto dai regolamenti interni degli Enti e nei limiti degli importi indicati nel Regolamento (CE) n. 337/2007 art. 13. I costi sopra elencati che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto a tale indennità. Le spese dovranno essere sostenute nei territori italiani ammissibili nell ambito del Programma; è tuttavia possibile, per il personale dei beneficiari situati nell area italiana del programma, considerare ammissibili anche le spese sostenute in Svizzera o anche al di fuori dell area europea di programma purché sia debitamente documentato, in relazione alle azioni progettuali il valore aggiunto del viaggio, il ruolo delle persone che vi partecipano e un budget di dettaglio. Per il personale dei beneficiari situati fuori dall area italiana di Programma le spese di viaggio e soggiorno saranno ammissibili se rientranti nei limiti del 20% del costo del progetto da sostenersi fuori area e approvate nella candidatura progettuale (vedi documento allegato 2 alla Manifestazione di interesse). Per parte svizzera: Le spese di trasferta, vitto e alloggio devono essere ragionevoli, documentate e giustificate. Una stima delle spese di trasferta va fornita con il deposito della candidatura. Spese per consulenze e servizi esterni Per parte italiana: Le spese fanno riferimento a consulenze e servizi esterni prestati da organismi o persone fisiche, al fine di attuare alcune/parti di attività connesse alle realizzazioni dei progetti (per esempio: studi, traduzioni, azioni di promozione, organizzazione eventi, ecc).

19 22 Bollettino Ufficiale In un progetto in cui ci sono più beneficiari, questi non possono all interno dello stesso progetto essere incaricati da un altro beneficiario a fungere da prestatore esterno di servizi. La selezione degli esperti esterni e dei fornitori di servizi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (per esempio: D. Lgs. n. 50/2016, D. Lgs n. 165/2001 sul pubblico impiego, ecc.), garantendo i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. I soggetti beneficiari che si qualificano organismi di diritto pubblico (ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016) saranno tenuti al rispetto di tutte le norme che regolano la materia degli appalti pubblici I soggetti privati, in quanto beneficiari di un contributo pubblico, sono tenuti a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità nonché tutte le regole specifiche del programma. In occasione della rendicontazione delle spese relative ad affidamenti a soggetti terzi, i soggetti privati, dovranno allegare la documentazione comprovante la procedura di scelta dei contraenti. Il ricorso a esperti esterni e fornitori di servizi dovrà essere esplicitato e motivato nelle candidature progettuali con riferimento alle singole attività e partner. Gli organismi che, per loro mission aziendale svolgono esclusivamente attività di carattere esecutivo o di supporto/assistenza non possono essere coinvolti come partner di progetto per svolgere al loro interno esclusivamente tale attività ma potranno essere selezionati come prestatori di servizio in fase di attuazione (nel rispetto della normativa vigente sugli appalti). Questo aspetto verrà attentamente valutato in sede di istruttoria dei progetti e potrà determinare anche l esclusione dei partner per i quali si verifichi di fatto la natura di prestatori di servizio. Le spese si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti: a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali); b) formazione; c) traduzioni; d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web; e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione; f) gestione finanziaria e rendicontazione delle spese; g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);

20 Bollettino Ufficiale 23 h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione) limitatamente agli eventi in cui i partecipanti svolgano un ruolo attivo in quanto strettamente connesso allo sviluppo o alla promozione del progetto; i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili; j) diritti di proprietà intellettuale; k) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza; l) spese di viaggio e soggiorno di esperti, relatori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni, qualora espressamente previsto dal contratto; m) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni. Per parte svizzera: Le spese legate a mandati esterni o ad assunzioni di personale per lo svolgimento del progetto devono limitarsi a servizi e prestazioni formalizzate contrattualmente. Le trasferte legate a questo genere di contratti devono essere incluse nel contratto di mandato. Non è possibile effettuare subappalti di qualsiasi sorta. Spese per attrezzature Per parte italiana: Le spese si riferiscono ad attrezzature essenziali per la realizzazione del progetto, acquistate, affittate o acquisite in leasing dal beneficiario. Non è necessario che le attrezzature siano utilizzate esclusivamente per il progetto, sono ammissibili, anche se utilizzate parzialmente (per una certa durata o una determinata quota). Nella proposta progettuale i beneficiari devono indicare esplicitamente come le attrezzature che intendono acquistare e utilizzare contribuiscano e siano indispensabili al raggiungimento degli obiettivi, e se il loro utilizzo all interno del progetto è totale o parziale. L acquisizione delle attrezzature deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di pubbliche forniture, da parte dei partner pubblici, e per i partner privati nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Le spese per l acquisto si limitano alle seguenti voci: a) attrezzature per ufficio; b) hardware e software; c) mobilio e accessori solo se specificatamente giustificati dalle attività del progetto; d) apparecchiature di laboratorio;

21 24 Bollettino Ufficiale e) strumenti e macchinari; f) attrezzi o dispositivi; g) veicoli, solo se specificatamente giustificati dalle attività di progetto ; h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni. Sono ammissibili in questa categoria, oltre alle spese sostenute per l acquisto delle attrezzature, i costi secondari, ad esempio quelli di trasporto o di installazione. Con riferimento al costo di acquisto si distinguono: Beni strumentali alla realizzazione del progetto (es. computer, stampanti, proiettori, ecc) per i quali è ammissibile il solo costo dell ammortamento rapportato al periodo e alla percentuale di utilizzo sul progetto (cfr. art. 69 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il prezzo di acquisto potrebbe essere interamente rimborsabile soltanto nel caso di beni che vengano utilizzati in via esclusiva per il progetto e la cui vita utile (periodo di ammortamento) sia uguale o inferiore alla durata del progetto stesso Attrezzature tecnico-specialistiche che costituiscono un output di progetto, per le quali ammissibile l intero costo, sebbene sia necessario assicurare il mantenimento della proprietà e della destinazione d uso ai fini progettuali per un periodo di 5 anni dal pagamento finale (cfr. art.71 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) Per parte svizzera: Spese per attrezzature necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto devono essere documentate e giustificate. Una stima va fornita con il deposito della candidatura. L acquisto di materiale tra partner del progetto non è permesso. Spese per infrastrutture e strutture edilizie Per parte italiana: Rientrano in questa categoria le spese per la costruzione, ristrutturazione e recupero di infrastrutture ed edifici a condizione che siano direttamente collegate agli obiettivi del progetto e che siano dimostrabili l utilità e l impatto transfrontaliero dell investimento. Possono rientrare anche spese per l acquisto di terreni ed edifici nel rispetto delle indicazioni sotto riportate. Le spese tecniche e di progettazione dovranno rientrare nella voce personale o spese per consulenza e servizi esterni a seconda che le attività siano state realizzate internamente all ente o affidate all esterno.

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