CONTRATTO DI GARANZIA

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1 UNIFIDI Emilia Romagna società cooperativa Via Brugnoli, Bologna Tel Fax info@unfidi.eu Iscritta all Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. con n. 108 Codice Meccanografico n Reg. Imp. Bologna n R.E.A. n Albo Soc. Cooperative n. A C.F P.IVA CONTRATTO DI GARANZIA TRA Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop., con sede legale a Bologna, in via Brugnoli n. 6, Cod. Fisc , PI , REA di Bologna - Numero di iscrizione all elenco speciale della Banca d Italia di cui all art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 (Tub) e successive modifiche: n.108, in persona del legale rappresentante pro tempore (denominato in seguito anche Unifidi o Confidi) E, con sede legale in (Prov ) via/piazza n, C.F., P.IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (in prosieguo chiamato Socio/Cliente) PREMESSO CHE 1) l oggetto sociale di Unifidi è quello di agevolare l accesso al credito dei propri Soci/Clienti mediante la concessione di garanzie ed il sostegno delle linee di credito loro concesse da Banche e Intermediari Finanziari (d ora innanzi Soggetti Finanziatori) e che il Socio/Cliente ha presentato domanda al Confidi per ottenere dallo stesso il rilascio di una garanzia su finanziamento n. rilasciato da un Soggetto Finanziatore; 2) il Socio/Cliente ha preventivamente preso visione del servizio offerto da Unifidi e delle relative condizioni economiche, tramite il Foglio Informativo nel quale sono descritte le condizioni economiche applicate dal Confidi per il rilascio della garanzia; 3) il Documento di sintesi, che costituisce parte integrante del presente Contratto di garanzia, riporta gli oneri che il Socio/Cliente deve sostenere per il rilascio della garanzia richiesta, unitamente agli eventuali interessi di mora ed alle spese di recupero del credito per cassa, come meglio specificati nel prosieguo del contratto; 4) il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di Unifidi mentre l erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio del Soggetto Finanziatore; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto. Il Confidi rilascia, nell interesse del Socio/Cliente, una garanzia accessoria all obbligazione principale rappresentata dal finanziamento erogato dal Soggetto Finanziatore ai sensi della Convenzione con questo sottoscritta che, pertanto, beneficia della garanzia di Unifidi. Le caratteristiche dell operazione sono meglio descritte nella Comunicazione di concessione della garanzia inviata da Unifidi al Socio/Cliente unitamente al Documento di sintesi di cui alle premesse. Art. 2) PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DEL CONTRATTO Il presente contratto si perfeziona con la comunicazione da parte di Unifidi al Socio/Cliente, della delibera di concessione della garanzia da questo richiesta; a tal fine Unifidi invierà apposita comunicazione scritta, all indirizzo specificato dal Socio/Cliente come sede legale dell impresa/attività Ai sensi e per gli effetti dell art e segg. del Codice Civile l efficacia del presente contratto e della garanzia concessa da Unifidi, è subordinata all avvenuto pagamento da parte del Socio/Cliente, tramite bonifico bancario, del corrispettivo di garanzia spettante ad Unifidi complessivamente indicato nel Documento di sintesi di cui in premessa, che sarà inviato da Unifidi al Socio/Cliente unitamente alla comunicazione positiva di concessione della garanzia richiesta Unifidi provvederà pertanto a rilasciare la garanzia al Soggetto Finanziatore, nelle forme con questo convenute e descritte nella relativa delibera di concessione, solo ad avvenuto pagamento da parte del Socio/Cliente, del corrispettivo richiesto da Unifidi per la prestazione della garanzia. 1 Contratto revisione n.9 (aggiornato al 01/06/2017)

2 2.4 - L effettuazione del bonifico bancario comporta accettazione, da parte del Socio/Cliente, delle condizioni economiche riportate nel citato Documento di sintesi. 2.5 Il presente contratto non avrà efficacia tra Unifidi ed il Socio/Cliente, qualora quest ultimo rinunci ad istituire il rapporto con il Soggetto Finanziatore. Tale rinuncia deve essere comunicata ad Unifidi dal Socio/Cliente, non appena questo lo abbia comunicato al Soggetto Finanziatore, a pena del risarcimento degli eventuali danni subiti dal Confidi per la mancata comunicazione Qualora la garanzia richiesta dal Socio/Cliente, per qualsiasi motivo sia negata da Unifidi e da questo comunicata in forma scritta, il presente contratto non verrà ad esistenza. Art. 3) MODIFICHE PRE-EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO Il Socio/Cliente dichiara di accettare sin da ora le eventuali modifiche apportate da Unifidi ai prezzi ed alle condizioni contrattuali di garanzia, in fase di pre-erogazione del finanziamento, a seguito di modifiche apportate dal Soggetto Finanziatore al finanziamento stesso od in caso di modifiche comunque intervenute relativamente alla struttura della garanzia, nel rispetto degli importi indicati nel Foglio Informativo consegnato al Socio/Cliente. Nel caso di intervenute modifiche, sarà cura di Unifidi inviare al Socio/Cliente la relativa documentazione aggiornata (Documento di sintesi). Resta fermo quanto stabilito al precedente art. 2) sulla efficacia del contratto di garanzia. Art. 4) EROGAZIONE DIFFORME DEL FINANZIAMENTO In caso di erogazione difforme del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, rispetto alla delibera di concessione della garanzia comunicata da Unifidi al Socio/Cliente ai sensi del precedente art. 2, il Confidi comunicherà al Socio/Cliente l importo della garanzia e la relativa scadenza nonché le condizioni economiche definitivamente applicate dallo stesso Confidi, che possono variare solo al favore del Socio/Cliente rispetto a quelle di cui al precedente punto 3 delle premesse. Art. 5) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5.1 Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto a qualsiasi effetto tra le parti e la garanzia inefficace o decaduta, senza necessità per Unifidi di preventiva comunicazione al Cliente, senza bisogno di pronuncia di giudice o diffida e senza che il Socio/Cliente possa avanzare richiesta di risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi: a) mancata stipula per qualsiasi motivo del contratto di finanziamento principale cui la garanzia accede e conseguente mancata erogazione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore (ex art e segg. del codice Civile); b) mancato pagamento da parte del Socio/Cliente del corrispettivo della garanzia indicato nel Documento di Sintesi, dovuto al Confidi per il rilascio iniziale della garanzia, la revisione periodica, i rinnovi successivi anche se parziali (ex art e segg. del codice Civile); c) qualora in fase di pre-erogazione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità del Socio/Cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza di Unifidi o qualora si verifichino mutamenti dell assetto proprietario del Socio/Cliente, tali da produrre un deterioramento del suo merito creditizio (ex art e segg. del codice Civile). La risoluzione del contratto in questo caso, laddove intervenisse, sarà comunicata al Socio/Cliente a cura di Unifidi. d) naturale scadenza della garanzia. Art. 6) CORRISPETTIVO 6.1 Il Socio/Cliente che intenda procedere con la garanzia deve corrispondere ad Unifidi, al momento della delibera di concessione della garanzia allo stesso comunicata ed entro la data di erogazione del finanziamento, il corrispettivo richiesto, come specificato nel Documento di sintesi di cui al punto 3) delle premesse. L importo dovuto dal Socio/Cliente ad Unifidi per la prestazione della garanzia è corrisposto una tantum e, in caso di cessazione anticipata della garanzia, rispetto alla sua durata originaria, per qualsiasi ragione, non sarà restituito al Socio/Cliente L effettività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti ad Unifidi. A tal fine, il Socio/Cliente autorizza fin d ora il Soggetto Finanziatore affinché lo stesso provveda a riconoscere al Confidi, al momento dell erogazione del finanziamento, l importo relativo agli oneri indicati al precedente punto 3 della premessa Nel caso in cui il Soggetto Finanziatore non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, il Socio/Cliente non sarà tenuto a riconoscere al Confidi alcun importo. Art. 7) VARIAZIONE POST EROGAZIONE DELLA GARANZIA: In caso di richiesta di variazione post erogazione della garanzia pervenuta dal Socio/Cliente, quest ultimo si impegna a versare in via anticipata (tramite bonifico) il corrispettivo richiesto da Unifidi, all atto della richiesta di variazione In caso di eventuale mancato perfezionamento, per qualsiasi motivo, della richiesta di variazione post erogazione della garanzia pervenuta dal Socio/Cliente, Unifidi tratterrà comunque al Socio/Cliente quanto dallo stesso versato per diritti di segreteria. Tale disposizione non si applica per le variazioni post erogazione che non prevedono alcun costo a carico del Socio/Cliente. 2 Contratto revisione n.9 (aggiornato al 01/06/2017)

3 Art. 8) COGARANZIA E CONTROGARANZIA Il finanziamento richiesto potrà essere assistito, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla cogaranzia o dalla controgaranzia prestate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi Pubblici di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il Socio/Cliente acconsente sin da ora, a fornire ad Unifidi tutta la documentazione necessaria per l espletamento delle attività di richiesta della cogaranzia e/o controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopra citati. Art. 9) DE MINIMIS Il Socio/Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato 25/03/1957 sul funzionamento dell Unione europea, la Garanzia prestata dal Confidi può essere considerata Aiuto di Stato qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di de minimis, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti in regime de minimis ed eventuali successive modifiche. Il Cliente, nel caso in cui la garanzia sia ammissibile alla contro-garanzia concessa con risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altri Enti pubblici, o sia erogata a valere comunque su Fondi pubblici, attesta il rispetto del limite de minimis, compilando e firmando l apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Art. 10) GARANZIE PERSONALI E REALI Unifidi si riserva a suo esclusivo giudizio, il diritto di chiedere al Socio/Cliente il rilascio in suo favore di una o più garanzie personali o reali. In questo caso, la prestazione delle garanzie richieste da Unifidi si pone come condizione per la concessione della garanzia al Socio/Cliente che si obbliga sin da ora a fornire ad Unifidi tutta la documentazione necessaria per la gestione ed il controllo delle garanzie rilasciate in favore del Confidi. Art. 11) OBBLIGHI INFORMATIVI, DOCUMENTALI E DI ACCESSO Il Socio/Cliente ha il dovere di fornire la documentazione ritenuta necessaria dal Confidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale, la composizione sociale e degli organi amministrativi. Il Socio/Cliente ha il dovere di aggiornare, su richiesta del Confidi, le informazioni fornite con la richiesta di garanzia e con i relativi allegati A tal fine il Socio/Cliente si impegna a comunicare al Confidi ogni eventuale variazione sostanziale della situazione finanziaria, societaria, patrimoniale ed economica della società richiedente, mediante relativa documentazione Il Socio/Cliente si impegna altresì a fornire le informazioni e l assistenza che potranno essere richieste dai soggetti sotto indicati, al fine di assicurare e permettere la possibilità di effettuare nella propria impresa ispezioni e controlli nonché l accesso ai libri contabili ed a qualsiasi altro documento, curando la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al finanziamento concesso e garantito: - Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop.; - Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI); - Corte dei Conti Europea e Commissione Europea; - MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale), in qualità di Gestore del Fondo Centrale di Garanzia ex L. n. 662/96; - Regione o altro Ente Pubblico o Istituto di diritto pubblico, nel caso di accordi sottoscritti con Unifidi Emilia Romagna per la gestione di fondi pubblici finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati o di garanzie o controgaranzie in favore del Socio/Cliente. Art. 12) ESCUSSIONE DELLA GARANZIA - DIRITTO DI SURROGA O DI REGRESSO In caso di escussione della garanzia il Confidi è autorizzato dal Socio/Cliente ad adempiere alla garanzia senza procedere a preventiva comunicazione e senza possibilità per il Socio/Cliente di opporre alcuna eccezione eventualmente spettante allo stesso od al Confidi nei confronti del Soggetto Finanziatore e nonostante l eventuale pendenza di controversie sull esistenza, natura e/o esigibilità, delle obbligazioni garantite. Il Socio/Cliente è conseguentemente obbligato a rimborsare il Confidi, senza ritardo alcuno e a semplice richiesta di quest ultimo Ad avvenuto pagamento, anche parziale, al Soggetto Finanziatore dell escusso importo di garanzia, Unifidi potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del Socio/Cliente, dei suoi successori ed aventi causa, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, a norma del Codice Civile, per il recupero delle somme pagate, senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d'ora rimosso ogni impedimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi Sull ammontare versato al Soggetto Finanziatore dal Confidi a seguito di escussione della garanzia, a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, il Socio/Cliente dovrà corrispondere, senza ritardo e a semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, gli interessi di mora determinati con riferimento all ammontare della somma rimborsata da Unifidi al Soggetto Finanziatore nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Socio/Cliente da parte di Unifidi ed in base ad un tasso di interesse corrispondente al tasso legale tempo per tempo vigente, così come riportato nella seguente formula di calcolo: interessi di mora= capitale x giorni x tasso legale/ Contratto revisione n.9 (aggiornato al 01/06/2017)

4 Il Socio/Cliente dovrà altresì corrispondere ad Unifidi, senza ritardo e a semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali, ecc.) sostenute dal Confidi per il recupero del credito, oltre gli eventuali ulteriori oneri accessori Salvo diversa determinazione del Confidi, qualsiasi versamento effettuato dal Socio/Cliente verrà imputato innanzi tutto al rimborso delle spese accessorie, poi al pagamento degli interessi e, infine, al rimborso del capitale Per la determinazione del credito le risultanze delle scritture contabili del Confidi, faranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed a qualsiasi effetto contro il Socio/Cliente, i garanti e loro eredi, successori o aventi causa In caso di mancato rimborso ad Unifidi di quanto corrisposto al creditore garantito, l impresa socia può essere esclusa dalla compagine sociale del Confidi a norma dello Statuto. Art. 13) COMUNICAZIONI PERIODICHE AL SOCIO/CLIENTE Per tutta la durata della garanzia prestata da Unifidi il Socio/Cliente ha diritto di: - ricevere almeno una volta l anno, solamente nel caso in cui la commissione applicata da Unifidi per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente, comunicazioni sull andamento della garanzia fideiussoria prestata da Unifidi, mediante un rendiconto ed il documento di sintesi; - ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta ed anche dopo la chiusura dell operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati da Unifidi negli ultimi dieci anni a favore del Socio/Cliente stesso. Art. 14) MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE Nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 del TUB (Testo Unico Bancario approvato con D.lgs. n. 385/1993) Unifidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Socio/Cliente, le condizioni contrattuali e/o economiche della garanzia, senza che ciò comporti l introduzione nel contratto di nuove clausole. Unifidi comunicherà al Socio/Cliente le modifiche unilaterali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto, con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta (raccomandata a.r., posta elettronica certificata, ) o mediante altro supporto durevole che il Socio/Cliente dichiara sin da ora di accettare. La modifica si intenderà accettata ove il Socio/Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l applicazione delle modifiche apportate e, in tal caso, il cliente, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate (cioè delle condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale). Art. 15) DIRITTO DI RECESSO Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di garanzia previa liberatoria ed assenso formale scritto, comunicato dal Soggetto Finanziatore garantito ad Unifidi. La dichiarazione di assenso del Soggetto Finanziatore libera Unifidi da ogni obbligazione nei confronti dello stesso, a decorrere dalla data di ricezione Unifidi avrà diritto di recedere dalla garanzia, mediante comunicazione scritta da inviare sia al Socio/Cliente che al Soggetto Finanziatore per raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con un preavviso di 30 giorni prima dell esercizio del recesso In caso di recesso, di estinzione anticipata della garanzia o di perdita di efficacia per qualunque motivo della garanzia rilasciata da Unifidi, non è previsto alcun rimborso, neppure parziale, degli importi pagati dal Socio/Cliente, per spese di istruttoria e a titolo di commissione ed ogni altra spesa, di cui al precedente punto 3) della premessa Il recesso dal Contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di Unifidi. Art. 16) TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI GARANZIA L intervento di Unifidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata da Unifidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio scritto, da parte dell Soggetto Finanziatore garantito. Inoltre, a seguito dell eventuale escussione della garanzia rilasciata da Unifidi da parte del predetto Istituto garantito, nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, il rapporto di garanzia si può chiudere, trasformandosi in un credito per cassa di Unifidi verso il Socio/Cliente inadempiente, all atto del rimborso da parte di Unifidi stesso all Istituto, del valore residuo del credito garantito. Art. 17) TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CREDITO PER CASSA NEL CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA Il credito per cassa di Unifidi verso il Socio/Cliente, che può sorgere a seguito dell escussione della garanzia rilasciata da Unifidi da parte dell Istituto garantito nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio/Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Unifidi per il recupero del credito stesso. Art. 18) CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D ITALIA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA. 4 Contratto revisione n.9 (aggiornato al 01/06/2017)

5 Con la sottoscrizione del presente contratto il Socio/Cliente prende atto e dichiara di essere a conoscenza che Unifidi, in quanto intermediario finanziario ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB) approvato con D.lgs. n. 385/1993, è tenuto all osservanza dei regolamenti e delle procedure emanati dall Ente di vigilanza ed alle conseguenti segnalazioni del caso. A tal fine, il Socio/Cliente prende atto e dichiara di essere a conoscenza che Unifidi è tenuto innanzitutto a comunicare alla Centrale dei Rischi presso Banca d Italia, le garanzie rilasciate, nel rispetto del relativo regolamento vigente (Circolare Banca d Italia, n. 139 dell 11/02/1991 e successivi aggiornamenti). Il Socio/Cliente prende altresì atto e dichiara di essere a conoscenza che Unifidi, nel rispetto ed in ottemperanza alle istruzioni di Banca d Italia sulla Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell 11/02/1991 e successivi aggiornamenti) sarà tenuta a segnalare alla Centrale dei Rischi - alla categoria di censimento sofferenze - il Socio/Cliente che si trovi in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, per il quale Unifidi abbia provveduto al pagamento della propria quota di garanzia al Soggetto Finanziatore, anche nel caso di un eventuale recupero parziale della stessa. Il Socio/Cliente prende atto altresì che Banca d Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei Rischi, per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali le stesse sono raccolte e successivamente trattate. Ai sensi della citata Circolare n. 139/1991, il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile, non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza, relative a pregresse rilevazioni. Art.19) CONTRIBUTI O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE Il Socio/Cliente prende atto che nella erogazione di eventuali contributi o agevolazioni pubbliche, Unifidi si limita a presentare e/o a gestire per conto del Socio/Cliente stesso, la domanda di ammissione al contributo o agevolazione pubblica. Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il Socio/Cliente solleva Unifidi da qualsiasi responsabilità per l eventuale mancato accoglimento della pratica di concessione del contributo pubblico o agevolazione, dovuto a: - documentazione non veritiera, prodotta dal Socio/Cliente; - mancanza dei requisiti di legge; - mancata fruizione del contributo pubblico per esaurimento degli stanziamenti; - mancata presentazione dei documenti da parte del Socio/Cliente, nei tempi richiesti. Il Socio/Cliente è inoltre a conoscenza del fatto che la richiesta di contributo in conto interessi, è sempre subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. Art.20) DIRITTO DI RITENZIONE Nell ipotesi di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), il Confidi ha diritto a compensare (anche a titolo di rimborso ed indennizzo) il credito vantato con le quote, le commissioni e qualsiasi altra somma dal Socio/Cliente versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o formalità. Art.21) CESSIONE DEL CREDITO Il Confidi, esercitato il diritto di surroga, può avviare le azioni di recupero del credito ritenute più idonee oppure può cedere a terze società il credito medesimo senza che il Socio/Cliente possa opporre eccezione. Art.22) CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Unifidi qualifica il Socio/Cliente secondo le tipologie di Clientela previste dalla disciplina sulla Trasparenza. Sulla base delle informazioni ricevute, posto che Unifidi non ha consumatori tra i propri Soci/Clienti, ma solo clienti al dettaglio (nello specifico: le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale e le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) e altri clienti, al fine di uniformare il proprio operato, standardizzare le procedure e di garantire la medesima tutela a tutta la clientela, si ritiene opportuno classificare, all esclusivo riguardo della disciplina sulla trasparenza, tutta la clientela come clienti al dettaglio. Il Cliente conserva comunque il diritto, anche dopo la conclusione del contratto, di richiedere la modifica della suddetta qualifica, ricorrendone le condizioni. Art.23) RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: Il Socio/Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R all Ufficio Reclami di Unifidi Emilia Romagna Società Cooperativa Via Brugnoli, Bologna o via all indirizzo: reclami@unifidi.eu. L Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio/Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio Reclami. Se Unifidi dà ragione al Socio/Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. 5 Contratto revisione n.9 (aggiornato al 01/06/2017)

6 Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Unifidi) prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro: consultare il sito chiedere a Unifidi, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'italia. Unifidi mette a disposizione dei Soci/Clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all accesso all ABF. La decisione dell Arbitro non pregiudica la possibilità per il Socio/Cliente di ricorrere all autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4/3/2010 n. 28, prima di fare ricorso all autorità giudiziaria il Socio/Cliente e Unifidi devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell azione giudiziale, ricorrendo: - all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ( dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Socio/Cliente abbia esperito il procedimento presso l Arbitro Bancario Finanziario. Art. 24) COMUNICAZIONI Le comunicazioni da Unifidi al Socio/Cliente e viceversa devono essere fatte alle rispettive sedi legali. Il Socio/Cliente accetta e per questo autorizza Unifidi all invio delle comunicazioni in forma telematica (all indirizzo di posta elettronica comunicata dal Socio/Cliente o all indirizzo di posta elettronica certificata rinvenibile dalla visura camerale). Art. 25) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio/Cliente ed Unifidi, in relazione alla presente richiesta, è competente esclusivamente il Foro di Bologna. Art. 26) AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI Il Socio/Cliente, consapevole che i dati propri e dell impresa rappresentata saranno trattati da Unifidi nei limiti e per le finalità descritti dall'informativa resa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizza il Confidi ed il Soggetto Finanziatore nonché eventuali enti regionali, nazionali e sopranazionali che dovessero intervenire (con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità se non quelli previsti dalla legge) a scambiarsi ogni documento, informazione, dato o notizia di carattere personale, economico, finanziario, patrimoniale o commerciale relativi al Socio/Cliente, inclusi i dati e le informazioni rilevabili dalla Centrale dei Rischi, nonché le informazioni relative alle eventuali attività di recupero crediti promosse da Unifidi Emilia Romagna (anche in sede giudiziale) rilevante ai fini dell esame della domanda di concessione della garanzia o della richiesta di variazione post erogazione della garanzia. Il Socio/Cliente autorizza tale scambio in vigenza del rapporto di garanzia concesso e fino alla sua estinzione, nonché in ordine a rapporti estinti o in corso, anche concernenti il titolare/legale rappresentante, la società richiedente o i soci Il Socio/Cliente autorizza eventuali emissioni di MAV o altri strumenti di autorizzazione all addebito dei corrispettivi della garanzia, ove previsti o richiesti il Socio/Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa antiriciclaggio ed in particolare di quanto previsto dall art 21 D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, relativamente all obbligo di fornire ad Unifidi tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela in assenza della quale, ai sensi dell art. 23, comma 1-bis del medesimo decreto, Unifidi non potrà procedere al rilascio della garanzia o dovrà dichiarare decaduta la garanzia concessa; di avere rilasciato sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali è a conoscenza con riguardo all identificazione del titolare effettivo. Per accettazione Data Firma per esteso e eleggibile del titolare/legale rappresentante e degli eventuali soci a firma congiunta 6 Contratto revisione n.9 (aggiornato al 01/06/2017)

7 Ai sensi e per gli effetti di cui all art e 1342 cod. civ. il Socio/Cliente dichiara espressamente di avere esaminato e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: Art. 2) Perfezionamento ed efficacia del contratto; Art. 3) Modifiche pre-erogazione del finanziamento; Art. 5) Risoluzione del contratto; Art.7) Variazione post erogazione della garanzia; Art. 10) Garanzie personali e reali; Art. 12) Escussione della garanzia - Diritto di surroga o di regresso; Art.14) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche; Art.15) Diritto di recesso; Art.18) Centrale dei Rischi della Banca d Italia segnalazione a sofferenza; Art.19) Contributi o Agevolazioni pubbliche; Art.20) Diritto di ritenzione; Art.21) Cessione del credito; Art. 25) Legge applicabile e Foro competente. Data Firma per esteso e eleggibile del titolare/legale rappresentante e degli eventuali soci a firma congiunta Il Socio/Cliente dichiara: - di aver ricevuto copia del presente contratto (comprensivo delle condizioni economiche riportate in premessa) e di aver contestualmente ricevuto una simulazione dei costi elaborata sulla base delle informazioni fornite dal Socio/Cliente e non impegnativa, la copia integrale del Foglio Informativo e della Guida dell Arbitro Bancario Finanziario; - di essersi avvalso del diritto di ricevere una copia completa del testo contrattuale prima della sua sottoscrizione. Data Firma per esteso e eleggibile del titolare/legale rappresentante e degli eventuali soci a firma congiunta Si certifica la veridicità e autenticità della firma Timbro e Firma leggibile e per esteso dell Operatore che raccoglie la sottoscrizione e indicazione della struttura di appartenenza 7 Contratto revisione n.9 (aggiornato al 01/06/2017)

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