LEGGE REGIONALE N. (91-01)
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- Lorenzo Vacca
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1 approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 26 giugno <<Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali>> -----
2 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Modifica all articolo 16 della legge regionale 21/2014) 1. Dopo il comma 1 dell articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è inserito il seguente: <<1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.>>. Art. 2 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l anno accademico ) 1. Per l anno accademico l importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell indicatore di situazione economica equivalente (ISEE): a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio. Art. 3 (Iniziative progettuali relative alle attività culturali) 1. In via eccezionale, in considerazione dell anomalo lasso di tempo intercorso in alcuni casi fra invio dell istanza per mezzo di posta elettronica certificata e la ricezione della stessa da parte dell Amministrazione e alla luce del principio del favor partecipationis, le istanze relative agli avvisi pubblici per incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 2 aprile 2015 sono considerate ammissibili qualora inviate entro il termine perentorio delle ore del 5 maggio 2015 anche se pervenute all Amministrazione regionale dopo tale termine.
3 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all articolo 1 - il testo dell articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente: Art. 16 (Comitato degli studenti) 1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da: a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima. 1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti. 2. Spetta al Comitato degli studenti: a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e); c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari; d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22; e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36; f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g). 3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione. 4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza. 5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ardiss, la quale assicura l'attività di supporto. 6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma La partecipazione al Comitato degli studenti è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ardiss. 8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. 9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari LAVORI PREPARATORI Progetto di legge n risultante dallo stralcio degli emendamenti 32.bis.1 e 32 bis.2 presentati dalla Giunta regionale al disegno di legge n. 91 <<Istituzione dell area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)>>, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 149 del 19 maggio 2015, ai sensi dell articolo 107 del Regolamento interno e assegnato alla VI Commissione permanente il 19 maggio 2015; - esaminato e approvato all unanimità, senza modifiche, dalla VI Commissione permanente nella seduta del 28 maggio 2015, e con proposta di discutere il progetto di legge sul testo del proponente senza una relazione della Commissione ai sensi dell articolo 103 del Regolamento interno; - esaminato e approvato all unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 26 giugno 2015;
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